DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5
Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (GU Serie Generale n.22 del 27-1-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2017.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze e, in particolare, l'articolo 1, comma 28, lettere a) e
c), che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'adeguamento
delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge
sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso, nonche' ad adottare disposizioni recanti modifiche ed
integrazioni normative per il necessario coordinamento con la
medesima legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti
aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;
Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante Ordinamento
dello stato civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, recante Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 gennaio 2017;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «n.
91,» la parola: «e» e' soppressa e dopo le parole: «per la
celebrazione del matrimonio» sono inserite le seguenti: «e per la
costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n.
76»;
b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «il coniuge,» sono
inserite le seguenti: «la persona a lui unita civilmente,»;
c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «i matrimoni» sono
inserite le seguenti: «, le unioni civili»;
d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, dopo la parola:
«matrimonio» sono inserite le seguenti: «, unione civile»;
e) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Matrimoni celebrati e
unioni civili costituite all'estero»;
2) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le parti
dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi e'
cittadino italiano e l'altro e' cittadino straniero, possono essere
celebrati o costituiti innanzi all'autorita' diplomatica o consolare
competente, oppure innanzi all'autorita' locale secondo le leggi del
luogo.»;
f) all'articolo 17, secondo periodo, dopo le parole: «di
matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione civile» e dopo
le parole: «se gli sposi» sono inserite le seguenti: «o le parti
dell'unione civile»;
g) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «matrimoni celebrati»
sono inserite le seguenti: «e delle unioni civili costituite»;
h) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
«l'atto di matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione
civile»;
i) all'articolo 49, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) gli atti di
matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del
matrimonio, gli atti di costituzione dell'unione civile, iscritta
anche ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle
quali risulta l'esistenza dell'unione civile;»;
2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
quelle che pronunciano la nullita' o lo scioglimento dell'unione
civile»;
3) alla lettera g-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione
civile»;
4) alla lettera g-ter) dopo le parole: «del matrimonio» sono
inserite le seguenti: «e quelli di scioglimento dell'unione civile»;
l) dopo l'articolo 62 le parole: «Capo IV Della registrazione
relativa agli atti di matrimonio» sono sostituite dalle seguenti:
«Capo IV Della registrazione relativa agli atti di matrimonio e di
unione civile»;
m) all'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e le unioni civili costituite davanti a lui e quelle di cui
all'articolo 70-octies, comma 5»;
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e le unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a
norma dell'articolo 70-novies»;
c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e le unioni civili costituite in imminente pericolo di
vita di una delle parti a norma dell'articolo 70-decies»;
d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e le unioni civili costituite per delega a norma
dell'articolo 70-quater»;
e) alla lettera f) dopo la parola: «matrimoni» sono inserite
le seguenti: «e di costituzione delle unioni civili»;
f) dopo la lettera g-ter) sono aggiunte le seguenti:
«g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle
condizioni di scioglimento;
g-quinquies) la manifestazione congiunta di volonta' di
scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1, comma 24,
della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la manifestazione di
volonta' di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma
della predetta disposizione, previamente comunicata all'altra parte
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla
residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto,
ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea;
g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti, dopo la
costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la
durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro
cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio
cognome, se diverso.»;
2) al comma 2:
a) alla lettera b) dopo le parole: «codice civile,» sono inserite
le seguenti: «e delle unioni civili costituite per delega ai sensi
dell'articolo 70-quater,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o delle parti dell'unione civile»;
b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) gli atti di costituzione di unione civile avvenuti in un
comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile
dei comuni di residenza delle parti;»;
c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
le unioni civili costituite all'estero»;
d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) gli atti dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;»;
e) alla lettera d) dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono
inserite le seguenti: «o le unioni civili costituite»;
f) alla lettera e) dopo le parole: «degli sposi» sono inserite le
seguenti: «e gli atti e i processi verbali di costituzione delle
unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita di una
delle parti dell'unione civile»;
g) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
dell'unione civile»;
h) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia
all'estero la nullita', lo scioglimento di unioni civili ovvero si
rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia' iscritto
o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;»;
i) dopo la lettera h-bis) e' aggiunta la seguente:
«h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le parti
dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di scioglimento dell'unione civile, nonche' di modifica delle
condizioni dello scioglimento.»;
n) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «o aereo,» sono inserite le
seguenti: «o se l'unione civile e' costituita nell'imminente pericolo
di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite
le seguenti: «o alla costituzione di unioni civili» e dopo le parole:
«degli sposi» sono inserite le seguenti: «o delle parti dell'unione
civile,»;
o) all'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile non
conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e' sorda, muta, o
comunque impedita a comunicare, l'ufficiale dello stato civile
costituisce l'unione civile o con l'ausilio di un interprete o
avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere alla parte le domande,
riceverne le risposte e darle comunicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016,
n. 76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra
le parti.»;
2) al comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e per la costituzione dell'unione civile»;
p) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica dopo le parole: «matrimonio celebrato» sono
inserite le seguenti: «e unione civile costituita»;
2) al comma 1 dopo le parole: «codice civile» sono inserite le
seguenti: «o dall'articolo 70-quater» e dopo le parole: «del
matrimonio» sono inserite le seguenti: «o per la costituzione
dell'unione civile»;
q) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 dopo le parole: «il matrimonio» sono inserite le
seguenti: «o costituito l'unione civile» e dopo le parole: «degli
sposi» sono inserite le seguenti: «e delle parti dell'unione civile»;
2) al comma 2 dopo la parola: «celebrato» sono inserite le
seguenti: «o l'unione civile costituita» e dopo le parole: «dell'atto
di matrimonio» sono inserite le seguenti: «o di costituzione
dell'unione civile»;
3) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «all'estero» sono
inserite le seguenti: «o della costituzione dell'unione civile
avvenuta all'estero» e dopo le parole: «lo scioglimento» sono
inserite le seguenti: «di un matrimonio o di una unione civile»;
r) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i-bis)
della costituzione dell'unione civile iscritta ai sensi dell'articolo
70-octies, comma 5.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Negli atti di costituzione dell'unione civile si fa
annotazione:
a) delle convenzioni patrimoniali, delle relative modificazioni,
delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice
civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui
all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge
applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle
vigenti norme di diritto internazionale privato;
b) della dichiarazione contenente la manifestazione di volonta' di
scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1, comma
24, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
c) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento dell'unione
civile; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia
straniera di nullita' o di scioglimento dell'unione civile;
d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da uno o piu' avvocati, conclusi tra le parti al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione
civile;
e) degli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile;
f) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della
trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di
una delle parti dell'unione civile e di quelle che dichiarano
l'esistenza della parte di cui era stata dichiarata la morte presunta
o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la
modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
provvedimenti di revoca relativi ad una delle parti dell'unione
civile;
i) dei provvedimenti di rettificazione.»;
s) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: «il matrimonio» sono
inserite le seguenti: «e nel costituire l'unione civile»;
t) dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente titolo:
«Titolo VIII-bis
Della richiesta e della costituzione dell'unione civile
Art. 70-bis.
Richiesta di costituzione dell'unione civile
1. La richiesta di costituzione dell'unione civile e' presentata
all'ufficio dello stato civile del comune scelto dalle parti. Chi
richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e
il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo
di residenza delle parti dell'unione civile, nonche' l'insussistenza
delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della
dichiarazione di cui al comma 1 e puo' acquisire d'ufficio eventuali
documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di
impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile,
l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica
l'identita' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le
dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive
unitamente ai richiedenti.
4. La richiesta di costituzione dell'unione civile puo' essere
fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune di scelta
delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico
nei modi indicati dall'articolo 12, comma 7.
Art. 70-ter.
Verifiche
1. Le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, devono essere
effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale.
Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono
completate prima e l'ufficiale dello stato civile ne ha dato
obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono
presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire l'unione
civile.
2. Quando e' accertata l'insussistenza dei presupposti o la
sussistenza di un impedimento, l'ufficiale dello stato civile ne da'
comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione
civile.
3. I documenti presentati o acquisti sono registrati, dopo la
costituzione dell'unione civile, negli archivi di cui all'articolo
10.
4. Quando la costituzione dell'unione civile non avviene nei
centottanta giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui
al comma 1, la richiesta delle parti e le verifiche dell'ufficiale
dello stato civile si considerano come non avvenute.
Art. 70-quater.
Costituzione dell'unione civile per delega
1. Quando vi e' necessita' o convenienza di costituire l'unione
civile in un comune diverso da quello in cui e' stata presentata la
richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di
cui all'articolo 70-bis, su istanza delle parti, delega per iscritto
l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.
Art. 70-quinquies.
Impedimenti
1. Quando a costituire l'unione civile osta un impedimento per il
quale e' stata concessa autorizzazione a termini delle disposizioni
del codice civile, una delle parti dell'unione civile deve presentare
copia del relativo provvedimento.
Art. 70-sexies.
Casi particolari
1. Quando una delle parti che chiede la costituzione dell'unione
civile e' un cittadino italiano residente all'estero, l'ufficiale
dello stato civile al quale e' fatta richiesta effettua le verifiche
di cui all'articolo 70-bis, anche presso il competente ufficio
consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione civile
viene fatta all'autorita' consolare, quest'ultima effettua le
verifiche di cui all'articolo 70-bis tramite l'ufficiale dello stato
civile del comune di iscrizione anagrafica.
Art. 70-septies.
Registrazioni
1. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel
processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile sono
registrati, costituita l'unione civile, di seguito all'atto di
costituzione dell'unione civile negli archivi di cui all'articolo 10.
Art. 70-octies.
Costituzione dell'unione civile
1. Trascorso il termine previsto dall'articolo 70-ter, comma 1,
l'ufficiale dello stato civile puo' procedere alla costituzione
dell'unione civile.
2. Le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono
personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni,
all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata presentata
la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
3. Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata
dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro
cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il
proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale
dello stato civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime
della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali.
4. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la dichiarazione di cui
al comma 2, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12
dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, iscrive l'atto di
costituzione dell'unione civile nel registro delle unioni civili.
Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, e' sottoscritto
dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, l'ufficiale dello stato civile
del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se
avvenuto all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di
rettificazione di attribuzione di sesso, procede all'iscrizione
dell'unione civile nel registro delle unioni civili con le eventuali
annotazioni relative alla scelta del cognome ed al regime
patrimoniale.
Art. 70-novies.
Costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale
1. Se una delle parti dell'unione civile, per infermita' o per
altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, e'
nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si
trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte
impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla
costituzione dell'unione civile.
Art. 70-decies.
Costituzione dell'unione civile in imminente
pericolo di vita
1. Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti,
l'ufficiale di stato civile del luogo puo' procedere alla
costituzione senza le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2,
purche' le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.
2. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di
costituzione dell'unione il modo con cui ha accertato l'imminente
pericolo di vita e procede secondo le modalita' di cui all'articolo
70-novies.
Art. 70-undecies.
Opposizione del pubblico ministero
1. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta alla
costituzione dell'unione civile un impedimento che non e' stato
dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della
Repubblica, affinche' questi possa proporre opposizione alla
costituzione dell'unione civile.
2. L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al
presidente del tribunale del luogo dove e' stata richiesta la
costituzione dell'unione civile che fissa con decreto la comparizione
delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i
dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che
ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e
siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a
quello fissato per la comparizione, alle parti dell'unione civile e
all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale deve essere
costituita l'unione civile.
3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari
formalita' gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente
efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.
4. Se l'opposizione e' stata proposta da chi ne ha facolta', per
causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale puo', con
proprio decreto, ove ne sussista la opportunita', sospendere la
costituzione dell'unione civile sino a che sia stata rimossa la
opposizione.
Art. 70-duodecies.
Termine per l'opposizione
1. L'opposizione all'unione civile puo' essere sempre proposta
prima della sua costituzione.
Art. 70-terdecies.
Annotazione dell'opposizione
1. Nel processo verbale di richiesta di costituzione della unione
civile deve essere annotato l'atto di opposizione.
2. Nello stesso verbale si deve altresi' annotare il decreto che
rigetta od accoglie l'opposizione o il provvedimento di estinzione
del giudizio.
Art. 70-quaterdecies.
Contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile
1. L'atto di costituzione dell'unione civile deve specificamente
indicare:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la
cittadinanza e la residenza delle parti dell'unione civile; il nome,
il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei
testimoni;
b) la data della richiesta di costituzione dell'unione civile,
salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;
c) il decreto di autorizzazione quando ricorre alcuno degli
impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;
d) la menzione dell'avvenuta lettura del contenuto dei commi 11 e
12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
e) la dichiarazione delle parti di voler costituire l'unione
civile;
f) il luogo della costituzione dell'unione civile nel caso di
imminente pericolo di vita e di costituzione fuori della casa
comunale ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato
civile in detto luogo.
2. Quando contemporaneamente alla costituzione dell'unione civile
le parti dichiarano di scegliere il cognome comune, a norma
dell'articolo 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la
dichiarazione e' inserita nell'atto stesso di costituzione
dell'unione civile. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del
regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai
loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di
diritto internazionale privato.
Art. 70-quinquiesdecies.
Certificazione dell'unione civile
1. La certificazione dell'unione civile riporta i dati anagrafici
delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza,
oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.
2. Nei documenti e atti in cui e' prevista l'indicazione dello
stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate le
seguenti formule: "unito civilmente" o "unita civilmente".»;
u) all'articolo 73, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«cognome del coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte a lui
unita civilmente» e dopo le parole: «coniugato, vedovo o divorziato»
sono inserite le seguenti: «unito civilmente o se l'unione civile si
era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1,
commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 6, 10, 12, 16,
17, 19, 26, 49, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e del Capo IV
del citato decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 1 (Ufficio ed ufficiale dello stato civile). - 1.
Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo
sostituisce a norma di legge, e' ufficiale dello stato
civile.
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono
essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in
caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a
tempo determinato del comune, previo superamento di
apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero
ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei
quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per
il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la celebrazione del
matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui
alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di ufficiale
dello stato civile possono essere delegate anche a uno o
piu' consiglieri o assessori comunali o a cittadini
italiani che hanno i requisiti per la elezione a
consigliere comunale.».
«Art. 6 (Incompatibilita'). - 1. L'ufficiale dello
stato civile non puo' ricevere gli atti nei quali egli, il
coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti
o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea
collaterale fino al secondo grado, intervengono come
dichiaranti.».
«Art. 10 (Archivio informatico). - 1. In ciascun
ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in
un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel
comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti,
riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le
unioni civili e la morte.
2. Le modalita' tecniche per la iscrizione, la
trascrizione, la annotazione, la trasmissione e la tenuta
degli atti dello stato civile conservati negli archivi di
cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da emanarsi entro dodici mesi
dalla pubblicazione del presente regolamento su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, sentiti l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Associazione nazionale
dei comuni italiani, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) formazione degli atti su base informatica e
conservazione dei dati sia nel luogo in cui sono formati
gli atti che nel comune di attuale residenza della persona
cui si riferiscono;
b) garanzia della sicurezza e della inalterabilita' dei
dati, una volta formati e sottoscritti i relativi atti, e
possibilita' della loro rettificazione ed annotazione;
c) trasmissione telematica dei dati, eventualmente
utilizzando la rete unitaria della pubblica
amministrazione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e in modo da assicurare la verifica dell'effettivo
trasferimento dei dati medesimi;
d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, di un centro nazionale di raccolta dei
supporti informatici contenente tutti i dati registrati
negli archivi informatici comunali per assicurarne la
conservazione in caso di eventi dannosi o calamitosi; tale
centro e' tenuto a svolgere i compiti di cui alle lettere
b), c) e d) dell'art. 5, comma 1, in caso di prolungata
impossibilita' di accesso ai dati conservati negli archivi
comunali; i dati sono conservati separatamente per ciascun
comune, secondo modalita' che ne rendano possibile la
consultazione, per le sole finalita' indicate nella
presente lettera, da parte dei rispettivi ufficiali dello
stato civile;
e) previsione della possibilita' di redigere
provvisoriamente gli atti su base cartacea sotto forma di
processo verbale, in caso di inutilizzabilita' temporanea
dei sistemi informatici, con obbligo di inserirli appena
possibile negli archivi di cui al comma 1;
f) adozione, per gli atti formati all'estero dalle
autorita' diplomatiche o consolari, di strumenti idonei ad
assicurare quanto previsto nelle lettere a), b), c), e);
g) indicazione delle modalita' e fissazione del termine
a partire dal quale potranno essere attivati e di quello
entro il quale dovranno essere resi pienamente operanti gli
archivi di cui al comma 1 prevedendo eventualmente una fase
preliminare di sperimentazione;
h) definizione delle modalita' e dei tempi per la
graduale archiviazione mediante supporti informatici dei
registri dello stato civile utilizzati prima della entrata
in funzione degli archivi di cui al comma 1 e previsione
delle modalita' per la successiva immissione nei suddetti
archivi dei dati gia' contenuti nei registri.».
«Art. 12 (Modalita' di redazione degli atti). - 1. Gli
atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e
le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla
pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni
entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 10, comma 2.
2. Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile e
morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono.
Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la
possibilita' della formazione degli atti in comuni diversi
da quello dove il fatto e' avvenuto, l'indicazione del
luogo dell'evento dovra' essere comunque specificata.
3. L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e
dei testimoni, ove richiesti, e' immediatamente
sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato
civile che ne da' previamente lettura.
4. Se i dichiaranti o i testimoni non possono
sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa
dell'impedimento.
5. Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene
una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello
stato civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione.
6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma
dell'ufficiale dello stato civile competente.
Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire
variazioni.
7. Le parti interessate possono farsi rappresentare da
persona munita di procura speciale risultante da scrittura
privata, quando non e' espressamente previsto che esso
debba risultare da atto pubblico.
8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di
residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello
stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile
del comune di residenza delle persone cui gli atti si
riferiscono, per la trascrizione.
9. In caso di cambiamento di residenza, gli atti
conservati nel comune di provenienza devono essere
comunicati dall'ufficiale dello stato civile del comune di
provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce
la propria residenza, per la trascrizione.
10. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti
negli archivi di cui all'art. 10, quando e' richiesta, si
compie mediante verbalizzazione dell'atto o del
provvedimento. Nel verbale l'atto e riprodotto per intero
quando cio' e' espressamente previsto; altrimenti e
brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato
civile.
11. La trascrizione puo' essere domandata da chiunque
vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per
iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica
autorita'.
12. Quando l'atto e' scritto in lingua straniera, se ne
trascrive la traduzione eseguita nel modo stabilito
dall'art. 22.».
«Art. 16 (Matrimoni celebrati e unioni civili
costituite all'estero). - 1. Il matrimonio e l'unione
civile all'estero, quando gli sposi o le parti dell'unione
sono entrambi cittadini italiani o uno di essi e' cittadino
italiano e l'altro e' cittadino straniero, possono essere
celebrati o costituiti innanzi all'autorita' diplomatica o
consolare competente, oppure innanzi all'autorita' locale
secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia
dell'atto e' rimessa a cura degli interessati all'autorita'
diplomatica o consolare.».
«Art. 17 (Trasmissione di atti). - 1. L'autorita'
diplomatica o consolare trasmette ai fini della
trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi
al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale
dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o
dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a
quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di
iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se
egli e' nato e residente all'estero, a quello del comune di
nascita o di residenza della madre o del padre di lui,
ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio o
dell'unione civile, se gli sposi o le parti dell'unione
civile risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad
entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio
invio. Nel caso in cui non e' possibile provvedere con i
criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito
dell'autorita' diplomatica o consolare, dovra' indicare un
comune a sua scelta.».
«Art. 19 (Trascrizioni). - 1. Su richiesta dei
cittadini stranieri residenti in Italia possono essere
trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello
stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali
atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in
lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da
parte della competente autorita' straniera.
2. Possono altresi' essere trascritti gli atti dei
matrimoni celebrati o delle unioni civili costituite fra
cittadini stranieri dinanzi all'autorita' diplomatica o
consolare straniera in Italia, se cio' e' consentito dalle
convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta
autorita' appartiene.
3. L'ufficiale dello stato civile puo' rilasciare copia
integrale dell'atto trascritto a richiesta degli
interessati.».
«Art. 26 (Attivita' dell'ufficiale dello stato civile).
- 1. Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento, di
cui agli articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale
dello stato civile del comune dove l'interessato ha o
intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di
residenza all'estero, dall'autorita' diplomatica o
consolare della circoscrizione di residenza. Quest'ultima
autorita' trasmette, per la trascrizione, il decreto di
concessione della cittadinanza all'ufficiale dello stato
civile del comune di residenza o di ultima residenza
dell'interessato o, in mancanza, del comune dove e'
iscritto o trascritto l'atto di matrimonio o dell'unione
civile ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo,
dando notizia dell'avvenuto giuramento.
2. L'ufficiale dello stato civile che riceve copia
della dichiarazione e della comunicazione dell'esito
dell'accertamento provvede alla loro annotazione sull'atto
di nascita dell'interessato ed ai conseguenti adempimenti
anagrafici.».
«Art. 49 (Annotazioni). - 1. Negli atti di nascita si
annotano:
a) i provvedimenti di adozione e di revoca;
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione
dell'affiliazione;
c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della
tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;
d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del
curatore provvisorio in pendenza del giudizio di
interdizione o di inabilitazione;
e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e
quelle di revoca;
f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali
risulta l'esistenza del matrimonio, gli atti di
costituzione dell'unione civile, iscritta anche ai sensi
dell'art. 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle quali
risulta l'esistenza dell'unione civile;
g) le sentenze che pronunciano la nullita', lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e quelle che pronunciano la nullita' o lo
scioglimento dell'unione civile;
g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere
una soluzione consensuale di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio e
quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento
dell'unione civile;
g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e quelli di
scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale
dello stato civile;
h) i provvedimenti della corte di appello previsti
nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le
sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della
trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un
ministro di culto;
i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto,
la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza
italiana;
j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte
presunta e quelle che, a termini dell'art. 67 del codice
civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era
stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
k) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del
matrimonio, in qualunque forma effettuati;
l) le domande di impugnazione del riconoscimento,
quando ne e' ordinata l'annotazione, e le relative sentenze
di rigetto;
m) le sentenze che pronunciano la nullita' o
l'annullamento dell'atto di riconoscimento;
n) [le legittimazioni per susseguente matrimonio o per
provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le
relative impugnazioni];
o) le sentenze che dichiarano o disconoscono che il
figlio e' nato nel matrimonio;
p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la
modifica del nome cognome relativi alla persona cui l'atto
si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la
modifica del cognome relativi alla persona da cui
l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i
casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si
sia avvalso della facolta' di poter mantenere il cognome
precedentemente posseduto;
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno
pseudonimo;
r) gli atti di morte;
s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano
l'atto gia' iscritto o trascritto nei registri.
2.
3.
4. Le annotazioni di cui al comma 1 possono essere
richieste, anche verbalmente, dagli interessati.».
«Art. 63 (Iscrizioni e trascrizioni). - 1. Negli
archivi di cui all'art. 10, l'ufficiale dello stato civile
iscrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui e le
unioni civili costituite davanti a lui e quelle di cui
all'art. 70-octies, comma 5;
b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa
comunale a norma dell'art. 110 del codice civile e le
unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a norma
dell'art. 70-novies;
c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di
imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi
dell'art. 101 del codice civile, e le unioni civili
costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti
a norma dell'art. 70-decies;
d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai
sensi dell'art. 109 del codice civile, e le unioni civili
costituite per delega a norma dell'art. 70-quater;
e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
f) gli atti dei matrimoni e di costituzioni delle
unioni civili ai quali, per la particolarita' del caso, non
si adattano le formule stabilite;
g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati
manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'art. 157
del codice civile;
g-ter) gli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.
g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione
civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche'
di modifica delle condizioni di scioglimento;
g-quinquies) la manifestazione congiunta di volonta' di
scioglimento dell'unione civile, a norma dell'art. 1, comma
24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la
manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione
civile di una sola parte a norma della predetta
disposizione, previamente comunicata all'altra parte
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza,
all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di
comunicazione parimenti idonea;
g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti, dopo
la costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler
assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome
comune scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o
posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile
trascrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune
davanti ai ministri di culto;
b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'art.
109 del codice civile, e delle unioni civili costituite per
delega a norma dell'art. 70-quater, trasmessi all'ufficiale
dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi o
delle parti dell'unione civile;
b-bis) gli atti di costituzione di unione civile
avvenuti in un comune scelto dalle parti, trasmessi
all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza
delle parti;
c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero e le
unioni civili costituite all'estero;
c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso
sesso celebrati all'estero;
d) gli atti dei matrimoni celebrati o le unioni civili
costituite dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare
straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono
convenzioni in materia;
e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni
celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno
degli sposi e gli atti e i processi verbali di costituzione
delle unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo
di vita di una delle parti dell'unione civile, a norma
degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;
f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del
matrimonio o dell'unione civile;
g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia
all'estero la nullita', lo scioglimento, la cessazione
degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica
in qualsiasi modo un atto di matrimonio gia' iscritto o
trascritto negli archivi di cui all'art. 10;
g-bis) le sentenze e gli altri atti con cui si
pronuncia all'estero la nullita', lo scioglimento di unioni
civili ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto
dell'unione civile gia' iscritto o trascritto negli archivi
di cui all'art. 10;
h) le sentenze della corte di appello previste
dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e
dall'art. 8, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra
la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla
legge 25 marzo 1985, n. 121;
h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi
tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione
consensuale di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio.
h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le
parti dell'unione civile al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile,
nonche' di modifica delle condizioni dello scioglimento.
3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2
devono essere trascritti per intero.».
«Art. 65 (Imminente pericolo di vita). - 1. Se il
matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli
sposi, e' celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, o
se l'unione e' costituita nell'imminente pericolo di vita
di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo,
si osservano, rispettivamente, le disposizioni degli
articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della
navigazione.
2. Per la trascrizione degli atti o dei processi
verbali relativi a matrimoni celebrati o alla costituzione
di unioni civili nelle ipotesi previste nel comma 1 e
competente l'ufficiale dello stato civile del comune di
residenza degli sposi o delle parti dell'unione civile, al
quale la Capitaneria di porto o il comandante
dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in
Italia, o l'autorita' diplomatica o consolare, se l'approdo
o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei
relativi atti consegnati dal comandante della nave o
dell'aereo.».
«Art. 66 (Casi particolari). - 1. Nella ipotesi in cui
lo sposo non conosce la lingua italiana nonche' in quelle
in cui e' sordo, muto, o comunque impedito a comunicare,
l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con
l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei
per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte
e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli
articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della
dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.
1-bis. Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile
non conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e'
sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'ufficiale
dello stato civile costituisce l'unione civile o con
l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei
per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte
e darle comunicazione delle disposizioni contenute
nell'art. 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016, n.
76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione
civile tra le parti.
2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis l'ufficiale dello
stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la
celebrazione del matrimonio e per la costituzione
dell'unione civile.».
«Art. 67 (Matrimonio celebrato e unione civile
costituita da altro ufficiale). - 1. L'ufficiale dello
stato civile che, valendosi della facolta' concessa
dall'art. 109 del codice civile, o dall'art. 70-quater
richiede un altro ufficiale per la celebrazione del
matrimonio o per la costituzione dell'unione civile deve
esprimere nella richiesta il motivo di necessita' o di
convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.
2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente
per essere poi inseriti negli archivi di cui all'art. 10,
con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1.».
«Art. 68 (Comunicazioni). - 1. L'ufficiale dello stato
civile che ha celebrato il matrimonio o costituito l'unione
civile deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello
stato civile dei comuni di nascita degli sposi e delle
parti dell'unione civile ai fini dell'annotazione sugli
atti di nascita.
2. Se il matrimonio e' stato celebrato o l'unione
civile costituita per delegazione, l'avviso e' dato
dall'ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver
ricevuto la copia dell'atto di matrimonio o di costituzione
dell'unione civile da quello delegato.
3. Uguale avviso deve essere dato:
a) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto
l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un
ministro di culto;
b) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto
l'atto originale del matrimonio celebrato all'estero o
della costituzione dell'unione civile avvenuta all'estero
ovvero una sentenza dalla quale risulta la esistenza, la
nullita', lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili di un matrimonio o di una unione civile.
4. L'ufficiale dello stato civile del comune che ha
ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni.».
«Art. 69 (Annotazioni). - 1. Negli atti di matrimonio
si fa annotazione:
a) della trasmissione al ministro di culto della
comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di
matrimonio da lui celebrato;
b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative
modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui
all'art. 163 del codice civile, delle sentenze di
separazione giudiziale dei beni di cui all'art. 193 del
codice civile, e della scelta della legge applicabile ai
loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma
1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, e delle relative
pronunce;
d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di
quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia
straniera di nullita' o di scioglimento del matrimonio; di
quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia
dell'autorita' ecclesiastica di nullita' del matrimonio; e
di quelle che pronunciano la separazione personale dei
coniugi o l'omologazione di quella consensuale;
d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere
una soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio;
d-ter) degli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
e) delle sentenze con le quali si pronuncia
l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio;
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati
manifestano la loro riconciliazione;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte
presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano
l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la
morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o
la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;
i) dei provvedimenti di rettificazione;
i-bis) della costituzione dell'unione civile iscritta
ai sensi dell'art. 70-octies, comma 5.
1-bis. Negli atti di costituzione dell'unione civile si
fa annotazione:
a) delle convenzioni patrimoniali, delle relative
modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui
all'art. 163 del codice civile, delle sentenze di
separazione giudiziale dei beni di cui all'art. 193 del
codice civile, e della scelta della legge applicabile ai
loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti
norme di diritto internazionale privato;
b) della dichiarazione contenente la manifestazione di
volonta' di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi
dell'art. 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
c) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento
dell'unione civile; di quelle che dichiarano efficace nello
Stato la pronuncia straniera di nullita' o di scioglimento
dell'unione civile;
d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da uno o piu' avvocati, conclusi tra
le parti al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di scioglimento dell'unione civile;
e) degli accordi di scioglimento dell'unione civile
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
f) delle sentenze con le quali si pronuncia
l'annullamento della trascrizione dell'atto di costituzione
dell'unione civile;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte
presunta di una delle parti dell'unione civile e di quelle
che dichiarano l'esistenza della parte di cui era stata
dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o
la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
provvedimenti di revoca relativi ad una delle parti
dell'unione civile;
i) dei provvedimenti di rettificazione.».
«Art. 70 (Fascia tricolore).- 1. L'ufficiale dello
stato civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire
l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore di cui
all'articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, da portarsi a tracolla.
Capo IV - Della registrazione relativa agli atti di
matrimonio e di unione civile.».
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze e, in particolare, l'articolo 1, comma 28, lettere a) e
c), che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'adeguamento
delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge
sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso, nonche' ad adottare disposizioni recanti modifiche ed
integrazioni normative per il necessario coordinamento con la
medesima legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti
aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;
Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante Ordinamento
dello stato civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, recante Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 gennaio 2017;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «n.
91,» la parola: «e» e' soppressa e dopo le parole: «per la
celebrazione del matrimonio» sono inserite le seguenti: «e per la
costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n.
76»;
b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «il coniuge,» sono
inserite le seguenti: «la persona a lui unita civilmente,»;
c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «i matrimoni» sono
inserite le seguenti: «, le unioni civili»;
d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, dopo la parola:
«matrimonio» sono inserite le seguenti: «, unione civile»;
e) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Matrimoni celebrati e
unioni civili costituite all'estero»;
2) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le parti
dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi e'
cittadino italiano e l'altro e' cittadino straniero, possono essere
celebrati o costituiti innanzi all'autorita' diplomatica o consolare
competente, oppure innanzi all'autorita' locale secondo le leggi del
luogo.»;
f) all'articolo 17, secondo periodo, dopo le parole: «di
matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione civile» e dopo
le parole: «se gli sposi» sono inserite le seguenti: «o le parti
dell'unione civile»;
g) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «matrimoni celebrati»
sono inserite le seguenti: «e delle unioni civili costituite»;
h) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
«l'atto di matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione
civile»;
i) all'articolo 49, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) gli atti di
matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del
matrimonio, gli atti di costituzione dell'unione civile, iscritta
anche ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle
quali risulta l'esistenza dell'unione civile;»;
2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
quelle che pronunciano la nullita' o lo scioglimento dell'unione
civile»;
3) alla lettera g-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione
civile»;
4) alla lettera g-ter) dopo le parole: «del matrimonio» sono
inserite le seguenti: «e quelli di scioglimento dell'unione civile»;
l) dopo l'articolo 62 le parole: «Capo IV Della registrazione
relativa agli atti di matrimonio» sono sostituite dalle seguenti:
«Capo IV Della registrazione relativa agli atti di matrimonio e di
unione civile»;
m) all'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e le unioni civili costituite davanti a lui e quelle di cui
all'articolo 70-octies, comma 5»;
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e le unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a
norma dell'articolo 70-novies»;
c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e le unioni civili costituite in imminente pericolo di
vita di una delle parti a norma dell'articolo 70-decies»;
d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e le unioni civili costituite per delega a norma
dell'articolo 70-quater»;
e) alla lettera f) dopo la parola: «matrimoni» sono inserite
le seguenti: «e di costituzione delle unioni civili»;
f) dopo la lettera g-ter) sono aggiunte le seguenti:
«g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle
condizioni di scioglimento;
g-quinquies) la manifestazione congiunta di volonta' di
scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1, comma 24,
della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la manifestazione di
volonta' di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma
della predetta disposizione, previamente comunicata all'altra parte
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla
residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto,
ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea;
g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti, dopo la
costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la
durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro
cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio
cognome, se diverso.»;
2) al comma 2:
a) alla lettera b) dopo le parole: «codice civile,» sono inserite
le seguenti: «e delle unioni civili costituite per delega ai sensi
dell'articolo 70-quater,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o delle parti dell'unione civile»;
b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) gli atti di costituzione di unione civile avvenuti in un
comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile
dei comuni di residenza delle parti;»;
c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
le unioni civili costituite all'estero»;
d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) gli atti dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;»;
e) alla lettera d) dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono
inserite le seguenti: «o le unioni civili costituite»;
f) alla lettera e) dopo le parole: «degli sposi» sono inserite le
seguenti: «e gli atti e i processi verbali di costituzione delle
unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita di una
delle parti dell'unione civile»;
g) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
dell'unione civile»;
h) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia
all'estero la nullita', lo scioglimento di unioni civili ovvero si
rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia' iscritto
o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;»;
i) dopo la lettera h-bis) e' aggiunta la seguente:
«h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le parti
dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di scioglimento dell'unione civile, nonche' di modifica delle
condizioni dello scioglimento.»;
n) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «o aereo,» sono inserite le
seguenti: «o se l'unione civile e' costituita nell'imminente pericolo
di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite
le seguenti: «o alla costituzione di unioni civili» e dopo le parole:
«degli sposi» sono inserite le seguenti: «o delle parti dell'unione
civile,»;
o) all'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile non
conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e' sorda, muta, o
comunque impedita a comunicare, l'ufficiale dello stato civile
costituisce l'unione civile o con l'ausilio di un interprete o
avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere alla parte le domande,
riceverne le risposte e darle comunicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016,
n. 76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra
le parti.»;
2) al comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e per la costituzione dell'unione civile»;
p) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica dopo le parole: «matrimonio celebrato» sono
inserite le seguenti: «e unione civile costituita»;
2) al comma 1 dopo le parole: «codice civile» sono inserite le
seguenti: «o dall'articolo 70-quater» e dopo le parole: «del
matrimonio» sono inserite le seguenti: «o per la costituzione
dell'unione civile»;
q) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 dopo le parole: «il matrimonio» sono inserite le
seguenti: «o costituito l'unione civile» e dopo le parole: «degli
sposi» sono inserite le seguenti: «e delle parti dell'unione civile»;
2) al comma 2 dopo la parola: «celebrato» sono inserite le
seguenti: «o l'unione civile costituita» e dopo le parole: «dell'atto
di matrimonio» sono inserite le seguenti: «o di costituzione
dell'unione civile»;
3) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «all'estero» sono
inserite le seguenti: «o della costituzione dell'unione civile
avvenuta all'estero» e dopo le parole: «lo scioglimento» sono
inserite le seguenti: «di un matrimonio o di una unione civile»;
r) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i-bis)
della costituzione dell'unione civile iscritta ai sensi dell'articolo
70-octies, comma 5.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Negli atti di costituzione dell'unione civile si fa
annotazione:
a) delle convenzioni patrimoniali, delle relative modificazioni,
delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice
civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui
all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge
applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle
vigenti norme di diritto internazionale privato;
b) della dichiarazione contenente la manifestazione di volonta' di
scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1, comma
24, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
c) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento dell'unione
civile; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia
straniera di nullita' o di scioglimento dell'unione civile;
d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da uno o piu' avvocati, conclusi tra le parti al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione
civile;
e) degli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile;
f) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della
trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di
una delle parti dell'unione civile e di quelle che dichiarano
l'esistenza della parte di cui era stata dichiarata la morte presunta
o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la
modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
provvedimenti di revoca relativi ad una delle parti dell'unione
civile;
i) dei provvedimenti di rettificazione.»;
s) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: «il matrimonio» sono
inserite le seguenti: «e nel costituire l'unione civile»;
t) dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente titolo:
«Titolo VIII-bis
Della richiesta e della costituzione dell'unione civile
Art. 70-bis.
Richiesta di costituzione dell'unione civile
1. La richiesta di costituzione dell'unione civile e' presentata
all'ufficio dello stato civile del comune scelto dalle parti. Chi
richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e
il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo
di residenza delle parti dell'unione civile, nonche' l'insussistenza
delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della
dichiarazione di cui al comma 1 e puo' acquisire d'ufficio eventuali
documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di
impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile,
l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica
l'identita' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le
dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive
unitamente ai richiedenti.
4. La richiesta di costituzione dell'unione civile puo' essere
fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune di scelta
delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico
nei modi indicati dall'articolo 12, comma 7.
Art. 70-ter.
Verifiche
1. Le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, devono essere
effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale.
Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono
completate prima e l'ufficiale dello stato civile ne ha dato
obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono
presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire l'unione
civile.
2. Quando e' accertata l'insussistenza dei presupposti o la
sussistenza di un impedimento, l'ufficiale dello stato civile ne da'
comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione
civile.
3. I documenti presentati o acquisti sono registrati, dopo la
costituzione dell'unione civile, negli archivi di cui all'articolo
10.
4. Quando la costituzione dell'unione civile non avviene nei
centottanta giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui
al comma 1, la richiesta delle parti e le verifiche dell'ufficiale
dello stato civile si considerano come non avvenute.
Art. 70-quater.
Costituzione dell'unione civile per delega
1. Quando vi e' necessita' o convenienza di costituire l'unione
civile in un comune diverso da quello in cui e' stata presentata la
richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di
cui all'articolo 70-bis, su istanza delle parti, delega per iscritto
l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.
Art. 70-quinquies.
Impedimenti
1. Quando a costituire l'unione civile osta un impedimento per il
quale e' stata concessa autorizzazione a termini delle disposizioni
del codice civile, una delle parti dell'unione civile deve presentare
copia del relativo provvedimento.
Art. 70-sexies.
Casi particolari
1. Quando una delle parti che chiede la costituzione dell'unione
civile e' un cittadino italiano residente all'estero, l'ufficiale
dello stato civile al quale e' fatta richiesta effettua le verifiche
di cui all'articolo 70-bis, anche presso il competente ufficio
consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione civile
viene fatta all'autorita' consolare, quest'ultima effettua le
verifiche di cui all'articolo 70-bis tramite l'ufficiale dello stato
civile del comune di iscrizione anagrafica.
Art. 70-septies.
Registrazioni
1. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel
processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile sono
registrati, costituita l'unione civile, di seguito all'atto di
costituzione dell'unione civile negli archivi di cui all'articolo 10.
Art. 70-octies.
Costituzione dell'unione civile
1. Trascorso il termine previsto dall'articolo 70-ter, comma 1,
l'ufficiale dello stato civile puo' procedere alla costituzione
dell'unione civile.
2. Le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono
personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni,
all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata presentata
la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
3. Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata
dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro
cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il
proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale
dello stato civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime
della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali.
4. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la dichiarazione di cui
al comma 2, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12
dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, iscrive l'atto di
costituzione dell'unione civile nel registro delle unioni civili.
Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, e' sottoscritto
dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, l'ufficiale dello stato civile
del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se
avvenuto all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di
rettificazione di attribuzione di sesso, procede all'iscrizione
dell'unione civile nel registro delle unioni civili con le eventuali
annotazioni relative alla scelta del cognome ed al regime
patrimoniale.
Art. 70-novies.
Costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale
1. Se una delle parti dell'unione civile, per infermita' o per
altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, e'
nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si
trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte
impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla
costituzione dell'unione civile.
Art. 70-decies.
Costituzione dell'unione civile in imminente
pericolo di vita
1. Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti,
l'ufficiale di stato civile del luogo puo' procedere alla
costituzione senza le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2,
purche' le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.
2. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di
costituzione dell'unione il modo con cui ha accertato l'imminente
pericolo di vita e procede secondo le modalita' di cui all'articolo
70-novies.
Art. 70-undecies.
Opposizione del pubblico ministero
1. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta alla
costituzione dell'unione civile un impedimento che non e' stato
dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della
Repubblica, affinche' questi possa proporre opposizione alla
costituzione dell'unione civile.
2. L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al
presidente del tribunale del luogo dove e' stata richiesta la
costituzione dell'unione civile che fissa con decreto la comparizione
delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i
dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che
ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e
siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a
quello fissato per la comparizione, alle parti dell'unione civile e
all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale deve essere
costituita l'unione civile.
3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari
formalita' gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente
efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.
4. Se l'opposizione e' stata proposta da chi ne ha facolta', per
causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale puo', con
proprio decreto, ove ne sussista la opportunita', sospendere la
costituzione dell'unione civile sino a che sia stata rimossa la
opposizione.
Art. 70-duodecies.
Termine per l'opposizione
1. L'opposizione all'unione civile puo' essere sempre proposta
prima della sua costituzione.
Art. 70-terdecies.
Annotazione dell'opposizione
1. Nel processo verbale di richiesta di costituzione della unione
civile deve essere annotato l'atto di opposizione.
2. Nello stesso verbale si deve altresi' annotare il decreto che
rigetta od accoglie l'opposizione o il provvedimento di estinzione
del giudizio.
Art. 70-quaterdecies.
Contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile
1. L'atto di costituzione dell'unione civile deve specificamente
indicare:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la
cittadinanza e la residenza delle parti dell'unione civile; il nome,
il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei
testimoni;
b) la data della richiesta di costituzione dell'unione civile,
salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;
c) il decreto di autorizzazione quando ricorre alcuno degli
impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;
d) la menzione dell'avvenuta lettura del contenuto dei commi 11 e
12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
e) la dichiarazione delle parti di voler costituire l'unione
civile;
f) il luogo della costituzione dell'unione civile nel caso di
imminente pericolo di vita e di costituzione fuori della casa
comunale ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato
civile in detto luogo.
2. Quando contemporaneamente alla costituzione dell'unione civile
le parti dichiarano di scegliere il cognome comune, a norma
dell'articolo 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la
dichiarazione e' inserita nell'atto stesso di costituzione
dell'unione civile. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del
regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai
loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di
diritto internazionale privato.
Art. 70-quinquiesdecies.
Certificazione dell'unione civile
1. La certificazione dell'unione civile riporta i dati anagrafici
delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza,
oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.
2. Nei documenti e atti in cui e' prevista l'indicazione dello
stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate le
seguenti formule: "unito civilmente" o "unita civilmente".»;
u) all'articolo 73, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«cognome del coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte a lui
unita civilmente» e dopo le parole: «coniugato, vedovo o divorziato»
sono inserite le seguenti: «unito civilmente o se l'unione civile si
era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1,
commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 6, 10, 12, 16,
17, 19, 26, 49, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e del Capo IV
del citato decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 1 (Ufficio ed ufficiale dello stato civile). - 1.
Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo
sostituisce a norma di legge, e' ufficiale dello stato
civile.
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono
essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in
caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a
tempo determinato del comune, previo superamento di
apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero
ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei
quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per
il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la celebrazione del
matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui
alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di ufficiale
dello stato civile possono essere delegate anche a uno o
piu' consiglieri o assessori comunali o a cittadini
italiani che hanno i requisiti per la elezione a
consigliere comunale.».
«Art. 6 (Incompatibilita'). - 1. L'ufficiale dello
stato civile non puo' ricevere gli atti nei quali egli, il
coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti
o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea
collaterale fino al secondo grado, intervengono come
dichiaranti.».
«Art. 10 (Archivio informatico). - 1. In ciascun
ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in
un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel
comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti,
riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le
unioni civili e la morte.
2. Le modalita' tecniche per la iscrizione, la
trascrizione, la annotazione, la trasmissione e la tenuta
degli atti dello stato civile conservati negli archivi di
cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da emanarsi entro dodici mesi
dalla pubblicazione del presente regolamento su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, sentiti l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Associazione nazionale
dei comuni italiani, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) formazione degli atti su base informatica e
conservazione dei dati sia nel luogo in cui sono formati
gli atti che nel comune di attuale residenza della persona
cui si riferiscono;
b) garanzia della sicurezza e della inalterabilita' dei
dati, una volta formati e sottoscritti i relativi atti, e
possibilita' della loro rettificazione ed annotazione;
c) trasmissione telematica dei dati, eventualmente
utilizzando la rete unitaria della pubblica
amministrazione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e in modo da assicurare la verifica dell'effettivo
trasferimento dei dati medesimi;
d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, di un centro nazionale di raccolta dei
supporti informatici contenente tutti i dati registrati
negli archivi informatici comunali per assicurarne la
conservazione in caso di eventi dannosi o calamitosi; tale
centro e' tenuto a svolgere i compiti di cui alle lettere
b), c) e d) dell'art. 5, comma 1, in caso di prolungata
impossibilita' di accesso ai dati conservati negli archivi
comunali; i dati sono conservati separatamente per ciascun
comune, secondo modalita' che ne rendano possibile la
consultazione, per le sole finalita' indicate nella
presente lettera, da parte dei rispettivi ufficiali dello
stato civile;
e) previsione della possibilita' di redigere
provvisoriamente gli atti su base cartacea sotto forma di
processo verbale, in caso di inutilizzabilita' temporanea
dei sistemi informatici, con obbligo di inserirli appena
possibile negli archivi di cui al comma 1;
f) adozione, per gli atti formati all'estero dalle
autorita' diplomatiche o consolari, di strumenti idonei ad
assicurare quanto previsto nelle lettere a), b), c), e);
g) indicazione delle modalita' e fissazione del termine
a partire dal quale potranno essere attivati e di quello
entro il quale dovranno essere resi pienamente operanti gli
archivi di cui al comma 1 prevedendo eventualmente una fase
preliminare di sperimentazione;
h) definizione delle modalita' e dei tempi per la
graduale archiviazione mediante supporti informatici dei
registri dello stato civile utilizzati prima della entrata
in funzione degli archivi di cui al comma 1 e previsione
delle modalita' per la successiva immissione nei suddetti
archivi dei dati gia' contenuti nei registri.».
«Art. 12 (Modalita' di redazione degli atti). - 1. Gli
atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e
le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla
pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni
entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 10, comma 2.
2. Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile e
morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono.
Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la
possibilita' della formazione degli atti in comuni diversi
da quello dove il fatto e' avvenuto, l'indicazione del
luogo dell'evento dovra' essere comunque specificata.
3. L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e
dei testimoni, ove richiesti, e' immediatamente
sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato
civile che ne da' previamente lettura.
4. Se i dichiaranti o i testimoni non possono
sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa
dell'impedimento.
5. Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene
una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello
stato civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione.
6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma
dell'ufficiale dello stato civile competente.
Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire
variazioni.
7. Le parti interessate possono farsi rappresentare da
persona munita di procura speciale risultante da scrittura
privata, quando non e' espressamente previsto che esso
debba risultare da atto pubblico.
8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di
residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello
stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile
del comune di residenza delle persone cui gli atti si
riferiscono, per la trascrizione.
9. In caso di cambiamento di residenza, gli atti
conservati nel comune di provenienza devono essere
comunicati dall'ufficiale dello stato civile del comune di
provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce
la propria residenza, per la trascrizione.
10. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti
negli archivi di cui all'art. 10, quando e' richiesta, si
compie mediante verbalizzazione dell'atto o del
provvedimento. Nel verbale l'atto e riprodotto per intero
quando cio' e' espressamente previsto; altrimenti e
brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato
civile.
11. La trascrizione puo' essere domandata da chiunque
vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per
iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica
autorita'.
12. Quando l'atto e' scritto in lingua straniera, se ne
trascrive la traduzione eseguita nel modo stabilito
dall'art. 22.».
«Art. 16 (Matrimoni celebrati e unioni civili
costituite all'estero). - 1. Il matrimonio e l'unione
civile all'estero, quando gli sposi o le parti dell'unione
sono entrambi cittadini italiani o uno di essi e' cittadino
italiano e l'altro e' cittadino straniero, possono essere
celebrati o costituiti innanzi all'autorita' diplomatica o
consolare competente, oppure innanzi all'autorita' locale
secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia
dell'atto e' rimessa a cura degli interessati all'autorita'
diplomatica o consolare.».
«Art. 17 (Trasmissione di atti). - 1. L'autorita'
diplomatica o consolare trasmette ai fini della
trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi
al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale
dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o
dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a
quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di
iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se
egli e' nato e residente all'estero, a quello del comune di
nascita o di residenza della madre o del padre di lui,
ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio o
dell'unione civile, se gli sposi o le parti dell'unione
civile risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad
entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio
invio. Nel caso in cui non e' possibile provvedere con i
criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito
dell'autorita' diplomatica o consolare, dovra' indicare un
comune a sua scelta.».
«Art. 19 (Trascrizioni). - 1. Su richiesta dei
cittadini stranieri residenti in Italia possono essere
trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello
stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali
atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in
lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da
parte della competente autorita' straniera.
2. Possono altresi' essere trascritti gli atti dei
matrimoni celebrati o delle unioni civili costituite fra
cittadini stranieri dinanzi all'autorita' diplomatica o
consolare straniera in Italia, se cio' e' consentito dalle
convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta
autorita' appartiene.
3. L'ufficiale dello stato civile puo' rilasciare copia
integrale dell'atto trascritto a richiesta degli
interessati.».
«Art. 26 (Attivita' dell'ufficiale dello stato civile).
- 1. Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento, di
cui agli articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale
dello stato civile del comune dove l'interessato ha o
intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di
residenza all'estero, dall'autorita' diplomatica o
consolare della circoscrizione di residenza. Quest'ultima
autorita' trasmette, per la trascrizione, il decreto di
concessione della cittadinanza all'ufficiale dello stato
civile del comune di residenza o di ultima residenza
dell'interessato o, in mancanza, del comune dove e'
iscritto o trascritto l'atto di matrimonio o dell'unione
civile ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo,
dando notizia dell'avvenuto giuramento.
2. L'ufficiale dello stato civile che riceve copia
della dichiarazione e della comunicazione dell'esito
dell'accertamento provvede alla loro annotazione sull'atto
di nascita dell'interessato ed ai conseguenti adempimenti
anagrafici.».
«Art. 49 (Annotazioni). - 1. Negli atti di nascita si
annotano:
a) i provvedimenti di adozione e di revoca;
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione
dell'affiliazione;
c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della
tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;
d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del
curatore provvisorio in pendenza del giudizio di
interdizione o di inabilitazione;
e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e
quelle di revoca;
f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali
risulta l'esistenza del matrimonio, gli atti di
costituzione dell'unione civile, iscritta anche ai sensi
dell'art. 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle quali
risulta l'esistenza dell'unione civile;
g) le sentenze che pronunciano la nullita', lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e quelle che pronunciano la nullita' o lo
scioglimento dell'unione civile;
g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere
una soluzione consensuale di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio e
quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento
dell'unione civile;
g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e quelli di
scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale
dello stato civile;
h) i provvedimenti della corte di appello previsti
nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le
sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della
trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un
ministro di culto;
i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto,
la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza
italiana;
j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte
presunta e quelle che, a termini dell'art. 67 del codice
civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era
stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
k) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del
matrimonio, in qualunque forma effettuati;
l) le domande di impugnazione del riconoscimento,
quando ne e' ordinata l'annotazione, e le relative sentenze
di rigetto;
m) le sentenze che pronunciano la nullita' o
l'annullamento dell'atto di riconoscimento;
n) [le legittimazioni per susseguente matrimonio o per
provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le
relative impugnazioni];
o) le sentenze che dichiarano o disconoscono che il
figlio e' nato nel matrimonio;
p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la
modifica del nome cognome relativi alla persona cui l'atto
si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la
modifica del cognome relativi alla persona da cui
l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i
casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si
sia avvalso della facolta' di poter mantenere il cognome
precedentemente posseduto;
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno
pseudonimo;
r) gli atti di morte;
s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano
l'atto gia' iscritto o trascritto nei registri.
2.
3.
4. Le annotazioni di cui al comma 1 possono essere
richieste, anche verbalmente, dagli interessati.».
«Art. 63 (Iscrizioni e trascrizioni). - 1. Negli
archivi di cui all'art. 10, l'ufficiale dello stato civile
iscrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui e le
unioni civili costituite davanti a lui e quelle di cui
all'art. 70-octies, comma 5;
b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa
comunale a norma dell'art. 110 del codice civile e le
unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a norma
dell'art. 70-novies;
c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di
imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi
dell'art. 101 del codice civile, e le unioni civili
costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti
a norma dell'art. 70-decies;
d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai
sensi dell'art. 109 del codice civile, e le unioni civili
costituite per delega a norma dell'art. 70-quater;
e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
f) gli atti dei matrimoni e di costituzioni delle
unioni civili ai quali, per la particolarita' del caso, non
si adattano le formule stabilite;
g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati
manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'art. 157
del codice civile;
g-ter) gli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.
g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione
civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche'
di modifica delle condizioni di scioglimento;
g-quinquies) la manifestazione congiunta di volonta' di
scioglimento dell'unione civile, a norma dell'art. 1, comma
24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la
manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione
civile di una sola parte a norma della predetta
disposizione, previamente comunicata all'altra parte
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza,
all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di
comunicazione parimenti idonea;
g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti, dopo
la costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler
assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome
comune scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o
posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile
trascrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune
davanti ai ministri di culto;
b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'art.
109 del codice civile, e delle unioni civili costituite per
delega a norma dell'art. 70-quater, trasmessi all'ufficiale
dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi o
delle parti dell'unione civile;
b-bis) gli atti di costituzione di unione civile
avvenuti in un comune scelto dalle parti, trasmessi
all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza
delle parti;
c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero e le
unioni civili costituite all'estero;
c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso
sesso celebrati all'estero;
d) gli atti dei matrimoni celebrati o le unioni civili
costituite dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare
straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono
convenzioni in materia;
e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni
celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno
degli sposi e gli atti e i processi verbali di costituzione
delle unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo
di vita di una delle parti dell'unione civile, a norma
degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;
f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del
matrimonio o dell'unione civile;
g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia
all'estero la nullita', lo scioglimento, la cessazione
degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica
in qualsiasi modo un atto di matrimonio gia' iscritto o
trascritto negli archivi di cui all'art. 10;
g-bis) le sentenze e gli altri atti con cui si
pronuncia all'estero la nullita', lo scioglimento di unioni
civili ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto
dell'unione civile gia' iscritto o trascritto negli archivi
di cui all'art. 10;
h) le sentenze della corte di appello previste
dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e
dall'art. 8, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra
la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla
legge 25 marzo 1985, n. 121;
h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi
tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione
consensuale di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio.
h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le
parti dell'unione civile al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile,
nonche' di modifica delle condizioni dello scioglimento.
3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2
devono essere trascritti per intero.».
«Art. 65 (Imminente pericolo di vita). - 1. Se il
matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli
sposi, e' celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, o
se l'unione e' costituita nell'imminente pericolo di vita
di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo,
si osservano, rispettivamente, le disposizioni degli
articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della
navigazione.
2. Per la trascrizione degli atti o dei processi
verbali relativi a matrimoni celebrati o alla costituzione
di unioni civili nelle ipotesi previste nel comma 1 e
competente l'ufficiale dello stato civile del comune di
residenza degli sposi o delle parti dell'unione civile, al
quale la Capitaneria di porto o il comandante
dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in
Italia, o l'autorita' diplomatica o consolare, se l'approdo
o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei
relativi atti consegnati dal comandante della nave o
dell'aereo.».
«Art. 66 (Casi particolari). - 1. Nella ipotesi in cui
lo sposo non conosce la lingua italiana nonche' in quelle
in cui e' sordo, muto, o comunque impedito a comunicare,
l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con
l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei
per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte
e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli
articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della
dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.
1-bis. Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile
non conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e'
sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'ufficiale
dello stato civile costituisce l'unione civile o con
l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei
per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte
e darle comunicazione delle disposizioni contenute
nell'art. 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016, n.
76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione
civile tra le parti.
2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis l'ufficiale dello
stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la
celebrazione del matrimonio e per la costituzione
dell'unione civile.».
«Art. 67 (Matrimonio celebrato e unione civile
costituita da altro ufficiale). - 1. L'ufficiale dello
stato civile che, valendosi della facolta' concessa
dall'art. 109 del codice civile, o dall'art. 70-quater
richiede un altro ufficiale per la celebrazione del
matrimonio o per la costituzione dell'unione civile deve
esprimere nella richiesta il motivo di necessita' o di
convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.
2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente
per essere poi inseriti negli archivi di cui all'art. 10,
con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1.».
«Art. 68 (Comunicazioni). - 1. L'ufficiale dello stato
civile che ha celebrato il matrimonio o costituito l'unione
civile deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello
stato civile dei comuni di nascita degli sposi e delle
parti dell'unione civile ai fini dell'annotazione sugli
atti di nascita.
2. Se il matrimonio e' stato celebrato o l'unione
civile costituita per delegazione, l'avviso e' dato
dall'ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver
ricevuto la copia dell'atto di matrimonio o di costituzione
dell'unione civile da quello delegato.
3. Uguale avviso deve essere dato:
a) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto
l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un
ministro di culto;
b) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto
l'atto originale del matrimonio celebrato all'estero o
della costituzione dell'unione civile avvenuta all'estero
ovvero una sentenza dalla quale risulta la esistenza, la
nullita', lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili di un matrimonio o di una unione civile.
4. L'ufficiale dello stato civile del comune che ha
ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni.».
«Art. 69 (Annotazioni). - 1. Negli atti di matrimonio
si fa annotazione:
a) della trasmissione al ministro di culto della
comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di
matrimonio da lui celebrato;
b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative
modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui
all'art. 163 del codice civile, delle sentenze di
separazione giudiziale dei beni di cui all'art. 193 del
codice civile, e della scelta della legge applicabile ai
loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma
1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, e delle relative
pronunce;
d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di
quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia
straniera di nullita' o di scioglimento del matrimonio; di
quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia
dell'autorita' ecclesiastica di nullita' del matrimonio; e
di quelle che pronunciano la separazione personale dei
coniugi o l'omologazione di quella consensuale;
d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere
una soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio;
d-ter) degli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
e) delle sentenze con le quali si pronuncia
l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio;
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati
manifestano la loro riconciliazione;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte
presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano
l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la
morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o
la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;
i) dei provvedimenti di rettificazione;
i-bis) della costituzione dell'unione civile iscritta
ai sensi dell'art. 70-octies, comma 5.
1-bis. Negli atti di costituzione dell'unione civile si
fa annotazione:
a) delle convenzioni patrimoniali, delle relative
modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui
all'art. 163 del codice civile, delle sentenze di
separazione giudiziale dei beni di cui all'art. 193 del
codice civile, e della scelta della legge applicabile ai
loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti
norme di diritto internazionale privato;
b) della dichiarazione contenente la manifestazione di
volonta' di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi
dell'art. 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
c) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento
dell'unione civile; di quelle che dichiarano efficace nello
Stato la pronuncia straniera di nullita' o di scioglimento
dell'unione civile;
d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da uno o piu' avvocati, conclusi tra
le parti al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di scioglimento dell'unione civile;
e) degli accordi di scioglimento dell'unione civile
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
f) delle sentenze con le quali si pronuncia
l'annullamento della trascrizione dell'atto di costituzione
dell'unione civile;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte
presunta di una delle parti dell'unione civile e di quelle
che dichiarano l'esistenza della parte di cui era stata
dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o
la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
provvedimenti di revoca relativi ad una delle parti
dell'unione civile;
i) dei provvedimenti di rettificazione.».
«Art. 70 (Fascia tricolore).- 1. L'ufficiale dello
stato civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire
l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore di cui
all'articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, da portarsi a tracolla.
Capo IV - Della registrazione relativa agli atti di
matrimonio e di unione civile.».