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Linee guida delle vendite pubbliche del Tribunale Fallimentare di Roma(23.2.2017)

Si pubblica qui di seguito la Comunicazione del Presidente del Tribunale Fallimentare di Roma in merito alle vendite giudiziarie.

- Linee guida delle vendite pubbliche del Tribunale Fallimentare di Roma(23.2.2017)

-DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 5 dicembre 2017 - Accertamento della piena funzionalita' dei servizi del Portale delle vendite pubbliche.

 - Provvedimento del 12 gennaio 2018 del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di adozione delle specifiche tecniche del Portale stesso

 

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DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 5 dicembre 2017 (in Gazz. Uff., 10 gennaio 2018, n. 7). - Accertamento della piena funzionalita' dei servizi del Portale delle vendite pubbliche.


  •  
     

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  • IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

    Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e successive modificazioni, concernente «Codice di procedura civile»;

    Visto il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, concernente «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedure civile e disposizioni transitorie»;

    Visto l'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

    Visto l'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2006 recante «Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile»;

    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

    Visto il decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, concernente «Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalita' telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile»;

    Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

    Visto il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione» convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;

    Viste le specifiche tecniche D.G.S.I.A. relative alle modalita' di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, ai sensi dell'art. 161-quater disp. att. codice di procedura civile, nonche' relative alle modalita' di acquisizione dei dati relativi alle pubblicazioni ed alle informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti per consentire il monitoraggio ad opera del Portale tramite funzionalita' informatizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006;

    Viste le specifiche tecniche D.G.S.I.A., previste dall'art. 26 del decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili ed immobili con modalita' telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

    E m a n a

    il seguente decreto:


  • ARTICOLO N.2

     
  • Art. 2

    Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

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