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CITTADINANZA italiana - prova della discendenza da cittadino italiano - La Corte di cassazione sentenza n.  14194/2024

 

(scarica QUI la sentenza Cass.14194/2024)

Con la sentenza n.  14194/2024 pubblicata il 22/05/2024 la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito un importante principio di diritto: la prova della filiazione da cittadino italiano può essere fornita con ogni mezzo, anche se manca il certificato di nascita.

Quindi, la  trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis può essere provata con ogni mezzo

Un cittadino brasiliano, discendente di un cittadino italiano emigrato attorno al 1900 in Brasile si era rivolto all’Ufficiale di stato civile del Comune italiano  di residenza per chiedere il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza.

Poichè mancava la prova della filiazione tra l’italiano emigrante ed il figlio nato in Brasile nel 1895 la cittadinanza era stata negeta dal Comune italiano.

Secondo l'Ufficiale di Stato Civile, la prova della cittadinanza poteva essere costituita dal solo atto di nascita brasiliano del figlio, ma tale atto non fu mai formato. Il Comune non aveva ritenuto sufficiente neppure l’atto di battesimo, da cui pure risultava il rapporto di filiazione.

Avverso questa decisione del Comune di origine, il ricorrente aveva proposto ricorso al Tribunale di Venezia e poi alla Corte di Appello di Venezia che tuttavia avevano confermato la tesi del Comune, condannando il ricorrente alle spese di giudizio.

l Giudici ritenevano che,  ai fini della prova della filiazione – e quindi della trasmissione della cittadinanza italiana per diritto di sangue – era necessario produrre l’atto di nascita formato all’estero come richiesto nella Circolare K 28 del 1991 del Ministero dell’Interno.

La Suprema Corte ha statuito che  l’atto di nascita rappresenta solo il primo livello probatorio, ma è possibile fornire altri mezzi di prova della filiazione, in mancanza di atto di nascita.

Si deve fare riferimento all'art. 236, secondo comma, del Codice Civile , e art. 237 cod.civ. i quali prevedono che “in mancanza di questo titolo” (l'atto di nascita) la prova del possesso continuo dello stato di figlio può essere fornita con ogni mezzo disponibile (scritti, documenti, fotografie, prova testimoniale).

Questo livello probatorio “ aperto ” è ispirato al favor filiationis, per cui  l’ordinamento italiano non esclude neanche la prova testimoniale o comunque ogni altro mezzo di prova, come indicato all'articolo 241 del Codice Civile.

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