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Convenzione ONU sul diritto del mare

Legge 2 dicembre 1994, n. 689 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 19 dicembre, n. 295). - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994. (CONVENZIONE O.N.U. SUL DIRITTO DEL MARE - CONVENZIONE DI MONTEGO BAY)

 

Vedi QUI il testo della Convenzione ONU Sul Diritto del Mare

  • LEGGE [ parte 1 di 2]

(Omissis)

 


ARTICOLO N.1

  

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché l'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.


  • ARTICOLO N.2

     
  • Art. 2.

    1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 308 della convenzione e dall'articolo 6 dell'accord

  • ARTICOLO N.3

     
  • Art. 3.

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 20 febbraio 1985, n. 41, è abrogata e cessa di avere efficacia il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1988, n. 200.

    2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno determinati i criteri e le procedure per il conferimento ai richiedenti del patrocinio da parte dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 153 della convenzione di cui all'articolo 1 e per i fini dell'articolo 4 dell'Annesso III alla convenzione stessa.

  • ARTICOLO N.4

     
  • Art. 4.

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, è da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della convenzione di cui all'articolo 1.


  • ARTICOLO N.5

     
  • Art. 5.

    1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

  • ARTICOLO N.6

  •  Art. 6.
  • 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

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