(Scarica qui il testo completo PDF della Sentenza della Corte costituzionale)
Con questa sentenza la Corte costituzionale ha respinto tutte le eccezioni di incostituzionalità sollevate dai Giudici di merito relativamente alla caratteristica di "popolo" dei discendenti da cittadino italiano emigrato all'estero, ed ha affermato che la modifica della Legge sulla cittadinanza è riservata al potere legislativo.
Con questo provvedimento viene confermato il diritto di cittadinanza dei discendenti da italiano, emigrato all'estero, quantomeno sino alla data del nuovo Decreto n. 36 del 2025.
Le situazioni successive a questo Decreto saranno esaminate di volta in volta.
Questo è il provvedimento finale:
(….)
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili gli interventi di AUCI – Avvocati uniti per la cittadinanza italiana e di AGIS –
Associazione giuristi iure sanguinis, spiegati nel giudizio relativo all’ordinanza iscritta al n. 247 del registro
ordinanze 2024;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del codice civile del 1865,
approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e dell’art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla
cittadinanza italiana), sollevate dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, in
riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 della Costituzione, quest’ultimo sotto il duplice profilo sia della
irragionevolezza e non proporzionalità sia della irragionevole disparità di trattamento, nonché in riferimento
all’art. 117, primo comma, Cost., relativamente agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, questi ultimi con riguardo all’art. 9 del Trattato sull’Unione
europea e all’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con l’ordinanza indicata in
epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), della
legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna,
sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini
UE, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, dal Tribunale ordinario di
Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in
riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest’ultimo sotto il profilo della irragionevolezza e non
proporzionalità, con le ordinanze indicate in epigrafe; nonché le questioni sollevate dal Tribunale ordinario
di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione
cittadini UE, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, e dal
Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli
obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, questi ultimi
con riguardo all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE, con le ordinanze indicate in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), della
legge n. 91 del 1992, sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di
trattamento, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale
ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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