DECRETO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 4 ottobre 2019 (in Gazz. Uff., 7 ottobre 2019, n. 235). - Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e, in particolare, l'art. 2-bis, che prevede, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, l'adozione di un elenco dei Paesi di origine sicuri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
Vista la nota n. 22723 del 3 aprile 2019 del Ministero dell'interno, con la quale sono state trasmesse le informazioni della Commissione nazionale per il diritto di asilo ai fini della compilazione dell'elenco di Paesi di origine sicuri;
Visto l'appunto n. 167189 del 1° ottobre 2019, con il quale sono stati trasmessi gli elementi forniti, ai fini delle valutazioni di cui all'art. 2-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008, dai competenti uffici geografici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativamente ai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina;
Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale a prescindere del Paese di provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008;
Decreta:
Articolo 1
Paesi di origine sicuri
1. Ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina.
2. Nell'ambito dell'esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente e' valutata alla luce delle informazioni sul Paese di origine risultanti dall'istruttoria di cui in premessa.
Articolo 2
Aggiornamento periodico
1. L'elenco di cui all'articolo 1 e' aggiornato periodicamente conformemente all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.
Articolo 3
Notifica
1. L'elenco di cui all'art. 1 e' notificato alla Commissione europea. Sono, altresi', comunicate alla Commissione europea le modifiche apportate all'elenco di cui all'art. 1 a seguito dell'aggiornamento periodico di cui all'art. 2.
Articolo 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.