Il Regolamento n. 1259/2010, denominato “Roma III”, è il prodotto della prima applicazione della
procedura di cooperazione rafforzata nel settore della giustizia civile, con questo si individuano
norme uniformi sulla legge applicabile in materia di divorzio e di separazione personale tra coppie
internazionali, attribuendo anche ampio spazio alla volontà delle parti.
La comunità europea ha provveduto all’emanazione del Regolamento n. 1259/2010 al fine di
garantire ai cittadini soluzioni consone alla preservazione della certezza del diritto, mantenendone
gli aspetti di flessibilità ed adattabilità ai casi concreti, delineando un quadro chiaro e completo in
materia di legge applicabile alla separazione ed al divorzio negli Stati membri partecipanti.
In questo modo, sul piano internazionale, si è voluto impedire, tramite la specifica individuazione di
norme uniformi, che un coniuge presentasse la domanda di divorzio prima dell’altro, con il solo fine
di potersi assicurare un procedimento regolato da una legge apparentemente più favorevole alla
tutela dei propri interessi.
Un aspetto fondamentale, che caratterizza il regolamento in questione, è sicuramente il
potenziamento che riguarda l’autonomia delle parti, viene infatti riconosciuta ai coniugi la
possibilità scegliere la legge applicabile nel caso di scioglimento del vincolo matrimoniale, scelta
che rappresenta un principio essenziale del regolamento, rendendo infatti centrale la valorizzazione
dell’autonomia della volontà privata, che solitamente ha riguardato il solo ambito contrattuale.
La novità sostanzialmente più significativa introdotta dalla normativa del Regolamento Roma III, si
evince dall’art.5, secondo cui in caso di divorzio in comune accordo, viene conferita ai coniugi la
facoltà di designare, per iscritto, la legge nazionale applicabile al divorzio e alla separazione
personale purché si tratti della legge:
“… del paese dove i coniugi hanno la loro residenza abituale nel momento in cui viene concluso
l’accordo; oppure del paese dove i coniugi avevano la loro ultima residenza abituale, nella misura
in cui uno di essi risieda ancora in tale luogo nel momento in cui viene concluso l’accordo; oppure
del paese di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza nel momento in cui viene concluso l’accordo;
oppure del paese in cui viene adito il caso…”
Si riconosce dunque un ampio margine di autonomia ai coniugi, infatti se tale accordo è
modificabile o revocabile, il limite temporale entro il quale possono decidere di cambiare l’accordo
riguardo la legge applicabile, è costituito dal momento in cui è adita l’autorità giudiziaria, come
previsto dall’art. 5 ma, tuttavia, qualora sia previsto dalla legge del foro, le parti potranno anche
designare la legge applicabile o modificare quella già scelta anche nel corso del procedimento
davanti alla autorità giurisdizionale.
La normativa dispone che l’accordo cui giungano le parti, in cui indichino la legge applicabile,
debba essere redatto in forma scritta, contenere l’indicazione della data ed essere firmato da
entrambi i coniugi.
Qualora invece i coniugi non dovessero effettuare tale scelta, il caso sarà soggetto alla legge del
paese:
“… dove i coniugi hanno la loro residenza abituale nel momento in cui il caso viene portato dinanzi
all’autorità giurisdizionale; oppure, altrimenti dove i coniugi avevano la loro ultima residenza
abituale, purché il periodo di residenza non si sia concluso da più di un anno prima che il caso
venisse portato dinanzi all’autorità giurisdizionale, nella misura in cui uno dei coniugi risieda
ancora in tale paese nel momento in cui il caso viene portato dinanzi all’autorità giurisdizionale;
oppure, altrimenti di cui entrambi i coniugi hanno la cittadinanza nel momento in cui il caso viene
portato dinanzi all’autorità giurisdizionale; oppure, altrimenti in cui viene adito il caso…”,
Infine a regolamentare la materia di separazione e divorzio tra i coniugi, la legge 218/1995 all’ art.
31 individua un’ipotesi di salvaguardia, secondo cui si applicheranno le disposizioni italiane,
qualora la diversa legge straniera, che dovrebbe applicarsi al caso in questione, non contempli la
possibilità di chiedere lo scioglimento del matrimonio.
La legge italiana, dunque, potrà intervenire nel momento in cui quella straniera non consenta ai
coniugi di richiedere il divorzio oppure qualora, dalla applicazione della legge straniera, possa
scaturire una violazione dei principi di ordine pubblico interno allo Stato Italiano.
Avv. Noemi Ranaldi