Decreto Legge del 04/10/2018 - N. 113
Art. 7 - Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336,583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate» (1) ;
b) all'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336,583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.» (2) .
[1] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, in sede di conversione.
[2] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, in sede di conversione.