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Il consenso nei rapporti intimi, la nuova formulazione dell'art. 609 bis codice penale - Modulo di consenso informato

(16/12/2025)

Scarica QUI il Modulo di consenso informato nei rapporti intimi

Sarà necessario acquisire il consenso preventivo dei rapporti intimi?

Forse si, perchè cambierà l'art. 609 bis codice penale.

L'attuale formulazione dell'art. 609 bis Codice Penale - Violenza sessuale

"Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

  1. 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
  2. 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Questo articolo cambierà per effetto della Proposta di legge C. 2279  presentata il 27 febbraio 2025

La nuova formulazione proposta è la seguente:

  • LA PROPOSTA DI LEGGE - 1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 609-bis. – (Atti sessuali in assenza di consenso) – Chiunque compie atti sessuali con una persona che non ha manifestato in forma espressa o tacita il proprio consenso è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce o costringe taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) mediante abuso di autorità;

2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

La pena è aumentata fino a un terzo se i fatti sono commessi con violenza o minaccia.
Quando, in ragione delle modalità della condotta e dell'intensità della lesione della libertà sessuale, il fatto è di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Agli effetti del presente articolo si intende per:

1) “consenso”: la manifestazione libera, consapevole e inequivocabile della volontà della persona di partecipare all'atto sessuale;

2) “consenso tacito”: il comportamento inequivocabilmente adesivo della persona, che manifesta una volontà libera e consapevole di partecipare all'atto sessuale.

Il consenso deve persistere per tutta la durata dell'atto sessuale e può essere revocato in qualsiasi momento.
Non si considera consenso valido quello ottenuto attraverso la coercizione, l'abuso di autorità, la minaccia, l'inganno o approfittando di una condizione di vulnerabilità o di inferiorità fisica o psichica, anche temporanea, della vittima».

    Questa modifica non è casuale, ma è frutto di una evoluzione legislativa conseguente alla Convenzione di Istambul del 2013

 

LA CONVENZIONE DI ISTAMBUL del 7 aprile 2011, approvata in Italia nel 2013

La legge sul consenso è richiesta dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne. 

La Convenzione di Istanbul è un Trattato internazionale promosso dal Consiglio d’Europa, firmato nel 2011 ed entrato in vigore in Italia dopo la ratifica il 1° agosto 2013.

La Convenzione definisce la violenza di genere e domestica, e la contrasta promuovendo la prevenzione, la protezione delle vittime e il perseguimento dei colpevoli, anche mediante la definizione di una serie di reati da penalizzare, dallo stalking alla violenza psicologica.

All’articolo 36 la Convenzione impegna i Paesi firmatari a perseguire penalmente i responsabili di violenza sessuale, definendola fondamentalmente come «atti sessuali non consensuali».

Il consenso è così definito: «Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto».

Caratteristiche del consenso:

  • Esplicito e Inequivocabile: Deve essere una dichiarazione chiara,  verbale o caratterizzata da una azione positiva, non è consenso il silenzio,  dubbio, esitazione.
  • Libero: Senza coercizione, minaccia, abuso di autorità, o approfittamento di stato di inferiorità (ad esempio, ubriachezza, incoscienza).
  • Attuale: Valido nell'esatto momento dell'atto sessuale, non si può presumere da consensi precedenti.
  • Revocabile: Può essere ritirato in qualsiasi istante, anche a metà dell'atto, tramite un "no" o un comportamento che manifesti dissenso.
  • Informato: La persona deve avere piena consapevolezza di cosa sta acconsentendo.
  • Specifico: Consentire una azione, ad esempio il bacio, con comporta di consentire un rapporto completo. 

Cosa non è consenso:

  • Il silenzio, l'esitazione, o non opporre resistenza non costituisce consenso.
  • Il consenso ottenuto con inganno, minaccia, manipolazione o approfittando di una situazione di vulnerabilità.
  • Un "forse" o un "non esageriamo" non sono una manifestazione di consenso. 

 Educare al consenso

 Ci si chiede come sia possibile raggiungere un consenso "consapevole".

Secondo alcuni psicologi, per esprimere consenso nelle relazioni affettive è necessaria una adeguata educazione, in modo da riconoscere le emozioni e costituire una base di empatia.

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