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Il contributo per il rilascio del permesso di soggiorno

(20 ottobre 2017)

i nuovi COSTI per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno dal 9 giugno 2017


Dal 9 giugno 2017 gli importi del contributo e le tipologie del  permesso

- Il  Decreto del 5 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha  rideterminati i contributi per il rilascio  o il rinnovo del permesso di soggiorno.

- Vedi QUI la Circolare 8 giugno 2017

- Vedi QUI il DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 6 ottobre 2011 - Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

I nuovi importi dei contributi a carico degli stranieri maggiorenni sono pari a: 

- euro 40,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi  e fino ad un anno;

- euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e  fino a due anni;

- euro 100,00 per permessi di soggiorno UE di lungo periodo e per i permessi di soggiorno  per  i dirigenti e i lavoratori specializzati.

La ricevuta di pagamento del nuovo contributo  deve essere esibita al momento della convocazione in Questura per l’acquisizione delle impronte digitali.

Il contributo è dovuto sia per le nuove richieste di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, che per le richieste presentate  prima della data del 9 giugno 2017  che siano ancora in fase istruttoria  o non sia ancora avvenuta la consegna del permesso allo straniero

Restano esclusi dal contributo i permessi di soggiorno per:

i minori di 18 anni, i cittadini stranieri che sono in Italia per cure mediche e ai loro accompagnatori, i richiedenti il duplicato o la conversione di permesso di soggiorno in corso di validità,  i richiedenti asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari, i titolari di protezione internazionale  che richiedono il permesso di soggiorno UE di lungo periodo, le carte di soggiorno per i familiari di cittadini comunitari emesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2007.

Per tutti i casi   rimangono, comunque, dovuti i seguenti costi per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, compresi i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

  • 30,00 euro  la lettera assicurata a Poste Italiane;
  • 16,00 euro la marca da bollo;
  • 30,46 euro  il  permesso di soggiorno  – PSE 380, a titolo di contributo per la stampa del documento elettronico, da versare sul conto corrente postale n. 67422402 intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro con causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico";

Se viene richiesto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, utilizzando un unico kit di Poste Italiane per uno stesso nucleo familiare, deve essere allegata la ricevuta del versamento di 30,46 euro  per ciascun componente il nucleo familiare.

 

Riporto qui sotto il testo del Decreto 5 maggio 2017:

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DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 5 maggio 2017 (in Gazz. Uff., 8 giugno 2017, n. 131). - Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», ivi, in particolare, gli articoli 5, comma 2-ter e 14-bis, come modificati dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione;

Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, come modificato dal successivo regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008, recante «Modello uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, del 3 agosto 2004, recante «Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno»;

Visto l'art. 7-vicies ter, lettera b), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;

Visto l'art. 7-vicies quater del citato decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005 che, tra l'altro:

pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;

prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti elettronici siano determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, del 6 ottobre 2011 concernente il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno;

Visto il decreto 23 luglio 2013 del Ministero dell'interno recante le regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno;

Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2015 C-309/14;

Vista la lettera della Commissione europea - Direzione generale migrazione e affari interni - del 9 novembre 2015, con la quale viene richiesto di comunicare le misure atte a conformarsi alla citata sentenza della Corte di giustizia;

Vista la procedura di infrazione 2014/4253;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, n. 6095/2016 con la quale e' stato annullato il decreto ministeriale 6 ottobre 2011 «limitatamente ai seguenti articoli (in quanto esplicitano e/o presuppongono direttamente la rilevata radicale illegittimita' dell'istituzione del contributo):

art. 1, comma 1;

art. 2, commi 1 e 2, nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art. 1;

art. 3».

Vista la sentenza del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2016 n. 4487 che, nel confermare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, n. 6095/2016, ha, tra l'altro, stabilito che:

«f) nel caso di specie, deve essere disapplicata, per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2015, in C-309/14, la disposizione del comma 2-ter dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella misura in cui fissa gli importi dei contributi richiesti per tutti i permessi di soggiorno da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 200,00, in quanto costituenti nel loro complesso un ostacolo, per il loro importo eccessivamente elevato, ai diritti conferiti ai cittadini stranieri richiedenti i permessi UE di lungo soggiorno, con conseguente illegittimita' del decreto ministeriale qui impugnato, nelle parti gia' annullate dal T.a.r.»;

«21.1. In ottemperanza della presente decisione e previa disapplicazione, nei limiti sopra esplicati, del comma 2-ter dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia, le Amministrazioni competenti ridetermineranno l'importo dei contributi, nell'esercizio della loro discrezionalita', in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva n. 2003/109/CE»;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, dell'11 ottobre 2016, n. 11727;

Considerata la necessita' di adeguare la disciplina a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253;

Considerato che, conseguentemente, e' necessario riformare il citato decreto interministeriale del 6 ottobre 2011;

Ritenuto di dover rideterminare la misura del contributo previsto dall'art. 5, comma 2-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta' superiore ad anni diciotto, tenuto conto dei costi di istruttoria e di integrazione degli stranieri;

Decreta:

ARTICOLO N.1

Art. 1

1. L'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 6 ottobre 2011, e' sostituito dal seguente:

«Ai sensi dell'art. 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta' superiore ad anni diciotto e' determinata come segue:

a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni».

ARTICOLO N.2

Art. 2

1. All'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 6 ottobre 2011, dopo la parola «richiedenti», sono inserite le seguenti: «il duplicato,».

2. All'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno 6 ottobre 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Riparto delle somme soggette a riassegnazione»;

b) i commi 1 e 2 sono soppressi;

c) al comma 3:

1) l'espressione «La restante quota del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'art. 1,» e' sostituita dalla seguente: «La quota del gettito di cui all'art. 14-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;

2) le parole «40%» e «30%», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «60%» e «20%»;

3) dopo la locuzione «di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza», sono aggiunte le parole «, finalizzata alle attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, secondo quanto previsto dall'art. 14-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998,».

ARTICOLO N.3

Art. 3

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Ministero dell'interno provvede allo svolgimento delle attivita' finanziate con i proventi di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le risorse disponibili a legislazione vigente nel proprio stato di previsione.

ARTICOLO N.4

Art. 4

1. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno del 6 ottobre 2011.

2. Il presente decreto sara' registrato a norma di legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

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DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 6 ottobre 2011

(in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 304). -

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 6 ottobre 2011 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 304). - Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia» e, in particolare, gli articoli 5, comma 2-ter e 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e la successiva delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244, del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 e' stato trasformato in societa' per azioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'Entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, come modificato dal successivo regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008, recante «Modello uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, del 3 agosto 2004 recante «Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno»;

Visto l'art.7-vicies ter, lettera b), della legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del permesso di soggiorno elettronico di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;

Visto l'art.7-vicies quater della citata legge n. 43/2005 che, tra l'altro:

pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;

prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti elettronici siano determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 4 aprile 2006, recante «Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 maggio 2007, con il quale sono state approvate le «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005, con il quale e' stato stabilito l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, tra il Ministero dell'interno e Poste italiane S.p.A.;

Vista la convenzione stipulata il 25 marzo 2009 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. per la gestione degli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei permessi di soggiorno elettronici, la quale stabilisce, tra l'altro, che tali servizi sono compensati con un importo pari ad € 0,50, aggiuntivo rispetto all'importo del pagamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7-vicies quater, sesto comma, della legge 31 marzo 2005, n. 43, e' escluso qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e, quindi, anche il costo dei servizi che Poste italiane S.p.A. dovra' fornire in base alla menzionata convenzione non dovra' gravare sull'Erario;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Decreta:

 

ARTICOLO N.1
Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta' superiore ad anni diciotto e' determinata come segue:

a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni (1).

2. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 aprile 2006, gia' posti a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonche' quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze sottoposte ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005.

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 5 maggio 2017.

 

ARTICOLO N.2
Importi dovuti e modalita' di versamento

Art. 2

1. Oltre all'importo spettante tra quelli di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 1, e' dovuta dai richiedenti la somma di euro 27,50 di cui al decreto 4 aprile 2006 citato in premessa, relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.

2. Il contributo di cui all'art. 1 e la somma di euro 27,50 vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».

 

ARTICOLO N.3
Casi di esclusione

Art. 3

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 1, non trovano applicazione nei confronti di:

a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di eta' inferiore ai 18 anni;

b) cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonche' loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;

e) cittadini stranieri richiedenti il duplicato, l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita' (1).

(1) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, del D.M. 5 maggio 2017.

 

ARTICOLO N.4
Riparto delle somme soggette a riassegnazione (1)

Art. 4

[1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' istituito, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza.] (2)

[2. Con le modalita' previste al successivo art. 5 una quota pari al cinquanta per cento del contributo di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 1 affluisce, al netto del costo del documento elettronico pari ad euro 27,50, al «Fondo rimpatri» di cui al precedente comma 1.] (3)

3. La quota del gettito di cui all'art. 14-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' riassegnata ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, come segue:

60% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, finalizzata alle attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, secondo quanto previsto dall'art. 14-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998;

20% alla missione «Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici;

20% alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione per l'attuazione del Regolamento sull'Accordo di integrazione previsto dall'art. 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (4).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del D.M. 5 maggio 2017.

(2) Comma soppresso dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del D.M. 5 maggio 2017.

(3) Comma soppresso dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del D.M. 5 maggio 2017.

(4) Comma modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera c), del D.M. 5 maggio 2017.

 

ARTICOLO N.5
Modalita' e procedure per il riversamento delle somme all'entrata dello Stato

Art. 5

1. A valere sulle disponibilita' affluite, ai sensi del presente decreto, sul conto corrente postale n. 67422402, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, effettua, con cadenza mensile, appositi riversamenti all'Entrata dello Stato, con imputazione:

al capitolo 3354, art. 1 - Capo X -, per quanto riguarda l'importo di Euro 27,50 di cui al precedente art. 2;

al capitolo 2439, art. 22 - Capo XIV - per quanto concerne le somme da destinare, ai sensi della citata legge n. 94/2009, al Ministero dell'interno.

2. A seguito dei predetti riversamenti all'Entrata dello Stato, con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono effettuate riassegnazioni, per pari importi, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sara' registrato a norma di legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

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