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D.Lvo 8 gennaio 2007 n. 5 decreto di attuazione della Direttiva UE sul ricongiungimento familiare

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5

Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (GU Serie Generale n.22 del 27-1-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2017.

 


 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 20 maggio  2016,  n.  76,  recante  Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze e, in particolare, l'articolo 1, comma 28,  lettere  a)  e
c), che delega il Governo ad adottare disposizioni per  l'adeguamento
delle  norme  dell'ordinamento  dello  stato  civile  in  materia  di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle  previsioni  della  legge
sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone  dello  stesso
sesso,  nonche'  ad  adottare  disposizioni  recanti   modifiche   ed
integrazioni  normative  per  il  necessario  coordinamento  con   la
medesima legge delle disposizioni contenute nelle leggi,  negli  atti
aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;
  Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante  Ordinamento
dello stato civile;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante Regolamento per la  revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2017;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale;
 
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
                               n. 396
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.
396, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, dopo  le  parole:  «n.
91,»  la  parola:  «e»  e'  soppressa  e  dopo  le  parole:  «per  la
celebrazione del matrimonio» sono inserite le  seguenti:  «e  per  la
costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n.
76»;
  b) all'articolo 6, comma 1, dopo  le  parole:  «il  coniuge,»  sono
inserite le seguenti: «la persona a lui unita civilmente,»;
  c) all'articolo 10, comma 1, dopo le  parole:  «i  matrimoni»  sono
inserite le seguenti: «, le unioni civili»;
  d) all'articolo  12,  comma  2,  primo  periodo,  dopo  la  parola:
«matrimonio» sono inserite le seguenti: «, unione civile»;
  e) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Matrimoni celebrati  e
unioni civili costituite all'estero»;
  2) al comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le  parti
dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi  e'
cittadino italiano e l'altro e' cittadino straniero,  possono  essere
celebrati o costituiti innanzi all'autorita' diplomatica o  consolare
competente, oppure innanzi all'autorita' locale secondo le leggi  del
luogo.»;
  f)  all'articolo  17,  secondo  periodo,  dopo   le   parole:   «di
matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione civile» e  dopo
le parole: «se gli sposi» sono inserite  le  seguenti:  «o  le  parti
dell'unione civile»;
  g) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «matrimoni  celebrati»
sono inserite le seguenti: «e delle unioni civili costituite»;
  h) all'articolo 26, comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«l'atto di matrimonio» sono  inserite  le  seguenti:  «o  dell'unione
civile»;
  i)  all'articolo  49,  comma  1,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
  1) la lettera f) e' sostituita dalla  seguente:  «f)  gli  atti  di
matrimonio  e  le  sentenze  dalle  quali  risulta  l'esistenza   del
matrimonio, gli atti di  costituzione  dell'unione  civile,  iscritta
anche ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze  dalle
quali risulta l'esistenza dell'unione civile;»;
  2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
quelle che pronunciano la  nullita'  o  lo  scioglimento  dell'unione
civile»;
  3) alla lettera g-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«e quelli conclusi  tra  le  parti  dell'unione  civile  al  fine  di
raggiungere una soluzione  consensuale  di  scioglimento  dell'unione
civile»;
  4) alla lettera  g-ter)  dopo  le  parole:  «del  matrimonio»  sono
inserite le seguenti: «e quelli di scioglimento dell'unione civile»;
  l) dopo l'articolo 62  le  parole:  «Capo  IV  Della  registrazione
relativa agli atti di matrimonio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Capo IV Della registrazione relativa agli atti di  matrimonio  e  di
unione civile»;
  m) all'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1:
        a) alla lettera  a)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e le unioni civili costituite davanti a lui e quelle di  cui
all'articolo 70-octies, comma 5»;
        b) alla lettera  b)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e le unioni civili costituite fuori dalla  casa  comunale  a
norma dell'articolo 70-novies»;
        c) alla lettera  c)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, e le unioni civili costituite  in  imminente  pericolo  di
vita di una delle parti a norma dell'articolo 70-decies»;
        d) alla lettera  d)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  «,  e  le  unioni  civili  costituite  per  delega  a  norma
dell'articolo 70-quater»;
        e) alla lettera f) dopo la parola: «matrimoni» sono  inserite
le seguenti: «e di costituzione delle unioni civili»;
        f) dopo la lettera g-ter) sono aggiunte le seguenti:
  «g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione civile  ricevuti
dall'ufficiale  dello  stato  civile,  nonche'  di   modifica   delle
condizioni di scioglimento;
  g-quinquies)   la   manifestazione   congiunta   di   volonta'   di
scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1,  comma  24,
della legge 20 maggio  2016,  n.  76,  ovvero  la  manifestazione  di
volonta' di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma
della predetta disposizione, previamente comunicata  all'altra  parte
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla
residenza anagrafica  o,  in  mancanza,  all'ultimo  indirizzo  noto,
ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea;
  g-sexies)  la  dichiarazione  con  la  quale  le  parti,  dopo   la
costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la
durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i  loro
cognomi o di anteporre  o  posporre  al  cognome  comune  il  proprio
cognome, se diverso.»;
      2) al comma 2:
  a) alla lettera b) dopo le parole: «codice civile,»  sono  inserite
le seguenti: «e delle unioni civili costituite per  delega  ai  sensi
dell'articolo 70-quater,» e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «o delle parti dell'unione civile»;
  b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
  «b-bis) gli atti di costituzione di unione civile  avvenuti  in  un
comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile
dei comuni di residenza delle parti;»;
  c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
le unioni civili costituite all'estero»;
  d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) gli atti dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;»;
  e) alla lettera d)  dopo  le  parole:  «matrimoni  celebrati»  sono
inserite le seguenti: «o le unioni civili costituite»;
  f) alla lettera e) dopo le parole: «degli sposi» sono  inserite  le
seguenti: «e gli atti e i  processi  verbali  di  costituzione  delle
unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita  di  una
delle parti dell'unione civile»;
  g) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o
dell'unione civile»;
  h) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
  «g-bis)  le  sentenze  e  gli  altri  atti  con  cui  si  pronuncia
all'estero la nullita', lo scioglimento di unioni  civili  ovvero  si
rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia'  iscritto
o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;»;
        i) dopo la lettera h-bis) e' aggiunta la seguente:
  «h-ter)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito  di   convenzione   di
negoziazione  assistita  da  un  avvocato,  conclusi  tra  le   parti
dell'unione civile al fine di raggiungere una  soluzione  consensuale
di  scioglimento  dell'unione  civile,  nonche'  di  modifica   delle
condizioni dello scioglimento.»;
    n) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al comma  1,  dopo  le  parole:  «o  aereo,»  sono  inserite  le
seguenti: «o se l'unione civile e' costituita nell'imminente pericolo
di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo,»;
  2) al comma 2, dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono  inserite
le seguenti: «o alla costituzione di unioni civili» e dopo le parole:
«degli sposi» sono inserite le seguenti: «o delle  parti  dell'unione
civile,»;
    o) all'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Nella ipotesi  in  cui  la  parte  dell'unione  civile  non
conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e' sorda, muta, o
comunque  impedita  a  comunicare,  l'ufficiale  dello  stato  civile
costituisce l'unione civile  o  con  l'ausilio  di  un  interprete  o
avvalendosi di mezzi idonei per  rivolgere  alla  parte  le  domande,
riceverne  le  risposte  e  darle  comunicazione  delle  disposizioni
contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016,
n. 76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione  civile  tra
le parti.»;
      2) al comma 2 le parole: «di cui al comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e per la costituzione dell'unione civile»;
    p) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1)  alla  rubrica  dopo  le  parole:  «matrimonio  celebrato»  sono
inserite le seguenti: «e unione civile costituita»;
  2) al comma 1 dopo le parole:  «codice  civile»  sono  inserite  le
seguenti:  «o  dall'articolo  70-quater»  e  dopo  le  parole:   «del
matrimonio»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  per  la  costituzione
dell'unione civile»;
    q) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al comma 1 dopo le parole:  «il  matrimonio»  sono  inserite  le
seguenti: «o costituito l'unione civile» e  dopo  le  parole:  «degli
sposi» sono inserite le seguenti: «e delle parti dell'unione civile»;
  2) al  comma  2  dopo  la  parola:  «celebrato»  sono  inserite  le
seguenti: «o l'unione civile costituita» e dopo le parole: «dell'atto
di  matrimonio»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  di   costituzione
dell'unione civile»;
  3) al comma 3,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «all'estero»  sono
inserite  le  seguenti:  «o  della  costituzione  dell'unione  civile
avvenuta  all'estero»  e  dopo  le  parole:  «lo  scioglimento»  sono
inserite le seguenti: «di un matrimonio o di una unione civile»;
    r) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la  seguente  lettera:  «i-bis)
della costituzione dell'unione civile iscritta ai sensi dell'articolo
70-octies, comma 5.»;
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Negli  atti  di  costituzione  dell'unione  civile  si  fa
annotazione:
  a) delle convenzioni patrimoniali,  delle  relative  modificazioni,
delle sentenze di omologazione di cui  all'articolo  163  del  codice
civile, delle sentenze di separazione  giudiziale  dei  beni  di  cui
all'articolo 193 del  codice  civile,  e  della  scelta  della  legge
applicabile ai  loro  rapporti  patrimoniali  operata  in  base  alle
vigenti norme di diritto internazionale privato;
  b) della dichiarazione contenente la manifestazione di volonta'  di
scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1,  comma
24, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
  c) delle sentenze, anche  straniere,  di  scioglimento  dell'unione
civile; di quelle che dichiarano efficace nello  Stato  la  pronuncia
straniera di nullita' o di scioglimento dell'unione civile;
  d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da uno o piu' avvocati, conclusi tra le parti  al  fine  di
raggiungere una soluzione  consensuale  di  scioglimento  dell'unione
civile;
  e)  degli  accordi  di  scioglimento  dell'unione  civile  ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile;
  f) delle sentenze con le quali si  pronuncia  l'annullamento  della
trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile;
  g) delle sentenze dichiarative di assenza o di  morte  presunta  di
una delle  parti  dell'unione  civile  e  di  quelle  che  dichiarano
l'esistenza della parte di cui era stata dichiarata la morte presunta
o ne accertano la morte;
  h)  dei  provvedimenti  che  determinano  il   cambiamento   o   la
modificazione  del  cognome  o  del  nome  o  di   entrambi   e   dei
provvedimenti di revoca  relativi  ad  una  delle  parti  dell'unione
civile;
  i) dei provvedimenti di rettificazione.»;
    s) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: «il matrimonio» sono
inserite le seguenti: «e nel costituire l'unione civile»;
    t) dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente titolo:
 
                          «Titolo VIII-bis
 
 
       Della richiesta e della costituzione dell'unione civile
 
 
                            Art. 70-bis.
            Richiesta di costituzione dell'unione civile
 
  1. La richiesta di costituzione dell'unione  civile  e'  presentata
all'ufficio dello stato civile del comune  scelto  dalle  parti.  Chi
richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e
il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo
di residenza delle parti dell'unione civile, nonche'  l'insussistenza
delle  cause  impeditive  alla  costituzione   dell'unione   di   cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
  2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della
dichiarazione di cui al comma 1 e puo' acquisire d'ufficio  eventuali
documenti  che  ritenga  necessari  per  provare   l'inesistenza   di
impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
  3.  Ricevuta  la  richiesta  di  costituzione  dell'unione  civile,
l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui  indica
l'identita' delle persone comparse, la  richiesta  a  lui  fatta,  le
dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e  lo  sottoscrive
unitamente ai richiedenti.
  4. La richiesta di  costituzione  dell'unione  civile  puo'  essere
fatta anche all'ufficiale dello stato civile  del  comune  di  scelta
delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico
nei modi indicati dall'articolo 12, comma 7.
 
                            Art. 70-ter.
                              Verifiche
 
  1. Le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, devono  essere
effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo  verbale.
Da tale data, o anche da  data  antecedente,  se  le  verifiche  sono
completate  prima  e  l'ufficiale  dello  stato  civile  ne  ha  dato
obbligatoria  comunicazione  ai   richiedenti,   le   parti   possono
presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire  l'unione
civile.
  2.  Quando  e'  accertata  l'insussistenza  dei  presupposti  o  la
sussistenza di un impedimento, l'ufficiale dello stato civile ne  da'
comunicazione alle parti e non procede alla costituzione  dell'unione
civile.
  3. I documenti presentati  o  acquisti  sono  registrati,  dopo  la
costituzione dell'unione civile, negli archivi  di  cui  all'articolo
10.
  4. Quando  la  costituzione  dell'unione  civile  non  avviene  nei
centottanta giorni successivi al termine o alla comunicazione di  cui
al comma 1, la richiesta delle parti e  le  verifiche  dell'ufficiale
dello stato civile si considerano come non avvenute.
 
                           Art. 70-quater.
             Costituzione dell'unione civile per delega
 
  1. Quando vi e' necessita' o  convenienza  di  costituire  l'unione
civile in un comune diverso da quello in cui e' stata  presentata  la
richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di
cui all'articolo 70-bis, su istanza delle parti, delega per  iscritto
l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.
 
                         Art. 70-quinquies.
                             Impedimenti
 
  1. Quando a costituire l'unione civile osta un impedimento  per  il
quale e' stata concessa autorizzazione a termini  delle  disposizioni
del codice civile, una delle parti dell'unione civile deve presentare
copia del relativo provvedimento.
 
                           Art. 70-sexies.
                          Casi particolari
 
  1. Quando una delle parti che chiede  la  costituzione  dell'unione
civile e' un cittadino  italiano  residente  all'estero,  l'ufficiale
dello stato civile al quale e' fatta richiesta effettua le  verifiche
di cui  all'articolo  70-bis,  anche  presso  il  competente  ufficio
consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione  civile
viene  fatta  all'autorita'  consolare,  quest'ultima   effettua   le
verifiche di cui all'articolo 70-bis tramite l'ufficiale dello  stato
civile del comune di iscrizione anagrafica.
 
                          Art. 70-septies.
                            Registrazioni
 
  1. I documenti  che  giustificano  le  enunciazioni  contenute  nel
processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile sono
registrati,  costituita  l'unione  civile,  di  seguito  all'atto  di
costituzione dell'unione civile negli archivi di cui all'articolo 10.
 
                           Art. 70-octies.
                   Costituzione dell'unione civile
 
  1. Trascorso il termine previsto  dall'articolo  70-ter,  comma  1,
l'ufficiale dello  stato  civile  puo'  procedere  alla  costituzione
dell'unione civile.
  2.  Le  parti,  nel  giorno  prescelto,  si  presentano  e  rendono
personalmente e  congiuntamente,  alla  presenza  di  due  testimoni,
all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata  presentata
la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
  3.  Le  parti  possono  dichiarare  di  assumere,  per  la   durata
dell'unione  civile,  un  cognome  comune  scegliendolo  tra  i  loro
cognomi. La parte puo' anteporre o  posporre  al  cognome  comune  il
proprio cognome, se diverso,  facendone  dichiarazione  all'ufficiale
dello stato civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime
della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali.
  4. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la dichiarazione di cui
al  comma  2,  fatta  menzione  del  contenuto  dei  commi  11  e  12
dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, iscrive l'atto  di
costituzione dell'unione civile nel  registro  delle  unioni  civili.
Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, e'  sottoscritto
dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.
  5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma  4-bis,  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, l'ufficiale dello stato civile
del comune di  celebrazione  del  matrimonio  o  di  trascrizione  se
avvenuto all'estero, ricevuta  la  comunicazione  della  sentenza  di
rettificazione  di  attribuzione  di  sesso,  procede  all'iscrizione
dell'unione civile nel registro delle unioni civili con le  eventuali
annotazioni  relative  alla  scelta  del   cognome   ed   al   regime
patrimoniale.
 
                           Art. 70-novies.
      Costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale
 
  1. Se una delle parti dell'unione  civile,  per  infermita'  o  per
altro impedimento giustificato all'ufficio  dello  stato  civile,  e'
nell'impossibilita' di recarsi alla  casa  comunale,  l'ufficiale  si
trasferisce col segretario  nel  luogo  in  cui  si  trova  la  parte
impedita e,  ivi,  alla  presenza  di  due  testimoni,  procede  alla
costituzione dell'unione civile.
 
                           Art. 70-decies.
            Costituzione dell'unione civile in imminente
                          pericolo di vita
 
  1. Nel caso di imminente pericolo  di  vita  di  una  delle  parti,
l'ufficiale  di  stato  civile  del   luogo   puo'   procedere   alla
costituzione senza le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma  2,
purche' le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.
  2.  L'ufficiale  dello   stato   civile   dichiara   nell'atto   di
costituzione dell'unione il modo con  cui  ha  accertato  l'imminente
pericolo di vita e procede secondo le modalita' di  cui  all'articolo
70-novies.
 
                          Art. 70-undecies.
                 Opposizione del pubblico ministero
 
  1. L'ufficiale  dello  stato  civile,  se  conosce  che  osta  alla
costituzione dell'unione civile  un  impedimento  che  non  e'  stato
dichiarato,  deve  immediatamente  informare  il  procuratore   della
Repubblica,  affinche'  questi  possa   proporre   opposizione   alla
costituzione dell'unione civile.
  2. L'atto di  opposizione  deve  essere  proposto  con  ricorso  al
presidente del  tribunale  del  luogo  dove  e'  stata  richiesta  la
costituzione dell'unione civile che fissa con decreto la comparizione
delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre  e  i
dieci giorni da quella di presentazione del  ricorso  e  dispone  che
ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica  e
siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a
quello fissato per la comparizione, alle parti dell'unione  civile  e
all'ufficiale dello stato civile del comune  nel  quale  deve  essere
costituita l'unione civile.
  3. Il tribunale, sentite le parti ed  acquisiti  senza  particolari
formalita' gli elementi del caso, decide con decreto motivato  avente
efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.
  4. Se l'opposizione e' stata proposta da chi ne  ha  facolta',  per
causa ammessa dalla legge, il  presidente  del  tribunale  puo',  con
proprio decreto, ove  ne  sussista  la  opportunita',  sospendere  la
costituzione dell'unione civile sino  a  che  sia  stata  rimossa  la
opposizione.
 
                         Art. 70-duodecies.
                      Termine per l'opposizione
 
  1. L'opposizione all'unione  civile  puo'  essere  sempre  proposta
prima della sua costituzione.
 
                         Art. 70-terdecies.
                    Annotazione dell'opposizione
 
  1. Nel processo verbale di richiesta di costituzione  della  unione
civile deve essere annotato l'atto di opposizione.
  2. Nello stesso verbale si deve altresi' annotare  il  decreto  che
rigetta od accoglie l'opposizione o il  provvedimento  di  estinzione
del giudizio.
 
                        Art. 70-quaterdecies.
       Contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile
 
  1. L'atto di costituzione dell'unione  civile  deve  specificamente
indicare:
  a) il nome e il  cognome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita,  la
cittadinanza e la residenza delle parti dell'unione civile; il  nome,
il cognome, il luogo  e  la  data  di  nascita  e  la  residenza  dei
testimoni;
  b) la data della  richiesta  di  costituzione  dell'unione  civile,
salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;
  c)  il  decreto  di  autorizzazione  quando  ricorre  alcuno  degli
impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;
  d) la menzione dell'avvenuta lettura del contenuto dei commi  11  e
12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
  e) la  dichiarazione  delle  parti  di  voler  costituire  l'unione
civile;
  f) il luogo della  costituzione  dell'unione  civile  nel  caso  di
imminente pericolo  di  vita  e  di  costituzione  fuori  della  casa
comunale ed il motivo del trasferimento  dell'ufficiale  dello  stato
civile in detto luogo.
  2. Quando contemporaneamente alla costituzione  dell'unione  civile
le  parti  dichiarano  di  scegliere  il  cognome  comune,  a   norma
dell'articolo 1, comma 10, della legge 20  maggio  2016,  n.  76,  la
dichiarazione  e'   inserita   nell'atto   stesso   di   costituzione
dell'unione civile. Ugualmente si provvede nel  caso  di  scelta  del
regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai
loro rapporti patrimoniali operata in  base  alle  vigenti  norme  di
diritto internazionale privato.
 
                      Art. 70-quinquiesdecies.
                  Certificazione dell'unione civile
 
  1. La certificazione dell'unione civile riporta i  dati  anagrafici
delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza,
oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.
  2. Nei documenti e atti in  cui  e'  prevista  l'indicazione  dello
stato civile, per le  parti  dell'unione  civile  sono  riportate  le
seguenti formule: "unito civilmente" o "unita civilmente".»;
    u) all'articolo 73, comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«cognome del coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte a lui
unita civilmente» e dopo le parole: «coniugato, vedovo o  divorziato»
sono inserite le seguenti: «unito civilmente o se l'unione civile  si
era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo  1,
commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76».

                      Avvertenza:
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
 
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 6, 10, 12,  16,
          17, 19, 26, 49, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e  del  Capo  IV
          del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          novembre  2000,  n.  396,  come  modificati  dal   presente
          decreto:
              «Art. 1 (Ufficio ed ufficiale dello stato civile). - 1.
          Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
              2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,  o  chi  lo
          sostituisce a norma di  legge,  e'  ufficiale  dello  stato
          civile.
              3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile  possono
          essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato  e,  in
          caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate,  a
          tempo  determinato  del  comune,  previo   superamento   di
          apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero
          ad un consigliere comunale che  esercita  le  funzioni  nei
          quartieri o nelle frazioni, o al segretario  comunale.  Per
          il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10  della
          legge 5 febbraio 1992,  n.  91,  per  la  celebrazione  del
          matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui
          alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di  ufficiale
          dello stato civile possono essere delegate anche  a  uno  o
          piu'  consiglieri  o  assessori  comunali  o  a   cittadini
          italiani  che  hanno  i  requisiti  per   la   elezione   a
          consigliere comunale.».
              «Art. 6  (Incompatibilita').  -  1.  L'ufficiale  dello
          stato civile non puo' ricevere gli atti nei quali egli,  il
          coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi  parenti
          o affini in linea retta in  qualunque  grado,  o  in  linea
          collaterale  fino  al  secondo  grado,  intervengono   come
          dichiaranti.».
              «Art.  10  (Archivio  informatico).  -  1.  In  ciascun
          ufficio dello stato civile sono registrati e conservati  in
          un unico archivio informatico tutti gli  atti  formati  nel
          comune  o  comunque  relativi  a  soggetti  ivi  residenti,
          riguardanti la cittadinanza, la nascita,  i  matrimoni,  le
          unioni civili e la morte.
              2.  Le  modalita'  tecniche  per  la   iscrizione,   la
          trascrizione, la annotazione, la trasmissione e  la  tenuta
          degli atti dello stato civile conservati negli  archivi  di
          cui al comma 1 sono stabilite con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri da emanarsi  entro  dodici  mesi
          dalla pubblicazione del presente  regolamento  su  proposta
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          degli affari esteri, sentiti l'Autorita' per  l'informatica
          nella  pubblica  amministrazione,   il   Garante   per   la
          protezione dei dati personali  e  l'Associazione  nazionale
          dei comuni italiani, sulla base  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
              a)  formazione  degli  atti  su  base   informatica   e
          conservazione dei dati sia nel luogo in  cui  sono  formati
          gli atti che nel comune di attuale residenza della  persona
          cui si riferiscono;
              b) garanzia della sicurezza e della inalterabilita' dei
          dati, una volta formati e sottoscritti i relativi  atti,  e
          possibilita' della loro rettificazione ed annotazione;
              c)  trasmissione  telematica  dei  dati,  eventualmente
          utilizzando    la    rete    unitaria    della     pubblica
          amministrazione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996,
          n. 675, e in modo da assicurare la verifica  dell'effettivo
          trasferimento dei dati medesimi;
              d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per il  bilancio
          dello  Stato,  di  un  centro  nazionale  di  raccolta  dei
          supporti informatici contenente  tutti  i  dati  registrati
          negli  archivi  informatici  comunali  per  assicurarne  la
          conservazione in caso di eventi dannosi o calamitosi;  tale
          centro e' tenuto a svolgere i compiti di cui  alle  lettere
          b), c) e d) dell'art. 5, comma 1,  in  caso  di  prolungata
          impossibilita' di accesso ai dati conservati negli  archivi
          comunali; i dati sono conservati separatamente per  ciascun
          comune, secondo  modalita'  che  ne  rendano  possibile  la
          consultazione,  per  le  sole  finalita'   indicate   nella
          presente lettera, da parte dei rispettivi  ufficiali  dello
          stato civile;
              e)   previsione   della   possibilita'   di    redigere
          provvisoriamente gli atti su base cartacea sotto  forma  di
          processo verbale, in caso di  inutilizzabilita'  temporanea
          dei sistemi informatici, con obbligo  di  inserirli  appena
          possibile negli archivi di cui al comma 1;
              f) adozione, per  gli  atti  formati  all'estero  dalle
          autorita' diplomatiche o consolari, di strumenti idonei  ad
          assicurare quanto previsto nelle lettere a), b), c), e);
              g) indicazione delle modalita' e fissazione del termine
          a partire dal quale potranno essere attivati  e  di  quello
          entro il quale dovranno essere resi pienamente operanti gli
          archivi di cui al comma 1 prevedendo eventualmente una fase
          preliminare di sperimentazione;
              h) definizione delle  modalita'  e  dei  tempi  per  la
          graduale archiviazione mediante  supporti  informatici  dei
          registri dello stato civile utilizzati prima della  entrata
          in funzione degli archivi di cui al comma  1  e  previsione
          delle modalita' per la successiva immissione  nei  suddetti
          archivi dei dati gia' contenuti nei registri.».
              «Art. 12 (Modalita' di redazione degli atti). - 1.  Gli
          atti dello stato civile sono redatti secondo le  formule  e
          le   modalita'   stabilite   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno,  da  emanarsi   entro   dodici   mesi   dalla
          pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni
          entrano in vigore contestualmente a  quelle  contenute  nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'art. 10, comma 2.
              2. Gli atti di nascita,  matrimonio,  unione  civile  e
          morte sono formati nel comune in cui tali  fatti  accadono.
          Nei  casi  in  cui  il  presente  ordinamento  preveda   la
          possibilita' della formazione degli atti in comuni  diversi
          da quello dove il  fatto  e'  avvenuto,  l'indicazione  del
          luogo dell'evento dovra' essere comunque specificata.
              3. L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti  e
          dei   testimoni,   ove   richiesti,    e'    immediatamente
          sottoscritto dai  medesimi  e  dall'ufficiale  dello  stato
          civile che ne da' previamente lettura.
              4.  Se  i  dichiaranti  o  i  testimoni   non   possono
          sottoscrivere  l'atto,   si   fa   menzione   della   causa
          dell'impedimento.
              5. Se, iniziata la redazione di  un  atto,  sopravviene
          una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello
          stato civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione.
              6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma
          dell'ufficiale    dello    stato     civile     competente.
          Successivamente alla chiusura gli atti non  possono  subire
          variazioni.
              7. Le parti interessate possono farsi rappresentare  da
          persona munita di procura speciale risultante da  scrittura
          privata, quando non  e'  espressamente  previsto  che  esso
          debba risultare da atto pubblico.
              8. Gli atti formati in  comuni  diversi  da  quello  di
          residenza devono  essere  comunicati  dall'ufficiale  dello
          stato civile che li forma all'ufficiale dello stato  civile
          del comune di residenza  delle  persone  cui  gli  atti  si
          riferiscono, per la trascrizione.
              9. In  caso  di  cambiamento  di  residenza,  gli  atti
          conservati  nel  comune  di   provenienza   devono   essere
          comunicati dall'ufficiale dello stato civile del comune  di
          provenienza a quello del comune dove la persona  stabilisce
          la propria residenza, per la trascrizione.
              10. La trascrizione  degli  atti  e  dei  provvedimenti
          negli archivi di cui all'art. 10, quando e'  richiesta,  si
          compie   mediante   verbalizzazione   dell'atto    o    del
          provvedimento. Nel verbale l'atto e riprodotto  per  intero
          quando  cio'  e'  espressamente  previsto;   altrimenti   e
          brevemente riassunto  a  cura  dell'ufficiale  dello  stato
          civile.
              11. La trascrizione puo' essere domandata  da  chiunque
          vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per
          iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla  pubblica
          autorita'.
              12. Quando l'atto e' scritto in lingua straniera, se ne
          trascrive  la  traduzione  eseguita  nel   modo   stabilito
          dall'art. 22.».
              «Art.  16  (Matrimoni   celebrati   e   unioni   civili
          costituite all'estero).  -  1.  Il  matrimonio  e  l'unione
          civile all'estero, quando gli sposi o le parti  dell'unione
          sono entrambi cittadini italiani o uno di essi e' cittadino
          italiano e l'altro e' cittadino straniero,  possono  essere
          celebrati o costituiti innanzi all'autorita' diplomatica  o
          consolare competente, oppure innanzi  all'autorita'  locale
          secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una  copia
          dell'atto e' rimessa a cura degli interessati all'autorita'
          diplomatica o consolare.».
              «Art. 17  (Trasmissione  di  atti).  -  1.  L'autorita'
          diplomatica   o   consolare   trasmette   ai   fini   della
          trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti  relativi
          al  cittadino  italiano  formati  all'estero  all'ufficiale
          dello stato civile del comune in  cui  l'interessato  ha  o
          dichiara che intende stabilire la propria  residenza,  o  a
          quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani
          residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di
          iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero,  se
          egli e' nato e residente all'estero, a quello del comune di
          nascita o di residenza della madre  o  del  padre  di  lui,
          ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio o
          dell'unione civile, se gli sposi  o  le  parti  dell'unione
          civile risiedono in  comuni  diversi,  saranno  inviati  ad
          entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione  del  doppio
          invio. Nel caso in cui non e' possibile  provvedere  con  i
          criteri sopra indicati, l'interessato, su  espresso  invito
          dell'autorita' diplomatica o consolare, dovra' indicare  un
          comune a sua scelta.».
              «Art.  19  (Trascrizioni).  -  1.  Su   richiesta   dei
          cittadini stranieri  residenti  in  Italia  possono  essere
          trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti  dello
          stato civile che li  riguardano  formati  all'estero.  Tali
          atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in
          lingua italiana e alla legalizzazione, ove  prescritta,  da
          parte della competente autorita' straniera.
              2. Possono altresi'  essere  trascritti  gli  atti  dei
          matrimoni celebrati o delle unioni  civili  costituite  fra
          cittadini stranieri  dinanzi  all'autorita'  diplomatica  o
          consolare straniera in Italia, se cio' e' consentito  dalle
          convenzioni vigenti in  materia  con  il  Paese  cui  detta
          autorita' appartiene.
              3. L'ufficiale dello stato civile puo' rilasciare copia
          integrale   dell'atto   trascritto   a   richiesta    degli
          interessati.».
              «Art. 26 (Attivita' dell'ufficiale dello stato civile).
          - 1. Le dichiarazioni e la prestazione del  giuramento,  di
          cui agli articoli 23 e  25,  sono  raccolte  dall'ufficiale
          dello stato civile  del  comune  dove  l'interessato  ha  o
          intende stabilire la propria residenza ovvero, in  caso  di
          residenza   all'estero,   dall'autorita'   diplomatica    o
          consolare della circoscrizione di  residenza.  Quest'ultima
          autorita' trasmette, per la  trascrizione,  il  decreto  di
          concessione della cittadinanza  all'ufficiale  dello  stato
          civile del  comune  di  residenza  o  di  ultima  residenza
          dell'interessato  o,  in  mancanza,  del  comune  dove   e'
          iscritto o trascritto l'atto di  matrimonio  o  dell'unione
          civile ovvero del comune scelto dall'interessato  medesimo,
          dando notizia dell'avvenuto giuramento.
              2. L'ufficiale dello  stato  civile  che  riceve  copia
          della  dichiarazione  e  della   comunicazione   dell'esito
          dell'accertamento provvede alla loro annotazione  sull'atto
          di nascita dell'interessato ed ai  conseguenti  adempimenti
          anagrafici.».
              «Art. 49 (Annotazioni). - 1. Negli atti di  nascita  si
          annotano:
              a) i provvedimenti di adozione e di revoca;
              b)  i  provvedimenti  di   revoca   o   di   estinzione
          dell'affiliazione;
              c) le comunicazioni di apertura  e  di  chiusura  della
          tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;
              d) i decreti di nomina e di revoca  del  tutore  o  del
          curatore  provvisorio   in   pendenza   del   giudizio   di
          interdizione o di inabilitazione;
              e) le sentenze di interdizione o  di  inabilitazione  e
          quelle di revoca;
              f) gli atti di matrimonio e  le  sentenze  dalle  quali
          risulta   l'esistenza   del   matrimonio,   gli   atti   di
          costituzione dell'unione civile, iscritta  anche  ai  sensi
          dell'art. 70-octies, comma 5, e  le  sentenze  dalle  quali
          risulta l'esistenza dell'unione civile;
              g)  le  sentenze  che  pronunciano  la   nullita',   lo
          scioglimento o  la  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio e  quelle  che  pronunciano  la  nullita'  o  lo
          scioglimento dell'unione civile;
              g-bis) gli accordi raggiunti a seguito  di  convenzione
          di negoziazione assistita da uno  o  piu'  avvocati  ovvero
          autorizzati, conclusi tra coniugi al  fine  di  raggiungere
          una  soluzione  consensuale  di  cessazione  degli  effetti
          civili del matrimonio e di scioglimento  del  matrimonio  e
          quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine  di
          raggiungere  una  soluzione  consensuale  di   scioglimento
          dell'unione civile;
              g-ter) gli accordi  di  scioglimento  o  di  cessazione
          degli  effetti  civili   del   matrimonio   e   quelli   di
          scioglimento  dell'unione  civile  ricevuti  dall'ufficiale
          dello stato civile;
              h) i provvedimenti  della  corte  di  appello  previsti
          nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847,  e  le
          sentenze con le quali  si  pronuncia  l'annullamento  della
          trascrizione di  un  matrimonio  celebrato  dinanzi  ad  un
          ministro di culto;
              i) gli atti e i provvedimenti  riguardanti  l'acquisto,
          la perdita, la rinuncia o il riacquisto della  cittadinanza
          italiana;
              j) le sentenze  dichiarative  di  assenza  o  di  morte
          presunta e quelle che, a termini dell'art.  67  del  codice
          civile, dichiarano la esistenza delle persone  di  cui  era
          stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
              k) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del
          matrimonio, in qualunque forma effettuati;
              l)  le  domande  di  impugnazione  del  riconoscimento,
          quando ne e' ordinata l'annotazione, e le relative sentenze
          di rigetto;
              m)  le  sentenze  che   pronunciano   la   nullita'   o
          l'annullamento dell'atto di riconoscimento;
              n) [le legittimazioni per susseguente matrimonio o  per
          provvedimento del giudice e le sentenze  che  accolgono  le
          relative impugnazioni];
              o) le sentenze che dichiarano  o  disconoscono  che  il
          figlio e' nato nel matrimonio;
              p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o  la
          modifica del nome cognome relativi alla persona cui  l'atto
          si riferisce; quelli che determinano il  cambiamento  o  la
          modifica  del  cognome  relativi  alla   persona   da   cui
          l'intestatario dell'atto ha derivato il  cognome,  salvi  i
          casi in cui il predetto intestatario,  se  maggiorenne,  si
          sia avvalso della facolta' di poter  mantenere  il  cognome
          precedentemente posseduto;
              q) le sentenze  relative  al  diritto  di  uso  di  uno
          pseudonimo;
              r) gli atti di morte;
              s) i provvedimenti  di  rettificazione  che  riguardano
          l'atto gia' iscritto o trascritto nei registri.
              2.
              3.
              4. Le annotazioni di cui  al  comma  1  possono  essere
          richieste, anche verbalmente, dagli interessati.».
              «Art.  63  (Iscrizioni  e  trascrizioni).  -  1.  Negli
          archivi di cui all'art. 10, l'ufficiale dello stato  civile
          iscrive:
              a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui e  le
          unioni civili costituite davanti a  lui  e  quelle  di  cui
          all'art. 70-octies, comma 5;
              b) gli atti dei matrimoni celebrati  fuori  dalla  casa
          comunale a norma dell'art.  110  del  codice  civile  e  le
          unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a  norma
          dell'art. 70-novies;
              c)  gli  atti  dei  matrimoni  celebrati  in  caso   di
          imminente pericolo di vita di uno  degli  sposi,  ai  sensi
          dell'art.  101  del  codice  civile,  e  le  unioni  civili
          costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti
          a norma dell'art. 70-decies;
              d) gli atti dei matrimoni celebrati per  richiesta,  ai
          sensi dell'art. 109 del codice civile, e le  unioni  civili
          costituite per delega a norma dell'art. 70-quater;
              e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
              f) gli atti  dei  matrimoni  e  di  costituzioni  delle
          unioni civili ai quali, per la particolarita' del caso, non
          si adattano le formule stabilite;
              g) le dichiarazioni con le  quali  i  coniugi  separati
          manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'art. 157
          del codice civile;
              g-ter)  gli  accordi  di  separazione   personale,   di
          scioglimento o  di  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio  ricevuti  dall'ufficiale  dello  stato  civile,
          nonche' di modifica delle condizioni di  separazione  o  di
          divorzio.
              g-quater)  gli  accordi  di  scioglimento   dell'unione
          civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile,  nonche'
          di modifica delle condizioni di scioglimento;
              g-quinquies) la manifestazione congiunta di volonta' di
          scioglimento dell'unione civile, a norma dell'art. 1, comma
          24,  della  legge  20  maggio  2016,  n.  76,   ovvero   la
          manifestazione  di  volonta'  di  scioglimento  dell'unione
          civile  di  una  sola  parte   a   norma   della   predetta
          disposizione,  previamente   comunicata   all'altra   parte
          mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento  alla  residenza  anagrafica  o,  in  mancanza,
          all'ultimo  indirizzo  noto,  ovvero  con  altra  forma  di
          comunicazione parimenti idonea;
              g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti,  dopo
          la costituzione dell'unione  civile,  dichiarano  di  voler
          assumere, per la  durata  dell'unione  civile,  un  cognome
          comune scegliendo tra i  loro  cognomi  o  di  anteporre  o
          posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
              2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato  civile
          trascrive:
              a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune
          davanti ai ministri di culto;
              b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'art.
          109 del codice civile, e delle unioni civili costituite per
          delega a norma dell'art. 70-quater, trasmessi all'ufficiale
          dello stato civile dei comuni di residenza  degli  sposi  o
          delle parti dell'unione civile;
              b-bis)  gli  atti  di  costituzione  di  unione  civile
          avvenuti  in  un  comune  scelto  dalle  parti,   trasmessi
          all'ufficiale dello stato civile dei  comuni  di  residenza
          delle parti;
              c) gli atti dei matrimoni  celebrati  all'estero  e  le
          unioni civili costituite all'estero;
              c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello  stesso
          sesso celebrati all'estero;
              d) gli atti dei matrimoni celebrati o le unioni  civili
          costituite dinanzi all'autorita'  diplomatica  o  consolare
          straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono
          convenzioni in materia;
              e)  gli  atti  e  i  processi  verbali  dei   matrimoni
          celebrati in caso di imminente  pericolo  di  vita  di  uno
          degli sposi e gli atti e i processi verbali di costituzione
          delle unioni civili avvenute in caso di imminente  pericolo
          di vita di una delle  parti  dell'unione  civile,  a  norma
          degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;
              f) le sentenze dalle quali  risulta  la  esistenza  del
          matrimonio o dell'unione civile;
              g) le sentenze e gli altri atti con  cui  si  pronuncia
          all'estero la  nullita',  lo  scioglimento,  la  cessazione
          degli effetti civili di un matrimonio ovvero  si  rettifica
          in qualsiasi modo un atto di  matrimonio  gia'  iscritto  o
          trascritto negli archivi di cui all'art. 10;
              g-bis)  le  sentenze  e  gli  altri  atti  con  cui  si
          pronuncia all'estero la nullita', lo scioglimento di unioni
          civili ovvero  si  rettifica  in  qualsiasi  modo  un  atto
          dell'unione civile gia' iscritto o trascritto negli archivi
          di cui all'art. 10;
              h)  le  sentenze  della  corte  di   appello   previste
          dall'articolo 17 della legge 27  maggio  1929,  n.  847,  e
          dall'art. 8, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra
          la Repubblica italiana e la  Santa  Sede  ratificato  dalla
          legge 25 marzo 1985, n. 121;
              h-bis) gli accordi raggiunti a seguito  di  convenzione
          di negoziazione assistita da uno o piu'  avvocati  conclusi
          tra  coniugi  al  fine   di   raggiungere   una   soluzione
          consensuale di separazione personale, di  cessazione  degli
          effetti  civili  del  matrimonio,   di   scioglimento   del
          matrimonio,  nonche'  di  modifica  delle   condizioni   di
          separazione o di divorzio.
              h-ter) gli accordi raggiunti a seguito  di  convenzione
          di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi  tra  le
          parti  dell'unione  civile  al  fine  di  raggiungere   una
          soluzione consensuale di scioglimento  dell'unione  civile,
          nonche' di modifica delle condizioni dello scioglimento.
              3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma  2
          devono essere trascritti per intero.».
              «Art. 65 (Imminente pericolo  di  vita).  -  1.  Se  il
          matrimonio, nell'imminente pericolo di vita  di  uno  degli
          sposi, e' celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, o
          se l'unione e' costituita nell'imminente pericolo  di  vita
          di una delle parti, durante un viaggio marittimo  o  aereo,
          si  osservano,  rispettivamente,  le   disposizioni   degli
          articoli 204, 205, 207, 208, 210 e  834  del  codice  della
          navigazione.
              2. Per  la  trascrizione  degli  atti  o  dei  processi
          verbali relativi a matrimoni celebrati o alla  costituzione
          di unioni civili nelle  ipotesi  previste  nel  comma  1  e
          competente l'ufficiale dello stato  civile  del  comune  di
          residenza degli sposi o delle parti dell'unione civile,  al
          quale   la   Capitaneria   di   porto   o   il   comandante
          dell'aeroporto, se l'approdo  o  l'atterraggio  avviene  in
          Italia, o l'autorita' diplomatica o consolare, se l'approdo
          o l'atterraggio avviene  all'estero,  trasmette  copia  dei
          relativi  atti  consegnati  dal  comandante  della  nave  o
          dell'aereo.».
              «Art. 66 (Casi particolari). - 1. Nella ipotesi in  cui
          lo sposo non conosce la lingua italiana nonche'  in  quelle
          in cui e' sordo, muto, o comunque  impedito  a  comunicare,
          l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o  con
          l'ausilio di un interprete o avvalendosi  di  mezzi  idonei
          per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le  risposte
          e dargli comunicazione delle disposizioni  contenute  negli
          articoli  143,  144  e  147  del  codice  civile  e   della
          dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.
              1-bis. Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile
          non conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui  e'
          sorda, muta, o comunque impedita a comunicare,  l'ufficiale
          dello  stato  civile  costituisce  l'unione  civile  o  con
          l'ausilio di un interprete o avvalendosi  di  mezzi  idonei
          per rivolgere alla parte le domande, riceverne le  risposte
          e  darle   comunicazione   delle   disposizioni   contenute
          nell'art. 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016,  n.
          76,  e  della  dichiarazione  di  costituzione  dell'unione
          civile tra le parti.
              2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis l'ufficiale dello
          stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati  per  la
          celebrazione  del  matrimonio   e   per   la   costituzione
          dell'unione civile.».
              «Art.  67  (Matrimonio  celebrato   e   unione   civile
          costituita da altro  ufficiale).  -  1.  L'ufficiale  dello
          stato  civile  che,  valendosi  della   facolta'   concessa
          dall'art. 109 del  codice  civile,  o  dall'art.  70-quater
          richiede  un  altro  ufficiale  per  la  celebrazione   del
          matrimonio o per la costituzione  dell'unione  civile  deve
          esprimere nella richiesta il  motivo  di  necessita'  o  di
          convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.
              2. I documenti sono tenuti  dall'ufficiale  richiedente
          per essere poi inseriti negli archivi di cui  all'art.  10,
          con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1.».
              «Art. 68 (Comunicazioni). - 1. L'ufficiale dello  stato
          civile che ha celebrato il matrimonio o costituito l'unione
          civile deve darne prontamente avviso agli  ufficiali  dello
          stato civile dei comuni di  nascita  degli  sposi  e  delle
          parti dell'unione civile  ai  fini  dell'annotazione  sugli
          atti di nascita.
              2. Se il  matrimonio  e'  stato  celebrato  o  l'unione
          civile  costituita  per  delegazione,  l'avviso   e'   dato
          dall'ufficiale dello  stato  civile  delegante,  dopo  aver
          ricevuto la copia dell'atto di matrimonio o di costituzione
          dell'unione civile da quello delegato.
              3. Uguale avviso deve essere dato:
              a) dall'ufficiale dello stato civile che ha  trascritto
          l'atto originale del  matrimonio  celebrato  davanti  a  un
          ministro di culto;
              b) dall'ufficiale dello stato civile che ha  trascritto
          l'atto originale  del  matrimonio  celebrato  all'estero  o
          della costituzione dell'unione civile  avvenuta  all'estero
          ovvero una sentenza dalla quale risulta  la  esistenza,  la
          nullita', lo scioglimento o  la  cessazione  degli  effetti
          civili di un matrimonio o di una unione civile.
              4. L'ufficiale dello stato civile  del  comune  che  ha
          ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni.».
              «Art. 69 (Annotazioni). - 1. Negli atti  di  matrimonio
          si fa annotazione:
              a)  della  trasmissione  al  ministro  di  culto  della
          comunicazione  dell'avvenuta  trascrizione   dell'atto   di
          matrimonio da lui celebrato;
              b)  delle  convenzioni  matrimoniali,  delle   relative
          modificazioni,  delle  sentenze  di  omologazione  di   cui
          all'art.  163  del  codice  civile,   delle   sentenze   di
          separazione giudiziale dei beni di  cui  all'art.  193  del
          codice civile, e della scelta della  legge  applicabile  ai
          loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma
          1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
              c) dei ricorsi per  lo  scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti  civili  del  matrimonio,  e  delle  relative
          pronunce;
              d) delle sentenze, anche straniere, di  scioglimento  o
          di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio;  di
          quelle che dichiarano efficace  nello  Stato  la  pronuncia
          straniera di nullita' o di scioglimento del matrimonio;  di
          quelle che dichiarano efficace  nello  Stato  la  pronuncia
          dell'autorita' ecclesiastica di nullita' del matrimonio;  e
          di quelle che  pronunciano  la  separazione  personale  dei
          coniugi o l'omologazione di quella consensuale;
              d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione
          di negoziazione assistita da uno  o  piu'  avvocati  ovvero
          autorizzati, conclusi tra coniugi al  fine  di  raggiungere
          una soluzione  consensuale  di  separazione  personale,  di
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di
          scioglimento del matrimonio;
              d-ter)  degli  accordi  di  separazione  personale,  di
          scioglimento o  di  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
              e)  delle  sentenze   con   le   quali   si   pronuncia
          l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio;
              f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi  separati
          manifestano la loro riconciliazione;
              g) delle sentenze dichiarative di assenza  o  di  morte
          presunta di uno degli sposi  e  di  quelle  che  dichiarano
          l'esistenza dello sposo di  cui  era  stata  dichiarata  la
          morte presunta o ne accertano la morte;
              h) dei provvedimenti che determinano il  cambiamento  o
          la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
          provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;
              i) dei provvedimenti di rettificazione;
              i-bis) della costituzione dell'unione  civile  iscritta
          ai sensi dell'art. 70-octies, comma 5.
              1-bis. Negli atti di costituzione dell'unione civile si
          fa annotazione:
              a)  delle  convenzioni  patrimoniali,  delle   relative
          modificazioni,  delle  sentenze  di  omologazione  di   cui
          all'art.  163  del  codice  civile,   delle   sentenze   di
          separazione giudiziale dei beni di  cui  all'art.  193  del
          codice civile, e della scelta della  legge  applicabile  ai
          loro rapporti patrimoniali operata  in  base  alle  vigenti
          norme di diritto internazionale privato;
              b) della dichiarazione contenente la manifestazione  di
          volonta' di scioglimento dell'unione civile resa  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
              c) delle sentenze,  anche  straniere,  di  scioglimento
          dell'unione civile; di quelle che dichiarano efficace nello
          Stato la pronuncia straniera di nullita' o di  scioglimento
          dell'unione civile;
              d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione  di
          negoziazione assistita da uno o piu' avvocati, conclusi tra
          le parti al fine di raggiungere una  soluzione  consensuale
          di scioglimento dell'unione civile;
              e) degli accordi  di  scioglimento  dell'unione  civile
          ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
              f)  delle  sentenze   con   le   quali   si   pronuncia
          l'annullamento della trascrizione dell'atto di costituzione
          dell'unione civile;
              g) delle sentenze dichiarative di assenza  o  di  morte
          presunta di una delle parti dell'unione civile e di  quelle
          che dichiarano l'esistenza della parte  di  cui  era  stata
          dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
              h) dei provvedimenti che determinano il  cambiamento  o
          la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
          provvedimenti  di  revoca  relativi  ad  una  delle   parti
          dell'unione civile;
              i) dei provvedimenti di rettificazione.».
              «Art. 70  (Fascia  tricolore).-  1.  L'ufficiale  dello
          stato civile, nel celebrare il matrimonio e nel  costituire
          l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore di  cui
          all'articolo 50,  comma  12,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, da portarsi a tracolla.
              Capo IV - Della registrazione  relativa  agli  atti  di
          matrimonio e di unione civile.».

            
            
      


 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 20 maggio  2016,  n.  76,  recante  Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze e, in particolare, l'articolo 1, comma 28,  lettere  a)  e
c), che delega il Governo ad adottare disposizioni per  l'adeguamento
delle  norme  dell'ordinamento  dello  stato  civile  in  materia  di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle  previsioni  della  legge
sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone  dello  stesso
sesso,  nonche'  ad  adottare  disposizioni  recanti   modifiche   ed
integrazioni  normative  per  il  necessario  coordinamento  con   la
medesima legge delle disposizioni contenute nelle leggi,  negli  atti
aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti; 
  Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante  Ordinamento
dello stato civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante Regolamento per la  revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2016; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
                               n. 396 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.
396, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, dopo  le  parole:  «n.
91,»  la  parola:  «e»  e'  soppressa  e  dopo  le  parole:  «per  la
celebrazione del matrimonio» sono inserite le  seguenti:  «e  per  la
costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n.
76»; 
  b) all'articolo 6, comma 1, dopo  le  parole:  «il  coniuge,»  sono
inserite le seguenti: «la persona a lui unita civilmente,»; 
  c) all'articolo 10, comma 1, dopo le  parole:  «i  matrimoni»  sono
inserite le seguenti: «, le unioni civili»; 
  d) all'articolo  12,  comma  2,  primo  periodo,  dopo  la  parola:
«matrimonio» sono inserite le seguenti: «, unione civile»; 
  e) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Matrimoni celebrati  e
unioni civili costituite all'estero»; 
  2) al comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le  parti
dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi  e'
cittadino italiano e l'altro e' cittadino straniero,  possono  essere
celebrati o costituiti innanzi all'autorita' diplomatica o  consolare
competente, oppure innanzi all'autorita' locale secondo le leggi  del
luogo.»; 
  f)  all'articolo  17,  secondo  periodo,  dopo   le   parole:   «di
matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione civile» e  dopo
le parole: «se gli sposi» sono inserite  le  seguenti:  «o  le  parti
dell'unione civile»; 
  g) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «matrimoni  celebrati»
sono inserite le seguenti: «e delle unioni civili costituite»; 
  h) all'articolo 26, comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«l'atto di matrimonio» sono  inserite  le  seguenti:  «o  dell'unione
civile»; 
  i)  all'articolo  49,  comma  1,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  1) la lettera f) e' sostituita dalla  seguente:  «f)  gli  atti  di
matrimonio  e  le  sentenze  dalle  quali  risulta  l'esistenza   del
matrimonio, gli atti di  costituzione  dell'unione  civile,  iscritta
anche ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze  dalle
quali risulta l'esistenza dell'unione civile;»; 
  2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
quelle che pronunciano la  nullita'  o  lo  scioglimento  dell'unione
civile»; 
  3) alla lettera g-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«e quelli conclusi  tra  le  parti  dell'unione  civile  al  fine  di
raggiungere una soluzione  consensuale  di  scioglimento  dell'unione
civile»; 
  4) alla lettera  g-ter)  dopo  le  parole:  «del  matrimonio»  sono
inserite le seguenti: «e quelli di scioglimento dell'unione civile»; 
  l) dopo l'articolo 62  le  parole:  «Capo  IV  Della  registrazione
relativa agli atti di matrimonio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Capo IV Della registrazione relativa agli atti di  matrimonio  e  di
unione civile»; 
  m) all'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1: 
        a) alla lettera  a)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e le unioni civili costituite davanti a lui e quelle di  cui
all'articolo 70-octies, comma 5»; 
        b) alla lettera  b)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e le unioni civili costituite fuori dalla  casa  comunale  a
norma dell'articolo 70-novies»; 
        c) alla lettera  c)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, e le unioni civili costituite  in  imminente  pericolo  di
vita di una delle parti a norma dell'articolo 70-decies»; 
        d) alla lettera  d)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  «,  e  le  unioni  civili  costituite  per  delega  a  norma
dell'articolo 70-quater»; 
        e) alla lettera f) dopo la parola: «matrimoni» sono  inserite
le seguenti: «e di costituzione delle unioni civili»; 
        f) dopo la lettera g-ter) sono aggiunte le seguenti: 
  «g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione civile  ricevuti
dall'ufficiale  dello  stato  civile,  nonche'  di   modifica   delle
condizioni di scioglimento; 
  g-quinquies)   la   manifestazione   congiunta   di   volonta'   di
scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1,  comma  24,
della legge 20 maggio  2016,  n.  76,  ovvero  la  manifestazione  di
volonta' di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma
della predetta disposizione, previamente comunicata  all'altra  parte
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla
residenza anagrafica  o,  in  mancanza,  all'ultimo  indirizzo  noto,
ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea; 
  g-sexies)  la  dichiarazione  con  la  quale  le  parti,  dopo   la
costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la
durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i  loro
cognomi o di anteporre  o  posporre  al  cognome  comune  il  proprio
cognome, se diverso.»; 
      2) al comma 2: 
  a) alla lettera b) dopo le parole: «codice civile,»  sono  inserite
le seguenti: «e delle unioni civili costituite per  delega  ai  sensi
dell'articolo 70-quater,» e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «o delle parti dell'unione civile»; 
  b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis) gli atti di costituzione di unione civile  avvenuti  in  un
comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile
dei comuni di residenza delle parti;»; 
  c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
le unioni civili costituite all'estero»; 
  d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) gli atti dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;»; 
  e) alla lettera d)  dopo  le  parole:  «matrimoni  celebrati»  sono
inserite le seguenti: «o le unioni civili costituite»; 
  f) alla lettera e) dopo le parole: «degli sposi» sono  inserite  le
seguenti: «e gli atti e i  processi  verbali  di  costituzione  delle
unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita  di  una
delle parti dell'unione civile»; 
  g) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o
dell'unione civile»; 
  h) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
  «g-bis)  le  sentenze  e  gli  altri  atti  con  cui  si  pronuncia
all'estero la nullita', lo scioglimento di unioni  civili  ovvero  si
rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia'  iscritto
o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;»; 
        i) dopo la lettera h-bis) e' aggiunta la seguente: 
  «h-ter)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito  di   convenzione   di
negoziazione  assistita  da  un  avvocato,  conclusi  tra  le   parti
dell'unione civile al fine di raggiungere una  soluzione  consensuale
di  scioglimento  dell'unione  civile,  nonche'  di  modifica   delle
condizioni dello scioglimento.»; 
    n) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma  1,  dopo  le  parole:  «o  aereo,»  sono  inserite  le
seguenti: «o se l'unione civile e' costituita nell'imminente pericolo
di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo,»; 
  2) al comma 2, dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono  inserite
le seguenti: «o alla costituzione di unioni civili» e dopo le parole:
«degli sposi» sono inserite le seguenti: «o delle  parti  dell'unione
civile,»; 
    o) all'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nella ipotesi  in  cui  la  parte  dell'unione  civile  non
conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e' sorda, muta, o
comunque  impedita  a  comunicare,  l'ufficiale  dello  stato  civile
costituisce l'unione civile  o  con  l'ausilio  di  un  interprete  o
avvalendosi di mezzi idonei per  rivolgere  alla  parte  le  domande,
riceverne  le  risposte  e  darle  comunicazione  delle  disposizioni
contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016,
n. 76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione  civile  tra
le parti.»; 
      2) al comma 2 le parole: «di cui al comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e per la costituzione dell'unione civile»; 
    p) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  alla  rubrica  dopo  le  parole:  «matrimonio  celebrato»  sono
inserite le seguenti: «e unione civile costituita»; 
  2) al comma 1 dopo le parole:  «codice  civile»  sono  inserite  le
seguenti:  «o  dall'articolo  70-quater»  e  dopo  le  parole:   «del
matrimonio»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  per  la  costituzione
dell'unione civile»; 
    q) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1 dopo le parole:  «il  matrimonio»  sono  inserite  le
seguenti: «o costituito l'unione civile» e  dopo  le  parole:  «degli
sposi» sono inserite le seguenti: «e delle parti dell'unione civile»; 
  2) al  comma  2  dopo  la  parola:  «celebrato»  sono  inserite  le
seguenti: «o l'unione civile costituita» e dopo le parole: «dell'atto
di  matrimonio»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  di   costituzione
dell'unione civile»; 
  3) al comma 3,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «all'estero»  sono
inserite  le  seguenti:  «o  della  costituzione  dell'unione  civile
avvenuta  all'estero»  e  dopo  le  parole:  «lo  scioglimento»  sono
inserite le seguenti: «di un matrimonio o di una unione civile»; 
    r) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la  seguente  lettera:  «i-bis)
della costituzione dell'unione civile iscritta ai sensi dell'articolo
70-octies, comma 5.»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Negli  atti  di  costituzione  dell'unione  civile  si  fa
annotazione: 
  a) delle convenzioni patrimoniali,  delle  relative  modificazioni,
delle sentenze di omologazione di cui  all'articolo  163  del  codice
civile, delle sentenze di separazione  giudiziale  dei  beni  di  cui
all'articolo 193 del  codice  civile,  e  della  scelta  della  legge
applicabile ai  loro  rapporti  patrimoniali  operata  in  base  alle
vigenti norme di diritto internazionale privato; 
  b) della dichiarazione contenente la manifestazione di volonta'  di
scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1,  comma
24, della legge 20 maggio 2016, n. 76; 
  c) delle sentenze, anche  straniere,  di  scioglimento  dell'unione
civile; di quelle che dichiarano efficace nello  Stato  la  pronuncia
straniera di nullita' o di scioglimento dell'unione civile; 
  d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da uno o piu' avvocati, conclusi tra le parti  al  fine  di
raggiungere una soluzione  consensuale  di  scioglimento  dell'unione
civile; 
  e)  degli  accordi  di  scioglimento  dell'unione  civile  ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile; 
  f) delle sentenze con le quali si  pronuncia  l'annullamento  della
trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile; 
  g) delle sentenze dichiarative di assenza o di  morte  presunta  di
una delle  parti  dell'unione  civile  e  di  quelle  che  dichiarano
l'esistenza della parte di cui era stata dichiarata la morte presunta
o ne accertano la morte; 
  h)  dei  provvedimenti  che  determinano  il   cambiamento   o   la
modificazione  del  cognome  o  del  nome  o  di   entrambi   e   dei
provvedimenti di revoca  relativi  ad  una  delle  parti  dell'unione
civile; 
  i) dei provvedimenti di rettificazione.»; 
    s) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: «il matrimonio» sono
inserite le seguenti: «e nel costituire l'unione civile»; 
    t) dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente titolo: 
 
                          «Titolo VIII-bis 
 
 
       Della richiesta e della costituzione dell'unione civile 
 
 
                            Art. 70-bis. 
            Richiesta di costituzione dell'unione civile 
 
  1. La richiesta di costituzione dell'unione  civile  e'  presentata
all'ufficio dello stato civile del comune  scelto  dalle  parti.  Chi
richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e
il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo
di residenza delle parti dell'unione civile, nonche'  l'insussistenza
delle  cause  impeditive  alla  costituzione   dell'unione   di   cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76. 
  2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della
dichiarazione di cui al comma 1 e puo' acquisire d'ufficio  eventuali
documenti  che  ritenga  necessari  per  provare   l'inesistenza   di
impedimenti alla costituzione dell'unione civile. 
  3.  Ricevuta  la  richiesta  di  costituzione  dell'unione  civile,
l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui  indica
l'identita' delle persone comparse, la  richiesta  a  lui  fatta,  le
dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e  lo  sottoscrive
unitamente ai richiedenti. 
  4. La richiesta di  costituzione  dell'unione  civile  puo'  essere
fatta anche all'ufficiale dello stato civile  del  comune  di  scelta
delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico
nei modi indicati dall'articolo 12, comma 7. 
 
                            Art. 70-ter. 
                              Verifiche 
 
  1. Le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, devono  essere
effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo  verbale.
Da tale data, o anche da  data  antecedente,  se  le  verifiche  sono
completate  prima  e  l'ufficiale  dello  stato  civile  ne  ha  dato
obbligatoria  comunicazione  ai   richiedenti,   le   parti   possono
presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire  l'unione
civile. 
  2.  Quando  e'  accertata  l'insussistenza  dei  presupposti  o  la
sussistenza di un impedimento, l'ufficiale dello stato civile ne  da'
comunicazione alle parti e non procede alla costituzione  dell'unione
civile. 
  3. I documenti presentati  o  acquisti  sono  registrati,  dopo  la
costituzione dell'unione civile, negli archivi  di  cui  all'articolo
10. 
  4. Quando  la  costituzione  dell'unione  civile  non  avviene  nei
centottanta giorni successivi al termine o alla comunicazione di  cui
al comma 1, la richiesta delle parti e  le  verifiche  dell'ufficiale
dello stato civile si considerano come non avvenute. 
 
                           Art. 70-quater. 
             Costituzione dell'unione civile per delega 
 
  1. Quando vi e' necessita' o  convenienza  di  costituire  l'unione
civile in un comune diverso da quello in cui e' stata  presentata  la
richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di
cui all'articolo 70-bis, su istanza delle parti, delega per  iscritto
l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato. 
 
                         Art. 70-quinquies. 
                             Impedimenti 
 
  1. Quando a costituire l'unione civile osta un impedimento  per  il
quale e' stata concessa autorizzazione a termini  delle  disposizioni
del codice civile, una delle parti dell'unione civile deve presentare
copia del relativo provvedimento. 
 
                           Art. 70-sexies. 
                          Casi particolari 
 
  1. Quando una delle parti che chiede  la  costituzione  dell'unione
civile e' un cittadino  italiano  residente  all'estero,  l'ufficiale
dello stato civile al quale e' fatta richiesta effettua le  verifiche
di cui  all'articolo  70-bis,  anche  presso  il  competente  ufficio
consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione  civile
viene  fatta  all'autorita'  consolare,  quest'ultima   effettua   le
verifiche di cui all'articolo 70-bis tramite l'ufficiale dello  stato
civile del comune di iscrizione anagrafica. 
 
                          Art. 70-septies. 
                            Registrazioni 
 
  1. I documenti  che  giustificano  le  enunciazioni  contenute  nel
processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile sono
registrati,  costituita  l'unione  civile,  di  seguito  all'atto  di
costituzione dell'unione civile negli archivi di cui all'articolo 10. 
 
                           Art. 70-octies. 
                   Costituzione dell'unione civile 
 
  1. Trascorso il termine previsto  dall'articolo  70-ter,  comma  1,
l'ufficiale dello  stato  civile  puo'  procedere  alla  costituzione
dell'unione civile. 
  2.  Le  parti,  nel  giorno  prescelto,  si  presentano  e  rendono
personalmente e  congiuntamente,  alla  presenza  di  due  testimoni,
all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata  presentata
la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile. 
  3.  Le  parti  possono  dichiarare  di  assumere,  per  la   durata
dell'unione  civile,  un  cognome  comune  scegliendolo  tra  i  loro
cognomi. La parte puo' anteporre o  posporre  al  cognome  comune  il
proprio cognome, se diverso,  facendone  dichiarazione  all'ufficiale
dello stato civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime
della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali. 
  4. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la dichiarazione di cui
al  comma  2,  fatta  menzione  del  contenuto  dei  commi  11  e  12
dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, iscrive l'atto  di
costituzione dell'unione civile nel  registro  delle  unioni  civili.
Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, e'  sottoscritto
dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile. 
  5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma  4-bis,  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, l'ufficiale dello stato civile
del comune di  celebrazione  del  matrimonio  o  di  trascrizione  se
avvenuto all'estero, ricevuta  la  comunicazione  della  sentenza  di
rettificazione  di  attribuzione  di  sesso,  procede  all'iscrizione
dell'unione civile nel registro delle unioni civili con le  eventuali
annotazioni  relative  alla  scelta  del   cognome   ed   al   regime
patrimoniale. 
 
                           Art. 70-novies. 
      Costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale 
 
  1. Se una delle parti dell'unione  civile,  per  infermita'  o  per
altro impedimento giustificato all'ufficio  dello  stato  civile,  e'
nell'impossibilita' di recarsi alla  casa  comunale,  l'ufficiale  si
trasferisce col segretario  nel  luogo  in  cui  si  trova  la  parte
impedita e,  ivi,  alla  presenza  di  due  testimoni,  procede  alla
costituzione dell'unione civile. 
 
                           Art. 70-decies. 
            Costituzione dell'unione civile in imminente 
                          pericolo di vita 
 
  1. Nel caso di imminente pericolo  di  vita  di  una  delle  parti,
l'ufficiale  di  stato  civile  del   luogo   puo'   procedere   alla
costituzione senza le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma  2,
purche' le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti. 
  2.  L'ufficiale  dello   stato   civile   dichiara   nell'atto   di
costituzione dell'unione il modo con  cui  ha  accertato  l'imminente
pericolo di vita e procede secondo le modalita' di  cui  all'articolo
70-novies. 
 
                          Art. 70-undecies. 
                 Opposizione del pubblico ministero 
 
  1. L'ufficiale  dello  stato  civile,  se  conosce  che  osta  alla
costituzione dell'unione civile  un  impedimento  che  non  e'  stato
dichiarato,  deve  immediatamente  informare  il  procuratore   della
Repubblica,  affinche'  questi  possa   proporre   opposizione   alla
costituzione dell'unione civile. 
  2. L'atto di  opposizione  deve  essere  proposto  con  ricorso  al
presidente del  tribunale  del  luogo  dove  e'  stata  richiesta  la
costituzione dell'unione civile che fissa con decreto la comparizione
delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre  e  i
dieci giorni da quella di presentazione del  ricorso  e  dispone  che
ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica  e
siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a
quello fissato per la comparizione, alle parti dell'unione  civile  e
all'ufficiale dello stato civile del comune  nel  quale  deve  essere
costituita l'unione civile. 
  3. Il tribunale, sentite le parti ed  acquisiti  senza  particolari
formalita' gli elementi del caso, decide con decreto motivato  avente
efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo. 
  4. Se l'opposizione e' stata proposta da chi ne  ha  facolta',  per
causa ammessa dalla legge, il  presidente  del  tribunale  puo',  con
proprio decreto, ove  ne  sussista  la  opportunita',  sospendere  la
costituzione dell'unione civile sino  a  che  sia  stata  rimossa  la
opposizione. 
 
                         Art. 70-duodecies. 
                      Termine per l'opposizione 
 
  1. L'opposizione all'unione  civile  puo'  essere  sempre  proposta
prima della sua costituzione. 
 
                         Art. 70-terdecies. 
                    Annotazione dell'opposizione 
 
  1. Nel processo verbale di richiesta di costituzione  della  unione
civile deve essere annotato l'atto di opposizione. 
  2. Nello stesso verbale si deve altresi' annotare  il  decreto  che
rigetta od accoglie l'opposizione o il  provvedimento  di  estinzione
del giudizio. 
 
                        Art. 70-quaterdecies. 
       Contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile 
 
  1. L'atto di costituzione dell'unione  civile  deve  specificamente
indicare: 
  a) il nome e il  cognome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita,  la
cittadinanza e la residenza delle parti dell'unione civile; il  nome,
il cognome, il luogo  e  la  data  di  nascita  e  la  residenza  dei
testimoni; 
  b) la data della  richiesta  di  costituzione  dell'unione  civile,
salvo il caso di cui all'articolo 70-decies; 
  c)  il  decreto  di  autorizzazione  quando  ricorre  alcuno  degli
impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies; 
  d) la menzione dell'avvenuta lettura del contenuto dei commi  11  e
12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76; 
  e) la  dichiarazione  delle  parti  di  voler  costituire  l'unione
civile; 
  f) il luogo della  costituzione  dell'unione  civile  nel  caso  di
imminente pericolo  di  vita  e  di  costituzione  fuori  della  casa
comunale ed il motivo del trasferimento  dell'ufficiale  dello  stato
civile in detto luogo. 
  2. Quando contemporaneamente alla costituzione  dell'unione  civile
le  parti  dichiarano  di  scegliere  il  cognome  comune,  a   norma
dell'articolo 1, comma 10, della legge 20  maggio  2016,  n.  76,  la
dichiarazione  e'   inserita   nell'atto   stesso   di   costituzione
dell'unione civile. Ugualmente si provvede nel  caso  di  scelta  del
regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai
loro rapporti patrimoniali operata in  base  alle  vigenti  norme  di
diritto internazionale privato. 
 
                      Art. 70-quinquiesdecies. 
                  Certificazione dell'unione civile 
 
  1. La certificazione dell'unione civile riporta i  dati  anagrafici
delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza,
oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni. 
  2. Nei documenti e atti in  cui  e'  prevista  l'indicazione  dello
stato civile, per le  parti  dell'unione  civile  sono  riportate  le
seguenti formule: "unito civilmente" o "unita civilmente".»; 
    u) all'articolo 73, comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«cognome del coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte a lui
unita civilmente» e dopo le parole: «coniugato, vedovo o  divorziato»
sono inserite le seguenti: «unito civilmente o se l'unione civile  si
era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo  1,
commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76». 
			          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 6, 10, 12,  16,
          17, 19, 26, 49, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e  del  Capo  IV
          del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          novembre  2000,  n.  396,  come  modificati  dal   presente
          decreto: 
              «Art. 1 (Ufficio ed ufficiale dello stato civile). - 1.
          Ogni comune ha un ufficio dello stato civile. 
              2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,  o  chi  lo
          sostituisce a norma di  legge,  e'  ufficiale  dello  stato
          civile. 
              3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile  possono
          essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato  e,  in
          caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate,  a
          tempo  determinato  del  comune,  previo   superamento   di
          apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero
          ad un consigliere comunale che  esercita  le  funzioni  nei
          quartieri o nelle frazioni, o al segretario  comunale.  Per
          il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10  della
          legge 5 febbraio 1992,  n.  91,  per  la  celebrazione  del
          matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui
          alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di  ufficiale
          dello stato civile possono essere delegate anche  a  uno  o
          piu'  consiglieri  o  assessori  comunali  o  a   cittadini
          italiani  che  hanno  i  requisiti  per   la   elezione   a
          consigliere comunale.». 
              «Art. 6  (Incompatibilita').  -  1.  L'ufficiale  dello
          stato civile non puo' ricevere gli atti nei quali egli,  il
          coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi  parenti
          o affini in linea retta in  qualunque  grado,  o  in  linea
          collaterale  fino  al  secondo  grado,  intervengono   come
          dichiaranti.». 
              «Art.  10  (Archivio  informatico).  -  1.  In  ciascun
          ufficio dello stato civile sono registrati e conservati  in
          un unico archivio informatico tutti gli  atti  formati  nel
          comune  o  comunque  relativi  a  soggetti  ivi  residenti,
          riguardanti la cittadinanza, la nascita,  i  matrimoni,  le
          unioni civili e la morte. 
              2.  Le  modalita'  tecniche  per  la   iscrizione,   la
          trascrizione, la annotazione, la trasmissione e  la  tenuta
          degli atti dello stato civile conservati negli  archivi  di
          cui al comma 1 sono stabilite con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri da emanarsi  entro  dodici  mesi
          dalla pubblicazione del presente  regolamento  su  proposta
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          degli affari esteri, sentiti l'Autorita' per  l'informatica
          nella  pubblica  amministrazione,   il   Garante   per   la
          protezione dei dati personali  e  l'Associazione  nazionale
          dei comuni italiani, sulla base  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
              a)  formazione  degli  atti  su  base   informatica   e
          conservazione dei dati sia nel luogo in  cui  sono  formati
          gli atti che nel comune di attuale residenza della  persona
          cui si riferiscono; 
              b) garanzia della sicurezza e della inalterabilita' dei
          dati, una volta formati e sottoscritti i relativi  atti,  e
          possibilita' della loro rettificazione ed annotazione; 
              c)  trasmissione  telematica  dei  dati,  eventualmente
          utilizzando    la    rete    unitaria    della     pubblica
          amministrazione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996,
          n. 675, e in modo da assicurare la verifica  dell'effettivo
          trasferimento dei dati medesimi; 
              d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per il  bilancio
          dello  Stato,  di  un  centro  nazionale  di  raccolta  dei
          supporti informatici contenente  tutti  i  dati  registrati
          negli  archivi  informatici  comunali  per  assicurarne  la
          conservazione in caso di eventi dannosi o calamitosi;  tale
          centro e' tenuto a svolgere i compiti di cui  alle  lettere
          b), c) e d) dell'art. 5, comma 1,  in  caso  di  prolungata
          impossibilita' di accesso ai dati conservati negli  archivi
          comunali; i dati sono conservati separatamente per  ciascun
          comune, secondo  modalita'  che  ne  rendano  possibile  la
          consultazione,  per  le  sole  finalita'   indicate   nella
          presente lettera, da parte dei rispettivi  ufficiali  dello
          stato civile; 
              e)   previsione   della   possibilita'   di    redigere
          provvisoriamente gli atti su base cartacea sotto  forma  di
          processo verbale, in caso di  inutilizzabilita'  temporanea
          dei sistemi informatici, con obbligo  di  inserirli  appena
          possibile negli archivi di cui al comma 1; 
              f) adozione, per  gli  atti  formati  all'estero  dalle
          autorita' diplomatiche o consolari, di strumenti idonei  ad
          assicurare quanto previsto nelle lettere a), b), c), e); 
              g) indicazione delle modalita' e fissazione del termine
          a partire dal quale potranno essere attivati  e  di  quello
          entro il quale dovranno essere resi pienamente operanti gli
          archivi di cui al comma 1 prevedendo eventualmente una fase
          preliminare di sperimentazione; 
              h) definizione delle  modalita'  e  dei  tempi  per  la
          graduale archiviazione mediante  supporti  informatici  dei
          registri dello stato civile utilizzati prima della  entrata
          in funzione degli archivi di cui al comma  1  e  previsione
          delle modalita' per la successiva immissione  nei  suddetti
          archivi dei dati gia' contenuti nei registri.». 
              «Art. 12 (Modalita' di redazione degli atti). - 1.  Gli
          atti dello stato civile sono redatti secondo le  formule  e
          le   modalita'   stabilite   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno,  da  emanarsi   entro   dodici   mesi   dalla
          pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni
          entrano in vigore contestualmente a  quelle  contenute  nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'art. 10, comma 2. 
              2. Gli atti di nascita,  matrimonio,  unione  civile  e
          morte sono formati nel comune in cui tali  fatti  accadono.
          Nei  casi  in  cui  il  presente  ordinamento  preveda   la
          possibilita' della formazione degli atti in comuni  diversi
          da quello dove il  fatto  e'  avvenuto,  l'indicazione  del
          luogo dell'evento dovra' essere comunque specificata. 
              3. L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti  e
          dei   testimoni,   ove   richiesti,    e'    immediatamente
          sottoscritto dai  medesimi  e  dall'ufficiale  dello  stato
          civile che ne da' previamente lettura. 
              4.  Se  i  dichiaranti  o  i  testimoni   non   possono
          sottoscrivere  l'atto,   si   fa   menzione   della   causa
          dell'impedimento. 
              5. Se, iniziata la redazione di  un  atto,  sopravviene
          una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello
          stato civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione. 
              6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma
          dell'ufficiale    dello    stato     civile     competente.
          Successivamente alla chiusura gli atti non  possono  subire
          variazioni. 
              7. Le parti interessate possono farsi rappresentare  da
          persona munita di procura speciale risultante da  scrittura
          privata, quando non  e'  espressamente  previsto  che  esso
          debba risultare da atto pubblico. 
              8. Gli atti formati in  comuni  diversi  da  quello  di
          residenza devono  essere  comunicati  dall'ufficiale  dello
          stato civile che li forma all'ufficiale dello stato  civile
          del comune di residenza  delle  persone  cui  gli  atti  si
          riferiscono, per la trascrizione. 
              9. In  caso  di  cambiamento  di  residenza,  gli  atti
          conservati  nel  comune  di   provenienza   devono   essere
          comunicati dall'ufficiale dello stato civile del comune  di
          provenienza a quello del comune dove la persona  stabilisce
          la propria residenza, per la trascrizione. 
              10. La trascrizione  degli  atti  e  dei  provvedimenti
          negli archivi di cui all'art. 10, quando e'  richiesta,  si
          compie   mediante   verbalizzazione   dell'atto    o    del
          provvedimento. Nel verbale l'atto e riprodotto  per  intero
          quando  cio'  e'  espressamente  previsto;   altrimenti   e
          brevemente riassunto  a  cura  dell'ufficiale  dello  stato
          civile. 
              11. La trascrizione puo' essere domandata  da  chiunque
          vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per
          iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla  pubblica
          autorita'. 
              12. Quando l'atto e' scritto in lingua straniera, se ne
          trascrive  la  traduzione  eseguita  nel   modo   stabilito
          dall'art. 22.». 
              «Art.  16  (Matrimoni   celebrati   e   unioni   civili
          costituite all'estero).  -  1.  Il  matrimonio  e  l'unione
          civile all'estero, quando gli sposi o le parti  dell'unione
          sono entrambi cittadini italiani o uno di essi e' cittadino
          italiano e l'altro e' cittadino straniero,  possono  essere
          celebrati o costituiti innanzi all'autorita' diplomatica  o
          consolare competente, oppure innanzi  all'autorita'  locale
          secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una  copia
          dell'atto e' rimessa a cura degli interessati all'autorita'
          diplomatica o consolare.». 
              «Art. 17  (Trasmissione  di  atti).  -  1.  L'autorita'
          diplomatica   o   consolare   trasmette   ai   fini   della
          trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti  relativi
          al  cittadino  italiano  formati  all'estero  all'ufficiale
          dello stato civile del comune in  cui  l'interessato  ha  o
          dichiara che intende stabilire la propria  residenza,  o  a
          quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani
          residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di
          iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero,  se
          egli e' nato e residente all'estero, a quello del comune di
          nascita o di residenza della madre  o  del  padre  di  lui,
          ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio o
          dell'unione civile, se gli sposi  o  le  parti  dell'unione
          civile risiedono in  comuni  diversi,  saranno  inviati  ad
          entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione  del  doppio
          invio. Nel caso in cui non e' possibile  provvedere  con  i
          criteri sopra indicati, l'interessato, su  espresso  invito
          dell'autorita' diplomatica o consolare, dovra' indicare  un
          comune a sua scelta.». 
              «Art.  19  (Trascrizioni).  -  1.  Su   richiesta   dei
          cittadini stranieri  residenti  in  Italia  possono  essere
          trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti  dello
          stato civile che li  riguardano  formati  all'estero.  Tali
          atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in
          lingua italiana e alla legalizzazione, ove  prescritta,  da
          parte della competente autorita' straniera. 
              2. Possono altresi'  essere  trascritti  gli  atti  dei
          matrimoni celebrati o delle unioni  civili  costituite  fra
          cittadini stranieri  dinanzi  all'autorita'  diplomatica  o
          consolare straniera in Italia, se cio' e' consentito  dalle
          convenzioni vigenti in  materia  con  il  Paese  cui  detta
          autorita' appartiene. 
              3. L'ufficiale dello stato civile puo' rilasciare copia
          integrale   dell'atto   trascritto   a   richiesta    degli
          interessati.». 
              «Art. 26 (Attivita' dell'ufficiale dello stato civile).
          - 1. Le dichiarazioni e la prestazione del  giuramento,  di
          cui agli articoli 23 e  25,  sono  raccolte  dall'ufficiale
          dello stato civile  del  comune  dove  l'interessato  ha  o
          intende stabilire la propria residenza ovvero, in  caso  di
          residenza   all'estero,   dall'autorita'   diplomatica    o
          consolare della circoscrizione di  residenza.  Quest'ultima
          autorita' trasmette, per la  trascrizione,  il  decreto  di
          concessione della cittadinanza  all'ufficiale  dello  stato
          civile del  comune  di  residenza  o  di  ultima  residenza
          dell'interessato  o,  in  mancanza,  del  comune  dove   e'
          iscritto o trascritto l'atto di  matrimonio  o  dell'unione
          civile ovvero del comune scelto dall'interessato  medesimo,
          dando notizia dell'avvenuto giuramento. 
              2. L'ufficiale dello  stato  civile  che  riceve  copia
          della  dichiarazione  e  della   comunicazione   dell'esito
          dell'accertamento provvede alla loro annotazione  sull'atto
          di nascita dell'interessato ed ai  conseguenti  adempimenti
          anagrafici.». 
              «Art. 49 (Annotazioni). - 1. Negli atti di  nascita  si
          annotano: 
              a) i provvedimenti di adozione e di revoca; 
              b)  i  provvedimenti  di   revoca   o   di   estinzione
          dell'affiliazione; 
              c) le comunicazioni di apertura  e  di  chiusura  della
          tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; 
              d) i decreti di nomina e di revoca  del  tutore  o  del
          curatore  provvisorio   in   pendenza   del   giudizio   di
          interdizione o di inabilitazione; 
              e) le sentenze di interdizione o  di  inabilitazione  e
          quelle di revoca; 
              f) gli atti di matrimonio e  le  sentenze  dalle  quali
          risulta   l'esistenza   del   matrimonio,   gli   atti   di
          costituzione dell'unione civile, iscritta  anche  ai  sensi
          dell'art. 70-octies, comma 5, e  le  sentenze  dalle  quali
          risulta l'esistenza dell'unione civile; 
              g)  le  sentenze  che  pronunciano  la   nullita',   lo
          scioglimento o  la  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio e  quelle  che  pronunciano  la  nullita'  o  lo
          scioglimento dell'unione civile; 
              g-bis) gli accordi raggiunti a seguito  di  convenzione
          di negoziazione assistita da uno  o  piu'  avvocati  ovvero
          autorizzati, conclusi tra coniugi al  fine  di  raggiungere
          una  soluzione  consensuale  di  cessazione  degli  effetti
          civili del matrimonio e di scioglimento  del  matrimonio  e
          quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine  di
          raggiungere  una  soluzione  consensuale  di   scioglimento
          dell'unione civile; 
              g-ter) gli accordi  di  scioglimento  o  di  cessazione
          degli  effetti  civili   del   matrimonio   e   quelli   di
          scioglimento  dell'unione  civile  ricevuti  dall'ufficiale
          dello stato civile; 
              h) i provvedimenti  della  corte  di  appello  previsti
          nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847,  e  le
          sentenze con le quali  si  pronuncia  l'annullamento  della
          trascrizione di  un  matrimonio  celebrato  dinanzi  ad  un
          ministro di culto; 
              i) gli atti e i provvedimenti  riguardanti  l'acquisto,
          la perdita, la rinuncia o il riacquisto della  cittadinanza
          italiana; 
              j) le sentenze  dichiarative  di  assenza  o  di  morte
          presunta e quelle che, a termini dell'art.  67  del  codice
          civile, dichiarano la esistenza delle persone  di  cui  era
          stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; 
              k) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del
          matrimonio, in qualunque forma effettuati; 
              l)  le  domande  di  impugnazione  del  riconoscimento,
          quando ne e' ordinata l'annotazione, e le relative sentenze
          di rigetto; 
              m)  le  sentenze  che   pronunciano   la   nullita'   o
          l'annullamento dell'atto di riconoscimento; 
              n) [le legittimazioni per susseguente matrimonio o  per
          provvedimento del giudice e le sentenze  che  accolgono  le
          relative impugnazioni]; 
              o) le sentenze che dichiarano  o  disconoscono  che  il
          figlio e' nato nel matrimonio; 
              p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o  la
          modifica del nome cognome relativi alla persona cui  l'atto
          si riferisce; quelli che determinano il  cambiamento  o  la
          modifica  del  cognome  relativi  alla   persona   da   cui
          l'intestatario dell'atto ha derivato il  cognome,  salvi  i
          casi in cui il predetto intestatario,  se  maggiorenne,  si
          sia avvalso della facolta' di poter  mantenere  il  cognome
          precedentemente posseduto; 
              q) le sentenze  relative  al  diritto  di  uso  di  uno
          pseudonimo; 
              r) gli atti di morte; 
              s) i provvedimenti  di  rettificazione  che  riguardano
          l'atto gia' iscritto o trascritto nei registri. 
              2. 
              3. 
              4. Le annotazioni di cui  al  comma  1  possono  essere
          richieste, anche verbalmente, dagli interessati.». 
              «Art.  63  (Iscrizioni  e  trascrizioni).  -  1.  Negli
          archivi di cui all'art. 10, l'ufficiale dello stato  civile
          iscrive: 
              a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui e  le
          unioni civili costituite davanti a  lui  e  quelle  di  cui
          all'art. 70-octies, comma 5; 
              b) gli atti dei matrimoni celebrati  fuori  dalla  casa
          comunale a norma dell'art.  110  del  codice  civile  e  le
          unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a  norma
          dell'art. 70-novies; 
              c)  gli  atti  dei  matrimoni  celebrati  in  caso   di
          imminente pericolo di vita di uno  degli  sposi,  ai  sensi
          dell'art.  101  del  codice  civile,  e  le  unioni  civili
          costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti
          a norma dell'art. 70-decies; 
              d) gli atti dei matrimoni celebrati per  richiesta,  ai
          sensi dell'art. 109 del codice civile, e le  unioni  civili
          costituite per delega a norma dell'art. 70-quater; 
              e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura; 
              f) gli atti  dei  matrimoni  e  di  costituzioni  delle
          unioni civili ai quali, per la particolarita' del caso, non
          si adattano le formule stabilite; 
              g) le dichiarazioni con le  quali  i  coniugi  separati
          manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'art. 157
          del codice civile; 
              g-ter)  gli  accordi  di  separazione   personale,   di
          scioglimento o  di  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio  ricevuti  dall'ufficiale  dello  stato  civile,
          nonche' di modifica delle condizioni di  separazione  o  di
          divorzio. 
              g-quater)  gli  accordi  di  scioglimento   dell'unione
          civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile,  nonche'
          di modifica delle condizioni di scioglimento; 
              g-quinquies) la manifestazione congiunta di volonta' di
          scioglimento dell'unione civile, a norma dell'art. 1, comma
          24,  della  legge  20  maggio  2016,  n.  76,   ovvero   la
          manifestazione  di  volonta'  di  scioglimento  dell'unione
          civile  di  una  sola  parte   a   norma   della   predetta
          disposizione,  previamente   comunicata   all'altra   parte
          mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento  alla  residenza  anagrafica  o,  in  mancanza,
          all'ultimo  indirizzo  noto,  ovvero  con  altra  forma  di
          comunicazione parimenti idonea; 
              g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti,  dopo
          la costituzione dell'unione  civile,  dichiarano  di  voler
          assumere, per la  durata  dell'unione  civile,  un  cognome
          comune scegliendo tra i  loro  cognomi  o  di  anteporre  o
          posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. 
              2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato  civile
          trascrive: 
              a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune
          davanti ai ministri di culto; 
              b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'art.
          109 del codice civile, e delle unioni civili costituite per
          delega a norma dell'art. 70-quater, trasmessi all'ufficiale
          dello stato civile dei comuni di residenza  degli  sposi  o
          delle parti dell'unione civile; 
              b-bis)  gli  atti  di  costituzione  di  unione  civile
          avvenuti  in  un  comune  scelto  dalle  parti,   trasmessi
          all'ufficiale dello stato civile dei  comuni  di  residenza
          delle parti; 
              c) gli atti dei matrimoni  celebrati  all'estero  e  le
          unioni civili costituite all'estero; 
              c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello  stesso
          sesso celebrati all'estero; 
              d) gli atti dei matrimoni celebrati o le unioni  civili
          costituite dinanzi all'autorita'  diplomatica  o  consolare
          straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono
          convenzioni in materia; 
              e)  gli  atti  e  i  processi  verbali  dei   matrimoni
          celebrati in caso di imminente  pericolo  di  vita  di  uno
          degli sposi e gli atti e i processi verbali di costituzione
          delle unioni civili avvenute in caso di imminente  pericolo
          di vita di una delle  parti  dell'unione  civile,  a  norma
          degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione; 
              f) le sentenze dalle quali  risulta  la  esistenza  del
          matrimonio o dell'unione civile; 
              g) le sentenze e gli altri atti con  cui  si  pronuncia
          all'estero la  nullita',  lo  scioglimento,  la  cessazione
          degli effetti civili di un matrimonio ovvero  si  rettifica
          in qualsiasi modo un atto di  matrimonio  gia'  iscritto  o
          trascritto negli archivi di cui all'art. 10; 
              g-bis)  le  sentenze  e  gli  altri  atti  con  cui  si
          pronuncia all'estero la nullita', lo scioglimento di unioni
          civili ovvero  si  rettifica  in  qualsiasi  modo  un  atto
          dell'unione civile gia' iscritto o trascritto negli archivi
          di cui all'art. 10; 
              h)  le  sentenze  della  corte  di   appello   previste
          dall'articolo 17 della legge 27  maggio  1929,  n.  847,  e
          dall'art. 8, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra
          la Repubblica italiana e la  Santa  Sede  ratificato  dalla
          legge 25 marzo 1985, n. 121; 
              h-bis) gli accordi raggiunti a seguito  di  convenzione
          di negoziazione assistita da uno o piu'  avvocati  conclusi
          tra  coniugi  al  fine   di   raggiungere   una   soluzione
          consensuale di separazione personale, di  cessazione  degli
          effetti  civili  del  matrimonio,   di   scioglimento   del
          matrimonio,  nonche'  di  modifica  delle   condizioni   di
          separazione o di divorzio. 
              h-ter) gli accordi raggiunti a seguito  di  convenzione
          di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi  tra  le
          parti  dell'unione  civile  al  fine  di  raggiungere   una
          soluzione consensuale di scioglimento  dell'unione  civile,
          nonche' di modifica delle condizioni dello scioglimento. 
              3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma  2
          devono essere trascritti per intero.». 
              «Art. 65 (Imminente pericolo  di  vita).  -  1.  Se  il
          matrimonio, nell'imminente pericolo di vita  di  uno  degli
          sposi, e' celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, o
          se l'unione e' costituita nell'imminente pericolo  di  vita
          di una delle parti, durante un viaggio marittimo  o  aereo,
          si  osservano,  rispettivamente,  le   disposizioni   degli
          articoli 204, 205, 207, 208, 210 e  834  del  codice  della
          navigazione. 
              2. Per  la  trascrizione  degli  atti  o  dei  processi
          verbali relativi a matrimoni celebrati o alla  costituzione
          di unioni civili nelle  ipotesi  previste  nel  comma  1  e
          competente l'ufficiale dello stato  civile  del  comune  di
          residenza degli sposi o delle parti dell'unione civile,  al
          quale   la   Capitaneria   di   porto   o   il   comandante
          dell'aeroporto, se l'approdo  o  l'atterraggio  avviene  in
          Italia, o l'autorita' diplomatica o consolare, se l'approdo
          o l'atterraggio avviene  all'estero,  trasmette  copia  dei
          relativi  atti  consegnati  dal  comandante  della  nave  o
          dell'aereo.». 
              «Art. 66 (Casi particolari). - 1. Nella ipotesi in  cui
          lo sposo non conosce la lingua italiana nonche'  in  quelle
          in cui e' sordo, muto, o comunque  impedito  a  comunicare,
          l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o  con
          l'ausilio di un interprete o avvalendosi  di  mezzi  idonei
          per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le  risposte
          e dargli comunicazione delle disposizioni  contenute  negli
          articoli  143,  144  e  147  del  codice  civile  e   della
          dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio. 
              1-bis. Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile
          non conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui  e'
          sorda, muta, o comunque impedita a comunicare,  l'ufficiale
          dello  stato  civile  costituisce  l'unione  civile  o  con
          l'ausilio di un interprete o avvalendosi  di  mezzi  idonei
          per rivolgere alla parte le domande, riceverne le  risposte
          e  darle   comunicazione   delle   disposizioni   contenute
          nell'art. 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016,  n.
          76,  e  della  dichiarazione  di  costituzione  dell'unione
          civile tra le parti. 
              2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis l'ufficiale dello
          stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati  per  la
          celebrazione  del  matrimonio   e   per   la   costituzione
          dell'unione civile.». 
              «Art.  67  (Matrimonio  celebrato   e   unione   civile
          costituita da altro  ufficiale).  -  1.  L'ufficiale  dello
          stato  civile  che,  valendosi  della   facolta'   concessa
          dall'art. 109 del  codice  civile,  o  dall'art.  70-quater
          richiede  un  altro  ufficiale  per  la  celebrazione   del
          matrimonio o per la costituzione  dell'unione  civile  deve
          esprimere nella richiesta il  motivo  di  necessita'  o  di
          convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa. 
              2. I documenti sono tenuti  dall'ufficiale  richiedente
          per essere poi inseriti negli archivi di cui  all'art.  10,
          con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1.». 
              «Art. 68 (Comunicazioni). - 1. L'ufficiale dello  stato
          civile che ha celebrato il matrimonio o costituito l'unione
          civile deve darne prontamente avviso agli  ufficiali  dello
          stato civile dei comuni di  nascita  degli  sposi  e  delle
          parti dell'unione civile  ai  fini  dell'annotazione  sugli
          atti di nascita. 
              2. Se il  matrimonio  e'  stato  celebrato  o  l'unione
          civile  costituita  per  delegazione,  l'avviso   e'   dato
          dall'ufficiale dello  stato  civile  delegante,  dopo  aver
          ricevuto la copia dell'atto di matrimonio o di costituzione
          dell'unione civile da quello delegato. 
              3. Uguale avviso deve essere dato: 
              a) dall'ufficiale dello stato civile che ha  trascritto
          l'atto originale del  matrimonio  celebrato  davanti  a  un
          ministro di culto; 
              b) dall'ufficiale dello stato civile che ha  trascritto
          l'atto originale  del  matrimonio  celebrato  all'estero  o
          della costituzione dell'unione civile  avvenuta  all'estero
          ovvero una sentenza dalla quale risulta  la  esistenza,  la
          nullita', lo scioglimento o  la  cessazione  degli  effetti
          civili di un matrimonio o di una unione civile. 
              4. L'ufficiale dello stato civile  del  comune  che  ha
          ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni.». 
              «Art. 69 (Annotazioni). - 1. Negli atti  di  matrimonio
          si fa annotazione: 
              a)  della  trasmissione  al  ministro  di  culto  della
          comunicazione  dell'avvenuta  trascrizione   dell'atto   di
          matrimonio da lui celebrato; 
              b)  delle  convenzioni  matrimoniali,  delle   relative
          modificazioni,  delle  sentenze  di  omologazione  di   cui
          all'art.  163  del  codice  civile,   delle   sentenze   di
          separazione giudiziale dei beni di  cui  all'art.  193  del
          codice civile, e della scelta della  legge  applicabile  ai
          loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma
          1, della legge 31 maggio 1995, n. 218; 
              c) dei ricorsi per  lo  scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti  civili  del  matrimonio,  e  delle  relative
          pronunce; 
              d) delle sentenze, anche straniere, di  scioglimento  o
          di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio;  di
          quelle che dichiarano efficace  nello  Stato  la  pronuncia
          straniera di nullita' o di scioglimento del matrimonio;  di
          quelle che dichiarano efficace  nello  Stato  la  pronuncia
          dell'autorita' ecclesiastica di nullita' del matrimonio;  e
          di quelle che  pronunciano  la  separazione  personale  dei
          coniugi o l'omologazione di quella consensuale; 
              d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione
          di negoziazione assistita da uno  o  piu'  avvocati  ovvero
          autorizzati, conclusi tra coniugi al  fine  di  raggiungere
          una soluzione  consensuale  di  separazione  personale,  di
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di
          scioglimento del matrimonio; 
              d-ter)  degli  accordi  di  separazione  personale,  di
          scioglimento o  di  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; 
              e)  delle  sentenze   con   le   quali   si   pronuncia
          l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio; 
              f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi  separati
          manifestano la loro riconciliazione; 
              g) delle sentenze dichiarative di assenza  o  di  morte
          presunta di uno degli sposi  e  di  quelle  che  dichiarano
          l'esistenza dello sposo di  cui  era  stata  dichiarata  la
          morte presunta o ne accertano la morte; 
              h) dei provvedimenti che determinano il  cambiamento  o
          la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
          provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi; 
              i) dei provvedimenti di rettificazione; 
              i-bis) della costituzione dell'unione  civile  iscritta
          ai sensi dell'art. 70-octies, comma 5. 
              1-bis. Negli atti di costituzione dell'unione civile si
          fa annotazione: 
              a)  delle  convenzioni  patrimoniali,  delle   relative
          modificazioni,  delle  sentenze  di  omologazione  di   cui
          all'art.  163  del  codice  civile,   delle   sentenze   di
          separazione giudiziale dei beni di  cui  all'art.  193  del
          codice civile, e della scelta della  legge  applicabile  ai
          loro rapporti patrimoniali operata  in  base  alle  vigenti
          norme di diritto internazionale privato; 
              b) della dichiarazione contenente la manifestazione  di
          volonta' di scioglimento dell'unione civile resa  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76; 
              c) delle sentenze,  anche  straniere,  di  scioglimento
          dell'unione civile; di quelle che dichiarano efficace nello
          Stato la pronuncia straniera di nullita' o di  scioglimento
          dell'unione civile; 
              d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione  di
          negoziazione assistita da uno o piu' avvocati, conclusi tra
          le parti al fine di raggiungere una  soluzione  consensuale
          di scioglimento dell'unione civile; 
              e) degli accordi  di  scioglimento  dell'unione  civile
          ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; 
              f)  delle  sentenze   con   le   quali   si   pronuncia
          l'annullamento della trascrizione dell'atto di costituzione
          dell'unione civile; 
              g) delle sentenze dichiarative di assenza  o  di  morte
          presunta di una delle parti dell'unione civile e di  quelle
          che dichiarano l'esistenza della parte  di  cui  era  stata
          dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; 
              h) dei provvedimenti che determinano il  cambiamento  o
          la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
          provvedimenti  di  revoca  relativi  ad  una  delle   parti
          dell'unione civile; 
              i) dei provvedimenti di rettificazione.». 
              «Art. 70  (Fascia  tricolore).-  1.  L'ufficiale  dello
          stato civile, nel celebrare il matrimonio e nel  costituire
          l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore di  cui
          all'articolo 50,  comma  12,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, da portarsi a tracolla. 
              Capo IV - Della registrazione  relativa  agli  atti  di
          matrimonio e di unione civile.». 

			
			
		

 

 

 

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