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Cittadinanza - La sentenza della Corte di cassazione S.U. n.24045 del 26 luglio 2026

(Vedi QUI la sentenza 24024 del 2026)

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a risolvere il conflitto tra l'art. 7 e l'art. 12 della Legge 555 del 1912, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

Trasmissione della cittadinanza italiana - Minore bipolide, ab origine italiano iure sanguinis e cittadino di un’altra nazione iure soli - Naturalizzazione o perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore - Il figlio minore conserva la cittadinanza italiana ex art. 7 l. n. 555 del 2012, salva la rinunzia al raggiungimento della maggiore età

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, in relazione al diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in favore di figlio minore, nato cittadino italiano, la cui madre nata italiana, era stata naturalizzata in Venezuela, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:


i) «la disciplina prevista dall’art. 3-bis della l. n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, del d.l. n. 36 del 2025, conv. con modif. dalla l. n. 74 del 2025, non è applicabile, per espressa indicazione del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione precedentemente in vigore»;


ii) «ai sensi dell’art. 7 della l. n. 555 del 1912, il minore non emancipato, nato all’estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali in senso contrario stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l’emancipazione»;

iii) «ai sensi dell’art. 12 della l. n. 555 del 1912, soltanto il minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove, per la legislazione dello Stato estero, possa acquistare (a titolo non originario) quella straniera»;

iv) «la piena equiparazione della madre al padre che ha fatto seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983 opera non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia avuto la residenza in comune».

Vedi QUI la sentenza 24045 del 26 luglio 2026

 

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