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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Normative e regolamenti del ricongiungimento familiare

(aggiornato al 1.2.2018)

Il ricongiungimento familiare è regolato a livello europeo dalla Direttiva 22 settembre 2003 n.86 (vedi LINK).  (scarica QUI il PDF)

La  Direttiva europea è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 (Vedi LINK).

Quest'ultimo Decreto Legislativo n. 5 del 2007 fu poi modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008 n.160

 

Lo straniero munito di regolare permesso di soggiorno, o titolare di carta di soggiorno  in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:

- Coniuge maggiorenne non legalmente separato
- Figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), alla condizione che l’altro genitore abbia prestatato il suo consenso).
- Figli maggiorenni a carico, se per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale.
- Genitore a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza;

- Genitori ultra sessantacinque anni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documenti motivi di salute.

 

Requisiti e Documenti per il Ricongiungimento Familiare

Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve:

- Possedere permesso di soggiorno CE o permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (prima della conversione in permesso di soggiorno per protezione sussidiaria), studio, motivi religiosi, motivi familiari oppure possedere un permesso di soggiorno per ricerca scientifica indipendentemente dalla durata;

- avere la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

      (Vedi QUI la Circolare esplicativa sulla idoneità abitativa)

      ( Vedi QUI il Decreto 5 luglio 1975 che indica i parametri per l'idoneità alloggiativa)


- Avere un reddito annuo lordo, già percepito o presunto, derivante da fonti lecite, non inferiore a:

€ 5.818,93 (per 1 persona)
€ 8.73728,36 per il ricongiungimento di 1 familiare a carico;
€ 11.649,82 per il ricongiungimento di 2 familiari carico;
€ 14.562,27 per il ricongiungimento di 3 familiari carico;
€ 17.474,82 per il ricongiungimento di 4 familiari carico;


- Per il ricongiungimento di 2 o più figli di età inferiore agli anni 14 o per ricongiungimento di 2 o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale (€11.649,82).

- Per 2 o più minori di 14 anni e un familiare – 14,562,27 € annuali.

- Per 2 familiari e 2 o più figli che hanno meno di 14 anni il reddito minimo è Euro 17474,73

- Ai fini della determinazione del reddito si deve tener conto anche di eventuali familiari a carico in precedenza ricongiunti a figli nati in Italia già inseriti su permesso di soggiorno;

- E’ possibile integrare il proprio reddito con quello prodotto dai familiari conviventi.

 

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