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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2015, n. 9- Attuazione della direttiva 2011/99/UE (stalking) sull'ordine di protezione europeo.

Novità in materia di stalking:

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2015, n. 9 (in Gazz. Uff., 23 febbraio 2015, n. 44). - Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 76 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e in particolare l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

 


Capo I 
Disposizioni generali

 

ARTICOLO N.1

Disposizioni di principio e attuazione

 

Art. 1

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa al reciproco riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate da autorita' giurisdizionali degli Stati membri, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo.



ARTICOLO N.2

Definizioni

 

Art. 2

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) direttiva: la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo;

b) misura di protezione: una decisione adottata in materia penale da un organo giurisdizionale o da altra diversa autorita' competente, che si caratterizzi per autonomia, imparzialita' e indipendenza, di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicati divieti o restrizioni finalizzati a tutelare la vita, l'integrita' fisica o psichica, la dignita', la liberta' personale o l'integrita' sessuale della persona protetta contro atti di rilevanza penale;

c) ordine di protezione europeo: una decisione adottata dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro con la quale, al fine di continuare a tutelare la persona protetta, viene disposto che gli effetti della misura di protezione si estendano al territorio di altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o soggiorni o dichiari di voler risiedere o soggiornare;

d) persona protetta: la persona fisica oggetto della protezione derivante dalla misura di protezione adottata dallo Stato di emissione;

e) persona che determina il pericolo: la persona nei cui confronti sono state emesse le prescrizioni conseguenti all'adozione di una misura di protezione;

f) stato di emissione: lo Stato membro al cui interno e' stata adottata la misura di protezione in riferimento alla quale viene chiesta l'adozione di un ordine di protezione europeo;

g) stato di esecuzione: lo Stato membro al quale e' stato trasmesso, ai fini del riconoscimento, un ordine di protezione europeo.



ARTICOLO N.3

Autorita' competenti

 

Art. 3

1. In relazione alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della direttiva, autorita' competenti, secondo le rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, sono il Ministero della giustizia e le autorita' giudiziarie.

2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle misure di protezione e degli ordini di protezione europei, nonche' della corrispondenza ad essi relativa.

3. Nei limiti indicati dal presente decreto, e' consentita la corrispondenza diretta tra autorita' giudiziarie. In tale caso, l'autorita' giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di un ordine di protezione.

 


Capo II 
Emissione dell'ordine di protezione europeo e trasmissione all'estero

 

ARTICOLO N.4

Modifica all'articolo 282-quater del codice di procedura penale

 

Art. 4

1. All'articolo 282-quater del codice di procedura penale dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa e' informata della facolta' di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.».



ARTICOLO N.5

 

 

Art. 5

Procedimento di emissione dell'ordine di protezione europeo

1. L'ordine di protezione europeo e' emesso dal giudice che dispone una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale.

2. Il giudice provvede su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all'interno di altro Stato membro ovvero che manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro. La richiesta puo' essere presentata anche dal rappresentante legale della persona protetta. Nella richiesta sono indicati, a pena di inammissibilita', il luogo in cui la persona protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le ragioni del soggiorno.

3. L'ordinanza relativa all'ordine di protezione europeo e' emessa in conformita' al modello dell'allegato A e contiene i seguenti dati:

a) identita' e cittadinanza della persona protetta, nonche' identita' e cittadinanza del tutore o del rappresentante, se la persona protetta e' minore o legalmente incapace;

b) data a decorrere dalla quale la persona protetta risieda o soggiorni ovvero intenda risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti;

c) indirizzo, numeri di telefono e fax, nonche' indirizzo di posta elettronica certificata dell'autorita' che ha emesso il provvedimento;

d) data di deposito del provvedimento contenente la misura di protezione in base alla quale e' stato emesso l'ordine di protezione europeo;

e) sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione;

f) divieti e restrizioni imposti dalla misura di protezione, ivi compreso l'eventuale utilizzo di dispositivo tecnologico di controllo in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e relativo periodo di applicazione;

g) identita' e cittadinanza della persona che determina il pericolo, nonche' dati di contatto di tale persona;

h) eventuale ammissione della persona protetta al patrocinio a carico dello Stato e indicazione della data di emissione del relativo provvedimento.

4. Avverso il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di emissione dell'ordine di protezione europeo puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 22, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge 22 aprile 2005, n. 69.



ARTICOLO N.6

Trasmissione dell'ordine di protezione europeo

 

Art. 6

1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di protezione europeo provvede senza ritardo alla trasmissione del provvedimento al Ministero della giustizia ai fini della successiva trasmissione all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare l'autenticita' del documento, previa traduzione nella lingua di detto Stato. Ad analoga comunicazione provvede nei casi in cui adotti provvedimenti di revoca, modifica, proroga o nei casi di annullamento o sostituzione della misura o dell'ordine di protezione europeo.

2. Qualora l'autorita' competente dello Stato di esecuzione rifiuti di riconoscere un ordine di protezione europeo emesso ai sensi dell'articolo 5, il Ministero della giustizia provvede senza indugio a darne comunicazione all'autorita' giudiziaria che ha emesso la misura di protezione ai fini della successiva comunicazione alla persona protetta.

 


Capo III 
Riconoscimento dell'ordine di protezione europeo emesso all'estero

 

ARTICOLO N.7

Competenza ai fini del riconoscimento di un ordine di protezione europeo

 

Art. 7

1. Sul riconoscimento di un ordine di protezione europeo decide la Corte di appello nel cui distretto la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di soggiornare o di risiedere o presso cui ha dichiarato l'intenzione di soggiornare o di risiedere.



ARTICOLO N.8

Procedimento per il riconoscimento di un ordine di protezione europeo

 

Art. 8

1. Il Ministero della giustizia, ricevuto un ordine di protezione europeo, provvede senza indugio alla trasmissione al Presidente della Corte d'appello competente per territorio ai sensi dell'articolo 7.

2. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, la Corte d'appello decide senza formalita' entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'ordine di protezione europeo.

3. Quando le informazioni sono incomplete, il Presidente della Corte ne da' comunicazione al Ministero della giustizia, che richiede le necessarie integrazioni e il termine di cui al comma 2 resta sospeso dalla data della comunicazione sino alla ricezione delle informazioni mancanti.



ARTICOLO N.9

Presupposti per il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo e contenuto del provvedimento

 

Art. 9

1. La Corte di appello, riconosciuto l'ordine di protezione europeo, dispone l'applicazione di una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, in modo da assicurare la corrispondenza con gli obblighi dettati nella misura di protezione.

2. La Corte d'appello non riconosce l'ordine di protezione europeo quando:

a) le informazioni fornite dallo Stato di emissione risultano incomplete, anche a seguito della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 8, comma 3;

b) la misura di protezione comporta obblighi non riconducibili a quelli delle misure cautelari regolate dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale;

c) la misura di protezione e' stata disposta in riferimento a un fatto che non costituisce reato secondo la legislazione nazionale;

d) la persona e' stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;

e) i fatti per i quali e' stato emesso l'ordine di protezione potevano essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata una causa di estinzione del reato o della pena;

f) per i fatti per i quali e' stato emesso l'ordine di protezione e' stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

g) sussiste una causa di immunita' riconosciuta dall'ordinamento italiano;

h) la misura di protezione e' stata applicata dallo Stato di emissione nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile secondo la legge italiana;

i) la misura di protezione e' stata adottata nello Stato di emissione in riferimento a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.

3. Avverso la decisione della Corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

4. In caso di non riconoscimento dell'ordine di protezione europeo, l'autorita' giudiziaria informa il Ministero della giustizia che ne da' comunicazione senza indugio all'autorita' competente dello Stato di emissione.



ARTICOLO N.10

Esecuzione conseguente al riconoscimento

 

Art. 10

1. Quando e' emessa decisione di riconoscimento dell'ordine di protezione europeo, la Corte d'appello informa il Ministero della giustizia che ne da' comunicazione alla persona protetta ed alla persona che determina il pericolo anche tramite l'autorita' competente dello Stato di emissione. Del provvedimento viene data comunicazione alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo presso il quale la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di risiedere o soggiornare ovvero l'intenzione di richiedere o soggiornare.

2. Quando la persona che determina il pericolo viola le prescrizioni dell'ordine di protezione, la polizia giudiziaria ne informa il Procuratore generale e il Presidente della Corte d'appello; se sussistono le condizioni di applicabilita' di una misura piu' grave, la Corte d'appello, su richiesta del Procuratore generale, provvede tenendo conto dell'entita', dei motivi e delle circostanze della violazione e determinandone la data di scadenza entro un termine non superiore ai trenta giorni.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo primo del libro IV del codice di procedura penale. All'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale procede il Presidente della Corte d'appello o un magistrato della Corte da lui delegato.

4. La misura perde efficacia qualora sia trascorso il termine indicato nel comma 2 o anche prima, quando lo Stato di emissione provvede secondo quanto previsto dall'articolo 11.

5. Nei casi di violazione dell'ordine di protezione e di adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, la Corte di appello informa l'autorita' competente dello Stato di emissione. La comunicazione e' effettuata utilizzando il modello di cui all'allegato B, previa traduzione nella lingua dello Stato di emissione.

 


Capo IV 
Decisioni sulla validita' ed efficacia del titolo e cessazione degli effetti

 

ARTICOLO N.11

Decisioni sulla validita' e sull'efficacia dell'ordine di protezione europeo

 

Art. 11

1. Spetta all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione la decisione in ordine alla proroga, al riesame, alla modifica, all'annullamento ovvero alla sostituzione della misura di protezione posta alla base dell'ordine di protezione europeo; spetta altresi' alla medesima autorita' l'applicazione di piu' gravi misure cautelari.

2. Quando l'autorita' giudiziaria dello Stato emette uno dei provvedimenti indicati al comma 1, anche a seguito della comunicazione della violazione dell'ordine di protezione di cui all'articolo 10, comma 5, ne informa senza indugio le competenti autorita' dello Stato di esecuzione, secondo le modalita' indicate nell'articolo 6. Allo stesso modo, da' comunicazione della sentenza emessa per i fatti posti alla base della misura di protezione.



ARTICOLO N.12

Cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo

 

Art. 12

1. A seguito della comunicazione dell'intervenuta modifica delle misure di protezione poste alla base dell'ordine di protezione europeo riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9, comma 1, la Corte d'appello, con il procedimento di cui all'articolo 8, puo' revocare o sostituire le misure adottate ovvero modificarne le modalita' di applicazione.

2. La Corte d'appello, con le medesime modalita' stabilite al comma 1, dichiara la cessazione dell'efficacia del riconoscimento dell'ordine di protezione quando:

a) riceve comunicazione che l'autorita' competente dello Stato di emissione ha annullato o revocato la misura di protezione posta alla base dell'ordine di protezione europeo;

b) riceve comunicazione che l'autorita' competente dello Stato di emissione ha modificato il contenuto della misura di protezione e non vi e' corrispondenza tra le prescrizioni imposte e quelle conseguenti all'applicazione delle misure regolate dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale;

c) sussistono elementi idonei a desumere che la persona protetta non si trova all'interno del territorio nazionale;

d) in riferimento al fatto in relazione al quale e' stata disposta la misura di protezione e previa qualificazione dello stesso sulla base della normativa nazionale, sono trascorsi i termini previsti dall'articolo 308 del codice di procedura penale;

e) lo Stato di emissione ha comunicato l'esecuzione, nei confronti della persona che determina il pericolo, di una sentenza di condanna a pena detentiva ovvero di una misura cautelare detentiva anche per fatti diversi da quelli posti alla base dell'ordine di protezione europeo;

f) risulta che la persona che determina il pericolo si trova sottoposta in Italia a pena detentiva ovvero alla misura cautelare della custodia in carcere in forza di provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria nazionale e in relazione a fatti diversi da quelli posti alla base dell'ordine di protezione europeo;

g) nei confronti della persona che determina il pericolo e' stato pronunciato il riconoscimento, ai fini della sua esecuzione in Italia, di una sentenza di condanna a pena detentiva emessa in altro Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, attuativo della decisione quadro 2008/909/GAI.

3. La Corte d'appello adotta i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2, secondo le forme previste nell'articolo 8, previa, se occorre, richiesta di informazioni allo Stato di emissione.

4. Qualora la Corte emetta un provvedimento di modifica delle misure adottate in sede di riconoscimento dell'ordine di protezione europeo ovvero dichiari la cessazione dell'efficacia del riconoscimento, provvede a darne comunicazione allo Stato di emissione secondo le modalita' indicate nell'articolo 6.

5. Avverso la decisione della Corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

 


Capo V 
Disposizioni finali

 

ARTICOLO N.13

Informazioni alla Commissione europea

 

Art. 13

1. Per consentire la valutazione in ordine alle modalita' di attuazione degli obblighi nascenti dal recepimento della direttiva, il Ministero della giustizia provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a inviare un rapporto alla Commissione europea circa il numero di ordini di protezione emessi e riconosciuti dalle autorita' competenti.



ARTICOLO N.14

Rapporti con altri accordi e intese

 

Art. 14

1. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione di ulteriori accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri e vigenti alla data della sua entrata in vigore, qualora gli stessi siano rispondenti agli obiettivi della direttiva e contribuiscano a semplificare le modalita' di riconoscimento degli effetti delle misure di protezione.



ARTICOLO N.15

Protezione dei dati personali

 

Art. 15

1. Al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare quelle previste dalla parte II, titolo I dello stesso codice.

2. Quando il Ministero della giustizia ritiene che i dati ricevuti dallo Stato di emissione sono incompleti o inesatti, ne da' immediata comunicazione alla competente autorita' dello Stato di emissione.

3. Quando risulta che i dati trasmessi sono incompleti o inesatti, il Ministero della giustizia procede ad analoga comunicazione alla competente autorita' dello Stato di esecuzione.

4. Oltre ai diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'interessato ha il diritto di ottenere:

a) che i dati non vengano cancellati ma solo conservati temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse: i dati cosi' conservati sono trattati ulteriormente solo per lo scopo che ha impedito la loro cancellazione;

b) che sia data evidenza alla competente autorita' dello Stato di esecuzione dell'esercizio dei predetti diritti.

5. I dati personali trattati a norma del presente decreto sono utilizzati esclusivamente per le finalita' di reciproco riconoscimento degli effetti delle misure di protezione. L'ulteriore trattamento e' ammesso a condizione che non sia incompatibile con le suddette finalita' e che le autorita' competenti siano autorizzate a trattare tali dati per le ulteriori finalita' e nel rispetto del principio di necessita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Si considerano non incompatibili le seguenti finalita':

a) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento dei reati o l'esecuzione delle sanzioni penali, diversi da quelli per cui i dati sono stati trasmessi o resi disponibili;

b) la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica.



ARTICOLO N.16

Disposizioni finanziarie

 

Art. 16

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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