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Aspetti giuridici della vicenda dei due militari italiani in missione antipirateria

 

In questa disamina non si intende formulare alcun giudizio, ma si cerca di individuare la complessa normativa internazionale che stà alla base della vicenda dei due marò fermati in India.

1) Introduzione

I due militari italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, sono fucilieri di Marina, quindi appartenti alle Forze armate italiane.

Il 15 febbraio 2012 al largo delle coste del Kerala (India) due pescatori indiani che si trovavano a bordo del loro peschereccio, forse perchè avvicinatisi troppo alla petroliera, vengono colpiti dai proiettili di arma da fuoco provenienti dalla petroliera Enrica Lexie, sulla quale i due militari italiani svolgono servizio anti pirateria.

A seguito dell'evento, la Guardia Costiera indiana ordina alla petroliera di entrare nel porto di Kochi, dove i militari italiani, il 19 febbraio sono prelevati ed accusati di omicidio dei due pescatori.

Il Giudice del Tribunale di Kollam ordina di trattenere in custodia giudiziaria i due marò nel carcere di Trivandrum, che è la capitale dello Stato indiano federale del Kerala. Poi, a seguito di intervento del Ministero degli Esteri italiano, i due militari vengono trasferiti in altra sede, separata dai detenuti comuni, e viene disposta la carcerazione preventiva sino al 30 aprile 2012. Poi nel mese di maggio 2012 essi vengono rinviati a giudizio per omicidio, tentato omicidio ed associazione a delinquere. L'accusa viene respinta dagli imputati, i quali sostengono di aver sparato solo colpi di avvertimento.

Nel mese di agosto 2012, su ricorso della difesa degli italiani, si passa a discutere sulla questione pregiudiziale della giurisdizione, o meno, del Tribunale di Kollam a decidere sui fatti.

I due marò tornano in Italia, una prima volta, per il Natale 2012, e poi una seconda volta in occasione delle elezioni politiche, a febbraio 2013, ma infine non tornano in India, (almeno sino al marzo 2013).

Il 18 gennaio 2013 la Corte Suprema indiana accoglie il ricorso dei due italiani e stabilisce che lo Stato del Kerala non ha giurisdizione per decidere sul caso, perchè i fatti si sono svolti in acque internazionali, per cui solo un tribunale speciale, da costituire a Nuova Delhi (ove vengono trasferiti i due italiani, che si stabiliscono sotto protezione della ambasciata italiana) potrà decidere sulla giurisdizione italiana o indiana.

Il 22 febbraio i due militari ottengono una seconda licenza per partecipare alle elezioni, ma non tornano in India, a seguito di una decisione concertata con i ministeri della Difesa e della Giustizia e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito del fatto che i nostri militari non sono tornati in India, il presidente della Corte Suprema indiana, Altamas Kabir, ha disposto il divieto di espatrio per l'ambasciatore DanieleMancini, sino alla data del 22 marzo 2013, in quanto l'Ambasciatore ha presentato assieme ai due militari, una dichiarazione giurata nella quale si impegnava a far ritornare i due militari in India.

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2) Le questioni giuridiche che si prospettano

 

La vicenda coinvolge numerosi aspetti del diritto internazionale, e lo scopo di questo studio è quello di inquadrare giuridicamente la vicenda, non quello di determinare le responsabilità, anche perchè si tratta di un giudizio in itinere e gli eventi devono ancora essere accertati.

Le questioni giuridiche che si prosettano sono le seguenti:

 

1) Quali normative individuano la zona marina in cui si sono verificati i fatti?

2) quale è la posizione giuridica dei due militari in missione antipirateria, a bordo della nave civile (una petroliera)?

3) in base a quali normative le Autorità indiane hanno potuto arrestare due militari italiani in missione antipirateria?

4) quale è la giurisdizione riconosciuta dal Giudice indiano?

6) può il nostro ambasciatore essere trattenuto dalle Autorità indiane?

 

3) La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto dei mari

(vedi il testo della la Convenzione sul Diritto del mare Convenzione sul Diritto del Mare)

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, (o UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea) è un trattato internazionale che regola i diritti e le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari, definendo i principi che regolano le trattative, l'ambiente e la gestione delle risorse naturali.

La convenzione UNCLOS è il frutto di una lunghissima elaborazione sviluppatasi attraverso una serie di Conferenze delle Nazioni Unite. Iniziato nel 1973 il processo arrivò ad una prima definizione con la firma a Montego Bay, Giamaica, il 10 dicembre 1982. È entrata in vigore in Italia il 16 novembre 1994 con legge n.689 del 2 dicembre 1994. Attualmente sono 164 gli Stati che hanno firmato e ratificato la Convenzione, tra i quali la Comunità europea, gli Stati Uniti (il Senato americano tuttavia non ha ancora ratificato).

L'UNCLOS costituisce una vera riforma dell'antico diritto dei mari,che limitava i diritti nazionali, i quali si estendevano generalmente per tre miglia nautiche. Tale regola era definita dello "sparo del cannone" e risaliva al giurista olandese Cornelius Bynkershoek.

Oltre le tre miglia tutto il mare era considerato "acque internazionali", di proprietà di nessuno Stato, e l'accesso era libero per tutti.
Tuttavia, già dagli anni 1946 e 1950 una serie di Paesi dichiarano unilateralmente di voler estendere la giurisdizione sui mari antistanti sino a 12 miglia e anche a 200 miglia dalla costa, anche per sfruttare le risorse naturali e tutelare la pesca. Ciò determinò nuove regole, introdotte con la Convenzione sul Diritto del mare.

L'UNCLOS considera anche le acque internazionali come "proprietà di tutti",individuando alcune regole per lo svolgimento delle attività, introducendo una serie di regole che acquisicono gli usi consetudinari degli spazi marini.

In particolare, viene regolata: la zonazione delle aree marine, la navigazione, lo stato di arcipelago, i regimi di transito, zona economica esclusiva, giurisdizione della piattaforma continentale, attività estrattive minerarie nel fondo marino, regimi di sfruttamento, protezione dell'ambiente marino, ricerca scientifica e soluzione di dispute.

La Convenzione pone i limiti delle varie aree marine identificate, misurate in maniera chiara e definita a partire dalla "linea di base". La linea di base costituisce la base di partenza per la definizione delle acque interne e delle acque internazionali, ed è definita come una linea spezzata che unisce i punti notevoli della costa, mantenendosi generalmente in acque basse, ma laddove la costa sia particolarmente frastagliata o in casi in cui delle isole sono particolarmente vicine alla costa, la linea di base può tagliare e comprendere ampi tratti di mare.

In particolare:

- l' Articolo 3: Larghezza del mare territoriale - Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione.

- L'Articolo 4 - Limite esterno del mare territoriale -"Il limite esterno del mare territoriale è la linea ciascun punto della quale si trova ad una distanza dal punto più prossimo della linea di base, uguale alla larghezza del mare territoriale."

- Articolo 5 - Linea di base normale - Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, la linea di base normale dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero.

l'UNCLOS individua le seguenti aree:

Acque interne, lo spazio di mare all'interno della linea di base ("le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale fanno parte delle acque interne dello Stato"). In queste acque sussiste la giurisdizione dello stato costiero

Acque territoriali - costituite dallo lo spazio di mare compreso dalla linea di base alle 12 miglia nautiche. In quest'area, nella quale vige la giurisdizione dello Stato costiero, sussiste tuttavia il diritto di ogni imbarcazione al cosiddetto passaggio inoffensivo, definito come l'attraversamento di aree marine in modo continuo e spedito che non pregiudichi la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero. (Articolo 17 - Diritto di passaggio inoffensivo - Alle condizioni della presente Convenzione, le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale.)

L'art. 18 spiega il "Significato del termine «passaggio»

1. Per «passaggio» si intende la navigazione nel mare territoriale allo scopo di:

a) attraversarlo senza entrare nelle acque interne né fare scalo in una rada o installazione portuale situata al di fuori delle acque interne;

b) dirigersi verso le acque interne o uscirne, oppure fare scalo in una rada o installazione portuale.

2. Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l'ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione (o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà.

La Convenzione poi offre la nozione di Arcipelaghi, Zona contigua (sino alle 24 miglia marine) zone in cui lo Sato costiero può intervenire, in genere per evitare che siano commesse violazioni (contrabbando, ingresso di clandestini ed altre violazioni).

Vi è poi la Zona economica esclusiva (ZEE), l'area di mare che si estende per 200 miglia nautiche dalla linea di base in cui lo Stato costiero può esercitare il diritto di sfruttamento esclusivo delle risorse naturali.

La Piattaforma continentale - La piattaforma continentale può superare le 200 miglia nautiche ma non eccedere le 350 ed in essa è consentito lo sfruttamento delle risorse naturali o la pesca.

La Convenzione segue poi con un gran numero di articoli, disposizioni, definizioni, che però esulano da questo llo studio, per cui chi fosse interessato può vedere direttamente il testo della convenzione, cliccando su questo LINK (Vedi il testo della CONVENZIONE SUL DIRITTO DEL MARE)

 

4) Le norme della Convenzione sul diritto del mare che riguardano la pirateria.

Esaminato per grandi linee il testo della Convenzione sul Diritto del mare, che ha ridisegnato tutte le zone antistanti gli Stati, ed ha determinato le attività che si possono esercitare in acque internazionali, distinguendo però le varie zone, resterà da accertare dove di preciso si è svolto l'evento che ha originato la questione.

Da quanto risulta leggendo le notizie di agenzia, la Corte Suprema indiana avrebbe già accertato che i fatti si sono svolti in acque internazionali,in particolare, in una zona ove il transito della petroliera era consentito. Probabilmente in una zona di passaggio nel senso già precisato dalla Convenzione.

Subentra ora una nuova problematica giuridica, che riguarda il diritto degli Stati ad effettuare azioni antipirateria.

Prima di entare del merito di questa complessa normativa internazionale, sarà bene esaminare la stessa Convenzione sul diritto dei mari. Nella Parte 7^ della Convenzione sul diritto dei mari, intitolata "Alto Mare", vengono dettate le norme sulla pirateria, agli articoli 100 e seguenti. Esaminiamo queste interessanti norme specifiche:

Articolo 100 - Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria

Tutti gli Stati esercitano la massima collaborazione per reprimere la pirateria nell'alto mare o in qualunque altra area che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato.

Articolo 101 - Definizione di pirateria

Si intende per pirateria uno qualsiasi degli atti seguenti:

a) ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti:
i) nell'alto mare, contro un'altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati;

ii) contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato;

b) ogni atto di partecipazione volontaria alle attività di una nave o di un aeromobile, commesso nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata;

c) ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti descritti alle lettere a) o b).

Articolo 102 - Atti di pirateria commessi da una nave da guerra o da una nave o da un aeromobile di Stato i cui equipaggi si siano ammutinati

Gli atti di pirateria di cui all'articolo 101, commessi da una nave da guerra, oppure da una nave o da un aeromobile di Stato, il cui equipaggio si sia ammutinato e abbia preso il controllo della nave o dell'aeromobile, sono assimilati gli atti commessi da navi o aeromobili privati.

Articolo 103 - Definizione di nave o aeromobile pirata

Una nave o un aeromobile sono considerati nave o aeromobile pirata se le persone che ne hanno il controllo intendono servirsene per commettere uno degli atti descritti all'articolo 101. Lo stesso vale se la nave o l'aeromobile sono stati impiegati per commettere uno di tali atti, fintanto che restano sotto il controllo delle persone che di essi si sono rese colpevoli.

Articolo 104 - Conservazione o perdita della nazionalità da parte di navi o aeromobili pirata

Le navi e gli aeromobili possono conservare la propria nazionalità anche nel caso che abbiano commesso atti di pirateria. La conservazione o la perdita della nazionalità vengono sancite dalla legge dello Stato che ha concesso la nazionalità.

Articolo 105 - Sequestro di navi o aeromobili pirata

Nell'alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato può sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; può arrestare le persone a bordo e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere nonché le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede.

Articolo 106 - Responsabilità per sequestri infondati

Quando il sequestro di una nave o aeromobile sospettati di pirateria è stato effettuato sulla base di prove insufficienti, lo Stato che ha disposto il sequestro è responsabile, di fronte allo Stato di cui la nave o aeromobile hanno la nazionalità, di qualunque perdita o danno causato da tale sequestro.

Articolo 107 - Navi e aeromobili autorizzati ad effettuare sequestri per atti di pirateria

Un sequestro per atti di pirateria può essere effettuato solo da parte di navi da guerra o aeromobili militari, oppure da altri tipi di navi o aeromobili che siano chiaramente contrassegnati e riconoscibili quali mezzi in servizio di Stato, e siano autorizzati a tali operazioni.

Articolo 108 - Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope commesso da navi nell'alto mare in violazione delle convenzioni internazionali.

2. Ogni Stato che abbia motivi fondati per ritenere che una nave che batte la sua bandiera sia implicata nel traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, può richiedere la collaborazione di altri Stati nella repressione del traffico.

(art.109 - omissis)

 

Articolo 110 - Diritto di visita

1. Salvo il caso in cui gli atti di ingerenza derivino da poteri conferiti in virtù di trattati, una nave da guerra che incrocia una nave straniera nell'alto mare non avente diritto alla completa immunità secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non può legittimamente abbordarla, a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che:

a) la nave sia impegnata in atti di pirateria;
b) la nave sia impegnata nella tratta degli schiavi;
c) la nave sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra goda dell'autorità di cui all'articolo 109;
d) la nave sia priva di nazionalità; oppure
e) pur battendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la sua bandiera, la nave abbia in effetti la stessa nazionalità della nave da guerra.

2. Nei casi di cui al numero 1, la nave da guerra può procedere con gli accertamenti necessari a verificare il diritto della nave a battere la propria bandiera. A questo fine può inviare alla nave sospettata una lancia al comando di un ufficiale.

Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile riguardo.

3. Se i sospetti si mostrano infondati e purché la nave non abbia commesso alcun atto che li giustifichi, essa sarà indennizzata di ogni danno o perdita che possa aver subito.

4. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche agli aeromobili militari.

5. Queste disposizioni si applicano anche ad altre navi o aeromobili autorizzati, che siano chiaramente contrassegnati e identificabili come navi o aeromobili in servizio di Stato.

Articolo 111 - Diritto di inseguimento

1. È consentito l'inseguimento di una nave straniera quando le competenti autorità dello Stato costiero abbiano fondati motivi di ritenere che essa abbia violato le leggi e i regolamenti dello Stato stesso. L'inseguimento deve iniziare quando la nave straniera o una delle sue lance si trova nelle acque interne, nelle acque arcipelagiche, nel mare territoriale, oppure nella zona contigua dello Stato che mette in atto l'inseguimento, e può continuare oltre il mare territoriale o la zona contigua solo se non è stato interrotto.

Non è necessario che nel momento in cui la nave straniera che si trova nel mare territoriale o nella zona contigua riceve l'ordine di fermarsi, la nave che ha emesso l'intimazione si trovi ugualmente nel mare territoriale o nella zona contigua.

Se la nave straniera si trova nella zona contigua, quale è definita all'articolo 33, l'inseguimento può essere intrapreso solo se sono stati violati i diritti a tutela dei quali la zona è stata istituita.

2. Il diritto di inseguimento si esercita mutatis mutandis in caso di violazione, nella zona economica esclusiva o nella piattaforma continentale, incluse le zone di sicurezza circostanti le installazioni situate sulla piattaforma continentale, delle leggi e regolamenti dello Stato costiero applicabili, conformemente alla presente Convenzione, alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale, incluse le zone di sicurezza.

3. Il diritto di inseguimento cessa non appena la nave inseguita entra nel mare territoriale del proprio Stato o di un terzo Stato.

4. L'inseguimento non si considera iniziato se non dopo che la nave che insegue abbia raggiunto con ogni mezzo disponibile la certezza che la nave inseguita o una delle sue lance o altre imbarcazioni, che lavorino congiuntamente alla nave inseguita utilizzata come nave madre, si trovino all'interno del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva o al di sopra della piattaforma continentale.

L'inseguimento può cominciare solo dopo che l'ordine di arresto sia stato emesso con un segnale visivo o sonoro, a distanza adeguata perché venga ricevuto dalla nave straniera.

5. Il diritto di inseguimento può essere esercitato solo da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili in servizio di Stato che siano chiaramente contrassegnate e identificabili come tali, e siano autorizzate a tali operazioni.

6. Quando l'inseguimento è effettuato da un aeromobile:

a) si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni di cui ai numeri da 1 a 4;

b) l'aeromobile che emette l'ordine di arresto deve esso stesso eseguire l'inseguimento fintanto che non subentrino una nave o un altro aeromobile dello Stato costiero da esso allertati, a meno che l'aeromobile non sia in grado di eseguire il fermo direttamente. Per eseguire un fermo fuori dal mare territoriale non è sufficiente che la nave sia stata semplicemente avvistata dall'aeromobile in circostanze incriminanti o sospette: è necessario che abbia ricevuto l'intimazione di fermarsi e contemporaneamente sia stata inseguita, senza interruzioni nell'inseguimento, dallo stesso aeromobile o da altri aeromobili o navi.

7. Il rilascio di una nave che sia stata sottoposta a fermo all'interno delle zone di giurisdizione di uno Stato e sia stata scortata in un porto dello stesso Stato per essere sottoposta a inchiesta da parte delle competenti autorità, non può essere reclamato invocando il solo fatto che essa ha attraversato sotto scorta, se le circostanze lo hanno reso necessario, una parte della zona economica esclusiva o dell'alto mare.

8. Una nave che abbia ricevuto l'ordine di fermarsi o sia stata sottoposta al fermo fuori dal mare territoriale in circostanze che non giustificano l'esercizio del diritto di inseguimento, verrà indennizzata di ogni eventuale perdita o danno conseguente a tali misure.

...................................

Riepilogando, la Convenzione del 1982 regola la lotta alla pirateria agli articoli da 100 a 107 ed anche all'articolo 110, ove concerne il diritto di visita. La Convenzione, all'articolo 100, dispone la massima collaborazione fra gli Stati per reprimere la pirateria in alto mare.

Il successivo articolo 101 definisce la pirateria come un atto di violenza, sequestro o rapina commesso dall'equipaggio o da i passeggeri di una nave contro un'altra madre in alto mare per "fini privati".

La pirateria, deve essere commessa in alto mare ed implica la partecipazione di due o più navi.
Non costituisce pirateria un atto di violenza commesso da una nave militare contro una nave pirata, tranne che l'equipaggio della nave da guerra si sia ammutinato e si impadronisca della nave per commettere atti di pirateria (articolo 102).

 

L'articolo 103 offre una defnizione della nave pirata come "quella sotto il controllo di persone che intendono servirsene per fini di pirateria".

La nave pirata può essere sequestrata e le persone che si trovano a bordo possono essere arrestate. Anche i beni possono essere sequestrati, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede, secondo l'articolo 105.

Tuttavia, qualora il sequestro sia stato effettuato sulla base di prove insufficienti, secondo l'articolo 106, lo Stato che ha disposto il sequestro è obbligato a risarcire i danni.

Il risarcimento è anche dovuto qualora si visiti in alto mare una nave sospettata di darsi alla pirateria e il fermo abbia prodotto danni all'armatore (articolo 110)..

..............................

5) Queste dunque le norme sulla pirateria contenute nella Convenzione sul diritto del mare.

Va rammentato che i due militari italiani si trovavano su una nave civile, mentre tutta le normativa della Convenzione del mare si riferisce al caso, certo differente, di una nave militare che insegue una nave pirata. QUindi, questa normativa va integrata con le risoluzioni ONU in materia "antipirateria".

 

6) Le risoluzioni delle Nazioni Unite in tema di antipirateria

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha emanato circa 15 risoluzioni dal 2008 fino ad oggi, in special modo relativamente alla pirateria nel golfo di Guinea.

 

 

Bibliografia

Droits maritimes, Jean-Pierre Beurier & al., Ed. Dalloz-Sirey (Parigi), 2ª Ed. 2008, 1216

p., ISBN-978-2-247-07775-5
Cours de droit maritime, P. Angelelli & Y. Moretti, Ed. InfoMer (Rennes), 2008, 350 p.,

ISBN-978-2-913596-37-5

Convenzione ONU sul diritto del mare

Legge 2 dicembre 1994, n. 689 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 19 dicembre, n. 295). - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994. (CONVENZIONE O.N.U. SUL DIRITTO DEL MARE - CONVENZIONE DI MONTEGO BAY)

 

Vedi QUI il testo della Convenzione ONU Sul Diritto del Mare

  • LEGGE [ parte 1 di 2]

(Omissis)

 


ARTICOLO N.1

  

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché l'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.


  • ARTICOLO N.2

     
  • Art. 2.

    1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 308 della convenzione e dall'articolo 6 dell'accord

  • ARTICOLO N.3

     
  • Art. 3.

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 20 febbraio 1985, n. 41, è abrogata e cessa di avere efficacia il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1988, n. 200.

    2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno determinati i criteri e le procedure per il conferimento ai richiedenti del patrocinio da parte dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 153 della convenzione di cui all'articolo 1 e per i fini dell'articolo 4 dell'Annesso III alla convenzione stessa.

  • ARTICOLO N.4

     
  • Art. 4.

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, è da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della convenzione di cui all'articolo 1.


  • ARTICOLO N.5

     
  • Art. 5.

    1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

  • ARTICOLO N.6

  •  Art. 6.
  • 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

Circolare Ministero dell'Interno - 13/10/2011, n.13242 Trascrivibilità atti di matrimonio celebrati all'estero in cui manchi la documentazione della volontà coniugale

Circolare Ministero dell'Interno - 13/10/2011, n.13242

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Trascrivibilità atti di matrimonio celebrati all'estero in cui manchi la documentazione della volontà coniugale.


ARTICOLO UNICO

Come è noto il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri, secondo le forme ivi stabilite, è trascrivibile in Italia, nei rispetto dei principi di cui alla L. 218/95.

Da un esame della prassi in materia è emerso che in alcuni paesi (ad esempio in Marocco) l'atto di riconoscimento del matrimonio ai fini civili, ivi effettuato dall'autorità competente successivamente alla celebrazione del matrimonio, non contiene l'espresso accertamento della volontà degli sposi di unirsi in matrimonio, ma si configura come atto di accertamento della sussistenza del vincolo matrimoniale, sulla base di dichiarazioni effettuate solo da uno dei coniugi, e confermate da testimoni, o anche direttamente dai soli testimoni, che attestano che i coniugi sono stati precedentemente uniti in matrimonio e che tale vincolo permane.

Alla luce di quanto esposto (e del prevedibile verificarsi di numerosi casi simili, in cui manchi nell'atto di matrimonio di cui si richiede la trascrizione in Italia, l'espresso richiamo alla volontà manifestata dai coniugi) si ritiene opportuno evidenziare i seguenti criteri per l'individuazione del diritto applicabile.

A tal proposito si deve considerare che ai sensi dell'art. 28 della L. 218/95 il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi o dalla legge di comune residenza al momento della celebrazione.

   Di conseguenza, in linea di principio, non è consentito rifiutare la trascrizione del matrimonio solo perché la legge straniera utilizza forme differenti da quella interna anche perché, come è noto, la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero non ha finalità costitutive ma meramente dichiarative.


   In merito, la stessa giurisprudenza di legittimità precisa infatti che "Il matrimonio celebrato da cittadini italiani (o anche tra cittadini e stranieri, in virtù dell'art. 50 dell'ordinamento dello stato civile) all'estero secondo le forme ivi stabilite, ed anche il matrimonio celebrato all'estero in forma religiosa, ove per tale forma la "lex loci" riconosca gli effetti civili (sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dal nostro ordinamento) è immediatamente valido e rilevante nell'ordinamento italiano con la produzione del relativo atto [...] indipendentemente dall'osservanza delle norme italiane relative alla pubblicazione, che possono dar luogo solo ad irregolarità suscettibili di sanzioni amministrative, ed alla trascrizione nei registri dello stato civile, la quale (a differenza del caso del matrimonio concordatario) ha natura certificativa e di pubblicità, e non costitutiva (Cass., sez.l, sent. N. 3599/1990).

Sull'argomento, non può che confermarsi che il consenso di entrambi i coniugi costituisce sempre un requisito essenziale, di ordine sostanziale, alla sussistenza di un valido vincolo matrimoniale, in mancanza del quale non è possibile riconoscere il matrimonio per chiara contrarietà all'ordine pubblico.

Pertanto, sentito anche il parere espresso dal Ministero di Giustizia (all'uopo interpellato in relazione all'applicazione dell'art. 63, comma 2, lettera c, del DPR n.396/2000 ed in aderenza ai sopra ricordati principi fissati dalla L. 218/95), ribadendo che le modalità formali con le quali il consenso dei coniugi viene espresso non necessariamente sono regolate dalla legge del paese di celebrazione e che la mancata corrispondenza con la forma prevista dal nostro ordinamento non impedisce la trascrizione del matrimonio in Italia, resta però necessario verificare che, nella sostanza, il matrimonio sia stato contratto volontariamente da entrambi gli sposi, quale requisito per la configurabilità giuridica del matrimonio medesimo.

A tal fine, si ritiene che in caso di richiesta di trascrizione in Italia dell'atto straniero di matrimonio (ai sensi del richiamato art. 63, comma 2, lettera c), che tuttavia non riporti esplicitamente il consenso al matrimonio di entrambi gli sposi, la richiesta, espressa per iscritto, debba essere accolta quando la stessa sia stata presentata all'ufficiale dello stato civile da entrambi i coniugi, personalmente o tramite delega che contenga espressa dichiarazione di volontà dei medesimi di procedere alla trascrizione, con ciò implicitamente confermando la sussistenza della volontà di entrambi in relazione al vincolo matrimoniale precedentemente contratto.

Resta ovviamente fermo il divieto di trascrivibilità dell'atto di matrimonio qualora vi risulti un contrasto all'ordine pubblico relativamente ad impedimenti di altra natura.
Si pregano le SS. LL. di voler rendere noto ai Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.
IL DIRETTORE CENTRALE

DIRETTIVA (UE) DEL CONSIGLIO del 20 aprile 2015 N. 637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi

 

Con la recente direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n.637 del 20 aprile 2015 il cittadino di uno stato europeo, trovandosi in uno Stato estero ove non vi sia rappresentanza consolare, può rivolgersi ad altro consolato europeo per ottenere assistenza nelle seguenti situazioni: a) in caso di arresto o detenzione; b) qualora il richiedente sia vittima di reato; c) in caso di incidente o malattia grave; d) in caso di decesso; e) qualora il richiedente necessiti di aiuto e di essere rimpatriato in caso di emergenza; f) qualora il richiedente necessiti di documenti di viaggio provvisori di cui alla decisione 96/409/PESC.

 

 

DIRETTIVA (UE) DEL CONSIGLIO del 20 aprile 2015 N. 637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 23,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:

(1) La cittadinanza dell'Unione è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, è uno dei diritti specifici garantiti ai cittadini dell'Unione dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(2) Il trattato di Lisbona ha rafforzato lo status di cittadinanza dell'Unione e i diritti connessi a tale status. L'articolo 23 TFUE prevede così l'adozione di direttive che stabiliscano le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati.

(3) I valori su cui si fonda l'Unione includono la solidarietà, la non discriminazione e il rispetto dei diritti umani; nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione dovrebbe affermare i suoi valori e contribuire alla tutela dei suoi cittadini. Il diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione non rappresentati di godere della tutela consolare di un altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, sancito dall'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), è un'espressione della solidarietà europea. Conferisce una dimensione esterna al concetto di cittadinanza dell'Unione e rafforza l'identità dell'Unione nei paesi terzi.

(4) La presente direttiva mira a stabilire le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare ulteriormente la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati. Tali misure dovrebbero rafforzare la certezza del diritto nonché la cooperazione efficace e la solidarietà tra autorità consolari.

(5) In conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE e dell'articolo 23 TFUE, gli Stati membri dovrebbero fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati alle stesse condizioni dei propri cittadini. La presente direttiva fa salva la competenza degli Stati membri di determinare la portata della tutela da fornire ai propri cittadini.

(6) La presente direttiva non incide sulle relazioni consolari tra gli Stati membri e i paesi terzi, in particolare sui loro diritti e obblighi derivanti da consuetudini e accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari («Convenzione di Vienna»), che gli Stati membri applicano in conformità del diritto dell'Unione. A norma dell'articolo 8 della Convenzione di Vienna, gli Stati membri possono fornire tutela consolare a nome di un altro Stato membro dopo appropriata notificazione e a meno che il paese terzo interessato non vi si opponga. Difficoltà possono verificarsi, in particolare, in relazione a situazioni riguardanti cittadini che sono anche cittadini del paese ospitante. Gli Stati membri dovrebbero, con il sostegno della cooperazione consolare locale, prendere le misure necessarie in relazione ai paesi terzi al fine di poter assicurare in ogni caso la tutela consolare per conto di altri Stati membri.

(7) Qualora un cittadino non rappresentato abbia bisogno di tutela in un paese terzo, sono necessari una cooperazione e un coordinamento efficienti. Lo Stato membro presente nel paese terzo che presta assistenza al cittadino e lo Stato membro di cittadinanza dovrebbero cooperare strettamente. La cooperazione consolare locale può essere particolarmente complessa nel caso di cittadini non rappresentati, in quanto implica un coordinamento con autorità non rappresentate in loco oltre che, se necessario, con le ambasciate o i consolati competenti. Per colmare le lacune legate alla mancanza di un'ambasciata o di un consolato dello Stato membro di cittadinanza, occorre istituire una normativa chiara e stabile. Anche le misure esistenti devono essere chiarite al fine di garantire una tutela efficace.

(8) I cittadini dell'Unione dovrebbero essere considerati non rappresentati in un paese terzo nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza non disponga in tale paese di alcuna ambasciata, consolato o console onorario. I cittadini dovrebbero essere considerati non rappresentati anche nel caso in cui l'ambasciata, il consolato o il console onorario locali non sia in grado per qualsivoglia motivo di fornire in un determinato caso la tutela a cui persona interessata avrebbe altrimenti diritto in conformità del diritto o della prassi nazionale. Le ambasciate e i consolati dovrebbero informarsi vicendevolmente in caso di circostanze eccezionali che potrebbero pregiudicare temporaneamente la loro capacità di fornire tutela consolare. Dovrebbero essere prese in considerazione anche l'accessibilità e la vicinanza. Per esempio, un cittadino che cerchi tutela consolare o assistenza da parte dell'ambasciata o del consolato di un altro Stato membro non dovrebbe essere reindirizzato all'ambasciata, al consolato o al console onorario del proprio Stato membro di cittadinanza se non gli è possibile, a causa della situazione locale o della mancanza di mezzi, raggiungere tali soggetti ed essere da questi raggiunto in sicurezza in modo da poter ricevere tutela consolare. La nozione di assenza di rappresentanza dovrebbe essere interpretata nell'ottica di garantire l'efficacia del diritto dei cittadini non rappresentati di essere tutelati dall'ambasciata o dal consolato di un altro Stato membro in modo non discriminatorio, tenendo conto delle singole circostanze. I cittadini aventi la cittadinanza di più Stati membri dovrebbero essere considerati non rappresentati se nessuno Stato membro di cui hanno la cittadinanza è rappresentato nel paese terzo interessato.

(9) Al fine di garantire l'efficacia del diritto sancito nell'articolo 20, paragrafo 2, punto c), TFUE e del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito nell'articolo 7 della Carta, e tenendo conto del diritto e della prassi nazionale, uno Stato membro che presti assistenza potrebbe dover fornire tutela ai cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione, in base alle particolari circostanze del singolo caso. La presente direttiva non osta a che durante le consultazioni che dovrebbero svolgersi prima che si presti assistenza, lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato concordino, ove opportuno, la possibilità di estendere l'assistenza a cittadini di paesi terzi familiari del cittadino dell'Unione non rappresentato assistito oltre a quanto disposto dalla legge dello Stato membro che presta assistenza o quanto sia previsto dalla sua prassi, tenendo conto per quanto possibile delle richieste fatte dallo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato e nella misura in cui quanto concordato non sia inferiore a quanto disposto dal diritto dell'Unione. Tuttavia, gli Stati membri potrebbero non essere in grado di fornire alcuni tipi di tutela consolare, quali i documenti di viaggio provvisori, ai familiari cittadini di paesi terzi. Ove si tratti di fornire assistenza ai minori, dovrebbe essere considerato preminente l'interesse superiore del minore, conformemente all'articolo 24 della Carta, quale stabilito dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

(10) I cittadini non rappresentati dovrebbero poter chiedere tutela consolare all'ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire agli Stati membri di concludere accordi pratici per la condivisione delle responsabilità di fornire tutela consolare a cittadini non rappresentati in conformità della presente direttiva. Tali accordi sono vantaggiosi per i cittadini in quanto permettono di essere più preparati a garantire una tutela efficace. Gli Stati membri che ricevano domande di tutela dovrebbero valutare se, in un caso specifico, sia necessario fornire tutela consolare oppure se il caso possa essere trasferito all'ambasciata o al consolato designato quale competente in conformità di specifici accordi esistenti. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione e al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) tali accordi, che dovrebbero essere pubblicizzati dall'Unione e dagli Stati membri al fine di garantire la trasparenza per i cittadini non rappresentati.

(11) La presente direttiva non dovrebbe impedire allo Stato membro non rappresentato in un paese terzo di fornire tutela consolare a un proprio cittadino, per esempio per mezzo di servizi consolari online, ove appropriato. Lo Stato membro di cittadinanza di un cittadino non rappresentato dovrebbe poter chiedere allo Stato membro a cui tale cittadino chiede o da cui riceve tutela consolare di trasferire la domanda o il caso al fine di fornire direttamente tutela consolare. Tale trasferimento non dovrebbe pregiudicare la tutela consolare del cittadino non rappresentato.

(12) Malgrado gli Stati membri abbiano tradizioni diverse in merito alle competenze dei consoli onorari, di solito questi non offrono la stessa gamma di servizi delle ambasciate o dei consolati. Considerando il fatto che i consoli onorari spesso svolgono i propri compiti su base volontaria, si dovrebbe lasciare a ciascuno Stato membro la facoltà di decidere se la presente direttiva si debba applicare ai consoli onorari. I consoli onorari potrebbero dover fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati in base alle circostanze del singolo caso.

(13) Le domande di tutela dovrebbero essere trattate se i richiedenti presentano un passaporto o una carta d'identità validi per cittadini dell'Unione. Tuttavia il cittadino non rappresentato che necessita di tutela consolare potrebbe non essere più in possesso dei documenti di identità. Lo status fondamentale di cittadinanza dell'Unione è conferito direttamente dal diritto dell'Unione e i documenti di identità hanno valore puramente dichiarativo. Il richiedente che non sia in grado di presentare un documento di identità valido dovrebbe quindi poter dimostrare la propria identità con qualsiasi altro mezzo. Se necessario, l'identità della persona interessata potrebbe essere verificata consultando le autorità dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino. Per quanto riguarda eventuali familiari di paesi terzi che accompagnano il richiedente, le autorità dello Stato membro di cui è cittadino il richiedente dovrebbero essere anche in grado di aiutare lo Stato membro che presta assistenza a verificare l'identità e la qualità di familiare del richiedente.

(14) Al fine di chiarire quali misure di coordinamento e cooperazione siano necessarie, è opportuno specificare la portata della tutela consolare ai sensi della presente direttiva. La tutela consolare dei cittadini non rappresentati dovrebbe comprendere l'assistenza in una serie di situazioni tipiche in cui gli Stati membri forniscono tutela consolare ai propri cittadini sulla base delle singole circostanze, come in caso di arresto o detenzione, incidente o malattia grave e decesso, nonché l'aiuto e il rimpatrio in casi di difficoltà e l'emissione di documenti provvisori. Poiché la tutela necessaria dipende sempre dalla situazione concreta, la tutela consolare non dovrebbe essere limitata alle situazioni specificamente elencate nella presente direttiva.

(15) Ove applicabile dovrebbero essere debitamente rispettate le volontà del cittadino, anche sull'eventualità di informare familiari o altre persone significative e, in questo caso, su chi tra essi debba essere informato. Analogamente, in caso di decesso, si dovrebbe tenere conto delle volontà dei parenti più prossimi sulle procedure da seguire in relazione alla salma del cittadino deceduto. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe essere responsabile di tali contatti.

(16) Le autorità degli Stati membri dovrebbero cooperare e coordinarsi strettamente tra loro e con l'Unione, in particolare con la Commissione e il SEAE, in uno spirito di rispetto reciproco e solidarietà. Per garantire una cooperazione rapida ed efficace, gli Stati membri dovrebbero fornire e mantenere aggiornate le informazioni relative ai punti di contatto pertinenti negli Stati membri mediante il sito web sicuro del SEAE («Consular On Line»).

(17) Nei paesi terzi l'Unione è rappresentata dalle proprie delegazioni, che contribuiscono, in stretta collaborazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri, all'attuazione del diritto alla tutela consolare dei cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 35 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva riconosce pienamente e rafforza ulteriormente il contributo che il SEAE e le delegazioni dell'Unione già forniscono, segnatamente in situazioni di crisi, in conformità della decisione 2010/427/UE, in particolare l'articolo 5, paragrafo 10, della medesima.

(18) Per quanto concerne la cooperazione locale, occorre chiarire le competenze e i rispettivi ruoli di tutti i soggetti coinvolti per garantire che i cittadini non rappresentati ricevano l'assistenza a cui hanno diritto conformemente al principio di non discriminazione. La cooperazione consolare locale dovrebbe dedicare la debita attenzione ai cittadini non rappresentati, ad esempio raccogliendo e mantenendo aggiornate le informazioni sui punti di contatto pertinenti e condividendole con le ambasciate e i consolati locali degli Stati membri e con la delegazione dell'Unione.

(19) Le riunioni di cooperazione consolare locale, organizzate in stretta cooperazione con la delegazione dell'Unione, dovrebbero prevedere un regolare scambio di informazioni su questioni rilevanti per i cittadini non rappresentati, quali la sicurezza dei cittadini, le condizioni di detenzione, la notifica e l'accesso consolari e la cooperazione nelle situazioni di crisi. In queste riunioni gli Stati membri rappresentati dovrebbero, ove necessario, convenire accordi pratici per garantire che i cittadini non rappresentati siano tutelati efficacemente. Tali accordi potrebbero non essere necessari, per esempio, in presenza di un numero ridotto di cittadini non rappresentati.

(20) Una ripartizione chiara delle responsabilità tra Stati membri rappresentati e non rappresentati e la delegazione dell'Unione è essenziale per garantire adeguate misure di preparazione alle crisi e di gestione delle crisi. La pianificazione di emergenza in caso di crisi dovrebbe quindi essere coordinata e prendere pienamente in considerazione i cittadini non rappresentati. A tal fine, nel quadro delle misure locali di preparazione alle crisi, gli Stati membri che non dispongono di un'ambasciata o un consolato in loco dovrebbero fornire tutte le informazioni disponibili e pertinenti relativamente ai propri cittadini sul territorio. Tali informazioni dovrebbero essere opportunamente aggiornate in caso di crisi. Le ambasciate e i consolati competenti e le delegazioni dell'Unione dovrebbero essere informati e, ove appropriato, coinvolti nelle misure di preparazione alle crisi. Le informazioni relative a tali misure dovrebbero essere messe a disposizione dei cittadini non rappresentati. In caso di crisi lo Stato guida oppure lo Stato membro o gli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza dovrebbero provvedere a coordinare il sostegno fornito ai cittadini non rappresentati e l'uso delle capacità di evacuazione disponibili sulla base della pianificazione concordata e degli sviluppi locali in modo non discriminatorio.

(21) È opportuno potenziare l'interoperabilità tra il personale consolare e gli altri esperti in materia di gestione delle crisi, in particolare prevedendone la partecipazione alle squadre pluridisciplinari di risposta alle crisi, quali quelle previste dalle strutture di risposta alle crisi, di coordinamento operativo e di gestione delle crisi del SEAE e dal meccanismo unionale di protezione civile.

(22) Dovrebbe essere possibile richiedere il sostegno del meccanismo unionale di protezione civile se necessario per la tutela consolare di cittadini non rappresentati. Tale sostegno potrebbe essere richiesto per esempio dallo Stato guida o dallo Stato membro o dagli Stati membri che coordinano l'assistenza.

(23) L'espressione «Stato guida» utilizzata nella presente direttiva si riferisce a uno o più Stati membri rappresentati in un determinato paese terzo e incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza ai cittadini non rappresentati durante le crisi. Il concetto di Stato guida, definito nelle relative linee direttrici dell'Unione, potrebbe essere sviluppato ulteriormente in conformità del diritto dell'Unione, in particolare della presente direttiva.

(24) Quando è informato o riceve una domanda di tutela consolare da una persona che dichiara di essere un cittadino non rappresentato, uno Stato membro dovrebbe sempre contattare senza indugio, a eccezione di casi di estrema urgenza, lo Stato membro di cittadinanza e fornirgli tutte le informazioni pertinenti prima di prestare assistenza. Lo Stato membro di cittadinanza, a sua volta, dovrebbe fornire senza indugio tutte le informazioni del caso. Questa consultazione dovrebbe permettere allo Stato membro di cittadinanza di chiedere il trasferimento della domanda o del caso al fine di fornire direttamente tutela consolare. Questa consultazione dovrebbe anche permettere allo Stato membro interessato di scambiare informazioni pertinenti al fine, per esempio, di garantire che un cittadino non rappresentato non approfitti abusivamente del suo diritto di tutela consolare di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE. La presente direttiva non può essere invocata dai cittadini dell'Unione in caso di abuso.

(25) La solidarietà e la cooperazione reciproche riguardano anche agli aspetti finanziari. Gli Stati membri che forniscono ai propri cittadini tutela consolare sotto forma di assistenza finanziaria lo fanno solo in ultima istanza e unicamente in casi eccezionali in cui i cittadini non possano procurarsi risorse finanziarie in altro modo, ad esempio tramite trasferimenti di denaro da parte di familiari, amici o datori di lavoro. I cittadini non rappresentati dovrebbero ricevere assistenza finanziaria alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza. Al cittadino che riceve assistenza si dovrebbe richiedere di firmare una promessa di restituzione dei costi sostenuti al proprio Stato membro di cittadinanza, a condizione che nella stessa situazione ai cittadini dello Stato membro che presta assistenza sarebbe stato richiesto di rimborsare tali costi al proprio Stato membro. Lo Stato membro di cittadinanza potrebbe poi richiedere al cittadino non rappresentato di restituire tali costi, compresi eventuali diritti consolari applicabili.

(26) La presente direttiva dovrebbe garantire la ripartizione degli oneri finanziari e i rimborsi. Qualora la tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato preveda la firma di una promessa di restituzione, lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe rimborsare i costi sostenuti allo Stato membro che presta assistenza. Dovrebbe spettare allo Stato membro che presta assistenza la decisione di richiedere o meno il rimborso dei costi sostenuti. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbero poter concordare tra loro le modalità di rimborso entro certi termini.

(27) La tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato in caso di arresto o detenzione può comportare spese di viaggio, di soggiorno e di traduzione insolitamente elevate per le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro che presta assistenza, a seconda delle singole circostanze. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe essere informato in merito a tali spese eventuali durante la fase di consultazione, che avviene prima che sia prestata assistenza. Lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe poter chiedere il rimborso di queste spese insolitamente elevate allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino dovrebbe rimborsare i costi sostenuti allo Stato membro che presta assistenza. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbero poter concordare tra loro le modalità di rimborso entro certi termini. Sulla base del principio di non discriminazione, lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato non può richiedere ai propri cittadini di rimborsare costi di cui non si richiederebbe il rimborso ai cittadini dello Stato membro che presta assistenza.

(28) Le procedure finanziarie dovrebbero essere semplificate per le situazioni di crisi. Date le particolarità di tali situazioni, quali l'esigenza di una risposta rapida per un numero considerevole di cittadini, lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe poter richiedere e ottenere il rimborso dallo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato senza la necessità di una promessa di restituzione. Gli Stati membri di cittadinanza dei cittadini non rappresentati dovrebbero rimborsare i costi sostenuti allo Stato membro o agli Stati membri che prestano assistenza. Dovrebbe spettare allo Stato membro o agli Stati membri che prestano assistenza la decisione di richiedere o meno il rimborso dei costi sostenuti e sul tipo di rimborso. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbero poter concordare tra loro le modalità di rimborso entro certi termini. In caso di crisi che abbia o possa avere ripercussioni negative su un numero significativo di cittadini dell'Unione, e se richiesto dallo Stato membro che presta assistenza, gli Stati membri di cittadinanza dei cittadini non rappresentati dovrebbero rimborsare i costi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo dei costi sostenuti per il numero di cittadini assistiti.

(29) La presente direttiva dovrebbe essere sottoposta a revisione tre anni dopo il suo termine di recepimento. In particolare l'eventuale necessità di rivedere le procedure finanziarie per garantire un'adeguata ripartizione degli oneri dovrebbe essere valutata alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri in merito all'attuazione e all'applicazione pratica della direttiva, compresi statistiche e casi pertinenti. La Commissione dovrebbe preparare una relazione e valutare la necessità di eventuali provvedimenti aggiuntivi e proporre, ove appropriato, modifiche alla presente direttiva al fine di facilitare l'esercizio del diritto alla tutela consolare dei cittadini dell'Unione.

(30) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina il trattamento di dati personali effettuato dagli Stati membri nell'ambito della presente direttiva.

(31) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare disposizioni nazionali più favorevoli, purché compatibili.

(32) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(33) La presente direttiva mira a promuovere la tutela consolare prevista dalla Carta. Rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, nella Carta, in particolare il principio di non discriminazione, il diritto alla vita, il diritto all'integrità della persona, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, i diritti del bambino, i diritti della difesa e il diritto a un giudice imparziale. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi.

(34) In conformità con il divieto di discriminazione contemplato dalla Carta, gli Stati membri dovrebbero dare attuazione alla presente direttiva senza operare tra i beneficiari della stessa alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

(35) È opportuno abrogare la decisione 95/553/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:


Capo 1 
DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO N.1
Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione, sancito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE, di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro, tenendo conto anche del ruolo delle delegazioni dell'Unione nel contribuire all'attuazione di tale diritto.
2. La presente direttiva non riguarda le relazioni consolari tra gli Stati membri e i paesi terzi.


ARTICOLO N.2
Principio generale

1. Le ambasciate e i consolati degli Stati membri forniscono tutela consolare ai cittadini non rappresentati alle stesse condizioni riservate ai loro cittadini.
2. Gli Stati membri possono decidere che la presente direttiva sia applicata alla tutela consolare fornita dai consoli onorari in conformità dell'articolo 23 TFUE. Gli Stati membri garantiscono che i cittadini non rappresentati siano debitamente informati di tali decisioni e della portata della competenza dei consoli onorari a fornire tutela in un determinato caso.


ARTICOLO N.3
Tutela consolare da parte dello Stato membro di cittadinanza

Lo Stato membro di cittadinanza di un cittadino non rappresentato può chiedere allo Stato membro a cui il cittadino non rappresentato chiede o da cui riceve tutela consolare che la domanda o il caso del cittadino non rappresentato gli siano trasferiti al fine di potergli fornire tutela consolare in conformità del diritto o della prassi nazionale. Lo Stato membro che riceve tale richiesta cede il caso appena lo Stato membro di cittadinanza conferma che sta fornendo tutela consolare al cittadino non rappresentato.


ARTICOLO N.4
Cittadini non rappresentati nei paesi terzi

Ai fini della presente direttiva, per «cittadino non rappresentato» si intende qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non rappresentato in un paese terzo di cui all'articolo 6.


ARTICOLO N.5
Familiari dei cittadini non rappresentati nei paesi terzi

Ai familiari che non sono cittadini dell'Unione e che accompagnano cittadini non rappresentati in un paese terzo è fornita tutela consolare nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbe fornita ai familiari dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza, che non sono cittadini dell'Unione, conformemente al diritto o alla prassi nazionale di tale Stato membro.


ARTICOLO N.6
Assenza di rappresentanza

Ai fini della presente direttiva, uno Stato membro non è rappresentato in un paese terzo se in tale paese non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o se non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso.


ARTICOLO N.7
Accesso alla tutela consolare e altri accordi

1. I cittadini non rappresentati hanno il diritto chiedere tutela all'ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro.
2. Fatto salvo l'articolo 2, uno Stato membro può rappresentare un altro Stato membro in modo permanente e le ambasciate e i consolati degli Stati membri possono, ove considerato necessario, concludere accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità di fornire tutela consolare a cittadini non rappresentati. Gli Stati membri notificano alla Commissione e al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) tali accordi, che devono essere pubblicizzati dall'Unione e dagli Stati membri per garantire la trasparenza per i cittadini non rappresentati.
3. Nei casi in cui è stato concluso un accordo pratico secondo quanto disposto nel paragrafo 2, un'ambasciata o un consolato a cui il cittadino non rappresentato chiede tutela consolare e che non sono designati quali competenti conformemente allo specifico accordo esistente garantiscono che la domanda del cittadino sia trasferita all'ambasciata o al consolato pertinenti, a meno che la tutela consolare possa risultare così compromessa, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato a cui il cittadino si è rivolto.


ARTICOLO N.8
Identificazione

1. I richiedenti tutela consolare devono dimostrare di essere cittadini dell'Unione presentando il proprio passaporto o la propria carta d'identità.
2. Se il cittadino dell'Unione non è in grado di presentare un passaporto o una carta d'identità in corso di validità, la cittadinanza può essere dimostrata con qualsiasi altro mezzo, se necessario anche tramite verifica con le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino.
3. In merito ai familiari di cui all'articolo 5, l'identità e la qualità di familiare possono essere dimostrate con qualsiasi mezzo, compresa la verifica da parte dello Stato membro che presta assistenza presso le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 1.


ARTICOLO N.9
Tipi di assistenza

La tutela consolare di cui all'articolo 2 può comprendere tra l'altro l'assistenza nelle seguenti situazioni:
a) in caso di arresto o detenzione;
b) qualora il richiedente sia vittima di reato;
c) in caso di incidente o malattia grave;
d) in caso di decesso;
e) qualora il richiedente necessiti di aiuto e di essere rimpatriato in caso di emergenza;
f) qualora il richiedente necessiti di documenti di viaggio provvisori di cui alla decisione 96/409/PESC.


Capo 2 
MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

ARTICOLO N.10
Norme generali

1. Le autorità diplomatiche e consolari degli Stati membri cooperano e si coordinano strettamente tra loro e con l'Unione per garantire la tutela dei cittadini non rappresentati in conformità dell'articolo 2.

2. Quando riceve una domanda di tutela consolare da una persona che dichiara di essere un cittadino non rappresentato oppure è informato di una situazione d'emergenza individuale di un cittadino non rappresentato, quali quelle elencate nell'articolo 9, uno Stato membro si consulta senza indugio con il ministero degli affari esteri dello Stato membro di cui la persona si dichiara cittadino o, ove appropriato, con l'ambasciata o il consolato competente di tale Stato membro e gli fornisce tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, anche in relazione all'identità della persona interessata e a eventuali costi di tutela consolare, e altresì in relazione ai familiari a cui può essere necessario fornire tutela consolare. A eccezione di casi di estrema urgenza, la consultazione avviene prima che si presti assistenza. Lo Stato membro che presta assistenza facilita anche lo scambio di informazioni tra il cittadino interessato e le autorità dello Stato membro di cittadinanza.

3. Su richiesta lo Stato membro di cittadinanza fornisce al ministero degli affari esteri o all'ambasciata o al consolato competente dello Stato membro che presta assistenza tutte le informazioni sul caso in questione. È anche responsabile di qualsiasi contatto necessario con i familiari, altre persone significative o le autorità.

4. Gli Stati membri notificano al SEAE, tramite il suo sito Internet sicuro, il punto o i punti di contatto pertinenti nei Ministeri degli affari esteri.


ARTICOLO N.11
Il ruolo delle delegazioni dell'Unione

Le delegazioni dell'Unione cooperano e si coordinano strettamente con le ambasciate e i consolati degli Stati membri per contribuire alla cooperazione e al coordinamento locali e nelle situazioni di crisi, in particolare fornendo il sostegno logistico disponibile, compresi uffici e strutture organizzative, quali alloggi temporanei per il personale consolare e per le squadre di intervento. Le delegazioni dell'Unione e la sede del SEAE facilita inoltre lo scambio di informazioni tra le ambasciate e i consolati degli Stati membri e, se del caso, con le autorità locali. Le delegazioni dell'Unione mettono inoltre a disposizione informazioni generali sull'assistenza a cui potrebbero avere diritto i cittadini non rappresentati, in particolare sugli accordi pratici convenuti, ove applicabile.


ARTICOLO N.12
Cooperazione locale

Le riunioni di cooperazione locale comprendono un regolare scambio di informazioni su questioni rilevanti per i cittadini non rappresentati. In tali riunioni gli Stati membri convengono, ove necessario, accordi pratici, di cui all'articolo 7, per garantire che i cittadini non rappresentati siano tutelati efficacemente nel paese terzo in questione. Salvo altrimenti concordato dagli Stati membri, la presidenza è assunta da un rappresentante di uno Stato membro in stretta cooperazione con la delegazione dell'Unione.


ARTICOLO N.13
Preparazione alle crisi e cooperazione

1. La pianificazione di emergenza locale tiene conto dei cittadini non rappresentati. Gli Stati membri rappresentati in un paese terzo coordinano tra loro e con la delegazione dell'Unione i piani di emergenza per garantire che i cittadini non rappresentati ricevano piena assistenza in caso di crisi. Le ambasciate o i consolati competenti sono informati adeguatamente delle misure di preparazione alle crisi e, ove appropriato, vi sono coinvolti.
2. In caso di crisi, l'Unione e gli Stati membri cooperano strettamente per garantire l'assistenza efficace dei cittadini non rappresentati. Ove possibile si informano reciprocamente, in tempo utile, delle capacità di evacuazione disponibili. Su richiesta, gli Stati membri possono ricevere sostegno dalle squadre d'intervento esistenti a livello di Unione, che comprendono esperti consolari provenienti in particolare da Stati membri non rappresentati.
3. Lo Stato guida oppure lo Stato membro o gli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza provvedono a coordinare tutte le operazioni di sostegno ai cittadini non rappresentati con l'appoggio degli altri Stati membri interessati, della delegazione dell'Unione e della sede del SEAE. Gli Stati membri forniscono allo Stato guida o allo Stato membro o agli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza tutte le informazioni pertinenti sui loro cittadini non rappresentati presenti in una situazione di crisi.
4. Lo Stato guida oppure lo Stato membro o gli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza dei cittadini non rappresentati possono, se opportuno, chiedere il sostegno di strumenti quali le strutture di risposta alle crisi del SEAE e del meccanismo unionale di protezione civile.


Capo 3 
PROCEDURE FINANZIARIE

ARTICOLO N.14
Norme generali

1. I cittadini non rappresentati si impegnano a restituire al loro Stato membro di cittadinanza il costo della tutela consolare, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza, utilizzando il modulo standard riportato all'allegato I. I cittadini non rappresentati sono tenuti a impegnarsi a rimborsare solo i costi che nelle stesse condizioni sarebbero stati a carico dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza.
2. Lo Stato membro che presta assistenza può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato il rimborso dei costi di cui al paragrafo 1 utilizzando il modulo standard riportato all'allegato II. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato rimborsa tali costi entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato può chiedere al cittadino non rappresentato interessato di rimborsare tali costi.
3. Nel caso in cui la tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato in caso di arresto o detenzione comporti per le autorità diplomatiche o consolari spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere il rimborso di tali costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato, che provvede al rimborso entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi.


ARTICOLO N.15
Procedura semplificata nelle situazioni di crisi

1. In situazioni di crisi lo Stato membro che presta assistenza presenta al ministero degli affari esteri dello Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato eventuali domande di rimborso dei costi sostenuti per tutte le operazioni di sostegno al cittadino non rappresentato. Lo Stato membro che presta assistenza può chiedere il rimborso anche se il cittadino non rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1. Ciò non impedisce allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di chiedere il rimborso al cittadino non rappresentato interessato in base alle norme nazionali.
2. Lo Stato membro che presta assistenza può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di rimborsare tali costi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo totale degli effettivi costi sostenuti per il numero di cittadini assistiti.
3. Qualora lo Stato membro che presta assistenza abbia ricevuto sostegno finanziario tramite misure di assistenza da parte del meccanismo unionale di protezione civile, il contributo dello Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato è determinato previa deduzione del contributo dell'Unione.


Capo 4 
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO N.16
Trattamento più favorevole

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle della presente direttiva, purché con questa compatibili.


ARTICOLO N.17
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° maggio 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.


ARTICOLO N.18
Abrogazione

La decisione 95/553/CE è abrogata a decorrere dal 1° maggio 2018.


ARTICOLO N.19
Relazioni, valutazione e revisione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione e all'applicazione della presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione della presente direttiva entro il 1° maggio 2021.
2. Nella relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione valuta il funzionamento della presente direttiva e l'eventuale necessità di provvedimenti aggiuntivi, comprese, ove appropriato, modifiche per adeguare la presente direttiva al fine di facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione alla tutela consolare.


ARTICOLO N.20
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


ARTICOLO N.21
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


ALLEGATO N.1

A. Modulo comune per la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare in caso di assistenza finanziaria
MODULO OMISSIS
B. Modulo comune per la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare in caso di rimpatrio
MODULO OMISSIS


ALLEGATO N.2

Modulo di domanda di rimborso
MODULO OMISSIS

D.L.vo 31 marzo 2015 n. 42 - Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
Vista la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18;
Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
Visto il regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalita' d'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttive ricomprese nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;
Visti i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:


ARTICOLO N.1
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Art. 1
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-sexies, comma 1, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
" f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;
g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.";
b) all'articolo 7-septies, comma 1, le lettere h) ed i) sono soppresse;
c) all'articolo 22, primo comma, dopo il n. 6-bis) e' aggiunto il seguente: "6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.".


ARTICOLO N.2
Istituzione dei regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici

Art. 2
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 74-quinquies e' sostituito dai seguenti:
"Art. 74-quinquies (Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE ). - 1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti ne' identificati in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalita' previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea. A tal fine presentano apposita richiesta all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, il quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.
2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.
3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;
d) dichiarazione sulla mancata identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea.
4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un'analoga comunicazione se non intendono piu' fornire servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici o non soddisfano piu' i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.
5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:
a) comunicano di non fornire piu' servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici;
b) si puo' altrimenti presumere che le loro attivita' di fornitura di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici siano cessate;
c) non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:
a) il numero di identificazione;
b) l'ammontare delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti;
d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti.
7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e' fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.
8. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6
sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in conformita' con quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalita' definite nello stesso provvedimento.
9. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione medesima.
10. I soggetti di cui al comma 1 conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione e' fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorita' fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.
11. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato puo' essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bis.";
b) dopo l'articolo 74-quinquies sono inseriti i seguenti:
"Art. 74-sexies (Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE ). - 1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea, optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 74-quinquies e dal presente articolo.
2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non puo' essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.
3. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi dell'articolo 35, comma 1, e' utilizzato anche in relazione all'opzione esercitata a norma del comma 1.
4. I soggetti passivi optanti, che dispongano di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell'Unione europea, a partire dalle quali i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici sono prestati, indicano nella dichiarazione trimestrale, oltre a quanto prescritto dall'articolo 74-quinquies, comma 6, anche l'ammontare dei servizi resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima e' localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la residenza, nonche' il numero individuale d'identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.
5. Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 non puo' detrarre dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 74-quinquies quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni. Detto soggetto passivo puo' esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell'articolo 19, e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attivita' non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.
Art. 74-septies (Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro). - 1. In relazione all'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE, nonche' i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell'ambito di tali regimi nonche' le disposizioni del presente articolo.
2. I soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea ed ivi identificati, che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi dell'articolo 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attivita' non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'articolo 38-bis2 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo.
3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.
4. In relazione alle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi di cui al comma 1 sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.".


ARTICOLO N.3
Disposizioni in materia di riscossione e di ripartizione dell'imposta sul valore aggiunto agli Stati membri di consumo.

Art. 3
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 74-septies e' inserito il seguente:
"Art. 74-octies (Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta). - 1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 74-quinquies, comma 9, e 74-sexies, e' effettuato, senza la possibilita' di avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai fini di cui al comma 1, e' autorizzata l'apertura di una nuova contabilita' speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate. Le somme affluite sulla predetta contabilita' speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell'imposta incassata senza soluzione di continuita'.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabilite le modalita' di ripartizione dell'imposta di cui al medesimo comma, di contabilizzazione dell'imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti di cui all'articolo 74-septies, comma 1, in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato, nonche' di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilita' speciale.".


ARTICOLO N.4
Disposizioni su rimborsi e restituzioni

Art. 4
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38-bis2, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il rimborso non puo' essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta e' il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese ai sensi dell'articolo 74-septies.";
b) dopo l'articolo 38-bis2 e' inserito il seguente:
"Art. 38-bis3 (Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici). - 1. Qualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 74-quinquies o 74-sexies effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione trimestrale di cui all'articolo 74-quinquies, comma 6, e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro 30 giorni dalla data di ripartizione.
2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui all'articolo 54-quater si rilevi un eccesso di versamento da parte di soggetti passivi identificati in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 74-septies, l'Agenzia delle entrate effettua il relativo rimborso entro 30 giorni. Tuttavia, se l'eccedenza di versamento si riferisce a periodi di imposta sino al 2018, il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo Stato membro di identificazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, l'importo del rimborso gia' effettuato e del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione.
3. Qualora uno Stato membro di consumo abbia rimborsato un'eccedenza di versamento che si riferisce a periodi di imposta sino al 2018 ai soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 74-quinquies o 74-sexies, l'Agenzia delle entrate, a seguito di apposita comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, restituisce entro 30 giorni al contribuente la quota dell'imposta eventualmente trattenuta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica per via elettronica allo Stato membro di consumo l'effettuazione di tale rimborso.
4. Sulle somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo si applicano gli interessi di cui all'articolo 38-bis, primo comma, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla seguente data:
a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1;
b) la data di conclusione dei controlli automatici di cui all'articolo 54-quater, nelle ipotesi di cui al comma 2;
c) la data di ricevimento della comunicazione elettronica dello Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3.
5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita' speciale.
6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.";
c) all'articolo 38-ter, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito al regime speciale di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti, anche in assenza della condizione di reciprocita' ed ancorche' abbiano effettuato nel territorio dello Stato prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.".


ARTICOLO N.5
Disposizioni in materia di controlli sulle dichiarazioni

Art. 5
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 54-bis sono inseriti i seguenti:
"Art. 54-ter (Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia). - 1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all'articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui al predetto comma 6, nonche' la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa.
2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 74-quinquies non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
3. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui all'articolo 74-quinquies, comma 5, l'Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
Art. 54-quater (Liquidazione dell'imposta dovuta relativamente a servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non residenti). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies relativamente ai servizi resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nel territorio dello Stato.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti nell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell'imposta;
b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito del controllo e' comunicato per via elettronica al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al giorno in cui e' effettuata la liquidazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione.
4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al comma 3 potra' essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.
5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell'imposta, lo stesso puo' fornire per via elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria.
6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.
Art. 54-quinquies (Accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies). - 1. L'Amministrazione finanziaria, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 63-quater del regolamento (UE) n. 967/2012, dei dati e delle notizie raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o secondo le convenzioni internazionali in vigore, nonche' sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando i poteri di cui all'articolo 51, con apposito avviso di accertamento, procede alla rettifica della dichiarazione trimestrale presentata nei rispettivi Stati membri di identificazione dai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE, relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio dello Stato, quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta.
2. L'Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE, relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio dello Stato, l'omessa presentazione della dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell'articolo 55.
3. L'avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2, emesso entro i termini di cui all'articolo 57, costituisce titolo esecutivo ai fini della riscossione.
4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nell'avviso di accertamento di cui al comma 3 potra' essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.".


ARTICOLO N.6
Disposizioni in materia di sanzioni

Art. 6
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.";
b) all'articolo 5, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La medesima sanzione si applica se dalla dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risulta, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, un'imposta inferiore a quella dovuta.";
c) all'articolo 5, comma 6, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: " E' punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'.";
d) all'articolo 8, comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dall'articolo 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".


ARTICOLO N.7
Disposizioni di attuazione

Art. 7
1. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle attivita' e dei controlli di cui al presente decreto, nonche' sono definite le modalita' operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'attuazione delle disposizioni dei regimi speciali disciplinati dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.


ARTICOLO N.8
Decorrenza

Art. 8
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Sono valide le opzioni di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1, ed all'articolo 74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esercitate a partire dal 1° ottobre 2014.


ARTICOLO N.9
Disposizioni finanziarie

Art. 9
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

UNICITRAL

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Negli anni dalla sua istituzione, UNCITRAL è stato riconosciuto come il corpo legale cuore del sistema delle Nazioni Unite nel campo del diritto commerciale internazionale.

Un organismo giuridico con l'appartenenza universale specializzato in riforma del diritto commerciale a livello mondiale da oltre 40 anni, l'attività di UNCITRAL è la modernizzazione e l'armonizzazione delle norme in materia di commercio internazionale.

La Commissione svolge il suo lavoro a sessioni annuali, che si tengono ad anni alterni nella sede delle Nazioni Unite a New York e presso il Centro Internazionale di Vienna a Vienna

. I sei gruppi di lavoro e dei loro temi di attualità sono i seguenti:

Gruppo di lavoro I - Micro, Piccole e medie imprese
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Gruppo di lavoro III
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Gruppo di lavoro V - diritto fallimentare
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Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. (Convenzione di Istanbul) ratificata con L. 27 giugno 2013, n. 77

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. (Convenzione di Istanbul) ratificata con L. 27 giugno 2013, n. 77

 

(Gazz. Uff. 1 luglio 2013, n. 152) ratificata con L. 27 giugno 2013, n. 77.{/xtypo_rounded3}

Epigrafe
Premessa

Capitolo I
OBIETTIVI, DEFINIZIONI, UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE, OBBLIGHI GENERALI
Articolo 1 Obiettivi della Convenzione
Articolo 2 Campo di applicazione della Convenzione
Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione
Articolo 5 Obblighi degli Stati e dovuta diligenza
Articolo 6 Politiche sensibili al genere

Capitolo II
POLITICHE INTEGRATE E RACCOLTA DEI DATI
Articolo 7 Politiche globali e coordinate
Articolo 8 Risorse finanziarie
Articolo 9 Organizzazioni non governative e società civile
Articolo 10 Organismo di coordinamento
Articolo 11 Raccolta dei dati e ricerca

Capitolo III
PREVENZIONE
Articolo 12 Obblighi generali
Articolo 13 Sensibilizzazione
Articolo 14 Educazione
Articolo 15 Formazione delle figure professionali
Articolo 16 Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento
Articolo 17 Partecipazione del settore privato e dei mass media

Capitolo IV
PROTEZIONE E SOSTEGNO
Articolo 18 Obblighi generali
Articolo 19 Informazione
Articolo 20 Servizi di supporto generali
Articolo 21 Assistenza in materia di denunce individuali/collettive
Articolo 22 Servizi di supporto specializzati
Articolo 23 Case rifugio
Articolo 24 Linee telefoniche di sostegno
Articolo 25 Supporto alle vittime di violenza sessuale
Articolo 26 Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza
Articolo 27 Segnalazioni
Articolo 28 Segnalazioni da parte delle figure professionali

Capitolo V
DIRITTO SOSTANZIALE
Articolo 29 Procedimenti e vie di ricorso in materia civile
Articolo 30 Risarcimenti
Articolo 31 Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza
Articolo 32 Conseguenze civili dei matrimoni forzati
Articolo 33 Violenza psicologica
Articolo 34 Atti persecutori (Stalking)
Articolo 35 Violenza fisica
Articolo 36 Violenza sessuale, compreso lo stupro
Articolo 37 Matrimonio forzato
Articolo 38 Mutilazioni genitali femminili
Articolo 39 Aborto forzato e sterilizzazione forzata
Articolo 40 Molestie sessuali
Articolo 41 Favoreggiamento o complicità e tentativo
Articolo 42 Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto «onore»
Articolo 43 Applicazione dei reati
Articolo 44 Giurisdizione
Articolo 45 Sanzioni e misure repressive
Articolo 46 Circostanze aggravanti
Articolo 47 Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente
Articolo 48 Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

Capitolo VI
INDAGINI, PROCEDIMENTI PENALI, DIRITTO PROCEDURALE E MISURE PROTETTIVE
Articolo 49 Obblighi generali
Articolo 50 Risposta immediata, prevenzione e protezione
Articolo 51 Valutazione e gestione dei rischi
Articolo 52 Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice
Articolo 53 Ordinanze di ingiunzione o di protezione
Articolo 54 Indagini e prove
Articolo 55 Procedimenti d'ufficio e ex parte
Articolo 56 Misure di protezione
Articolo 57 Gratuito patrocinio
Articolo 58 Prescrizione

Capitolo VII
MIGRAZIONE E ASILO
Articolo 59 Status di residente
Articolo 60 Richieste di asilo basate sul genere
Articolo 61 Diritto di non-respingimento

Capitolo VIII
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 62 Principi generali
Articolo 63 Misure relative alle persone in pericolo
Articolo 64 Informazioni
Articolo 65 Protezione dei dati

Capitolo IX
MECCANISMO DI CONTROLLO
Articolo 66 Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
Articolo 67 Comitato delle Parti
Articolo 68 Procedura
Articolo 69 Raccomandazioni generali
Articolo 70 Partecipazione dei Parlamenti al controllo

Capitolo X
RELAZIONI CON ALTRI STRUMENTI INTERNAZIONALI
Articolo 71 Relazioni con altri strumenti internazionali

Capitolo XI
EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE
Articolo 72 Emendamenti

Capitolo XII
CLAUSOLE FINALI
Articolo 73 Effetti della Convenzione
Articolo 74 Composizione delle controversie
Articolo 75 Firma ed entrata in vigore
Articolo 76 Adesione alla Convenzione
Articolo 77 Applicazione territoriale
Articolo 78 Riserve
Articolo 79 Validità ed esame delle riserve
Articolo 80 Denuncia
Articolo 81 Notifica
Allegato - Privilegi e immunità (Articolo 66)

CONVENZIONE INTERNAZIONALE 11 maggio 2011  

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 luglio 2013, n. 152.

La presente Convenzione è stato ratificata con L. 27 giugno 2013, n. 77.

Si riporta soltanto il testo in lingua italiana.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n. 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n. 163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n. 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n. 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n. 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto «onore» e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica;

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

OBIETTIVI, DEFINIZIONI, UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE, OBBLIGHI GENERALI

Articolo 1  Obiettivi della Convenzione

1.  La presente Convenzione ha l'obiettivo di:
a  proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
b  contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
c  predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
d  promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
e  sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

2.  Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2  Campo di applicazione della Convenzione

1.  La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.

2.  Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.

3.  La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

Articolo 3  Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:
a  con l'espressione «violenza nei confronti delle donne» si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
b  l'espressione «violenza domestica» designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
c  con il termine «genere» ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
d  l'espressione «violenza contro le donne basata sul genere» designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
e  per «vittima» si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
f  con il termine «donne» sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Articolo 4  Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

1.  Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.

2.  Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:
-  inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;
-  vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;
-  abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.

3.  L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.

4.  Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5  Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

1.  Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.

2.  Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6  Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

Capitolo II

POLITICHE INTEGRATE E RACCOLTA DEI DATI

Articolo 7  Politiche globali e coordinate

1.  Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

2.  Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.

3.  Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

Articolo 8  Risorse finanziarie

La Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

Articolo 9  Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

Articolo 10  Organismo di coordinamento

1.  Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.

2.  Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.

3.  Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

Articolo 11  Raccolta dei dati e ricerca

1.  Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:
a  raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;
b  sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

2.  Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

3.  Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.

4.  Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

Capitolo III

PREVENZIONE

Articolo 12  Obblighi generali

1.  Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

2.  Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.

3.  Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.

4.  Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

5.  Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto «onore» non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

6.  Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

Articolo 13  Sensibilizzazione

1.  Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.

2.  Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 14  Educazione

1.  Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

2.  Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

Articolo 15  Formazione delle figure professionali

1.  Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.

2.  Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 16  Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

1.  Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

2.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.

3.  Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Articolo 17  Partecipazione del settore privato e dei mass media

1.  Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.

2.  Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

Capitolo IV

PROTEZIONE E SOSTEGNO

Articolo 18  Obblighi generali

1.  Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.

2.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.

3.  Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:
-  siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
-  siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
-  mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
-  mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
-  consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;
-  soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.

4.  La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.

5.  Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Articolo 19  Informazione

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

Articolo 20  Servizi di supporto generali

1.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.

2.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.

Articolo 21  Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.

Articolo 22  Servizi di supporto specializzati

1.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2.  Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Articolo 23  Case rifugio

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

Articolo 24  Linee telefoniche di sostegno

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25  Supporto alle vittime di violenza sessuale

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

Articolo 26  Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

1.  Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2.  Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

Articolo 27  Segnalazioni

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

Articolo 28  Segnalazioni da parte delle figure professionali

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

Capitolo V

DIRITTO SOSTANZIALE

Articolo 29  Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

1.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.

2.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 30  Risarcimenti

1.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.

2.  Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.

3.  Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

Articolo 31  Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

1.  Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Articolo 32  Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Articolo 33  Violenza psicologica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

Articolo 34  Atti persecutori (Stalking)

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

Articolo 35  Violenza fisica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

Articolo 36  Violenza sessuale, compreso lo stupro

1.  Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
a  atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
b  altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
c  il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

2.  Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

3.  Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Articolo 37  Matrimonio forzato

1.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.

2.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Articolo 38  Mutilazioni genitali femminili

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:
a  l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
b  costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;
c  indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

Articolo 39  Aborto forzato e sterilizzazione forzata

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:
a  praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;
b  praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

Articolo 40  Molestie sessuali

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Articolo 41  Favoreggiamento o complicità e tentativo

1.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

2.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

Articolo 42  Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto «onore»

1.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto «onore» non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.

2.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.

Articolo 43  Applicazione dei reati

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.

Articolo 44  Giurisdizione

1.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso:
a  sul loro territorio; o
b  a bordo di una nave battente la loro bandiera; o
c  a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o
d  da un loro cittadino; o
e  da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

2.  Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

3.  Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.

4.  Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.

5.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.

6.  Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.

7.  Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.

Articolo 45  Sanzioni e misure repressive

1.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.

2.  Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:
-  il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
-  la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.

Articolo 46  Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:
a  il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
b  il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
c  il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
d  il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
e  il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
f  il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;
g  il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;
h  il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
i  l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

Articolo 47  Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Articolo 48  Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

1.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

Capitolo VI

INDAGINI, PROCEDIMENTI PENALI, DIRITTO PROCEDURALE E MISURE PROTETTIVE

Articolo 49  Obblighi generali

1.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.

2.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 50  Risposta immediata, prevenzione e protezione

1.  Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.

2.  Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

Articolo 51  Valutazione e gestione dei rischi

1.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.

2.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

Articolo 52  Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

Articolo 53  Ordinanze di ingiunzione o di protezione

1.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2.  Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:
-  concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
-  emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
-  ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;
-  disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
-  possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.

3.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 54  Indagini e prove

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuali e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

Articolo 55  Procedimenti d'ufficio e ex parte

1.  Le parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

2.  Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 56  Misure di protezione

1.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:
a  garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;
b  garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;
c  informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;
d  offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;
e  fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;
f  garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;
g  assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;
h  fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;
i  consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

2.  Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

Articolo 57  Gratuito patrocinio

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

Articolo 58  Prescrizione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.

Capitolo VII

MIGRAZIONE E ASILO

Articolo 59  Status di residente

1.  Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.

2.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.

3.  Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:
a  quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;
b  quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.

4.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro Paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del Paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

Articolo 60  Richieste di asilo basate sul genere

1.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria.

2.  Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.

3.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

Articolo 61  Diritto di non-respingimento

1.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.

2.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un Paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capitolo VIII

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 62  Principi generali

1.  Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:
a  prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;
b  proteggere e assistere le vittime;
c  condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;
d  applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.

2.  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

3.  Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'estradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

4.  Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di Paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con Paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

Articolo 63  Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

Articolo 64  Informazioni

1.  La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.

2.  Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.

3.  Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

Articolo 65  Protezione dei dati

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n. 108).

Capitolo IX

MECCANISMO DI CONTROLLO

Articolo 66  Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

1.  Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito «GREVIO») è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.

2.  Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.

3.  L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.

4.  L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:
a  devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;
b  il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;
c  devono rappresentare i principali sistemi giuridici;
d  devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;
e  devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.

5.  La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

6.  Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.

7.  I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei Paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

Articolo 67  Comitato delle Parti

1.  Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.

2.  Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.

3.  Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 68  Procedura

1.  Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.

2.  Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.

3.  La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.

4.  Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.

5.  Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.

6.  Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

7.  Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.

8.  Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio d'Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.

9.  Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei Paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.

10.  Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.

11.  Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.

12.  Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.

13.  Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.

14.  Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.

15.  Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

Articolo 69  Raccomandazioni generali

Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 70  Partecipazione dei Parlamenti al controllo

1.  I Parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.

2.  Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.

3.  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

Capitolo X

RELAZIONI CON ALTRI STRUMENTI INTERNAZIONALI

Articolo 71  Relazioni con altri strumenti internazionali

1.  La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.

2.  Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.

Capitolo XI

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

Articolo 72  Emendamenti

1.  Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.

2.  Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.

3.  Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

4.  Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XII

CLAUSOLE FINALI

Articolo 73  Effetti della Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Articolo 74  Composizione delle controversie

1.  In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.

2.  Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

Articolo 75  Firma ed entrata in vigore

1.  La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.

2.  La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3.  La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.

4.  Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 76  Adesione alla Convenzione

1.  Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.

2.  Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 77  Applicazione territoriale

1.  Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2.  Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3.  Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 78  Riserve

1.  Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.

2.  Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:
-  articolo 30, paragrafo 2;
-  articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
-  articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
-  articolo 58 esaminato insieme agli articoli 37, 38 e 39;
-  articolo 59.

3.  Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.

4.  Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

Articolo 79  Validità ed esame delle riserve

1.  Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.

2.  Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

3.  La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

Articolo 80  Denuncia

1.  Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2.  Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 81  Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:
a  ogni firma;
b  il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c  ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 75 e 76;
d  ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;
e  ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'articolo 78;
f  ogni denuncia presentata conformemente all'articolo 80;
g  ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

Allegato - Privilegi e immunità (Articolo 66)

1. Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei Paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione «altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel Paese» comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel Paese.

2. I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità:

a immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequestro del loro bagaglio personale e immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale;

b esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro Paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal Paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei Paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel Paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

4. I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel Paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel Paese.

5. Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel Paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l'immunità da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuerà ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato.

6. I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bensì per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunità concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato è pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunità potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.

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