I rapporti giuridici tra privati che presentano elementi di estraneità rispetto ad uno specifico
ordinamento statale, sono sottoposti alla disciplina del diritto internazionale privato, tramite il rinvio
all’ordinamento di un altro Stato ed anche la materia della filiazione viene sottoposta alla disciplina
della legge 218/1995.
Dunque, se nel rapporto di filiazione manca la cittadinanza italiana in uno dei soggetti, la fattispecie
assume connotati di estraneità, si ravvisa come anche sul piano del diritto internazionale privato
vige il principio del favor filiationis.
Successivamente la legge n. 219/2012 è intervenuta a riformare le disposizioni in materia di
filiazione, occupandosi del riconoscimento dei figli naturali, favorendo lo stabilimento dello stato di
figlio ed introducendo il principio di unicità dello status di figlio, eliminando la distinzione esistente
tra figli nati all’ interno del nel matrimonio o meno e dunque sradicando le disparità tra i figli
legittimi ed i figli naturali.
Altro apporto significativo della riforma, concerne la sostituzione del concetto di “potestà
genitoriale” con quello di “responsabilità genitoriale”, accogliendo ed allineandosi in questo modo
alla disciplina europea.
In materia di filiazione dunque, la legge 218/1995 prevede che lo stato di figlio sia determinato
dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è
cittadino, al momento della nascita.
La legge individuata regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio, ma qualora tale legge di richiamo, non
dovesse permettere l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio, viene espressamente
indicato che troverà applicazione la legge italiana.
Inoltre si stabilisce che lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori,
non può essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non prevede la contestazione,
viene applicata la legge italiana.
Dunque, in conseguenza della riforma, l’art.33 della legge 218/1995, testualmente recita “… sono
di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l’unicità dello stato di
figlio”, ciò comporta inevitabilmente la disapplicazione di qualsiasi norma straniera che risulti
incompatibile con tale principio di unicità, principio centrale anche nella nostra disciplina
nazionale.
Inoltre l’art. 35, essendo stato riformato, ha perso la dicitura di filiazione naturale, rafforzando
ancora il concetto dell’unicità dello stato di figlio, indicando che le condizioni per il riconoscimento
del figlio devono essere regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più
favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo
avviene, anche in questo caso se tali leggi di rimando non dovessero prevedere l’istituto del
riconoscimento, verrebbe applicata la legge italiana.
Anche nel caso della contestazione dello stato di figlio, se non prevista dalla legge straniera
richiamata, troverà applicazione la legge italiana, ciò nel rispetto del favor veritatatis, ovvero della
prevalenza della realtà biologica su quella legale, come sancito dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, ovviamente si tratta di una valutazione che dovrà essere opportunatamente effettuata per
ogni caso specifico.
Tale considerazione dovrà soppesare il ruolo principale che riveste il superiore interesse del minore,
ove in uno scenario in cui le famiglie presentano spesso elementi di estraneità, l’interesse del
minore diventa a sua volta limite all’ordine pubblico; ponendosi anche come controlimite al
riconoscimento di quei rapporti di filiazione che validamente sorgono all’ estero e che poi devono
confrontarsi con il diritto nazionale locale.
Come accade nel caso del riconoscimento in Italia dello status dei nati dalle tecniche di
procreazione mediche assistite all’ estero, in violazione dei divieti posti dalla legge italiana,
argomenti con cui la giurisprudenza si è dovuta confrontare, in merito ai casi di maternità surrogata
e della fecondazione assistita eterologa, situazioni dove, secondo le pronunce di merito, siano
sempre da considerare preminenti le garanzie che dovranno essere disposte a favore del nuovo nato.
Nello scenario del diritto internazionale privato, nonostante possa esserci un richiamo ad altra legge
straniera, bisogna ricordare che, nell’ambito della materia di filiazione, viene disposto che trovano
applicazione in ogni caso le norme del diritto italiano locale, tramite le quali si
attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale; si stabiliscono il dovere di
entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio; ed infine quelle che attribuiscono al
giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in
presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio, disposizioni centrali ed imprescindibili che non
lasciano spazio all’ applicazione della normativa straniera.
Avv. Noemi Ranaldi