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Visto d'ingresso per volontariato

Il Decreto del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 11 maggio 2011 (G.U. n.280 del 1.12.2011) definisce e regola i visti d'ingresso e, tra questi,  il Visto d'ingresso per Volontariato.

Quest'ultima tipologia di visto va messa in relazione con l'art. 27 bis del T.U. degli Stranieri, che pure regola il Visto per Volontariato.

Vediamo queste due normative:

1) DECRETO 11 maggio 2011

Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento. (11A15229) (GU n. 280 del 1-12-2011 )

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE

SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE

REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE ED IL MINISTRO PER IL

TURISMO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e

successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto

1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico

suddetto, e successive modifiche ed integrazioni, a norma dell'art.

1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in

particolare l'art. 5;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed

esecuzione:

a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica

italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi

degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica

federale di Germania e della Repubblica francese, relativo

all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con

due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: «Accordo di Schengen»;

b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla

convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato

Accordo di Schengen, di seguito indicata: «Convenzione di

applicazione», con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia

e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con

annessi all'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione

comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della

firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune

relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;

c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3

dell'accordo di cui alla lettera b), firmati a Parigi il 27 novembre

1990;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed

esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato

sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee

ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad

Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato

«acquis» di Schengen;

Vista la legge 8 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed

esecuzione del Trattato di Lisbona;

Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art. 4,

comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive

modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che

l' «acquis» di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo,

si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di

Schengen;

Considerato quanto previsto dal Regolamento CE n. 810/2009 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce

un codice comunitario dei visti (di seguito indicato come «Codice

Visti»);

Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n.

II del Regolamento (CE) 539/2001 del 15 marzo 2001 e successive

modifiche ed integrazioni sono autorizzati a soggiornare in esenzione

dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, ad eccezione di

ingressi motivati da cure mediche o dall'esercizio di un'attivita'

remunerata;

Considerato che, in base all'art. 21 della Convenzione di

applicazione dell'Accordo di Schengen, i cittadini dei Paesi terzi

titolari di uno dei documenti di soggiorno di cui all'allegato 22 del

manuale istituito ai sensi del codice comune delle frontiere e

dell'allegato 2 del manuale per il trattamento delle domande di

visto, istituito ai sensi del Codice Visti, sono autorizzati, in

forza di tali documenti a fare ingresso ed a soggiornare, fino a 90

giorni, in esenzione dall'obbligo del visto per tutte le tipologie

d'ingresso individuate dall'art. 1 del presente Decreto;

Considerato che:

1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 24 e 26 del Codice

Visti sono denominati «visti schengen uniformi», di seguito indicati:

«V.S.U.», e si dividono in:

visti di «tipo A», per transito aeroportuale, validi

esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli

aeroporti;

visti di «tipo C», per soggiorni di breve durata o di viaggio,

con validita' massima di novanta giorni;

2) i visti suddetti possono essere limitati nella validita'

territoriale, ai sensi dell'art. 25 del Codice Visti, assumendo la

denominazione di visti a «validita' territoriale limitata», di

seguito indicati: «V.T.L.»;

3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione di

applicazione, cosi' come modificata dal Regolamento n. 265/2010 sono

denominati «visti nazionali», di seguito indicati:

«V.N.», e che tali visti di lunga durata, di «tipo D», hanno

validita' superiore a novanta giorni;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il

Ministro per le pari opportunita', il Ministro per le riforme per il

federalismo ed il Ministro della gioventu';

Acquisito il parere del Dipartimento per il Coordinamento delle

Politiche Comunitarie;

Decreta:

Art. 1

1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi

d'ingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara

Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione,

Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva,

Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo,

Vacanze-lavoro, Volontariato.

Art. 2

1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito

Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti

d'ingresso dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica

del 31 agosto 1999 n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, i

requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di

visto sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante

del presente decreto.

Art. 3

1. L'ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in

possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto

e' subordinato all'acquisizione, da parte della rappresentanza

diplomatico-consolare, anche dell'atto di assenso all'espatrio

sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potesta' genitoriale che

non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore

legale. L'assenso all'espatrio viene fornito secondo le norme vigenti

nel paese di residenza del minore.

2. L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi

solidaristici di accoglienza temporanea e' subordinato all'esplicita

autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri,

di cui all'art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche

ed integrazioni.

Art. 4

1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice

comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto di breve

durata e' richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di

prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente

presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate

garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza

del visto richiesto.

2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della

rappresentanza diplomatica o consolare, puo' essere richiesta

l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo

del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente.

Fondamentale rilevanza riveste altresi' il colloquio con il

richiedente il visto.

L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di

lunga durata, limitatamente allo studio.

In caso di negativo riscontro sull'autenticita' e

sull'affidabilita' della documentazione presentata, nonche' sulla

veridicita' e sull'attendibilita' delle dichiarazioni rese, la

rappresentanza diplomatico-consolare si asterra' dal rilascio del

visto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2011

Il Ministro degli affari esteri

Frattini

Il Ministro dell'interno

Maroni

Allegato A

REQUISITI E CONDIZIONI

1. Visto per "adozione" (V.N.)

Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di

un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato,

presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero

destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo

di adozione, emesso dalla competente autorita' straniera in

conformita' alla legislazione locale.

Il visto e' rilasciato in presenza di specifica autorizzazione

nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del

minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata

dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, secondo quanto

stabilito dalla legge 184/1983 (articoli 32 e 39, lettera h), cosi'

come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28

marzo 2001, n. 149.

Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di

adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio

del visto per adozione e' subordinato al rilascio del nullaosta da

parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.

2. Visto per "affari" (V.S.U.)

Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un

soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per

finalita' economico-commerciali, per contatti o trattative, per

l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni

strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali

e di cooperazione industriale.

Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero

deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:

a) la propria condizione di operatore economico-commerciale;

b) la finalita' del viaggio per il quale e' richiesto il visto;

c) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in

ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero

dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo

unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

d) la disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione

alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino

dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;

e) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio

del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle

relative Linee Guida.

Qualora il cittadino straniero viaggi per affari invitato in

Italia da un'impresa operante in territorio nazionale, per contatti,

trattative economiche o commerciali, per l'apprendimento o la

verifica dell'uso e del funzionamento di macchinari acquistati o

venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione

industriale con imprese italiane o per il relativo aggiornamento

professionale, per la visita alle strutture dell'impresa italiana,

ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore in Italia,

l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata

da una "dichiarazione d'invito" sottoscritta dall'Ente o dalla stessa

impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del

soggiorno richiesto, nonche' l'attivita' che sara' svolta dallo

straniero invitato.

Il visto per affari, in presenza di analoghi requisiti, puo'

essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per

documentate ragioni di lavoro, il richiedente.

3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un

soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato,

allo straniero che abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti

medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private

accreditate.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono

previsti dall'art. 36, comma 1 del testo unico n. 286/1998 e

successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 44, comma 1 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive

modifiche ed integrazioni. In ogni caso, il cittadino straniero che

richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di

certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana

pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria

straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare,

corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia

sofferta.

Il visto per cure mediche viene altresi' rilasciato, secondo le

modalita' previste dall'art. 44, comma 2 del d.P.R. n. 394/1999 e

successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei programmi

umanitari di cui all'art. 36, comma 2 del testo unico n. 286/1998 e

successive modifiche ed integrazioni.

Per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi

d'intervento umanitario delle Regioni previsti dall'articolo 32,

comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il visto viene

rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione

rilasciata dalla competente Autorita' regionale, che certifichi

l'esistenza di apposita delibera per lo stanziamento dei fondi per

programmi assistenziali, che indichino la copertura del singolo

intervento sanitario.

Il visto per cure mediche potra' essere rilasciato anche

all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in

presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori

all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di

cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive

modifiche ed integrazioni.

4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.)

Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente

l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo

indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di

servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze

diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa

Sede.

Il visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri

componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.

Tutte le richieste di visto devono essere avanzate per le vie

diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto e' sempre

subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dal Cerimoniale

Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto

nucleo familiare una carta d'identita', che esime dalla richiesta di

permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni

di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni

Consolari del 1963 (ratificate con legge n. 804 del 9 agosto 1967).

Potra' essere concesso il visto diplomatico, in casi particolari,

anche allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa

specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE.

5. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.)

Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un

soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori,

ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano

partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere

professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una

serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni

sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute

dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale.

Per la partecipazione a tali gare, di carattere ufficiale o

amichevole, ma esclusivamente nell'ambito di discipline sportive

organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline

associate riconosciute dal Comitato Olimpico, e' necessaria la

comunicazione del C.O.N.I. che attesti la notorieta' della

competizione, confermi l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al

gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto

d'ingresso.

Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la

rappresentanza diplomatico-consolare fara' riferimento alle liste

ufficiali di nominativi presentate da Federazioni sportive straniere

o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che dovranno riportare

l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.

Per l'ottenimento del visto d'ingresso per gara sportiva e' in

ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di

sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero

dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo

unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la

disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o

dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino dell'U.E. o

straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di

un'assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del

22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle

relative Linee Guida.

Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto

in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.

6. Visto per "invito" (V.S.U.)

Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno

di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni,

organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di

particolari eventi e manifestazioni di carattere politico,

scientifico o culturale.

Qualora le spese di soggiorno non risultino essere a carico

dell'ente invitante, lo straniero dovra' in ogni caso dimostrare il

possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori

all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di

cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive

modifiche ed integrazioni, e la disponibilita' di un alloggio

(prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da

cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia).

Il visto verra' parimenti rilasciato, ai sensi di quanto previsto

dall'art. 17 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed

integrazioni, per l'esercizio del diritto di difesa, allo straniero

destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso rilasciata dal

Questore competente.

7. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai

fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o

indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita'

professionale o lavorativa a carattere non subordinato.

I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono

stabiliti dall'art. 26 e 27 del testo unico n. 286/1998 e successive

modifiche ed integrazioni, e dall'art. 39 e 40 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed

integrazioni.

In particolare:

1. per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste dal

comma 1 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed

integrazioni, la dichiarazione ivi richiesta e' resa

dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative

abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della

denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla

vigilanza degli ordini professionali.

Per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto

dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta

individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell'art.

39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e

successive modifiche ed integrazioni, riguardante le attivita' ancora

da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per

territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle stesse in tema

di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.

Per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini

professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi

La dichiarazione o l'attestazione dovra' essere d'importo

comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione,

su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale.

2. Il visto d'ingresso per lavoro autonomo puo' essere

richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche da

cittadini stranieri che rivestano - limitatamente in societa' per

azioni, a responsabilita' limitata, o in accomandita per azioni, gia'

in attivita' da almeno tre anni - la carica di presidente, membro del

consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei

conti. In tali casi, non e' richiesta alcuna attestazione circa i

parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39

del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. E'

pero' richiesto il possesso di:

2.a) certificato di iscrizione della societa' nel registro

delle imprese;

2.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita',

preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della

societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio

ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino

straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

2.c) dichiarazione del rappresentante legale della societa'

che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo

superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione

dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

In tutti i casi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, il lavoratore

non appartenente all'Unione Europea deve dimostrare, ai sensi di

quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del testo unico 286/1998 e

successive modifiche ed integrazioni, il possesso di:

a) un alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di

acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione

resa dallo straniero stesso ai sensi dell'articolo 46 e 47 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime

norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante

in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente

il visto un alloggio idoneo;

b) un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo

superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione

dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale requisito reddituale

minimo e' soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il

conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo

per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in

presenza della dichiarazione prevista al punto 2.c;

c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato -

conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 39 del d.P.R.

n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni - dalla Questura

territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere

consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della

documentazione sostitutiva sopra indicate.

Le dichiarazioni e le attestazioni - ovvero la documentazione

sostitutiva - sopra indicate, unitamente al nulla osta della

Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere

presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza

diplomatico-consolare italiana competente, che provvedera', ai sensi

di quanto previsto dal comma 5, 6 e 7 dell'art. 26 del testo unico n.

286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 6

dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed

integrazioni, al rilascio del visto.

II. Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi

di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) del testo unico

n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il visto e'

rilasciato alle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 22 del

d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed in

presenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c).

III. Per gli sportivi stranieri che - in osservanza di quanto

previsto dalla legge 23 marzo 1991, n. 91 - sono chiamati a svolgere

prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o

dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione

nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale

Italiano (CONI) che, corredata di nulla osta espresso dalla Questura

territorialmente competente, dovra' indicare le generalita'

dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il

recapito della societa' di destinazione. Tali ingressi sono

considerati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di

programmazione di cui all'articolo 3, comma 4 del testo unico

286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ma compresi

nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'articolo 27, comma

5-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed

integrazioni.

IV. Per quanto concerne il settore dello spettacolo, il visto

d'ingresso per lavoro autonomo - di breve o lunga durata - e'

concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara

fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o

complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note

emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare

rilevanza. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto

sono:

IV.a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con

firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di

esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che

garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello

previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori

subordinati con qualifiche simili;

IV.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita',

preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale

rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro,

Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu'

del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di

lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o

spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale

del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo;

IV.c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato

dalla Questura territorialmente competente, da richiedere, in

analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo,

dal comma 5 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive

modifiche ed integrazioni, dietro esibizione del contratto di lavoro;

IV.d) disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa,

documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione

alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi

degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione

resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale,

che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un

alloggio idoneo.

Per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello

spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di

fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui

all'articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive

modifiche ed integrazioni, sara' sufficiente l'esibizione di copia

dell'atto contrattuale.

In tutti i casi previsti dai precedenti punti I, II, III e IV, il

rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla

Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del

lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente,

ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica

del rapporto di lavoro.

8. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di

un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o

indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare

un'attivita' lavorativa a carattere subordinato.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono

stabiliti dagli articoli 22, 24, 27 e 27bis del testo unico n.

286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 29,

30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 del

d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, fermi

restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del d.P.R.

stesso per l'esercizio di attivita' professionali.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, lo Sportello Unico per

l'Immigrazione provvedera' a comunicare alla competente

rappresentanza diplomatico-consolare, con modalita' telematiche, il

proprio nulla osta. Per gli stranieri da occupare nel settore dello

spettacolo di cui all'art. 27 comma 1, lett. l), m), n) e o) del

testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e

all'art. 40, comma 13 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche

ed integrazioni, il nullaosta - fino all'attivazione dei previsti

collegamenti telematici - e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali, D.G. Mercato del Lavoro Div. II e

dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo,

esclusivamente in forma cartacea. Per gli sportivi di cui all'art. 27

comma 1, lett. p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche

ed integrazioni e all'art. 40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n.

394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta -

denominato dichiarazione nominativa d'assenso - e' rilasciato, fino

all'attivazione dei previsti collegamenti telematici, dal CONI,

Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea.

Il nullaosta per "lavoro subordinato" rilasciato dallo Sportello

Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli

22 e 24 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed

integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici

Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto,

entro sei mesi dalla data di emissione.

Il nullaosta rilasciato ai sensi di quanto previsto dall'articolo

27 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni

deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro quattro

mesi dalla data di emissione.

Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di lavoro nel

campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al

possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo

riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della

salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita'

di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria

ove verra' svolta l'attivita' lavorativa dovra' rilasciare una

specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze

diplomatico-consolari.

Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su

navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in

materia di visti di transito, di cui al successivo punto 17 del

presente allegato, e gli stranieri dipendenti da societa' estere,

destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento

di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre

1986, n. 856, il visto e' rilasciato, ai sensi di quanto previsto

dall'art. 27, comma 1 lettera "h" del testo unico 286/1998 e

successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 40, comma 12 del dPR

394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro formale

richiesta delle societa' armatrice, documentata con contratto di

lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato

d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale.

I requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro

subordinato, stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera p) del testo

unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art.

40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche

ed integrazioni, debbono intendersi applicabili agli stranieri

destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non

professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo

1981, n. 91. Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI

provvede a trasmettere alla competente rappresentanza

diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d'assenso.

In favore degli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera

r-bis) del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed

integrazioni, e all'art. 40, comma 21 del d.P.R. 394/1999 e

successive modifiche ed integrazioni, e' rilasciato un visto

d'ingresso per lavoro subordinato della durata minima prevista per

l'ottenimento di un permesso di soggiorno che - a seguito

dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto

di lavoro - consenta la proroga o il rinnovo dello stesso.

Per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze

diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi

sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici - o impiegati

amministrativi e tecnici - in servizio presso le rappresentane o gli

Enti stessi, di cui all'articolo 40, comma 19 del d.P.R. 394/1999 e

successive modifiche ed integrazioni, le richieste di visto dovranno

essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la

concessione del visto e' sempre subordinata all'acquisizione del

preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale

Diplomatico della Repubblica.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti

di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di cui alla

legge 24.05.2002, n. 103, lo Sportello unico per l'immigrazione

provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla competente

rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nullaosta.

9. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di

un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo

straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica,

governativa o di pubblica utilita' debba recarsi in territorio

italiano.

Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che

rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica

amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni

internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro

funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro

attivita' e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica

utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.

Il visto per missione puo' essere rilasciato anche in favore di

giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia. In tal

caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie

diplomatiche, e la concessione del visto e' in ogni caso subordinata

all'acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari

esteri, Servizio Stampa.

Analogo visto per missione puo' essere rilasciato agli stranieri

componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche

quando quest'ultimo sia esente dal visto.

10. Visto per "motivi familiari" (V.N.)

Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto disposto dagli

articoli 28 e 29 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed

integrazioni, consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno

di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il

congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a

mantenere o a riacquistare l'unita' familiare.

I. Se familiare di cittadino di un Paese dell'Unione Europea o di

un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo

residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto in

favore del cittadino straniero e' rilasciato alle condizioni previste

dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 2, 5 e 7.

Il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza

di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria

italiana competente, nel caso di adozione - da parte di cittadini

italiani - di un cittadino straniero maggiorenne;

II. Il cittadino straniero, di Paesi comunque diversi da quelli

indicati al precedente punto I, regolarmente soggiornante in Italia,

titolare di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno, ovvero di

visto d'ingresso di durata non inferiore ad un anno, rilasciati per

lavoro subordinato o autonomo, per asilo, per studio, per motivi

religiosi o per motivi familiari puo' richiedere il rilascio del

visto per motivi familiari in favore delle categorie di familiari di

cui al comma 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo unico 286/98 e

successive modifiche e integrazioni.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono

stabiliti dall'art. 29, comma 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis del testo unico

n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 6 del

d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero

deve risultare in possesso di nullaosta per "familiare al seguito" o

"ricongiungimento familiare", rilasciato dallo Sportello Unico per

l'Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del

Governo, e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli

Uffici Consolari. Il nulla osta deve essere utilizzato, ai fini del

rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di

emissione.

Nel caso in cui il possesso dei requisiti e delle condizioni

previste non possano essere documentati in modo certo mediante

certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita'

straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o

comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della

predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari

provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di quanto disposto

dall'art. 49 del dPR n. 200/67, sulla base dell'esame del DNA e delle

verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti ai sensi di quanto

previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del d.P.R. 394/1999 e

successive modifiche ed integrazioni.

Resta onere del richiedente il visto comprovare l'assenza di

altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a

carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) del testo unico n.

286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un

soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di

culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che

intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare

attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del viso sono:

a) l'effettiva condizione di "religioso", o di ministro di

culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza

b) documentate garanzie circa il carattere religioso della

manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno in

Italia

c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non

siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di

mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal

Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3

del T.U. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni

d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio

del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle

relative Linee Guida.

Nel caso di invito da parte di una associazione di culto,

operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno

stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto

riconosciuti giuridicamente, il visto verra' rilasciato solo previa

verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto

dell'ente e della conformita' del suo statuto ai principi

dell'ordinamento italiano.

12. Visto di "reingresso" (V.N.)

Il visto di reingresso consente l'ingresso in territorio

nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata

a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta

o permesso di soggiorno la cui validita' risulti scaduta, ovvero

titolari di permesso di soggiorno in corso di validita' ma che si

trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano

rientrare nel territorio italiano.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono

stabiliti dall'art. 8 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche

ed integrazioni. In particolare:

I. ai sensi di quanto previsto dal comma 3, il visto di

reingresso e' concesso in favore dei cittadini stranieri il cui

documento di soggiorno risulti:

a) scaduto da non oltre 60 giorni - da estendersi fino a sei

mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino

straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge - e del quale

sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non e'

previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura;

b) scaduto da oltre 60 giorni - senza limiti di tempo - e del

quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia

allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi

militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi,

il visto d'ingresso e' rilasciato previo nulla osta della questura.

II. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del dPR n.

394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto di

reingresso e' concesso, previo nulla osta della questura, anche in

favore dei cittadini stranieri privi di documento di soggiorno,

perche' smarrito o sottratto.

III. Il visto di reingresso e' rilasciato anche al cittadino

straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60

giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini,

previo nulla osta della questura competente.

13. Visto per "residenza elettiva" (V.N.)

Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai

fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro

Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare

alcuna attivita' lavorativa.

A tal fine, lo straniero dovra' fornire adeguate e documentate

garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da eleggere a

residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e

regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel

futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo

annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro

dell'interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di

sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel

territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarita' di

cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprieta'

immobiliari, dalla titolarita' di stabili attivita'

economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro

subordinato.

Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli

maggiorenni conviventi ed a carico, potra' essere rilasciato analogo

visto, a condizione che le suddette capacita' finanziarie siano

giudicate adeguate anche per quest'ultimi.

14. Visto per "ricerca" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per ricerca consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno

di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo

di studio superiore che nel Paese in cui e' stato conseguito dia

accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per

lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di un'universita'

o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art.

27-ter , comma 1 e 2 del testo unico n. 286/98 e successive modifiche

ed integrazioni.

L'attivita' di ricerca cui e' chiamato lo straniero puo' essere

svolta, a seconda dell'apposita convenzione di accoglienza stipulata

con l'universita' o l'istituto di ricerca, nelle forme di lavoro

subordinato, lavoro autonomo, o nell'ambito di una borsa di

addestramento alla ricerca.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono

stabiliti dall'art. 27-ter del testo unico n. 286/98 e successive

modifiche ed integrazioni.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso di lunga durata, lo

Sportello Unico per l'Immigrazione provvedera' a comunicare per via

telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il

proprio nulla osta per ricerca. Il relativo visto e' rilasciato

prioritariamente rispetto a quello delle altre tipologie.

Il nullaosta per "ricerca" rilasciato dallo Sportello Unico per

l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-ter del

testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e

trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve

essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi

dalla data di emissione.

Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di un'attivita'

di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato,

oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche

al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del

Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo

svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale

della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di ricerca

dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso

delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

15. Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.)

I. Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di

un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero

che - nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui

all'articolo 39, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive

modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal

provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e

successive modifiche ed integrazioni - intenda seguire corsi

universitari.

Il visto per studio e' concesso anche, alle medesime condizioni

ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti

stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita'

vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale,

ovvero universita' private comunque diverse da quelle indicate dal

provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e

successive modifiche ed integrazioni, in favore dei quali sia stato

espresso esplicito nulla osta da parte del Ministero degli Affari

Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.

II. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39-bis del testo

unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo

44-bis del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il

visto per studio, di breve o lunga durata, e' concesso anche in

favore di studenti stranieri:

A) maggiori di eta', che intendano seguire corsi superiori di

studio diversi da quelli di cui ai successivi punti C), D), E) e F),

ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri

l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza;

B) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli

istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e

formazione tecnica superiore;

C) minori di eta', comunque maggiori di anni 14, che

partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che

abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte

del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione

del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'

e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i

Beni e le Attivita' Culturali) nonche' nelle ipotesi ed alle

condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) del testo unico

286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall' articolo

44-bis, comma 2 lettera b) del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche

ed integrazioni;

D) stranieri chiamati a partecipare ad attivita' previste nel

quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo

italiano, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi nn. 49/1987,

180/1992, 212/1992 e 84/2001;

E) stranieri che intendano fare ingresso in Italia per

attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra

le categorie di cui all'art. 27-ter del Tu 286/98 e successive

modifiche ed integrazioni;

F) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti previsti per

il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini

formativi di cui all'articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e

successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 40, comma 9

lettera a) e comma 10 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed

integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal

decreto di cui all'articolo 44-bis, comma 6 del citato decreto. In

tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni

provvederanno a rilasciare al cittadino straniero una specifica

autorizzazione;

G) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti previsti per

il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di

formazione professionale di cui all'articolo 39-bis del testo unico

286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo

44-bis, comma 5 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed

integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo

stesso articolo.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il

corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo

italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere;

b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque

non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la

direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e

successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico

provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non

inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore;

c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri

ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza

sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con

il suo Paese;

d) disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o

dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o

straniero regolarmente residente in Italia.

Il visto d'ingresso per la partecipazione ad attivita' di studio

ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento

medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria,

e' subordinato, oltre al possesso di tutti i requisiti di norma

previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da

parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo

svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale

della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio

dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso

delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

Il visto per studio e' altresi' rilasciato, per il periodo

necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste

dall'art. 47, comma 1 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche

ed integrazioni.

16. Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L.)

Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino

straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 4 del

Codice Visti), di accedere alla zona internazionale di transito di un

aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli

internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente

che ha rilasciato il visto. L'obbligo del visto costituisce

un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la

zona internazionale di transito degli aeroporti.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) valido passaporto od equivalente documento di viaggio

munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di

destinazione finale;

b) biglietto aereo o prenotazione.

17. Visto per "transito" (V.S.U.)

Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di

attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un

viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed e' concesso a

condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso nello Stato di

destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo

a transitare sul territorio delle altre parti contraenti.

La concessione del visto e' sempre subordinata alla sussistenza

dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un

visto di breve durata per "turismo". Ulteriore requisito e' il

possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di

ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.

Il visto per transito e' altresi' rilasciato ai lavoratori

marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi,

battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel

territorio nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma

della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di

Porto italiana.

18. Visto per "trasporto" (V.S.U.)

Il visto per trasporto consente l'ingresso, ai fini di un

soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in

Italia per brevi periodi per lo svolgimento di un'attivita'

professionale connessa con il trasporto di merci o di persone, per

via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli

civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status

e' regolato dalla Convenzione di Chicago del 1944).

I requisiti e le condizioni previsti per l'ottenimento del visto

sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione

professionale del richiedente, e da quella inerente la dettagliata

attivita' da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.

In ogni caso, il cittadino straniero deve anche dimostrare:

a) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in

ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero

dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo

unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

b) la disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione

alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino

dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;

c) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio

del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle

relative Linee Guida.

Il cittadino straniero autotrasportatore titolare del visto per

trasporto non e' autorizzato a condurre veicoli immatricolati in

Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

19. Visto per "turismo" (V.S.U.)

Il visto per turismo consente l'ingresso, per un soggiorno di

breve durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al

cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori

all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di

cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive

modifiche ed integrazioni;

b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione),

ovvero la disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio;

c) la disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o

dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o

straniero regolarmente residente in Italia. Questa, che dovra'

riportare la disponibilita' del dichiarante ad offrire un alloggio in

territorio nazionale al richiedente il visto, riveste valore

esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso del requisito

della disponibilita' di un alloggio;

d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio

del 22 dicembre 2003.

In presenza di richiesta di visto avanzata dal cittadino italiano

o di un altro Paese dell'Unione Europea residente in Italia, in

favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti

previsti, il visto per turismo e' rilasciato prescindendo dalla

valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto.

Il visto per turismo puo' essere concesso, in presenza dei

requisiti sopra descritti e su esplicito invito di societa' sportive

italiane, anche per brevi periodi di allenamento.

Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a manifestazioni

sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, puo'

essere concesso il visto per turismo in presenza di un esplicito

invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e dei

requisiti sopra descritti.

Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto

in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.

Per i minori di eta' che partecipino a programmi di accoglienza a

carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i Minori

stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico n. 286/1998 e

successive modifiche ed integrazioni, sono requisiti necessari:

a) l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potesta'

genitoriale o da parte del tutore;

b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.

20. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.)

Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno

di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia

stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27,

comma 1, lettera r) del testo unico n. 286/1998 e successive

modifiche ed integrazioni, e dell'art. 40, comma 20 del d.P.R. n.

394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La durata massima del visto e' di un anno, ferme restando le

limitazioni dell'attivita' lavorativa disposte dall'art. 40, comma 20

del d.P.R. n. 394/1999, cosi' come modificato dal d.P.R. 18 ottobre

2004 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono

previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo

conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli

articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo

unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

21. Visto per "volontariato" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per volontariato consente l'ingresso in Italia, ai fini

di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo

non superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20

ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di

volontariato, ai sensi dell'art. 27-bis del testo unico 286/1998 e

successive modifiche ed integrazioni, sulla base di una apposita

convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione

promotrice ricompresa tra quelle indicate nell'art. 27-bis , comma 2

lettera a) del predetto testo unico.

Il visto e' concesso allo straniero titolare di nulla osta

rilasciato e trasmesso telematicamente dallo Sportello unico per

l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti,

secondo quanto previsto dal citato art. 27-bis del testo unico

286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto

annuale emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il

Ministero dell'interno e degli affari esteri.

Il nullaosta per "volontariato" rilasciato dallo Sportello Unico

per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-bis

del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e

trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve

essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi

dalla data di emissione.

Il visto per volontariato, in presenza di una specifica

segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, e' concesso anche

ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivita' in

Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo.

Il Ministro della giustizia

Alfano

Il Ministro dello sviluppo economico

Romani

Il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali

Sacconi

Il Ministro della salute

Fazio

Il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Gelmini

Il Ministro per i rapporti con le regioni

e per la coesione territoriale

Fitto

Il Ministro per il turismo

Brambilla

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2011

Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 15, foglio n.

196

-------------------------------------------------------------

Art. 27-bis (1) del T.U. sugli Stranieri

Ingresso e soggiorno per volontariato.

1. Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:

1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui sara' tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi e assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza e' obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.

4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.

5. Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e' rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi.

6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non e' computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.

(1) Articolo inserito dal D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154.

Art. 27-ter (1)

Decreto 6 ottobre 2011 - contributo per rilascio del permesso di soggiorno

Roma – 2 gennaio 2012- Nuova tassa a carico degli stranieri per la richiesta ed il rinnovo del permesso di soggiorno, a decorrere dal 30 gennaio 2011.

Direttiva 13.12.2011 relatyiva ad un permesso di soggiorno unico ed a norme comuni in materia di lavoro

DIRETTIVA 2011/98/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

Vedi LINK: Direttiva pds unico del 13 dicembre 2011

DM.11 maggio 2011 Visti di ingresso tipologie e requisiti

 
Ministero degli affari esteri
D.M. 11-5-2011
Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 dicembre 2011, n. 280.

Epigrafe

Premessa

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Allegato A - REQUISITI E CONDIZIONI

D.M. 11 maggio 2011   .

Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento. (2)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 dicembre 2011, n. 280.

 Emanato dal Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO,

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA,

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO,

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,

IL MINISTRO DELLA SALUTE,

IL MINISTRO

DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,

IL MINISTRO

PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE

ed

IL MINISTRO

PER IL TURISMO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico suddetto, e successive modifiche ed integrazioni, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 5;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione:

a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: «Accordo di Schengen»;

b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, di seguito indicata: «Convenzione di applicazione», con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi all'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;

c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b), firmati a Parigi il 27 novembre 1990;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato «acquis» di Schengen;

Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130 (3), recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona;

Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che l' «acquis» di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo, si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di Schengen;

Considerato quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (di seguito indicato come «Codice Visti»);

Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n. II del Regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni sono autorizzati a soggiornare in esenzione dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, ad eccezione di ingressi motivati da cure mediche o dall'esercizio di un'attività remunerata;

Considerato che, in base all'art. 21 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, i cittadini dei Paesi terzi titolari di uno dei documenti di soggiorno di cui all'allegato 22 del manuale istituito ai sensi del codice comune delle frontiere e dell'allegato 2 del manuale per il trattamento delle domande di visto, istituito ai sensi del Codice Visti, sono autorizzati, in forza di tali documenti a fare ingresso ed a soggiornare, fino a 90 giorni, in esenzione dall'obbligo del visto per tutte le tipologie d'ingresso individuate dall'art. 1 del presente decreto;

Considerato che:

1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 24 e 26 del Codice Visti sono denominati «visti Schengen uniformi», di seguito indicati: «V.S.U.», e si dividono in:

visti di «tipo A», per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti;

visti di «tipo C», per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validità massima di novanta giorni;

2) i visti suddetti possono essere limitati nella validità territoriale, ai sensi dell'art. 25 del Codice Visti, assumendo la denominazione di visti a «validità territoriale limitata», di seguito indicati: «V.T.L.»;

3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione di applicazione, così come modificata dal Regolamento (CE) n. 265/2010 sono denominati «visti nazionali», di seguito indicati:

«V.N.», e che tali visti di lunga durata, di «tipo D», hanno validità superiore a novanta giorni;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per le pari opportunità, il Ministro per le riforme per il federalismo ed il Ministro della gioventù;

Acquisito il parere del D.P.R.imento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie;

Decreta:

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 8 agosto 2008, n. 130».

Art. 1

1.  Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato.

Art. 2

1.  Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti d'ingresso dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

1.  L'ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto è subordinato all'acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dell'atto di assenso all'espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. L'assenso all'espatrio viene fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore.

2.  L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato all'esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, di cui all'art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

1.  Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.

2.  Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto.

3.  L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio.

4.  In caso di negativo riscontro sull'autenticità e sull'affidabilità della documentazione presentata, nonché sulla veridicità e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A
REQUISITI E CONDIZIONI

1. Visto per "adozione" (V.N.)

Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale.

Il visto è rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, secondo quanto stabilito dalla legge n. 184/1983 (articoli 32 e 39, lettera h), così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.

Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto per adozione è subordinato al rilascio del nullaosta da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.

2. Visto per "affari" (V.S.U.)

Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.

Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:

a) la propria condizione di operatore economico-commerciale;

b) la finalità del viaggio per il quale è richiesto il visto;

c) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

d) la disponibilità di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;

e) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.

Qualora il cittadino straniero viaggi per affari invitato in Italia da un'impresa operante in territorio nazionale, per contatti, trattative economiche o commerciali, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di macchinari acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale con imprese italiane o per il relativo aggiornamento professionale, per la visita alle strutture dell'impresa italiana, ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore in Italia, l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata da una "dichiarazione d'invito" sottoscritta dall'Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, nonché l'attività che sarà svolta dallo straniero invitato.

Il visto per affari, in presenza di analoghi requisiti, può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.

3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 36, comma 1, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 44, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, il cittadino straniero che richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia sofferta.

Il visto per cure mediche viene altresì rilasciato, secondo le modalità previste dall'art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi d'intervento umanitario delle Regioni previsti dall'articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il visto viene rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente Autorità regionale, che certifichi l'esistenza di apposita delibera per lo stanziamento dei fondi per programmi assistenziali, che indichino la copertura del singolo intervento sanitario.

Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.)

Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.

Il visto diplomatico è rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.

Tutte le richieste di visto devono essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto è sempre subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dal Cerimoniale Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto nucleo familiare una carta d'identità, che esime dalla richiesta di permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni Consolari del 1963 (ratificate con legge n. 804 del 9 agosto 1967).

Potrà essere concesso il visto diplomatico, in casi particolari, anche allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE.

5. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.)

Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale.

Per la partecipazione a tali gare, di carattere ufficiale o amichevole, ma esclusivamente nell'ambito di discipline sportive organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline associate riconosciute dal Comitato Olimpico, è necessaria la comunicazione del C.O.N.I. che attesti la notorietà della competizione, confermi l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto d'ingresso.

Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la rappresentanza diplomatico-consolare farà riferimento alle liste ufficiali di nominativi presentate da Federazioni sportive straniere o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che dovranno riportare l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.

Per l'ottenimento del visto d'ingresso per gara sportiva è in ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di un'assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.

Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.

6. Visto per "invito" (V.S.U.)

Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico, scientifico o culturale.

Qualora le spese di soggiorno non risultino essere a carico dell'ente invitante, lo straniero dovrà in ogni caso dimostrare il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia).

Il visto verrà parimenti rilasciato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di difesa, allo straniero destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso rilasciata dal Questore competente.

7. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato.

I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 26 e 27 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare:

1. per le attività in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione ivi richiesta è resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.

Per le attività iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le attività ancora da intraprendere, è resa dalle Camere di commercio competenti per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.

Per le attività soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione è resa dai competenti ordini stessi.

La dichiarazione o l'attestazione dovrà essere d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale.

2. Il visto d'ingresso per lavoro autonomo può essere richiesto, per lo svolgimento della propria attività, anche da cittadini stranieri che rivestano - limitatamente in società per azioni, a responsabilità limitata, o in accomandita per azioni, già in attività da almeno tre anni - la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti. In tali casi, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. È però richiesto il possesso di:

2.a) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;

2.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della società alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

2.c) dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

In tutti i casi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, il lavoratore non appartenente all'Unione Europea deve dimostrare, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il possesso di:

a) un alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo;

b) un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale requisito reddituale minimo è soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione prevista al punto 2.c);

c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato - conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni - dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovrà anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate.

Le dichiarazioni e le attestazioni - ovvero la documentazione sostitutiva - sopra indicate, unitamente al nulla osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvederà, ai sensi di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 6 dell'art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, al rilascio del visto.

II. Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il visto è rilasciato alle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 22 del D.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed in presenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c).

III. Per gli sportivi stranieri che - in osservanza di quanto previsto dalla legge 23 marzo 1991, n. 91 (4)- sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, è richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla osta espresso dalla Questura territorialmente competente, dovrà indicare le generalità dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della società di destinazione. Tali ingressi sono considerati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui all'articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ma compresi nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'articolo 27, comma 5-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

IV. Per quanto concerne il settore dello spettacolo, il visto d'ingresso per lavoro autonomo - di breve o lunga durata - è concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

IV.a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;

IV.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione è rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo;

IV.c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo, dal comma 5 dell'art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro esibizione del contratto di lavoro;

IV.d) disponibilità di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.

Per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui all'articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sarà sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale.

In tutti i casi previsti dai precedenti punti I, II, III e IV, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro.

8. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attività lavorativa a carattere subordinato.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dagli articoli 22, 24, 27 e 27-bis del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del D.P.R. stesso per l'esercizio di attività professionali.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà a comunicare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare, con modalità telematiche, il proprio nulla osta. Per gli stranieri da occupare nel settore dello spettacolo di cui all'art. 27, comma 1, lett. l), m), n) e o) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 40, comma 13 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta - fino all'attivazione dei previsti collegamenti telematici - è rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.G. Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea. Per gli sportivi di cui all'art. 27, comma 1, lett. p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 40, commi 16, 17 e 18 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta - denominato dichiarazione nominativa d'assenso - è rilasciato, fino all'attivazione dei previsti collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea.

Il nullaosta per "lavoro subordinato" rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 22 e 24 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.

Il nullaosta rilasciato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro quattro mesi dalla data di emissione.

Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività lavorativa dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, di cui al successivo punto 17 del presente allegato, e gli stranieri dipendenti da società estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il visto è rilasciato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lettera "h" del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 40, comma 12, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro formale richiesta delle società armatrice, documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale.

I requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 40, commi 16, 17 e 18 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, debbono intendersi applicabili agli stranieri destinati a svolgere attività sportiva, anche presso società non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91. Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI provvede a trasmettere alla competente rappresentanza diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d'assenso.

In favore degli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera r-bis) del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 40, comma 21, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è rilasciato un visto d'ingresso per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che - a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro - consenta la proroga o il rinnovo dello stesso.

Per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici - o impiegati amministrativi e tecnici - in servizio presso le rappresentanze o gli Enti stessi, di cui all'articolo 40, comma 19 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le richieste di visto dovranno essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del visto è sempre subordinata all'acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti di scuole e università straniere operanti in Italia e di cui alla legge 24 maggio 2002, n. 103, lo Sportello unico per l'immigrazione provvede a comunicare, con modalità telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nullaosta.

9. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità debba recarsi in territorio italiano.

Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.

Il visto per missione può essere rilasciato anche in favore di giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia. In tal caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, e la concessione del visto è in ogni caso subordinata all'acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Servizio Stampa.

Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto.

10. Visto per "motivi familiari" (V.N.)

Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare.

I. Se familiare di cittadino di un Paese dell'Unione Europea o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto in favore del cittadino straniero è rilasciato alle condizioni previste dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 2, 5 e 7.

Il visto per motivi familiari sarà anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorità giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione - da parte di cittadini italiani - di un cittadino straniero maggiorenne;

II. Il cittadino straniero, di Paesi comunque diversi da quelli indicati al precedente punto I, regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno, ovvero di visto d'ingresso di durata non inferiore ad un anno, rilasciati per lavoro subordinato o autonomo, per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari può richiedere il rilascio del visto per motivi familiari in favore delle categorie di familiari di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo unico 286/98 e successive modifiche e integrazioni.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 29, commi 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 6 del D.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero deve risultare in possesso di nullaosta per "familiare al seguito" o "ricongiungimento familiare", rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari. Il nulla osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione.

Nel caso in cui il possesso dei requisiti e delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un'autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.P.R. n. 200/67, sulla base dell'esame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del D.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta onere del richiedente il visto comprovare l'assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c), del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del viso sono:

a) l'effettiva condizione di "religioso", o di ministro di culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza

b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia

c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del T.U. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni

d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.

Nel caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto verrà rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e della conformità del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano.

12. Visto di "reingresso" (V.N.)

Il visto di reingresso consente l'ingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno la cui validità risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validità ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 8 del D.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare:

I. ai sensi di quanto previsto dal comma 3, il visto di reingresso è concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti:

a) scaduto da non oltre 60 giorni - da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge - e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non è previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura;

b) scaduto da oltre 60 giorni - senza limiti di tempo - e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso è rilasciato previo nulla osta della questura.

II. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto di reingresso è concesso, previo nulla osta della questura, anche in favore dei cittadini stranieri privi di documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto.

III. Il visto di reingresso è rilasciato anche al cittadino straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta della questura competente.

13. Visto per "residenza elettiva" (V.N.)

Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.

A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell'interno del 1° marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.

Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest'ultimi.

14. Visto per "ricerca" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per ricerca consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per lo svolgimento di un'attività di ricerca da parte di un'università o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art. 27-ter, commi 1 e 2 del testo unico n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attività di ricerca cui è chiamato lo straniero può essere svolta, a seconda dell'apposita convenzione di accoglienza stipulata con l'università o l'istituto di ricerca, nelle forme di lavoro subordinato, lavoro autonomo, o nell'ambito di una borsa di addestramento alla ricerca.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 27-ter del testo unico n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso di lunga durata, lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà a comunicare per via telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nulla osta per ricerca. Il relativo visto è rilasciato prioritariamente rispetto a quello delle altre tipologie.

Il nullaosta per "ricerca" rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-ter del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.

Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di un'attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di ricerca dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

15. Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.)

I. Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che - nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui all'articolo 39, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del D.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni - intenda seguire corsi universitari.

Il visto per studio è concesso anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso università vaticane, università straniere presenti in territorio nazionale, ovvero università private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del D.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.

II. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 44-bis del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto per studio, di breve o lunga durata, è concesso anche in favore di studenti stranieri:

A) maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai successivi punti C), D), E) e F), ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza;

B) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

C) minori di età, comunque maggiori di anni 14, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali) nonché nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall'articolo 39-bis, lettera c) del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 44-bis, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

D) stranieri chiamati a partecipare ad attività previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi n. 49/1987, n. 180/1992, n. 212/1992 e n. 84/2001;

E) stranieri che intendano fare ingresso in Italia per attività di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all'art. 27-ter del Tu 286/98 e successive modifiche ed integrazioni;

F) maggiori di età che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini formativi di cui all'articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 40, comma 9, lettera a) e comma 10, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all'articolo 44-bis, comma 6 del citato decreto. In tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni provvederanno a rilasciare al cittadino straniero una specifica autorizzazione;

G) maggiori di età che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui all'articolo 39-bis del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 44-bis, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l'attività di ricerca da svolgere;

b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entità non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore;

c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese;

d) disponibilità di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia.

Il visto d'ingresso per la partecipazione ad attività di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attività sanitaria, è subordinato, oltre al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di studio dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

Il visto per studio è altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 47, comma 1 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

16. Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L.)

Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 4 del Codice Visti), di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto. L'obbligo del visto costituisce un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale;

b) biglietto aereo o prenotazione.

17. Visto per "transito" (V.S.U.)

Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed è concesso a condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre parti contraenti.

La concessione del visto è sempre subordinata alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per "turismo". Ulteriore requisito è il possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.

Il visto per transito è altresì rilasciato ai lavoratori marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi, battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto italiana.

18. Visto per "trasporto" (V.S.U.)

Il visto per trasporto consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per lo svolgimento di un'attività professionale connessa con il trasporto di merci o di persone, per via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status è regolato dalla Convenzione di Chicago del 1944).

I requisiti e le condizioni previsti per l'ottenimento del visto sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione professionale del richiedente, e da quella inerente la dettagliata attività da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.

In ogni caso, il cittadino straniero deve anche dimostrare:

a) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

b) la disponibilità di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;

c) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.

Il cittadino straniero autotrasportatore titolare del visto per trasporto non è autorizzato a condurre veicoli immatricolati in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

19. Visto per "turismo" (V.S.U.)

Il visto per turismo consente l'ingresso, per un soggiorno di breve durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;

c) la disponibilità di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia. Questa, che dovrà riportare la disponibilità del dichiarante ad offrire un alloggio in territorio nazionale al richiedente il visto, riveste valore esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della disponibilità di un alloggio;

d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003.

In presenza di richiesta di visto avanzata dal cittadino italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea residente in Italia, in favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti previsti, il visto per turismo è rilasciato prescindendo dalla valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto.

Il visto per turismo può essere concesso, in presenza dei requisiti sopra descritti e su esplicito invito di società sportive italiane, anche per brevi periodi di allenamento.

Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, può essere concesso il visto per turismo in presenza di un esplicito invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e dei requisiti sopra descritti.

Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.

Per i minori di età che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i Minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sono requisiti necessari:

a) l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potestà genitoriale o da parte del tutore;

b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.

20. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.)

Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera r) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 40, comma 20, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La durata massima del visto è di un anno, ferme restando le limitazioni dell'attività lavorativa disposte dall'art. 40, comma 20, del D.P.R. n. 394/1999, così come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

21. Visto per "volontariato" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per volontariato consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi dell'art. 27-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra quelle indicate nell'art. 27-bis, comma 2, lettera a) del predetto testo unico.

Il visto è concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto dal citato art. 27-bis del testo unico n. 286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri.

Il nullaosta per "volontariato" rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-bis del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.

Il visto per volontariato, in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, è concesso anche ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attività in Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo.

D.P.R. 31-8-1999 n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico immigrazione

 

 

{xtypo_rounded3}D.P.R. 31-8-1999 n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 258, S.O..  (aggiornato ad agosto 2011){/xtypo_rounded3}

Epigrafe

Premessa

Capo I

Disposizioni di carattere generale

1. Accertamento della condizione di reciprocità.

2. Rapporti con la pubblica amministrazione.

3. Comunicazioni allo straniero.

4. Comunicazioni all'autorità consolare.

Capo II

Ingresso e soggiorno

5. Rilascio dei visti di ingresso.

6. Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito

6-bis. Diniego del visto d'ingresso.

7. Ingresso nel territorio dello Stato.

8. Uscita dal territorio dello Stato e reingresso.

8-bis. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

9. Richiesta del permesso di soggiorno.

10. Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari.

11. Rilascio del permesso di soggiorno.

12. Rifiuto del permesso di soggiorno.

13. Rinnovo del permesso di soggiorno.

14. Conversione del permesso di soggiorno.

15. Iscrizioni anagrafiche.

16. Richiesta della carta di soggiorno.

17. Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno.

 

Capo III

Espulsione e trattenimento

 

18. Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione.

19. Divieto di rientro per gli stranieri espulsi.

19-bis. Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi.

20. Trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione.

21. Modalità del trattenimento.

22. Funzionamento dei centri di identificazione ed espulsione.

23. Attività di prima assistenza e soccorso.

 

Capo IV

Disposizioni di carattere umanitario

 

24. Servizi di accoglienza alla frontiera.

25. Programmi di assistenza ed integrazione sociale.

26. Convenzioni con soggetti privati.

27. Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

28. Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento.

 

Capo V

Disciplina del lavoro

 

29. Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro.

30. Sportello unico per l'immigrazione.

30-bis. Richiesta assunzione lavoratori stranieri.

30-ter. Modulistica.

30-quater. Archivio informatizzato dello Sportello unico.

30-quinquies. Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego.

30-sexies. Rinuncia all'assunzione.

31. Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso.

32. Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia.

32-bis. Liste dei lavoratori di origine italiana.

33. Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste.

34. Titoli di prelazione.

35. Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

36. Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.

36-bis. Variazioni del rapporto di lavoro.

37. Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido.

38. Accesso al lavoro stagionale.

38-bis. Permesso pluriennale per lavoro stagionale.

39. Disposizioni relative al lavoro autonomo.

40. Casi particolari di ingresso per lavoro.

41. Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari.

 

Capo VI

Disposizioni in materia sanitaria

 

42. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

43. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

44. Ingresso e soggiorno per cure mediche.

44-bis. Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca.

 

Capo VII

Disposizioni in materia di istruzione - Diritto allo studio e professioni

 

45. Iscrizione scolastica.

46. Accesso degli stranieri alle università.

47. Abilitazione all'esercizio della professione.

48. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

49. Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni.

50. Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie.

51.

 

Capo VIII

Disposizioni sull'integrazione sociale

 

52. Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.

53. Condizioni per l'iscrizione nel Registro.

54. Iscrizione nel Registro.

55. Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

56. Organismo nazionale di coordinamento.

57. Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione.

58. Fondo nazionale per le politiche migratorie.

59. Attività delle regioni e delle province autonome.

60. Attività delle Amministrazioni statali.

61. Disposizione transitoria.

61-bis. Sistemi informativi.

 

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

 

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 258, S.O.)

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;

 

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281;

 

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

 

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

 

Viste le osservazioni della Corte dei conti;

 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le pari opportunità, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

 

Emana il seguente regolamento:

 

 

 

Capo I

 

Disposizioni di carattere generale

 

1.  Accertamento della condizione di reciprocità.

 

1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.

 

2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno

 

 

2.  Rapporti con la pubblica amministrazione.

 

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti (4).

 

2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico (5).

 

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati (

 

 

 

 

3.  Comunicazioni allo straniero.

 

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.

 

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato .

 

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

 

 

 

4.  Comunicazioni all'autorità consolare.

 

1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo unico contiene:

 

a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;

 

b) le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;

 

c) l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;

 

d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.

 

2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.

 

3. L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la potestà sul minore.

 

4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del testo unico, l'informazione all'autorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.

 

 

 

Capo II

 

Ingresso e soggiorno

 

 

 

5.  Rilascio dei visti di ingresso.

 

1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità.

 

2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

 

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia (10).

 

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per l'esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

 

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno (11).

 

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

 

a) la finalità del viaggio;

 

b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;

 

c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico (12);

 

c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10, comma 3-bis;

 

d) le condizioni di alloggio .

 

7. [Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:

 

a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;

 

b) il nulla osta della questura, utile anche ai fini dell'accertamento della disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio] (14).

 

8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento (15).

 

8-bis. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all'articolo 2 del testo unico, nonché l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia (16).

 

 

 

 

6.  Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito

 

1. La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla:

 

a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico;

 

b) documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;

 

c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

 

d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;

 

e) documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute previsti dall'articolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;

 

f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali.

 

2. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

 

3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero può avvalersi di un procuratore speciale.

 

4. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico, nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

 

5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico (17).

 

 

 

 

6-bis. Diniego del visto d'ingresso.

 

1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, l'autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego è motivato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento è consegnato a mani proprie dell'interessato (18).

 

 

 

 

7.  Ingresso nel territorio dello Stato.

 

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.

 

2. È fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione della data.

 

3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi può essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea.

 

4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera è effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalità stabilite dal questore.

 

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in località sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

 

 

 

 

8.  Uscita dal territorio dello Stato e reingresso.

 

1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. È fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data.

 

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità (19).

 

3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno (20).

 

4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.

 

5. [Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente].

 

 

 

8-bis. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

 

1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonché nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

 

2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, è esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 1

 

 

 

 

 

9.  Richiesta del permesso di soggiorno.

 

1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma 1, ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari, allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio .

 

1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, del Consiglio, di cui all'articolo 5, comma 8, del testo unico (24).

 

1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2 (25).

 

1-quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2 (26).

 

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

 

a) le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;

 

b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;

 

c) il motivo del soggiorno.

 

3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:

 

a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;

 

b) la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro (27).

 

4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

 

a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;

 

b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;

 

c) la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.

 

5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico (28).

 

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e all'articolo 11, comma 1, lettera c) (29).

 

7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico.

 

 

 

 

 

10.  Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari.

 

1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.

 

1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalità e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno (30).

 

2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.

 

3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di frontiera.

 

3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati (31).

 

4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.

 

5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico.

 

6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

 

 

 

11.  Rilascio del permesso di soggiorno.

 

1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

 

a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;

 

b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;

 

c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento;

 

c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (32);

 

c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale (33);

 

c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia (34);

 

c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo unico (35);

 

c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico (36).

 

1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso è concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis (37).

 

2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, del Consiglio, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno (38).

 

2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1 (39).

 

3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

 

 

12.  Rifiuto del permesso di soggiorno.

 

1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.

 

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell'articolo 13 del testo unico.

 

3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.

 

 

 

 

 

13.  Rinnovo del permesso di soggiorno.

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.

 

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo (40).

 

2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del testo unico (41).

 

3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

 

4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

 

 

 

 

14.  Conversione del permesso di soggiorno.

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:

 

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;

 

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

 

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

 

d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater).

 

2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

 

3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

 

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

 

5. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

 

6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 39, comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto (42).

 

 

 

15.  Iscrizioni anagrafiche.

 

1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.

 

2. ... (43).

 

3. ... (44).

 

4. ... (45).

 

5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.

 

6. ... (46).

 

7. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di statistica e l'istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento (47).

 

 

 

 

 

16.  Richiesta della carta di soggiorno.

 

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, l'interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.

 

2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

 

a) le proprie generalità complete;

 

b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;

 

c) il luogo di residenza;

 

d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità, specificandone l'ammontare (48).

 

3. La domanda deve essere corredata da:

 

a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita, del richiedente;

 

b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (49);

 

c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;

 

d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.

 

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

 

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono legalizzati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non è richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

 

b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

 

c) il reddito richiesto per le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico (50).

 

5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.

 

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia (51).

 

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

 

 

 

 

17.  Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno.

 

1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

 

2. [La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione su richiesta dell'interessato, nel termine di dieci anni dal rilascio] (52). La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.

 

 

 

 

Capo III

 

Espulsione e trattenimento

 

18.  Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione.

 

1. La sottoscrizione del ricorso di cui all'articolo 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una autorità diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorità che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso (53).

 

2. L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.

 

 

 

 

 

19.  Divieto di rientro per gli stranieri espulsi.

 

1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.

 

1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno (54).

 

 

 

19-bis. Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi.

 

1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico, è presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identità e autentica della firma del richiedente nonché acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.

 

2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno (55).

 

 

 

 

20.  Trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (56).

 

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, è comunicato all'interessato con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento (57).

 

2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

 

4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è convalidato.

 

5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo di ritardo dell'esecuzione del respingimento (58).

 

5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico (59).

 

 

 

21.  Modalità del trattenimento.

 

1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.

 

2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.

 

3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro (60).

 

4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di identificazione ed espulsione individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario (61).

 

5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

 

6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.

 

7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, il giudice competente e all'autorità di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di assistenza a norma dell'articolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il centro.

 

8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 9, del testo unico.

 

9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

 

 

 

 

22.  Funzionamento dei centri di identificazione ed espulsione.

 

1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di identificazione ed espulsione provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attività, a norma dell'articolo 21, comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministro dell'interno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale (63).

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.

 

3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.

 

4. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorità consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

 

 

 

 

23.  Attività di prima assistenza e soccorso.

 

1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'articolo 22, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

 

 

 

Capo IV

 

Disposizioni di carattere umanitario

 

24.  Servizi di accoglienza alla frontiera.

 

1. I servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quali è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio.

 

2. Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietà sociale, e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale (64).

 

3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell'articolo 40 del testo unico.

 

 

 

 

25.  Programmi di assistenza ed integrazione sociale.

 

1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 38, comma 2, e dall'ente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi dietro presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

 

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.

 

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

 

a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c);

 

b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all'articolo 26;

 

c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia (65);

 

d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 96, comma 4, lettera c) (66).

 

 

 

26.  Convenzioni con soggetti privati.

 

1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui all'articolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

 

2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

 

a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2, del testo unico;

 

b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;

 

c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.

 

3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.

 

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:

 

a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;

 

b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;

 

c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;

 

d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;

 

e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma (67).

 

 

 

 

27.  Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

 

1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:

 

a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;

 

b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

 

2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:

 

a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;

 

b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all'articolo 25;

 

c) l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso;

 

d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.

 

3. Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

 

3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalità stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro (68).

 

3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura «per motivi umanitari» ed è rilasciato con modalità che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici (69).

 

 

 

 

 

 

28.  Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento.

 

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

 

a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza (70);

 

a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri (71);

 

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico:

 

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;

 

d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare, una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico.

 

 

 

Capo V

 

Disciplina del lavoro

 

29.  Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro.

 

1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (72).

 

2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure (73).

 

3. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

 

 

 

 

30.  Sportello unico per l'immigrazione.

 

1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, è composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che può individuare anche più unità operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.

 

2. Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonché di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure (74).

 

(74)  Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 24, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.). La Corte costituzionale, con sentenza 4-7 dicembre 2006, n. 407 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2006, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato che spettava allo Stato prevedere, con il citato art. 24, comma 1, che nella Regione Friuli-Venezia Giulia fossero disciplinate, mediante l'emanazione di apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo.

 

 

 

30-bis. Richiesta assunzione lavoratori stranieri.

 

1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico.

 

2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

 

a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;

 

b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;

 

c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;

 

d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;

 

e) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

 

3. Alla domanda devono essere allegati:

 

a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;

 

b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

 

c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.

 

5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se è interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui all'articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.

 

6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 è presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

 

7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.

 

8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

 

9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione (75).

 

 

 

30-ter. Modulistica.

 

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (76).

 

 

 

 

30-quater. Archivio informatizzato dello Sportello unico.

 

1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui all'articolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per l'impiego, i Centri per l'impiego, l'autorità consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.

 

3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nell'archivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

 

4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

 

5. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalità tecniche e procedurali per la consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo che, secondo le concrete possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.

 

6. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti (77).

 

 

 

 

30-quinquies. Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego.

 

1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per 1'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.

 

2. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilità pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.

 

3. Qualora il centro per l'impiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo Sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilità di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero (78).

 

 

 

 

30-sexies. Rinuncia all'assunzione.

 

1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per Conoscenza, al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero (79).

 

 

 

 

31.  Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso.

 

1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.

 

2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione (80).

 

3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.

 

4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nullaosta, la cui validità è di sei mesi dalla data del rilascio stesso.

 

5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.

 

6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonché il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

 

7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validità del nullaosta.

 

8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo 35 (81).

 

 

 

32.  Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia.

 

1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 91, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.

 

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:

 

a) Paese d'origine;

 

b) numero progressivo di presentazione della domanda;

 

c) complete generalità;

 

d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;

 

e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;

 

f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;

 

g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;

 

h) l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale (82).

 

3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza (83).

 

4. L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista (84).

 

 

 

 

32-bis. Liste dei lavoratori di origine italiana.

 

1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare è istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui all'articolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.

 

2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 32, comma 4.

 

3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi (85).

 

 

 

 

33.  Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste.

 

1. I dati di cui all'articolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (86).

 

2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31 (87).

 

2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico (88).

 

3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.

 

 

 

 

34.  Titoli di prelazione.

 

1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede all'istruttoria e, congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e all'eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico (89).

 

2. I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'àmbito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalità, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

 

4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nullaosta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nullaosta di cui all'articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori è rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico.

 

5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all'articolo 22, comma 3, del testo unico.

 

6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta per lavoro stagionale, tale diritto di priorità opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dall'articolo 24, comma 4, del testo unico.

 

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, è riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attività formativa nei Paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilità della quota di lavoro subordinato.

 

8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.

 

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del testo unico.

 

10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, è riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello nazionale (90).

 

 

 

 

35.  Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

 

1. Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

 

2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto è trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per l'impiego, all'autorità consolare competente, nonché al datore di lavoro.

 

3. Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero (91).

 

 

 

36.  Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.

 

1. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.

 

2. Lo Sportello provvede, altresì, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico (92).

 

 

 

36-bis. Variazioni del rapporto di lavoro.

 

1. Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 13.

 

2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo 37, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza (93).

 

 

 

 

 

37.  Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido.

 

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità, anche ai fini della corresponsione della indennità di mobilità ove spettante, nei limiti del periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilità si applica la disposizione del comma 2.

 

2. Quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.

 

3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.

 

4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dell'immediata disponibilità del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresì, le generalità del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.

 

5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato offre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis.

 

6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.

 

7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale all'iscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2 (94).

 

 

 

 

38.  Accesso al lavoro stagionale.

 

1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta è rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalità definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico (95).

 

1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro per l'impiego competente che, nel termine di 5 giorni, verifica l'eventuale disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della metà (96).

 

1-ter. In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nullaosta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo Sportello unico dà ulteriore corso alla procedura (97).

 

2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.

 

3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

 

4. La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stazione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell'ambito del periodo massimo previsto.

 

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate (98).

 

6. [L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura, secondo le disposizioni dell'articolo 31] (99).

 

7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.

 

 

 

38-bis. Permesso pluriennale per lavoro stagionale.

 

1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, può richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalità di cui all'articolo 38.

 

2. Il nullaosta triennale è rilasciato con l'indicazione del periodo di validità, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico.

 

3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'articolo 35.

 

4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio (100).

 

 

 

 

39.  Disposizioni relative al lavoro autonomo.

 

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero delle attività produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.

 

2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

 

3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.

 

4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

 

5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.

 

6. Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata all'interessato o al suo procuratore.

 

7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.

 

9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis (101).

 

 

 

 

40.  Casi particolari di ingresso per lavoro.

 

1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, è rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalità previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nullaosta al lavoro è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.

 

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validità del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

 

3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nullaosta al lavoro è rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.

 

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti dall'articolo. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non è richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.

 

5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'àmbito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.

 

6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, il nullaosta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'università o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.

 

7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato, nonché del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

 

8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non può essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

 

9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico, si riferisce agli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese:

 

a) attività nell'àmbito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale,

 

ovvero

 

b) attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.

 

10. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 9 non è richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione. Per le attività di cui al comma 9, lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgerà l'attività lavorativa a finalità formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata dell'addestramento, approvato dalla regione.

 

11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.

 

12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

 

13. Nell'àmbito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, è previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

 

14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta è comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

 

15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attività per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato.

 

16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. La dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso è comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell'àmbito della medesima federazione.

 

17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dell'applicazione dell'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell'àmbito delle quote fissate dall'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico.

 

18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva.

 

19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non è richiesto.

 

20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, il nullaosta al lavoro è rilasciato nell'àmbito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

 

21. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le società di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.

 

22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale è, preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, è necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.

 

23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l'articolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5 (102).

 

 

 

 

41.  Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari.

 

1. Gli uffici della pubblica amministrazione, che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilità alla ricerca di un'attività lavorativa, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dell'articolo 14, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico (103).

 

 

 

Capo VI

 

Disposizioni in materia sanitaria

 

42.  Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

 

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste e tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.

 

2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.

 

3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

 

4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1 (104).

 

5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

 

6. Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati «alla pari», lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.

 

 

 

 

43.  Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

 

1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.

 

2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presìdi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico.

 

3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche è private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

 

4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L, competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.

 

5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P, di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

 

6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.

 

7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocità bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità in attuazione dei predetti accordi.

 

8. Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presìdi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

 

 

 

44.  Ingresso e soggiorno per cure mediche.

 

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:

 

a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;

 

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;

 

c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;

 

d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana (105).

 

2. Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2, del testo unico sono stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

 

 

 

44-bis. Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca.

 

1. È consentito l'ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalità definite dall'articolo 39 del testo unico e dall'articolo 46.

 

2. È ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri:

 

a) maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità economiche di cui all'articolo 5, comma 6, nonché la validità dell'iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;

 

b) minori di età, comunque, maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'àmbito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali. Al di fuori di tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, è consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonché accertata l'esistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.

 

3. È consentito l'ingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3.

 

4. È consentito l'ingresso in Italia per attività scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attività di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dall'articolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto è accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3.

 

5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dell'articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'àmbito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a).

 

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualità successive, si applicano le stesse modalità, ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non può eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente (106) (107).

 

 

 

Capo VII

 

Disposizioni in materia di istruzione - Diritto allo studio e professioni

 

45.  Iscrizione scolastica.

 

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

 

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

 

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

 

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;

 

c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;

 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

 

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

 

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

 

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

 

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

 

7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

 

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri, al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.

 

 

 

 

 

46.  Accesso degli stranieri alle università.

 

1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, di atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacita ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

 

2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

 

3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza.

 

4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio.

 

Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

 

5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresì, conto del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico (108).

 

6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.

 

 

 

 

47.  Abilitazione all'esercizio della professione.

 

1. Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

 

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini stranieri.

 

 

 

48.  Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

 

1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

 

2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui l'autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.

 

3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'Università, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

 

4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è operato in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 997, nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

 

 

 

49.  Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni.

 

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

 

1-bis. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente (109).

 

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (110).

 

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome (111).

 

3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa (112).

 

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

 

 

 

 

50.  Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie.

 

1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

 

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

 

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.

 

5. [I presìdi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione] (113).

 

6. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

 

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero della Sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.

 

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea (114).

 

8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio (115).

 

 

 

 

51.  Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti.

 

 

 

Capo VIII

 

Disposizioni sull'integrazione sociale

 

52.  Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.

 

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro è diviso in due sezioni:

 

a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico;

 

b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del testo unico (116).

 

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.

 

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

 

 

 

 

53.  Condizioni per l'iscrizione nel Registro.

 

1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:

 

a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo e dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

 

b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

 

c) sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;

 

d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale, della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche, della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.

 

2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:

 

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti:

 

b) dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;

 

c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;

 

d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;

 

e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;

 

f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.

 

3. [Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui al comma 2, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:

 

a) disponibilità di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia;

 

b) patrimonio e disponibilità economica risultante dalla documentazione contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio] (117).

 

4. [Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì indicare la disponibilità economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui all'articolo 54, comma 1, indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilità di alloggio] (118).

 

5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile (119).

 

6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:

 

a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorché volontarie;

 

b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività;

 

c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;

 

d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento, misure specifiche di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attività di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;

 

e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;

 

f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.

 

7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6 lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato (120).

 

 

 

 

54.  Iscrizione nel Registro.

 

1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52, è disposta dal Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b) (121).

 

2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.

 

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente (122).

 

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato (123).

 

5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro è comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.

 

 

 

 

55.  Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

 

1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 4 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico (124).

 

2. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.

 

3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.

 

4. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per gli affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo (125).

 

5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello, economico, sociale e culturale: verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficoltà e disomogeneità a livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.

 

6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, può essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalità di raccordo e di collaborazione con l'attività dell'organismo di cui all'articolo 56.

 

(124)  L'art. 47, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.) ha disposto che, nel presente decreto, le parole: «Ministro o Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro o Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

 

(125)  L'art. 47, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.) ha disposto che, nel presente decreto, le parole: «Ministro o Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro o Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

 

 

 

56.  Organismo nazionale di coordinamento.

 

1. L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3, del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.

 

2. La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.

 

3. L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.

 

 

 

57.  Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione.

 

1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno (126). È responsabilità del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono così composti:

 

a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;

 

b) dal Presidente della provincia;

 

c) da un rappresentante della regione;

 

d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal sindaco, o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;

 

e) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;

 

f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

 

g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;

 

h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.

 

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.

 

3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria interazione delle rispettive attività, in collegamento con le Consulte regionali di cui all'articolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.

 

4. Nell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalità, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

 

(126)  Per l'istituzione in ciascuna provincia di un Consiglio territoriale per l'immigrazione vedi il D.P.C.M. 18 dicembre 1999.

 

 

 

58.  Fondo nazionale per le politiche migratorie.

 

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:

 

a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati;

 

b) una quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.

 

2. [Le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico per interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dall'articolo 129, comma 1, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998] (127).

 

3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.

 

4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresì essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.

 

5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:

 

a) della presenza degli immigrati sul territorio;

 

b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale;

 

c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socioeconomica delle aree di riferimento.

 

6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.

 

7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto delle priorità di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.

 

8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attività volte a:

 

a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;

 

b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;

 

c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;

 

d) tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;

 

e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.

 

9. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4 (128).

 

(127)  Comma abrogato dall'art. 12, L. 11 agosto 2003, n. 228.

 

(128)  L'art. 47, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.) ha disposto che, nel presente decreto, le parole: «Ministro o Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro o Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

 

 

 

59.  Attività delle regioni e delle province autonome.

 

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi è condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale (129).

 

2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali (130).

 

3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalità e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.

 

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).

 

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

 

6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.

 

7. L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'articolo 58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 

60.  Attività delle Amministrazioni statali.

 

1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorità indicate dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.

 

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo (131).

 

3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).

 

4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

 

 

 

 

 

61.  Disposizione transitoria.

 

1. La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 52, comma 1, è richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 

61-bis. Sistemi informativi.

 

1. Per l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per la razionalizzazione e l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonché dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalità tecniche e procedurali per l'accesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

 

2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 189 del 2002.

 

3. I criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno (132).

 

 

 

 

 

D.L. 23-6-2011 n. 89 - Disposizioni urgenti per attuazione direttiva 2004/38/CE

 

{xtypo_rounded4}D.L. 23-6-2011 n. 89 - Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.{/xtypo_rounded4}

 

D.lgs 6.2.2007 n.30 Attuazione Direttiva 2004/38/CE - Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

 D.Lgs. 6-2-2007 n. 30

D.lgs 6.2.2007 n. 30 . Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ( testo aggiornato al 11.04.2012).



Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
Epigrafe
Premessa
1. Finalità.
2. Definizioni.
3. Aventi diritto.
4. Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea.
5. Diritto di ingresso.
6. Diritto di soggiorno fino a tre mesi.
7. Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.
8. Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno.
9. Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari.
10. Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
11. Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea.
12. Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio.
13. Mantenimento del diritto di soggiorno.
14. Diritto di soggiorno permanente.
15. Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari.
16. Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea.
17. Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.
18. Continuità del soggiorno.
19. Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente.
20. Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno.
20-bis. Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento.
20-ter. Autorità giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore.
21. Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.
22. Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento.
23. Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani.
23-bis. Consultazione tra gli Stati membri.
24. Norma finanziaria.
25. Norme finali e abrogazioni.

Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30(1).

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72.


Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;


Emana il seguente decreto legislativo:


Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
1. Finalità.

1. Il presente decreto legislativo disciplina:

a) le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.


Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

b) «familiare»:

1) il coniuge;

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.


Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
3. Aventi diritto.

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonchè ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione (2).

3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

 


Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
4. Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea.

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione è esercitato secondo le modalità stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.


Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
5. Diritto di ingresso.

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.

3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.

4. Nei casi in cui è esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non è disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi (3).


Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
6. Diritto di soggiorno fino a tre mesi.

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità (4).

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.


Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
7. Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.

1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sè stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

d) è familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purchè questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

3. Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.


Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
8. Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno.

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (5).


Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
9. Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari.

1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonchè la data della richiesta.

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:

a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);

b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonchè la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo (6).

4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sè e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità (7);

b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno (8);

c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.


Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
10. Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione è rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione:

a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità (9);

b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno (10);

c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.

4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.

5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonchè di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità.

6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.



Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
11. Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea.

1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.

2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sè e per i familiari di risorse sufficienti, affinchè non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonchè di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.


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12. Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio.

1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.

2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;

b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;

c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;

d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno è comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sè e per i familiari di risorse sufficienti, affinchè non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonchè di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.


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13. Mantenimento del diritto di soggiorno.

1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finchè hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finchè non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finchè soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli. La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime (11).

3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;

a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;

b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.


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14. Diritto di soggiorno permanente.

1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.

2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.

3. La continuità del soggiorno non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonchè da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.



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15. Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari.

1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:

a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;

b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.

3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.

6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;

b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.


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16. Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea.

1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15.

2. L'attestato di cui al comma 1 può essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.


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17. Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».

2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente è presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed è rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

3. Il rilascio dell'attestazione è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.

4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.


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18. Continuità del soggiorno.

1. La continuità del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonchè i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa di cancellazione anagrafica (12).


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19. Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente.

1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.

2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.

4. La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto (13).


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20. Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale (14).

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere (15).

4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti (16).

5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

8. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.

9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario (17).

10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (18).

12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.

13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.

15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.

16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, è sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.

17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento (19).



Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
20-bis. Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento.

1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore (20).



Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
20-ter. Autorità giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore.

Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, è competente il tribunale ordinario in composizione monocratica (21).



Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
21. Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.

1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso (22).

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.

3. Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore (23) (24).


Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
22. Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento.

1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (25).

2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (26).

3. I ricorsi di cui al comma 1, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento (27).

4. I ricorsi di cui al comma 1 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato (28).

5. [Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737, e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento] (29).

6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

7. Nel caso in cui il ricorso è respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale (30).


Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
23. Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani.

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.


Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
23-bis. Consultazione tra gli Stati membri.

1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete (31).


Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
24. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Dec.Lgs 06/02/2007 n. 30
25. Norme finali e abrogazioni.

1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.

3. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

 

 

Attuazione Direttiva 2004/38/CE - diritto di circolazione dei cittadini della Unione Europea

 


{xtypo_rounded3}DL.6 febbraio 2007 n.30 - Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. (testo aggiornato con il D.L. 89 del 2011){/xtypo_rounded3}D.Lgs. 6-2-2007 n. 30

D.L.23.7.2011 n.89 recepimento direttive comunitarie

{xtypo_rounded4}D.L. 23-6-2011 n. 89 - DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/ce SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI E PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/115/CE SUL RIMPATRIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI{/xtypo_rounded4}

Direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di paesi il cui soggiorno è irregolare

 

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 16 dicembre 2008

recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

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