(13 dicembre 2017)
Riporto qui dui seguito le indicazioni della Cancelleria del Tribunale di Roma sul deposito degli atti "strutturati", quali l'istanza di liquidazione del compenso o acconto e l'istanza di emissione del mandato di liquidazione del compenso (o acconto) per professionisti nominati e curatori.
- Vedi QUI la Circolare della Cancelleria 6.11.2017
- Vedi art. 39 Legge Fallimentare
- Di seguito il DM 25 gennaio 2012 n.30 che determina i compensi del Curatore Fallimentare
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Art. 39 Legge Fallimentare
ARTICOLO N.39 - Compenso del curatore.
Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia (1).
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La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.
Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale. (2)
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale (3).
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DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 25 gennaio 2012 n.30 (in Gazz. Uff., 26 marzo 2012, n. 72). -
Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, l'articolo 39, primo comma, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della giustizia, sono stabilite le norme per la liquidazione dei compensi ai curatori di fallimento, nonche' gli articoli 165 e l'abrogato articolo 188 dello stesso decreto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 novembre 2011;
Vista la nota del 12 dicembre 2011, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
ARTICOLO N.1
Art. 1
1. Il compenso al curatore di fallimento e' liquidato dal tribunale a norma dell'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonche' della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:
a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.
2. Al curatore e' inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
ARTICOLO N.2
Art. 2
1. Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso e' liquidato al termine della procedura, in base ai parametri indicati nell'articolo 1, tenuto conto dell'opera prestata e in applicazione di criteri di cui all'articolo 39, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore e' liquidato in proporzione all'opera prestata, in modo pero' da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'articolo 1, comma 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore e' inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all'articolo 1, comma 2.
ARTICOLO N.3
Art. 3
1. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attivita' economica dell'impresa fallita al curatore e' corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio.
ARTICOLO N.4
Art. 4
1. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non puo' essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro, salvo il caso previsto dall'articolo 2, comma 1.
2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e del comma 1 del presente articolo, nonche' il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennita'. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.
ARTICOLO N.5
Art. 5
1. Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.
2. Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.
3. Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione, nonche' un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, calcolato sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.
4. Al commissario giudiziale e al liquidatore competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsto all'articolo 4, comma 2.
5. Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso e' liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1.
ARTICOLO N.6
Art. 6
1. Nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul compenso, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata.
ARTICOLO N.7
Art. 7
1. Nelle procedure di amministrazione controllata che continuano ad essere disciplinate dal Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dall'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, spettano al commissario giudiziale i compensi determinati con le percentuali di cui all'articolo 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nei casi di gestione dell'impresa o di amministrazione dei beni, previsti dall'articolo 191 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre ai compensi previsti dal comma 1, spetta allo stesso commissario il compenso aggiuntivo di cui all'articolo 3.
3. Si applica l'articolo 5, commi 4 e 5.
ARTICOLO N.8
Art. 8
1. Il presente decreto si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data.
ARTICOLO N.9
Art. 9
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e abroga, dalla medesima data, i decreti del Ministero di Grazia e Giustizia 30 novembre 1930, 1° gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16 luglio 1965, 27 novembre 1976, 17 aprile 1987 e del 28 luglio 1992, n. 570.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.------------