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La proposta di legge "Ero Straniero" e la sanatoria degli immigrati irregolari 2020

(25 febbraio 2020)

 La proposta di legge "Ero Straniero", come sarà la sanatoria in fase di approvazione al Parlamento.

  • Vedi QUI la proposta di legge "ERO STRANIERO"

La campagna "Ero Straniero" fu lanciata ufficialmente il 12 aprile 2017 dal Partito radicale, in una conferenza stampa al Senato da Emma Bonino e dalle altre organizzazioni promotrici della legge di iniziativa popolare: Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani”, ACLI, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CNCA, A Buon Diritto, CILD, con il sostegno di molte altre organizzazioni impegnate nel settore della immigrazione, tra cui Oxfam, ActionAid, Federazione Chiese Evangeliche Italiane, Comunità di Sant’Egidio e tante associazioni.

Il 27 ottobre 2017 si chiudeva la raccolta di firme, con circa 90.000 firme raccolte in sei mesi, e le firme furono consegnate alla Camera dei deputati, quale proposta di legge di iniziativa popolare, con lo scopo di modificare la vigente legge Bossi-Fini.

L'11 aprile 2019 la Camera dei Deputai iniziava l'esame della proposta di legge, relatore il Deputato Riccardo Magi, il quale nel suo intervento introduttivo sottolineava che la proposta di legge si contrapponeva alla dichiarata intenzione del Governo di rimpatriare 100.000 dei 530.000 migranti presenti nel nostro territorio, oltre a favorire l'introduzione di canali regolari di ingresso nel nostro Paese, con forme di regolarizzazione degli stranieri già presenti in Italia e sostanzialmente già integrati.

Va detto, a questo proposito, che l'Italia consente ormai da decenni agli stranieri di entrare in Italia con i flussi di ingresso, sostanzialmente con un contratto di lavoro, ma tale sistema ha creato una serie di incongruenze e difficoltà:

1) Anzitutto, il sistema dei flussi viene utilizzato molto spesso non già da italiani, ma dagli stessi stranieri che invitano in Italia i loro connazionali non sempre per favorirli, ma a volte dietro compenso anche di somme ingenti, tra 5 e 30 mila euro.  Non è raro il caso di chi si vende la casa nel suo Paese di origine per affrontare il viaggio della emigrazione;

2) Secondo poi, come faceva notare una deputata alla discussione della Camera, è una finzione invitare a lavorare in Italia uno straniero residente all'estero di cui non si conosce nulla. Invero, sono gli stessi stranieri residenti, spesso illegalmente, che ricorrono ai flussi di ingresso per regolarizzare la loro posizione di irregolari;

3) Lo straniero entrato con i flussi di ingresso con permesso di soggiorno per lavoro, dovrebbe lavorare sempre e senza interruzione, non può tornare nel suo Paese, pena la perdita del permesso di soggiorno.  Risulta difficile per lo straniero restare in Italia anche quando perde il lavoro oppure cambiano le condizioni iniziali.     Ad esempio, con la crisi economica iniziata degli anni dal 2010 e che perdura sino ad oggi, molti stranieri hanno perso il lavoro e, nonostante siano residenti in Italia da 20 o 30 anni, e quindi di fatto sono diventati cittadini italiani per la lunga permanenza nel nostro Stato, tuttavia il loro permesso di soggiorno è sempre collegato al lavoro, per cui con la perdita del lavoro hanno perso il permesso di soggiorno e dovrebbero lasciare il nostro Paese. 

  Il fatto di perdere il Permesso di soggiorno a causa della crisi economica, o anche della evoluzione del mercato del lavoro (oggi in molti settori il lavoro si svolge su internet) viene vissuta dallo straniero come una profonda ingiustizia, come una vera e propria espulsione senza colpa.  

 La attuale legge li considera "clandestini", se non hanno il permesso di soggiorno, trascurando di considerare che per decenni hanno svolto lavoro regolare. 

Spesso assieme a loro vivono le famiglie, con i figli che hanno studiato in Italia, e dunque di fatto sono italiani a tutti gli effetti, ma anche loro possono perdere il loro diritto di soggiorno con molta facilità, se non trovano subito un lavoro o una collocazione, e possono ritrovarsi espulsi nel loro Stato di origine dei genitori, di cui non conoscono nulla, o dove non sapranno adattarsi.

Per queste ed altre considerazioni, veniva avviata la iniziativa di legge popolare "Ero Straniero", che si propone di superare queste difficoltà e migliorare il rapporto con lo straniero.

il 18 giugno 2019 la Commissione Affari Costituzionali della Camera apriva il dibattito sulla proposta di legge, nel quale veniva rilevato, dalle Associazioni che avevano proposto la legge di iniziativa popolare, che l'incontro tra la domanda del datore di lavoro italiano ed il lavoratore straniero è quello della irregolarità.

La proposta di legge vuole modificare l'attuale Testo unico sull’Immigrazione, con due direttive principali:

- la prima, l’introduzione di canali di ingresso per lavoro che facilitino l’incontro dei datori di lavoro italiani con i lavoratori dei Paesi terzi, questi ultimi da selezionare attraverso intermediari, in relazione alle richieste di figure professionali dall’Italia;

- la seconda, la possibilità di regolarizzare gli stranieri già radicati nel nostro territorio, a fronte della disponibilità di un lavoro o di legami familiari.

   Si fa notare, da parte dei promotori, che gli stranieri in Italia sono circa cinque milioni, e che la maggior parte provengono dall'Est europeo, mentre l'attenzione del pubblico viene concentrata solo sugli sbarchi dal Mediterraneo.

  Va invece regolato il mercato del lavoro, già regolamentato in altri Paesi d'Europa, i quali sono più concentrati a favorire la loro economia, piuttosto che all'aspetto umanitario della questione.

  La nostra immigrazione, dunque è più subita che programmata. Dopo il 2011 le quote annuali stabilite nei Decreti Flussi si sono azzerate, non si è più consentito l'ingresso per lavoro. Sono aumentati dunque gli ingressi irregolari e le dichiarazioni di irregolarità di quelli che già stavano in Italia. Nel 2018 si contano 533 mila stranieri irregolari e si prevede un aumento degli irregolari a seguito della soppressione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, per cui nel 2020 si prevede un aumento degli irregolari a 630 mila stranieri.

   L'errore di questi anni, pertanto, è stato proprio quello di non consentire l'ingresso a lavoratori stranieri, fatto che ha danneggiato la economia italiana, penalizzando soprattutto l'aspetto pensionistico a causa dell'invecchiamento della popolazione. La manodopera immigrata è invece necessaria per contrastare la scarsa natalità e l'invecchiamento della popolazione.

  In definitiva dunque la storia dell'immigrazione italiana non appare sistemica e programmata, ma casuale e legata più agli eventi politici, alla propaganda politica, invece che ad un evento ragionato.  E mentre gli altri Paesi rivolgono l'immigrazione a loro vantaggio, per incrementare e migliorare la loro economia, l’Italia subisce solamente l'immigrazione, favorendo indirettamente proprio il lavoro nero, gli sbarchi illegali, la situazione di irregolarità. Sembra come se queste situazioni di irregolarità vengano accettate come un fatto irrimediabile, come la condizione per accogliere lo straniero in Italia.  

   Per i promotori della Legge di iniziativa popolare, invece, esiste invece una terza via, quella della programmazione: l'apertura di un legame legale per lavoro potrebbe essere una soluzione alla immigrazione irregolare. L'esempio dell'Australia è quello di consentire l'ingresso legale, strettamente connesso all'economia australiana, con permessi di un anno per l'agricoltura. Gli altri permessi sono rigidamente collegati alla specializzazione lavorativa ed alle esigenze di lavoro dello Stato australiano.

  Nel disegno di legge "Ero Straniero" è previsto uno sponsor che garantisca ed accompagni il lavoratore straniero. Esiste poi nei Paesi anglosassoni un sistema di permessi a punti, che efficacemente ricollega talune posizioni lavorative al possesso di alcuni requisiti.

Negli altri paesi europei, poi, si pone in rilievo l'aspetto della integrazione dello straniero nella società che lo ospita, per cui uno straniero che risiede da 20 anni nel nostro Stato ha rescisso di fatto i legami con lo Stato di origine ed ha legami ormai definitivi nel nostro Stato.


  Rilevano ancora i promotori del Disegno di Legge che, a differenza dei Paesi più avanzati, in Italia sino ad oggi non è stato considerato l'aspetto produttivo, ma con le "sanatorie" si è solamente calcolato "l'incasso fiscale" collegato al pagamento del contributo richiesto per la sanatoria. Al di là dei risultati positivi ottenuti, grazie ai quali migliaia di stranieri furono regolarizzati negli anni 2010-2012, tale modus procedendi ha prodotto anche molte distorsioni, truffe, inganni, ed una serie di procedure amministrative complesse, durate anni e costate forse ancor più di quanto incassato dal fisco.

  Chi scrive ha seguito molti processi penali collegati a falsi sponsor, a fantomatici datori di lavoro, ed anche a lavoratori disposti a sborsare somme ingenti pur di ottenere la "sanatoria" e che in tal modo si sono esposti a truffe di ogni genere.  La difficoltà di trovare un autentico datore di lavoro alimentò un mercato nero di fantomatici datori di lavoro, alcuni dei quali furono utilizzati (spesso anche dagli stranieri) per farsi pagare somme illecite. Il legislatore dovrebbe essere informato del fatto che ogni legge in materia di immigrazione, al di là dei buoni propositi, viene interpretata, spesso dagli stessi stranieri beneficiari, come un mezzo per truffare i propri compatrioti, e che gli italiani, che conoscono bene i rischi del favoreggiamento dell'immigrazione, infine restano estranei alla "sanatoria", che favorisce solo gli stranieri, i loro parenti, i loro affari, e spesso anche il malaffare.

    Rilevavano alla Camera dei deputati, nella discussione del 2019, che va regolato maggiormente proprio il fenomeno del lavoro in nero e la posizione del clandestino, per cercare di evitare di ricadere nella trappola della legge Bossi Fini che ha finito per favorire ed aumentare l'irregolarità. Ciò perché prevedeva di assumere in Italia lavoratori che erano residenti all'estero, e che quindi in datore di lavoro non conosceva neppure. Questa situazione ha favorito lo sfruttamento ed aumentato l'irregolarità, che oggi si aggira attorno al 58%.

   Oggi molte delle condizioni del 2010 sono cambiate, si è passati da una situazione di relativo benessere ad una crisi economica molto grave, e poi ad un cambiamento delle condizioni lavorative, per cui va rivisto lo scenario della regolarizzazione.

  Attualmente appare prevalente il problema di favorire l'economia italiana, piuttosto che favorire l'ingresso per motivi umanitari, che finiscono per relegare lo straniero in una posizione marginale.  In tale quadro e prospettiva, l'inserimento del lavoratore straniero deve entrare in sintonia con la situazione del lavoro italiano e non è più concepibile favorire una immigrazione indiscriminata di persone che poi non sanno cosa fare.

È stato osservato ancora nel dibattito presso la Camera dei Deputati che il lavoro degli stranieri si concentra su settori ove gli italiani spesso non intendono adoperarsi, prevalentemente i badanti, le colf, l'agricoltura. Alcuni deputati osservavano che le imprese del nord Italia hanno bisogno di alcune tipologie del lavoro che non provengono dal nostro Paese, figure altamente specializzate, oppure disposte a mansioni di tipo particolare, in settori ove spesso gli italiani non accettano di occuparsene.  Per questo va rivisto tutto il sistema dei flussi di ingresso, adeguandolo alle più recenti esigenze del mercato produttivo italiano.

   In tal modo, con un adeguato contemperamento del mercato del lavoro italiano e delle esigenze dei lavoratori stranieri, l’immigrato, con il suo lavoro, viene valorizzato e può contribuire a sviluppare la nostra economia, con vantaggio per l'intera comunità.

  Vedremo come ed in quale misura queste buone intenzioni verranno poi realizzate.

  

  • Vedi QUI la proposta di legge "ERO STRANIERO"

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Il requisito della permanenza in Italia ai fini della emersione dello straniero irregolare

Il Ministero dell'Interno, uniformandosi ad un parere del  Consiglio di Stato,  ha precisato che lo straniero per ottenere la emersione dal lavoro irregolare (D.lgs. n.109 del 16 luglio 2012) deve dimostrare di essere presente in Italia almeno dal 31.11.2011.

emersione dello straniero: la domanda da sola non legittima lo straniero ad ottenere la sanatoria

TAR Sicilia, Catania, sentenza n.1074 del 10 aprile 2014

(N.d.r.: la domanda di emersione non legittima automaticamente lo straniero a richiedere il permesso di soggiorno)

emersione da lavoro irregolare: Circolare 4417 del 2013 del Mnistero dell'Interno


CIRCOLARE 10 luglio 2013, n. 4417.

EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE  D.Lgs. n. 109/2012.

Chiarimenti su taluni aspetti della procedura e applicazione del D.L. 28 giugno
2013, n. 76 «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti».

emersione 2009 - Tar Liguria sentenza n.644 del 2013 -

TAR Liguria, sentenza 644 del 2013.

La temporanea assenza dello straniero dal territorio dello Stato non impedisce l'emersione da lavoro irregolare del 2012.

Corte costituzionale sentenza n.172 del 2012: , emersione del 2009, illegittimo l'art. 1-ter ove prevede il rigetto automatico della istanza di emersione

{xtypo_rounded2}CORTE COSTITUZIONALE Sentenza  172/2012  -  Emersione da lavoro irregolare del 2009 - giudizio di pericolosità - illegittimita' costituzionale del DL.n.78 dl 2009, comma 13, lettera c) nella parte in cui fa derivare automaticamene il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare se lo straniero rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.{/xtypo_rounded2}

emersione 2012 - pagamento del contributo e completamento della procedura di regolarizzazione

Emersione da lavoro irregolare del 2012. Circolare del 4 dicembre 2012 - Regolarizzazione in caso di pagamento del contributo.  Permesso per attesa occupazione se il rapporto si interrompe prima

stranieri,emersione, prova della permanenza Circolare 4 ottobre 2012

Ai fini della pratica di emersione da lavoro irregolare, la prova della permanenza in Italia prima del 2012 può essere data con ogni mezzo.

VEDI QUI LA CIRCOLARE MINISTERIALE 4 ottobre 2012

Emersione 2012 Circolare n.7589 del 12.9.2012


               
Circolare del 12/09/2012 Numero     7589

Titolo     Decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109 . Introduzione norma transitoria per l'emersione dei lavoratori stranieri irregolarmente occupati. Aspetti operativi
 

Ai Sigg. ri Questori della repubblica - Loro Sedi
e, p.c. Al Dip. per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Roma
Alla segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza - Roma
Ai Sig. ri Dirigenti le zone di Polizia di Frontiera - Loro Sedi

Il 15 settembre p. v. iniziano a decorrere i termini per la presentazione della dichiarazione di emersione degli stranieri irregolarmente occupati, secondo le modalità indicate nell'apposito decreto del Ministero deIl'Interno del 29 agosto 2012 , emanato di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali, per la Cooperazione internazionale e l'integrazione e per l'Economia e le Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre scorso.
Facendo seguito alle indicazioni già fornite con circolare, prot. 400/A/2012/ 102.146 del 27 luglio 2012 , di questa Direzione Centrale, si forniscono indicazioni circa gli adempimenti di competenza degli Uffici Immigrazione, nell'ambito della procedura in parola.
In primo luogo, si richiama l'attenzione sul fatto che il regime transitorio introdotto dall' art. 5 del decreto legislativo in oggetto è rivolto ai datori di lavoro italiani, comunitari, stranieri titolari di un permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo o stranieri titolari di carta di soggiomo rilasciata ai sensi dell' art. 10 del decreto legislativo n. 30/2007 , che impiegano "irregolarmente" alle proprie dipendenze lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto, almeno alla data del 31 dicembre 2011.
Di conseguenza, la procedura di regolarizzazione può essere attivata anche nei confronti dei lavoratori stranieri, presenti ininterrottamente dalla data sopra indicata, titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi che non autorizzano lo svolgimento di attività lavorativa o autorizzati a permanere sul territorio nazionale per un periodo temporale delimitato, quali ad es. i titolati di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell' art. 31 del Testo unico immigrazione .
In particolare, codeste Questure provvederanno a verificare l'insussistenza di motivi ostativi alla dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro, di cui al comma 3, dell'art. 5, del d.lgs. n.109/2012 , e l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero, di cui al comma 13, del medesimo articolo.
A tal fine, codeste Questure accerteranno per il datore di lavoro l'eventuale presenza delle sentenze di condanna riportate, negli ultimi cinque anni, per le ipotesi di reato specificatamente individuate nel comma 3 dell'art. 5 del dlgs. n.109/2012 , e per il lavoratore straniero di eventuali condanne per i reati di cui agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale , o di decreti di espulsione ai sensi dell' art. 13, comma 1 , e comma 2. lett. c) del T. U. I. e dell' art. 3 del decreto legge n.144/2005 , o che risultino segnalati ex art. 96 nel Sistema Informatico Schengen, esprimendo all'esito delle verifiche un unico parere che sarà trasmesso ' allo Sportello Unico per i seguiti di competenza.
Nello specifico, si evidenzia che i motivi di esclusione alla procedura riguardanti i lavoratori stranieri sono stati previsti tenendo conto di quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 172., del 2 luglio 2012, in merito alla valutazione della pericolosità sociale degli stranieri condannati per uno dei reati previsti dall' art. 381 del codice di procedura penale .
L'eventuale sussistenza di condanna per reati inquadrabili nella citata disposizione processuale penale non determina alcun automatismo ostativo, non essendo da sola sufficiente ad esprimere un giudizio di pericolosità, ma deve essere valutata tra gli elementi che possono considerarsi ai fini della formulazione di un più ampio quadro personale, idoneo a suffragare la valutazione che lo straniero rappresenti "una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza per lo Stato o per uno degli Stati con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne".
Sul punto, si richiama l'attenzione sulla necessità di esplicitare compiutamente le ragioni che fanno ritenere perdurante la pericolosità sociale, attenendosi ai ben noti criteri di oggettività, (gravità del reato, allarme sociale procurato, comportamento successivo) ed attualità (tempo decorso dalla commissione del reato), in modo da consentire allo Sportello Unico, titolare del procedimento, una congrua motivazione dell'eventuale provvedimento di rigetto.
Appare, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione di codeste Questure sulla necessità di provvedere a fornire allo Sportello unico tutte le informazioni eventualmente in possesso agli atti di ufficio relative alla verifica sulle cause di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 5, del decreto legislativo in oggetto , e in relazione alla sussistenza del requisito della presenza dello straniero al 31 dicembre 2011, di competenza, rispettivamente, della Direzione Territoriale del Lavoro e dello Sportello Unico per l'lmmigrazione.
Soffermandoci sulla trattazione delle pratiche, si pone in rilievo che al fine di semplificare e velocizzare le verifiche delle singole posizioni individuali il personale degli Uffici Immigrazione potrà avvalersi dei sistemi informatici in uso, che sono stati implementati di una apposita funzionalità all'uopo predisposta al fine di semplificare le procedure di interrogazione nella banca dati SDI, e, contestualmente, anche al Sistema Informatico Schengen, per quanto riguarda gli stranieri inammissibili, secondo la scheda tecnica che verrà trasmessa allegata alla presente in formato elettronico.
Nel caso in cui la procedura di emersione si sia conclusa con esito positivo al lavoratore straniero sarà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro di durata annuale o biennale, a seconda della durata determinata o indeterminata del rapporto di lavoro.
Sarà cura di codeste Questure provvedere alla revoca di eventuali provvedimenti di espulsione. A tal fine, si pone in rilievo che non sono necessari atti formali di revoca del provvedimento adottato, trattandosi di effetto derivante direttamente dalla legge ex art. 5, comma 11, decreto legislativo n.109/2012 .
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, la procedura operativa da utilizzare per la revoca dei provvedimenti inseriti allo SDI prevede, da parte della Questura competente al rilascio del titolo di soggiorno, l'inserimento nella banca dati SDI della parola chiave "INVRE", al fine di invalidare l'effetto della segnalazione di espulsione. Detto codice dovrà essere utilizzato anche per i provvedimenti connessi all'espulsione o respingimento, quali l'ordine del Questore e/ o l'eventuale trattenimento in un CIE. In quest'ultimo caso, pertanto, la dismissione dal CIE sarà descritta con il codice "TRATT INVRE" e non "TRATT TERM".
Tali operazioni saranno effettuate direttamente dalla Questura competente al rilascio del permesso di soggiorno anche nel caso in cui l'espulsione sia stata inserita allo SDI da altre Questure. Ugualmente si procederà per quanto concerne la segnalazione inserita al SIS, ai sensi i dell'art. 96 della Conv. Schengen .
E' utile segnalare che i lavoratori stranieri che richiedono il permesso di soggiorno in seguito all'esito favorevole della procedura di emersione non sono tenuti a stipulare l'accordo di integrazione, di cui al D.P.R. 179/2011 , essendo tale adempimento previsto solo per gli stranieri che fanno il 1° ingresso in Italia a partire dal 10 marzo 2012. Per converso, gli stessi sono tenuti al versamento del contributo economico di cui all' art. 5, comma 2 ter, del T.U.I. , secondo le istruzioni impartite con la Circolare n. 400/Segr/ 5/2012, del 27 gennaio 2012 , e relativi seguiti.
L'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge comporterà l'emissione di un provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione, da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione, titolare del procedimento amministrativo.
Lo stato della istanza potrà essere visualizzato accedendo al sistema informatico SUI mediante l'utilizzazione delle credenziali già in possesso di codesti uffici. ll Dipartimento per le Libertà e l'lmmigrazione provvederà ad implementare il sistema con una funzione che consentirà la stampa dell'eventuale provvedimento di rifiuto al fine di agevolare le procedure di notifica all'interessato.
Al riguardo, si fa presente che, ai sensi del comma 10, del citato art 5 , nei confronti del datore di lavoro non sono previste conseguenze a livello penale ed amministrativo ove l'esito negativo della procedura sia dipeso da cause indipendenti dalla sua volontà o da situazioni non ascrivibili alla sua condotta.
Per quanto concerne i lavoratori stranieri, il venire meno degli effetti sospensivi, di cui al comma 6, dell'art. 5, del decreto legislativo in oggetto , comporterà l'attivazione delle procedure per l'eventuale allontanamento, previa attenta valutazione della singola posizione, secondo le indicazioni diramate con la circolare n. 400/A/ 2011/10.2.5., del 29 giugno 2011 , a firma del Signor Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Al fine di agevolare l'attività di controllo del territorio, si fa presente che gli stranieri coinvolti nelle procedure di emersione di cui trattasi saranno muniti, a cura del datore di lavoro, di apposita ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di emersione nei suoi confronti, con indicazione della data di invio telematico al sistema informatico del Ministero dell'Interno.
La ricevuta in parola avrà codici univoci di identificazione che consentiranno di verificare l'autenticità dei dati presenti nella stessa, al fine di contrastare i tentativi di falsificazione/contraffazione, mediante l'accesso al sito https://ricevutaemersione.dlci.interno.it , utilizzando le credenziali EM 2009, che sarà operativo dal 15 settembre p.v. Il relativo manuale si allega alla presente, trasmessa in formato elettronico, unitamente alla circolare congiunta Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 settembre scorso.
Da ultimo, si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui al comma 12, dell'art. 5, decreto legislativo n.109/2012 , che prevede la revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 5 comma 5 del Testo Unico Immigrazione , nelle ipotesi in cui il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione riportante dati non rispondenti al vero.
Nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS. LL.

EMERSIONE - costi dei contributi INPS

EMERSIONE - I costi dei contributi INPS

(settembre 2012)


in base ad un calcolo minimo, i contributi INPS possono così calcolarsi:


quota fissa + sei mesi di contributi, esempi:


- 20 ore settimanali quota fissa 1000,00 euro + contributo INPS 728,00 euro = totale pratica emersione euro 1728,00

- 25 ore settimanali quota fissa 1000,00 euro + contributo INPS 663,00 euro = totale pratica emersione euro 1663,00

- 40 ore settimanali quota fissa 1000,00 euro + contributo INPS 1060,00 euro = totale pratica emersione euro 2060,00.


Per lavoro domestico, è ammesso il contratto di lavoro part-time.

Per tutte le altre categorie, è ammesso solo il contratto di lavoro a tempo pieno.

I contributi INPS devono essere pagati entro il 16 novembre 2012

 


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