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DPR.12 gennaio 2015 n. 21 Regolamentosulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2015 n. 21 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2015, n. 53).

 Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Regolamento CE 539 del 2001 elenco dei paesi soggetti a visto o esenti da visto di ingresso

Vedi qui il Regolamento  CE n. 539 del 2001, con l' elenco dei paesi soggetti a visto di ingresso (per entrare in Italia) o esenti da visto di ingresso.

DECRETO 25 giugno 2014 contingente triennale 2014/2016 ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 giugno 2014 

Determinazione del contingente triennale 2014/2016 per l'ingresso nel
territorio nazionale di cittadini stranieri per la  partecipazione  a
corsi di formazione professionali e tirocini formativi. (14A08465) 

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Trattato di Maastricht del 1992 testo integrale

Il Trattato di Maastricht del 1992

Il testo integrale del Trattato di Maastricht del 1992, come appare tuttora sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, si trova su questo LINK:

TRATTATO di Maastricht

Con il Trattato di Maastricht del 1992 si può affermare che nasce l’Unione Europea

Il Trattato istituì una serie di "vincoli" alle politiche nazionali, che tuttora vanno rispettati, ed introdusse il concetto di "cittadinanza Europea", rendendo effettivi i principi di libertà di circolazione già affermati dai precedenti Trattati della Comunità Europea.

Il primo novembre del 1993  entrò in vigore il trattato di Maastricht e nacque dunque l’Unione Europea,  come la conosciamo oggi.


Il Trattato di Maastricht istituì la "Unione Europea" e le istituzioni comunitarie oggi esistenti e trasformò la Comunità Economica Europea da un’unione solo economica a un’unione politica.

Creò la Banca Centrale Europea ed introdusse l’euro.

Le istituzioni principali che governano attualmente l’Unione hanno preso l'avvio proprio dal Trattato di Maastricht.

Fu istituito il Consiglio dell’Unione Europea,  organo formato dai rappresentanti di tutti i governi membri, mentre prima le riunioni erano solamente informali.

  Successivamente il Consiglio d'Europa fu modificato dal Trattato di Lisbona del 2009, che trasformè il  Consiglio dell’Unione Europea nella camera di rango superiore del sistema bicamerale europeo.

  Lo stesso Trattato di Lisbona ha istituito  il  Consiglio Europeo,  che è l’organo che ha funzioni di indirizzo e che è formato dai capi di stato o di governo dei paesi membri. Il Consiglio europeo non va confuso con il Consiglio d’Europa, che è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani, e non c’entra niente con l’Unione Europea.

Il Trattato di Maastricht:

- precisò  i poteri del Parlamento Europeo, che già preesisteva in varie forme dal 1950;

- aumentò i poteri del Parlamento;

- diminuì i poteri  del Consiglio ed aumentò i poteri della Commissione Europea, che con il trattato di Lisbona nel 2009 si organizzò come se fose un "governo" esercitando il potere esecutivo dell'Unione.

- precisò le funzioni della Corte di Giustizia e di altri organi minori, come la Corte dei Conti europea.

- istituì il sistema europeo delle banche centrali (BCE) e pose i fondamenti per l'Euro, che fu introdotto solo nel 2002. 

- indicò una serie di vincoli (i “vincoli di Maastricht):

vincoli al bilancio pubblico (c.d. “criteri della convergenza”), che erano degli obiettivi che i vari paesi dovevano raggiungere prima della introduzione dell'euro; i vincoli riguardavano: a) l'inflazione, che non doveva superare l’1,5 per cento rispetto alla media degli altri paesi; b) Il tasso di cambio delle diverse monete,che  doveva rimanere stabile e non poteva essere svalutato;c) il tasso di interesse pagato sui titoli di stato non doveva discostarsi troppo da quello degli altri paesi.d) il deficit annuale, che non poteva superare il 3% del PIL; e) il rapporto tra PIL e debito pubblico che non doveva superare il 60 per cento del PIL.

Il dibattito sulla soddisfazione di questi criteri o della ammissibilità di uno sformaneto sono tuttora oggetto di ampia disussione. Tuttaviai paesi che vogliono entrare a far parte dell’area euro devono soddisfare questi criteri.

La BCE ogni 2 anni pubblica un rapporto sul rispetto, o meno, di questi criteri.

 

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schema del Decreto che prevede una procedura unica di domanda di un permesso di soggiorno

 

(20 dicembre 2013)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 2007. Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla L. 28 maggio 2007, n. 68

 

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 2007(1).

Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla L. 28 maggio 2007, n. 68 (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 2007, n. 181.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.


IL MINISTRO DELL'INTERNO


Vista la legge 28 maggio 2007, n. 68, recante «Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio» e, particolarmente:

l'art. 1, comma 1, in base al quale il permesso di soggiorno di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è richiesto per i cittadini stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia per visite, affari, turismo o studio, qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi;

l'art. 1, comma 2, in base al quale lo straniero al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza dai Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, è tenuto a dichiarare la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di dover stabilire le modalità di adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1 della predetta legge n. 68 del 2007, adottando criteri di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè di semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;


Adotta il seguente decreto:


1.  1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera.

2. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.


2.  1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di cui all'art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo.

2. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.


3.  1. Il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto è effettuato in conformità con quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Allegato

 

 

Straniero espulso. Come faccio a rientrare in Italia? (Articolo dell'Avv.

Vedi LINK su "Stranieri InItalia.it" l'articolo dell'Avv. Andrea De Rossi.

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