Calendario del processo civile (DL.138 del 13.8.2011)
D.L. 13-8-2011 n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.
Art. 1-ter. Calendario del processo civile (20)
1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni
di migliore organizzazione del servizio di giustizia,
all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui
al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie,
sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e
della complessità della causa, fissa, nel rispetto del
principio di ragionevole durata del processo, il calendario
delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno
in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui
all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario
possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono
gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta
dalle parti prima della scadenza dei termini»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui
al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del
consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione
disciplinare, e può essere considerato ai fini della
valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli
uffici direttivi e semidirettivi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
controversie instaurate successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
[20] Articolo inserito dalla legge di conversione 14 settembre
2011, n. 148.