STUDIO LEGALE PEPE - VIA TUSCOLANA 4, 00182 ROMA TEL. (+39) 067011977 - 3477185620

Cosa è il Global Compact

Vedi qui

https://www.globalcompactnetwork.org/it/il-network-italiano-ita/network-italiano/storia.html

 

 

Vedi QUI il Global Compact Immigration

https://www.un.int/orderofmalta/fr/news/global-compact-migration

 

 

Decreto Salvini 2018

Vedi Qui la relazione illustrativa al Decreto Salvini su cittadinanza, migrazione ed altro

(Link su ADNKRONOS) (cliccando qui accetti le condizioni del sito di ADN KRONOS, sui cookies e privacy)

Decreto flussi 2018

Decreto flussi 2018

(aggiornato al 6.2.2018)

Risultati immagini per flussi di ingresso stranieri images immagini

Normativa sui Flussi di ingresso 2018:

1) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2017 ( Gazz. Uff., 16 gennaio 2018, n. 12).

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2018.

2) Circolare sul Decreto Flussi 17 gennaio 2018


sono stati pubblicati i modelli e le istruzioni per le domande di ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2018.

Decreto flussi 2018.

Testi legge Ricongiungimento familiare

 LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

 

1) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003

relativa al Diritto di ricongiungimento familiare

 

1)  DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007 n. 5 (in Gazz.Uff., 31 gennaio, n. 25). -

Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

 

2)  Vedi di seguito il Decreto L.vo n. 160 del 3 ottobre 2008 che ha modificato il D.lvo 5 del 2007

 

------------------------------------

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007 n. 5 (in Gazz.Uff., 31 gennaio, n. 25). -

Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;

Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la famiglia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

ARTICOLO N.1

Finalità

Art. 1.

1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003.

 

ARTICOLO N.2

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Art. 2.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.»;

b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.»;

c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;

2) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.»;

d) il comma 1 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente: «1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.»;

e) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;

d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.»;

f) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis (Ricongiungimento familiare dei rifugiati). - 1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3.

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.

3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.»;

g) all'articolo 30, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.».

 

ARTICOLO N.3

Norma finanziaria

Art. 3.

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nè minori entrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

 

ARTICOLO N.4

Disposizione finale

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**************************************************************************************

DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008 n.160 (in Gazz. Uff., 21 ottobre, n. 247). - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

(testo aggiornato al 31 gennaio 2018)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

ARTICOLO N.1

 

Art. 1.

1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;

b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.»;

c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.»;

d) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) al comma 8 le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Normative e regolamenti del ricongiungimento familiare

(aggiornato al 1.2.2018)

Il ricongiungimento familiare è regolato a livello europeo dalla Direttiva 22 settembre 2003 n.86 (vedi LINK).  (scarica QUI il PDF)

La  Direttiva europea è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 (Vedi LINK).

Quest'ultimo Decreto Legislativo n. 5 del 2007 fu poi modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008 n.160

 

Lo straniero munito di regolare permesso di soggiorno, o titolare di carta di soggiorno  in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:

- Coniuge maggiorenne non legalmente separato
- Figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), alla condizione che l’altro genitore abbia prestatato il suo consenso).
- Figli maggiorenni a carico, se per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale.
- Genitore a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza;

- Genitori ultra sessantacinque anni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documenti motivi di salute.

 

Requisiti e Documenti per il Ricongiungimento Familiare

Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve:

- Possedere permesso di soggiorno CE o permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (prima della conversione in permesso di soggiorno per protezione sussidiaria), studio, motivi religiosi, motivi familiari oppure possedere un permesso di soggiorno per ricerca scientifica indipendentemente dalla durata;

- avere la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

      (Vedi QUI la Circolare esplicativa sulla idoneità abitativa)

      ( Vedi QUI il Decreto 5 luglio 1975 che indica i parametri per l'idoneità alloggiativa)


- Avere un reddito annuo lordo, già percepito o presunto, derivante da fonti lecite, non inferiore a:

€ 5.818,93 (per 1 persona)
€ 8.73728,36 per il ricongiungimento di 1 familiare a carico;
€ 11.649,82 per il ricongiungimento di 2 familiari carico;
€ 14.562,27 per il ricongiungimento di 3 familiari carico;
€ 17.474,82 per il ricongiungimento di 4 familiari carico;


- Per il ricongiungimento di 2 o più figli di età inferiore agli anni 14 o per ricongiungimento di 2 o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale (€11.649,82).

- Per 2 o più minori di 14 anni e un familiare – 14,562,27 € annuali.

- Per 2 familiari e 2 o più figli che hanno meno di 14 anni il reddito minimo è Euro 17474,73

- Ai fini della determinazione del reddito si deve tener conto anche di eventuali familiari a carico in precedenza ricongiunti a figli nati in Italia già inseriti su permesso di soggiorno;

- E’ possibile integrare il proprio reddito con quello prodotto dai familiari conviventi.

 

Il contributo per il rilascio del permesso di soggiorno

(20 ottobre 2017)

i nuovi COSTI per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno dal 9 giugno 2017


Dal 9 giugno 2017 gli importi del contributo e le tipologie del  permesso

- Il  Decreto del 5 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha  rideterminati i contributi per il rilascio  o il rinnovo del permesso di soggiorno.

- Vedi QUI la Circolare 8 giugno 2017

- Vedi QUI il DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 6 ottobre 2011 - Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

I nuovi importi dei contributi a carico degli stranieri maggiorenni sono pari a: 

DL 17 febbraio 2017 n. 13 convertito con Legge 13 aprile 2017, n. 46. - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale ed a contrasto dell'immigrazione illegale.

(20 settembre 2017)
 
Decreto Legge - 17/02/2017, n. 13
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale  17/02/2017, n. 40
 
 

DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017 n. 13 (Decreto Minniti) - Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46. - Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale.

Donne immigrate nell'Unione europea prive di documenti - Parlamento Europeo Ris. 4 febbraio 2014

Donne immigrate nell'Unione Europea prive di documenti.
Risoluzione del Parlamento Europeo del 4 febbraio 2014
 

Vedi LINK

 

Lavoratori stagionali stranieri, modifiche alla legge

Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203
(GU n. 262 del 9 novembre 2016)
 
stagionali

ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nei trasferimenti intra-societari.

(30.1.2017)

Il d.lgs. 29/12/16 n. 253 ha dato alla direttiva 2014/66/UE (vedi LINK)  sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

uomo daffari

  La Direttiva ha lo scopo di consentire l'ingresso di persone più qualificate per partecipare a tirocini di specializzazione. 

Privacy Policy