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Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 Emergenza epidemiologica accesso al credito per imprese, banche, professionisti

(aggiornato al 12 aprile 2020)

Vedi QUI l'ordinanza del 9 aprile 2020

 

 Ordinanza 8 aprile banca Catturascarica qui PDF

 

 

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 

Misure urgenti in materia di accesso  al  credito  e  di  adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali  nei  settori  strategici,
nonche' interventi in materia di  salute  e  lavoro,  di  proroga  di
termini amministrativi e processuali. (20G00043) 
(GU n.94 del 8-4-2020)
 Vigente al: 9-4-2020  
 

CAPO I
MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito  in
legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  24
novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in  legge
con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  5  marzo
2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
  Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020
recante un "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile  2020
recante "Modifica del quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  gli
effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica   COVID-19   sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale,  prevedendo  misure
di sostegno alla liquidita' delle imprese e di copertura di rischi di
mercato particolarmente significativi; 
  Considerata, a tal  fine,  l'esigenza  di  rafforzare  il  supporto
all'export e all'internalizzazione delle  imprese  mediante  adozione
del meccanismo di assunzione diretta a  carico  dello  Stato  di  una
quota   preponderante   degli   impegni   derivanti    dall'attivita'
assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di  mercato  ai
sensi della normativa dell'Unione europea; 
  Considerata  l'esigenza,  a  fronte   dei   significativi   impatti
economici derivanti dall'emergenza  sanitaria,  di  prevedere  misure
specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato
per operazioni di esportazione in alcuni settori; 
  Considerato,  altresi',   che   SACE   S.p.A.   in   virtu'   della
specializzazione acquisita nella valutazione del  merito  di  credito
delle aziende e dei rischi, nonche' nella determinazione  del  prezzo
congruo delle garanzie, appare  il  soggetto  idoneo  a  svolgere  la
funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto  dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando,
tramite la concessione di diritto della garanzia  dello  Stato  sugli
impegni da questa assunti, la capacita' finanziaria  di  rilascio  di
garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato; 
  Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo
2020, con  le  quali  il  Governo  e'  stato  autorizzato,  nel  dare
attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.
243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro  verso
l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e
socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
prevedere  misure  in  materia  di  continuita'  delle  imprese,   di
adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali  nei  settori  di
rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonche' sanitarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2020; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,
dell'interno,  della  giustizia,   della   difesa,   dello   sviluppo
economico,  delle  politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare,
dell'infrastrutture e dei trasporti, del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,  della
salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,  per  la
pubblica amministrazione, per gli affari regionali  e  le  autonomie,
per il sud e la coesione territoriale, per le politiche  giovanili  e
lo sport, per le pari opportunita' e la famiglia  e  per  gli  affari
europei;; 
 
                              E M AN A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  (Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese) 
 
  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese  con
sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle  banche
e da altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito,  SACE
S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformita'  con
la normativa europea in tema di aiuti di Stato  e  nel  rispetto  dei
criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del  credito  in  Italia,  per
finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  alle  suddette  imprese.  Gli
impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi  del  presente  comma  non
superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi  di  euro,  di
cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole  e  medie
imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea
n.  2003/361/CE,  ivi  inclusi  i  lavoratori  autonomi  e  i  liberi
professionisti  titolari  di  partita  IVA,  che  abbiano  pienamente
utilizzato la loro capacita' di accesso al Fondo di cui  all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  2. Le garanzie di cui al comma  1  sono  rilasciate  alle  seguenti
condizioni: 
    a) la garanzia e' rilasciata  entro  il  31  dicembre  2020,  per
finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con  la  possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24
mesi; 
    b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella
categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del Regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno  2014,  del  Regolamento
(UE) n. 702/2014 del  25  giugno  2014  e  del  Regolamento  (UE)  n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020  non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso  il  sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa europea; 
    c) l'importo del prestito assistito da garanzia non e'  superiore
al maggiore tra i seguenti elementi: 
      1) 25 per cento del fatturato annuo  dell'impresa  relativi  al
2019,  come  risultante  dal  bilancio  ovvero  dalla   dichiarazione
fiscale; 
      2) il doppio dei costi del personale dell'impresa  relativi  al
2019, come risultanti dal bilancio  ovvero  da  dati  certificati  se
l'impresa non ha  approvato  il  bilancio;  qualora  l'impresa  abbia
iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2018, si
fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni  di
attivita', come documentato e  attestato  dal  rappresentante  legale
dell'impresa; 
    d) la  garanzia,  in  concorso  paritetico  e  proporzionale  tra
garante  e  garantito  nelle  perdite  per   mancato   rimborso   del
finanziamento, copre il: 
      1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese  con
meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino  a  1,5
miliardi di euro; 
      2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese  con
valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con piu'
di 5000 dipendenti in Italia; 
      3) 70 per  cento  per  le  imprese  con  valore  del  fatturato
superiore a 5 miliardi di euro; 
    e) le commissioni annuali dovute dalle imprese  per  il  rilascio
della garanzia sono le seguenti: 
      1)  per  i  finanziamenti  di  piccole  e  medie  imprese  sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante
il primo anno, 50 punti base durante il secondo  e  terzo  anno,  100
punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
      2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo
anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
    f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,  irrevocabile,  e
conforme  ai  requisiti  previsti  dalla   normativa   di   vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio; 
    g) la garanzia copre  nuovi  finanziamenti  concessi  all'impresa
successivamente all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  per
capitale, interessi  ed  oneri  accessori  fino  all'importo  massimo
garantito; 
    h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi  e
il  costo  dei  finanziamenti  coperti  dalla  garanzia  deve  essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto  dal  soggetto  o  dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime  caratteristiche  ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo  deve  essere
almeno  uguale  alla  differenza  tra  il  costo  che  sarebbe  stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con  le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato  e
attestato dal rappresentante legale dei suddetti  soggetti  eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa; 
    i) l'impresa che beneficia della garanzia  assume  l'impegno  che
essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia  parte
del  medesimo  gruppo  cui  la  prima  appartiene,  non  approvi   la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni  nel  corso  del
2020; 
    l) l'impresa che beneficia  della  garanzia  assume  l'impegno  a
gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; 
    m) il soggetto finanziatore deve  dimostrare  che  ad  esito  del
rilascio  del   finanziamento   coperto   da   garanzia   l'ammontare
complessivo delle esposizioni nei confronti del  soggetto  finanziato
risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data  di
entrata in vigore del presente decreto,  corretto  per  le  riduzioni
delle esposizioni intervenute tra le  due  date  in  conseguenza  del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto; 
    n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
a sostenere costi del personale, investimenti o  capitale  circolante
impiegati in stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali  che
siano  localizzati  in  Italia,  come  documentato  e  attestato  dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria. 
  3. Ai fini dell'individuazione  del  limite  di  importo  garantito
indicato dal comma 2, lettera c), si fa  riferimento  al  valore  del
fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia  da
parte dell'impresa  ovvero  su  base  consolidata  qualora  l'impresa
appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore.  Ai  fini  della  verifica  del
suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui  al  presente  articolo
ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti
si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il  medesimo  gruppo
quando la prima e' parte di un  gruppo,  siano  beneficiari  di  piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi
di detti finanziamenti si cumulano. 
  4.  Ai  fini  dell'individuazione  della  percentuale  di  garanzia
indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base
consolidata del fatturato e  dei  costi  del  personale  del  gruppo,
qualora l'impresa beneficiaria sia  parte  di  un  gruppo.  L'impresa
richiedente e' tenuta a  comunicare  alla  banca  finanziatrice  tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d)  si  applicano
sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo  del
finanziamento. 
  5. Sulle obbligazioni  di  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle  garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la  garanzia  dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui  operativita'  sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La  garanzia  dello
Stato e' esplicita, incondizionata,  irrevocabile  e  si  estende  al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad  ogni  altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie.  SACE  S.p.A.  svolge  anche  per   conto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze le  attivita'  relative  all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi'  delegare
alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali
e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in  Italia.
SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della  garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti  indirizzi  e  dei  criteri  e
condizioni previsti dal presente articolo. 
  6. Per il rilascio delle  garanzie  che  coprono  finanziamenti  in
favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con  valore
del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base  dei  dati
risultanti da bilancio ovvero di  dati  certificati  con  riferimento
alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa  non
ha  approvato  il  bilancio,  si  applica   la   seguente   procedura
semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale  e
documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9: 
    a)  l'impresa  interessata  all'erogazione  di  un  finanziamento
garantito da SACE S.p.A. presenta a  un  soggetto  finanziatore,  che
puo' operare ed eventualmente erogare anche in  modo  coordinato  con
altri finanziatori,  la  domanda  di  finanziamento  garantito  dallo
Stato; 
    b) in caso di esito positivo della  delibera  di  erogazione  del
finanziamento  da  parte  dei  suddetti   soggetti,   questi   ultimi
trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A.  e
quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo  del
processo deliberativo  del  soggetto  finanziatore  ed  emettendo  un
codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; 
    c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento
assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A. 
  7. Qualora l'impresa  beneficiaria  abbia  dipendenti  o  fatturato
superiori alle  soglie  indicate  dal  comma  6,  il  rilascio  della
garanzia e del corrispondente codice unico  e'  subordinato  altresi'
alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla
base  dell'istruttoria  trasmessa  da   SACE   S.p.A.,   tenendo   in
considerazione il ruolo che l'impresa che  beneficia  della  garanzia
svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
    a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
    b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 
    c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
    d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; 
    e)  peso  specifico  nell'ambito  di   una   filiera   produttiva
strategica. 
  8. Con il decreto di cui al  comma  7  possono  essere  elevate  le
percentuali di cui  al  comma  2,  lettera  d),  fino  al  limite  di
percentuale  immediatamente  superiore   a   quello   ivi   previsto,
subordinatamente al rispetto di specifici  impegni  e  condizioni  in
capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in  relazione
alle aree e ai profili di cui al comma 7. 
  9. I soggetti finanziatori forniscono  un  rendiconto  periodico  a
SACE  S.p.A.,  con  i  contenuti,  la  cadenza  e  le  modalita'   da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il  rispetto  da  parte
dei soggetti finanziati e degli stessi  soggetti  finanziatori  degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del  presente  articolo.
SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere disciplinate ulteriori modalita'  attuative  e  operative,  ed
eventuali elementi e requisiti integrativi,  per  l'esecuzione  delle
operazioni di cui ai commi da 1 a 9. 
  11. In caso di  modifiche  della  Comunicazione  della  Commissione
europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8  possono
essere   conseguentemente   adeguati   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle Finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico. 
  12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata  all'approvazione
della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea. 
  13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1,
con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  puo'  essere
concessa, in conformita' con la  normativa  dell'Unione  europea,  la
garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da  assumere  da  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro  il  31  dicembre  2020
derivanti da  garanzie,  anche  nella  forma  di  garanzie  di  prima
perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma,
da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito  in
Italia alle imprese  con  sede  in  Italia  che  hanno  sofferto  una
riduzione del fatturato  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica  da
"COVID-19"  e  che  prevedano  modalita'  tali   da   assicurare   la
concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti
in funzione dell'ammontare del capitale  regolamentare  liberato  per
effetto delle garanzie stesse. La  garanzia  e'  a  prima  richiesta,
incondizionata, esplicita,  irrevocabile,  e  conforme  ai  requisiti
previsti dalla normativa  di  vigilanza  prudenziale  ai  fini  della
migliore mitigazione del rischio. 
  14.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a  copertura  delle  garanzie
concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche'  di  quelle  concesse  ai
sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2020.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente  importo,
delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per
la gestione del fondo e' autorizzata  l'apertura  di  apposito  conto
corrente di tesoreria centrale. 
 
 
                               Art. 2. 
 
(Misure per il sostegno all'esportazione,  all'internazionalizzazione
                 e agli investimenti delle imprese) 
 
  1. All'articolo 6 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
"SACE   S.p.A.   favorisce   l'internazionalizzazione   del   settore
produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici
per  l'economia  italiana  in  termini  di  livelli  occupazionali  e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli impegni  per
operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia."; 
    b)  i  commi  9-bis,  9-ter,  9-quater,  9-quinquies,   9-sexies,
9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti: 
      "9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di  mercato  dalla
normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9,  nella  misura  del
dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni  e'  assunto  dallo  Stato  in
conformita' con il presente articolo, senza vincolo di  solidarieta'.
La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione  degli
impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle
finanze, per conto dello Stato, sulla base  del  piano  di  attivita'
deliberato dal Comitato di cui al  comma  9-sexies  e  approvato  dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica. 
      9-ter.  SACE  S.p.A.  rilascia  le  garanzie  e  le   coperture
assicurative da cui derivano gli impegni di cui  al  comma  9-bis  in
nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio  delle  garanzie  e
delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati
rischi  di  concentrazione  verso  singole  controparti,  gruppi   di
controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio
complessivamente  assicurato  da  SACE   S.p.A.   e   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze,  e'  preventivamente  autorizzato  con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi
del comma 9-sexies. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono
che la richiesta di indennizzo e qualsiasi  comunicazione  o  istanza
sono rivolte unicamente a SACE S.p.A. 
      9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un  fondo  a
copertura degli impegni assunti dallo Stato  ai  sensi  del  presente
articolo. Tale fondo e' alimentato  con  i  premi  riscossi  da  SACE
S.p.A. per conto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al
netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A.,  come  determinate
dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies.  I  premi  di  cui  al
periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato
per la successiva riassegnazione  in  spesa  al  predetto  fondo.  La
gestione del fondo e'  affidata  a  SACE  S.p.A.  che  opera  secondo
adeguati standard prudenziali di gestione del rischio.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze  impartisce  indirizzi  a  SACE  S.p.A.
sulla gestione del fondo. Per la gestione del  fondo  e'  autorizzata
l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. 
      9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e  SACE
S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata  decennale,  approvata
con delibera del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, e  sottoposta  alla  registrazione  della  Corte  dei
conti: 
        a) lo svolgimento da  parte  di  SACE  S.p.A.  dell'attivita'
istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da  assumere
ai sensi del comma 9-bis; 
        b) le procedure  per  il  rilascio  delle  garanzie  e  delle
coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non e' prevista
l'autorizzazione  preventiva  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze ai sensi del comma 9-ter; 
        c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e
delle finanze, degli impegni in essere, ivi  inclusi  l'esercizio,  a
tutela dei diritti di SACE S.p.A. e  del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze,   delle   facolta'   previste   nella   polizza   di
assicurazione, nonche' la gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio  dei  diritti  nei
confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti; 
        d) le modalita'  con  le  quali  e'  richiesto  al  Ministero
dell'economia e delle finanze il  pagamento  dell'indennizzo  per  la
quota di pertinenza e le modalita' di escussione della garanzia dello
Stato relativa agli  impegni  assunti  da  SACE  S.p.A.,  nonche'  la
remunerazione della garanzia stessa; 
        e) le  modalita'  di  informazione  preventiva  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministro  degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale  in  ordine  alle   deliberazioni
dell'organo competente  di  SACE  S.p.A.  relative  agli  impegni  da
assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai  fini
dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale  di  deleghe
decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle  richieste
di indennizzo; 
        f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da
parte di SACE S.p.A. al Comitato  di  cui  al  comma  9-sexies  e  al
Comitato interministeriale per la programmazione economica,  riguardo
all'andamento delle operazioni  a  cui  si  riferiscono  gli  impegni
assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis; 
        g)  ogni  altra  modalita'  operativa   rilevante   ai   fini
dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis; 
        h) le modalita' di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo
di cui al comma 9-quater e degli attivi  in  cui  sono  investite  le
riserve  tecniche,  sulla  base  delle  indicazioni   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
        i) le modalita' di trasferimento al Ministero dell'economia e
delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto  di  questo
ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da
SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni; 
        l)    l'eventuale    definizione    di    un    livello    di
patrimonializzazione minimo. 
      9-sexies. E' istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze  il  Comitato  per  il  sostegno  finanziario  pubblico
all'esportazione. Il Comitato e' copresieduto dal Direttore  Generale
del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale  competente
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ed e' composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti  del
Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di  impedimento,  li
sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e
delle   finanze,   sulla   base   delle   designazioni    effettuate,
rispettivamente, dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello  sviluppo  economico,
dal Ministero della difesa e del Ministero delle politiche  agricole,
alimentari e forestali. Ciascun componente  partecipa  alla  riunione
con diritto di voto. Il  presidente  del  Comitato  puo'  invitare  a
partecipare alle riunioni, senza diritto di voto,  rappresentanti  di
altri enti o istituzioni,  pubblici  e  privati  secondo  le  materie
all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attivita', il
Comitato puo' avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti
il  Comitato  e  puo'  richiedere  pareri  all'IVASS  su   specifiche
questioni  ed  operazioni.   Il   funzionamento   del   Comitato   e'
disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentite le  amministrazioni  componenti  il  Comitato.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI
- assicura le funzioni di segreteria del Comitato. La  partecipazione
al Comitato non  da'  diritto  ad  emolumenti.  Dall'istituzione  del
Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica e per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse umane,
finanziarie  e  strumentali  iscritte  in  bilancio  a   legislazione
vigente. 
      9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di
SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attivita' di cui  al  comma
9-bis,  che  definisce  l'ammontare  progettato  di   operazioni   da
assicurare,  suddivise  per   aree   geografiche   e   macro-settori,
evidenziando    l'importo    delle    operazioni    da     sottoporre
all'autorizzazione preventiva  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze ai sensi del comma 9-ter, nonche' il sistema  dei  limiti  di
rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), che  definisce,  in  linea
con le migliori pratiche del  settore  bancario  e  assicurativo,  la
propensione al rischio, le  soglie  di  tolleranza,  con  particolare
riguardo alle operazioni che possono determinare  elevati  rischi  di
concentrazione  verso  singole  controparti,  gruppi  di  controparti
connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei  rischi
nonche' i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il piano annuale di attivita' e il sistema degli  limiti  di  rischio
sono approvati,  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di concerto con il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione    internazionale,    con    delibera    del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 
      9-octies. Il Comitato  per  il  sostegno  finanziario  pubblico
all'esportazione,  in  aggiunta  alle  funzioni  di  cui   al   comma
9-septies, esprime il parere di competenza  per  l'autorizzazione  da
rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificata
la conformita'  dell'operazione  deliberata  da  SACE  S.p.A.  e  del
relativo impegno assicurativo al piano di attivita', al  RAF  e  alla
convenzione, nonche' il rispetto dei limiti indicati al comma  9-bis.
Il decreto del Ministro e'  sottoposto  al  controllo  preventivo  di
legittimita' e alla registrazione della Corte dei conti. Il  Comitato
esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema
di sostegno pubblico all'esportazione  e  all'internazionalizzazione,
anche predisponendo relazioni e formulando proposte."; 
    c) dopo il comma 14, e' inserito il seguente:  "14-bis.  Ai  fini
del sostegno e rilancio dell'economia, SACE  S.p.A.  e'  abilitata  a
rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita'  alla  normativa
dell'Unione Europea, garanzie  sotto  qualsiasi  forma,  ivi  incluse
controgaranzie verso i confidi, in favore di banche,  di  istituzioni
finanziarie  nazionali  e  internazionali  e  degli  altri   soggetti
abilitati all'esercizio del  credito  in  Italia,  per  finanziamenti
sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro
l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attivita' di
cui al presente comma e' svolta con  contabilita'  separata  rispetto
alle attivita' di cui al comma 9. E' accordata  di  diritto  per  gli
impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a
prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non  e'  ammesso  il  ricorso
diretto dei soggetti finanziatori  alla  garanzia  dello  Stato.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
con il Ministro dello  sviluppo  economico,  sono  definiti  criteri,
modalita' e condizioni del rilascio da parte  di  SACE  S.p.A.  delle
garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della  garanzia
dello Stato, in conformita' con la normativa dell'Unione  europea,  e
sono altresi' individuate le attivita' che  SACE  S.p.A.  svolge  per
conto del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio  di
amministrazione di SACE S.p.A. nonche' le garanzie  rilasciate  dallo
Stato prima della data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
sulla base delle norme previgenti rispetto a  quelle  modificate  dal
comma 1, lettera b), del  presente  articolo,  e  delle  disposizioni
primarie e secondarie relative o collegate,  restano  regolate  dalle
medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo  quanto  previsto
ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. 
  3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio  di
amministrazione di SACE S.p.A. nonche' le garanzie  rilasciate  dallo
Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore  del
presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle
norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020,  salvo
quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il  Comitato
di cui al  comma  9-sexies  dell'articolo  6  del  decreto  legge  30
settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge  24
novembre 2003, n. 32, come modificato ai sensi del comma 1, una volta
completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce  il  Comitato  di
cui al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  13
febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal  1
gennaio 2021 si applicano le disposizioni  in  base  alle  quali  gli
impegni derivanti  dall'attivita'  assicurativa  e  di  garanzia  dei
rischi definiti non di mercato dalla  normativa  dell'Unione  Europea
sono  assunti  da  SACE   S.p.A.   e   dallo   Stato   nella   misura
rispettivamente del dieci per cento  e  del  novanta  per  cento  del
capitale  e  degli  interessi  di  ciascun  impegno,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come  dal
comma 1 del presente articolo. Le  risorse  del  fondo  istituito  ai
sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis, del  decreto  legge  n.
269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo
6, comma 9-quater del decreto legge n. 269 del 2003  come  modificato
dal comma 1 del presente articolo. 
  4. Per effetto della presente  disposizione  sono  garantite  dallo
Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma  9-bis
e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente
alla data del 6 aprile  2020,  le  seguenti  operazioni  nel  settore
crocieristico, specificamente indicate  nella  tabella  allegata  che
costituisce parte integrante del presente decreto: 
    a) operazioni gia' autorizzate, ai sensi  dell'articolo  2  della
delibera CIPE n. 75/2019; 
    b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui  istanze  sono  state
gia' presentate da SACE S.p.A.; 
    c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la  data
di entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  fino  all'importo
massimo di 2,6 miliardi di euro. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  per  l'anno  2020,
salvo quanto previsto dal comma 4, e'  autorizzato  a  rilasciare  la
garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6,
comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente
alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite  speciale  di
cui all'articolo 7.8 della  Convenzione  approvata  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  20  novembre  2014,  entro  i
seguenti limiti: 
    a) per il settore  crocieristico,  la  garanzia  dello  Stato  in
favore di SACE  S.p.A.  su  nuove  operazioni  deliberate  nel  corso
dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non
puo' eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre  miliardi
di euro; il  totale  dell'esposizione  cumulata  conservata  da  SACE
S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non puo' eccedere la
quota massima del 40 per  cento  dell'intero  portafoglio  rischi  in
essere complessivamente conservato  da  SACE  S.p.A.  e  ceduto  allo
Stato; 
    b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato  in  favore  di
SACE S.p.A.  su  nuove  operazioni,  esclusivamente  con  controparte
sovrana, deliberate  nel  corso  dell'anno  2020  non  puo'  eccedere
l'importo massimo in termini di flusso di cinque  miliardi  euro;  il
totale dell'esposizione cumulata  conservata  da  SACE  S.p.A.  e  di
quella ceduta allo Stato sul  settore  non  puo'  eccedere  la  quota
massima del 29 per cento dell'intero  portafoglio  rischi  in  essere
complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto  allo  Stato.  La
garanzia  dello  Stato  e'  rilasciata,  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, su  istanza  di  SACE  S.p.A.,  previo
parere dell'IVASS -  espresso  entro  15  giorni  dalla  richiesta  -
limitatamente alla congruita' del premio riconosciuto allo Stato, nel
principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei  necessari
accantonamenti  prudenziali  alla  luce   del   nuovo   scenario   di
rischiosita' sistemica e di una  maggiore  concentrazione,  a  valere
sulla dotazione del fondo di cui all'articolo  6,  comma  9-bis,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  vigente  alla
data del 6 aprile 2020. 
  6. Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere
a  tale  data  assunti  da  SACE  S.p.A.   derivanti   dall'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di  mercato  dalla
normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali e'
gia' stata presentata la richiesta di indennizzo o  per  i  quali  e'
stata comunicata a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia  che  si
verifichi, un evento generatore di sinistro o un  rischio  incombente
di sinistro, nonche' di  quelli  per  i  quali  e'  stata  rilasciata
garanzia dello  Stato  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento  degli
attivi in cui sono investite le riserve  tecniche  e'  trasferito  da
SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze.  La  gestione
di tali attivi  e'  affidata  a  SACE  S.p.A.  che  si  attiene  agli
indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legge,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  SACE  S.p.A.  possono
procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle  riserve
tecniche trasferite e la riassicurazione dello  Stato,  tenuto  conto
dell'assenza di remunerazione di questa. 
  7. Il novanta per cento degli impegni assunti da  SACE  S.p.A.  nel
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore  del  presente
decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione  di  quelli  di  cui  ai
commi 4 e 5,  puo'  essere  riassicurato  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  che  approva  altresi'  la  forma  di
remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di  cui
all'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dall'articolo  1,
comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326,  come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione
di cui al periodo precedente  e'  versata  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnata in spesa  ed  essere  versata  sul
conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6,  comma  9-bis
del decreto-legge n. 269 del 2003.". 
  8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale  e'  prevista
la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota
degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo  6,  comma
9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data  del
6 aprile 2020, in  modo  che  per  ogni  impegno,  esclusa  la  quota
riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e  7  sia
pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da  SACE
S.p.A. 
  9. Entro  dieci  giorni  dalla  data  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia  e
delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e  la  dotazione
patrimoniale  che  si  renderanno   disponibili   in   seguito   alle
disposizioni di cui al presente articolo, al fine  della  valutazione
sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese. 
  10. Ai fini della predisposizione dello schema di  convenzione,  il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare,  con  apposito
disciplinare, a societa' a totale partecipazione pubblica un incarico
di studio, consulenza, valutazione e assistenza.  Al  relativo  onere
nel limite massimo di 100.000  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.11. L'articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
e' abrogato. 
 
 
                               Art. 3. 
 
                            (SACE S.p.A.) 
 
  1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  (CDP
S.p.A.)  le  strategie  industriali  e   commerciali   al   fine   di
massimizzare le  sinergie  di  gruppo  e  aumentare  l'efficacia  del
sistema di  sostegno  all'esportazione  e  all'internazionalizzazione
delle imprese e di rilancio dell'economia. 
  2. In considerazione  del  ruolo  strategico  di  SACE  S.p.A.  per
l'attuazione   delle   misure   di   sostegno   all'esportazione    e
all'internazionalizzazione  delle  imprese  e   di   rilancio   degli
investimenti: 
    a)  CDP  S.p.A.  concorda  preventivamente   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio  dei  diritti
di voto  derivanti  dalla  partecipazione  in  SACE  S.p.A.;  per  le
deliberazioni  di  nomina  degli   organi   sociali,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze agisce di  concerto  con  il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
    b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia
e  delle  finanze  in  merito  ad  operazioni   di   gestione   della
partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui  alla  lettera
a); 
    c) SACE S.p.A. non  e'  soggetta  all'attivita'  di  direzione  e
coordinamento di CDP S.p.A.; 
    d)   SACE   S.p.A.   consulta   preventivamente   il    Ministero
dell'economia e delle finanze  in  ordine  alle  decisioni  aziendali
rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure  di  rilancio
degli  investimenti,  con  particolare  riferimento  alle   decisioni
relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti; 
    e)   SACE   S.p.A.   consulta   preventivamente   il    Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni  aziendali
rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure  di  sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento
alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al  recupero  dei
crediti; 
    f) SACE  S.p.A.,  nella  predisposizione  del  piano  annuale  di
attivita', tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese  assunte
dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale e  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, di cui all'articolo 14, comma 18-bis del decreto  legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n.111. 
  3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai  sensi
di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10,  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132. 
 

CAPO II
MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

 
                               Art. 4. 
 
   (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato) 
 
  1.  Ai  fini  degli  articoli   117,   125-bis,   126-quinquies   e
126-quinquiesdecies del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di  conclusione  dei
contratti mediante strumenti informativi o telematici,  i  contratti,
conclusi  con  la  clientela  al  dettaglio   come   definita   dalle
disposizioni della Banca d'Italia in  materia  di  trasparenza  delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel  periodo  compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il  termine
dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  in
data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia  di
cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  primo  periodo,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  anche  se  il  cliente  esprime  il
proprio consenso mediante il proprio indirizzo di  posta  elettronica
non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi
siano accompagnati da copia di  un  documento  di  riconoscimento  in
corso  di  validita'  del  contraente,  facciano  riferimento  ad  un
contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme  al
contratto medesimo con modalita' tali  da  garantirne  la  sicurezza,
l'integrita' e l'immodificabilita'. Il requisito  della  consegna  di
copia del contratto e' soddisfatto mediante la messa  a  disposizione
del cliente di copia del testo del contratto  su  supporto  durevole;
l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla
prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato  per  esprimere
il consenso al contratto anche per esercitare il diritto  di  recesso
previsto dalla legge. 
 
 
                               Art. 5. 
 
(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.
                                 14) 
 
  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il presente decreto entra in  vigore  il  1  settembre  2021,
salvo quanto previsto al comma 2.». 
 
 
                               Art. 6. 
 
   (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi
nel corso degli  esercizi  chiusi  entro  la  predetta  data  non  si
applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo,  2447,  2482-bis,
commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice  civile.  Per  lo
stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa'  per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli  articoli  2484,
primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 
 
 
                               Art. 7. 
 
  (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio) 
 
  1. Nella redazione  del  bilancio  di  esercizio  in  corso  al  31
dicembre 2020, la valutazione  delle  voci  nella  prospettiva  della
continuazione dell'attivita'  di  cui  all'articolo  2423-bis,  comma
primo, n. 1), del codice  civile  puo'  comunque  essere  operata  se
risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in  data
anteriore al 23 febbraio 2020,  fatta  salva  la  previsione  di  cui
all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il  criterio
di valutazione e' specificamente illustrato  nella  nota  informativa
anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai  bilanci
chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. 
 
 
                               Art. 8 
 
 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle societa') 
 
  1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle societa'  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto e sino  alla  data  del  31
dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del
codice civile. 
 
 
                               Art. 9. 
 
(Disposizioni in materia di concordato preventivo  e  di  accordi  di
                          ristrutturazione) 
 
  1. I termini di  adempimento  dei  concordati  preventivi  e  degli
accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra
il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi. 
  2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo  e
degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23  febbraio
2020 il  debitore  puo'  presentare,  sino  all'udienza  fissata  per
l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine  non
superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una
nuova proposta di concordato ai sensi  dell'articolo  161  del  regio
decreto  16  marzo  1942,  n.  267  o  di   un   nuovo   accordo   di
ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui
il Tribunale assegna il termine e non e'  prorogabile.  L'istanza  e'
inammissibile  se  presentata  nell'ambito  di  un  procedimento   di
concordato preventivo nel  corso  del  quale  e'  gia'  stata  tenuta
l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte  le  maggioranze
stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  3. Quando il debitore intende modificare unicamente  i  termini  di
adempimento   del   concordato   preventivo   o    dell'accordo    di
ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa  una
memoria  contenente  l'indicazione  dei  nuovi  termini,  depositando
altresi' la documentazione che comprova la necessita' della  modifica
dei termini. Il differimento dei termini non puo' essere superiore di
sei mesi rispetto alle  scadenze  originarie.  Nel  procedimento  per
omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce  il  parere
del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la  sussistenza
dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente  atto
delle nuove scadenze. 
  4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del  termine  di  cui
all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, che sia gia' stato prorogato dal Tribunale,  puo',  prima  della
scadenza, presentare istanza per  la  concessione  di  una  ulteriore
proroga sino a novanta  giorni,  anche  nei  casi  in  cui  e'  stato
depositato ricorso per  la  dichiarazione  di  fallimento.  L'istanza
indica gli elementi  che  rendono  necessaria  la  concessione  della
proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti  per  effetto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il  Tribunale,  acquisito  il
parere del Commissario giudiziale se  nominato,  concede  la  proroga
quando ritiene che l'istanza  si  basa  su  concreti  e  giustificati
motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  5. L'istanza di cui al comma 4 puo' essere presentata dal  debitore
che ha ottenuto  la  concessione  del  termine  di  cui  all'articolo
182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.  Il
Tribunale provvede in camera  di  consiglio  omessi  gli  adempimenti
previsti dall'articolo 182-bis, comma  settimo,  primo  periodo,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n.  267  e  concede  la  proroga  quando
ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che
continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un  accordo  di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze  di  cui  all'articolo
182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
 
 
                              Art. 10. 
 
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi  e  richieste  per  la
      dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza) 
 
  1. Tutti i ricorsi ai sensi degli  articoli  15  e  195  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto  legislativo  8  luglio
1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9  marzo  2020  ed  il  30
giugno 2020 sono improcedibili. 
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  alla
richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima  e'
fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo  15,
comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  3.  Quando  alla  dichiarazione  di  improcedibilita'  dei  ricorsi
presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la  dichiarazione
di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene  computato  nei
termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto  16  marzo
1942, n. 267. 
 
 
                              Art. 11. 
 
     (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2  e  3,  i  termini  di
scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo  2020  al  30
aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri  titoli  di
credito emessi prima della data di entrata in vigore  della  presente
decreto, e ad ogni altro atto avente  efficacia  esecutiva  a  quella
stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione  opera
a favore dei debitori e obbligati anche  in  via  di  regresso  o  di
garanzia,   salva   la   facolta'   degli   stessi   di   rinunciarvi
espressamente. 
  2.  L'assegno  presentato  al  pagamento  durante  il  periodo   di
sospensione e' pagabile nel giorno di presentazione.  La  sospensione
di cui al comma 1 opera su 
    a) i termini per la presentazione al pagamento; 
    b) i termini per la levata del  protesto  o  delle  constatazioni
equivalenti; 
    c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a)  e  b),
della legge 15 dicembre 1990, n.  386,  nonche'  all'articolo  9-bis,
comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990; 
    d) il termine per  il  pagamento  tardivo  dell'assegno  previsto
dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990. 
  3. I protesti o le constatazioni equivalenti  levati  dal  9  marzo
2020 fino alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  non
sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di  Commercio;  ove
gia' pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro
cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo  sono  sospese  le
informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della
legge 15 dicembre 1990, n. 386. 
 
 
                              Art. 12. 
 
   (Fondo solidarieta' mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini) 
 
  1. Per lavoratori autonomi, ai sensi  dell'articolo  54,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  si  intendono  i
soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo  decreto-legge
n. 18 del 2020. 
  2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del  presente
decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del
Fondo di cui all'articolo 2, commi 475  e  seguenti  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e' ammesso  anche  nell'ipotesi  di  mutui  in
ammortamento da meno di un anno. 
 
 
                              Art. 13. 
 
                  (Fondo centrale di garanzia PMI) 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure: 
    a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito; 
    b) l'importo massimo garantito per singola  impresa  e'  elevato,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,  a  5  milioni  di
euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di  dipendenti
non superiore a 499; 
    c)  la  percentuale  di  copertura  della  garanzia  diretta   e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni  speciali  del
Fondo di  garanzia,  al  90  per  cento  dell'ammontare  di  ciascuna
operazione  finanziaria,  previa  autorizzazione  della   Commissione
Europea ai sensi dell'articolo 108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con  durata
fino  a  72  mesi.  L'importo  totale   delle   predette   operazioni
finanziarie non puo' superare, alternativamente: 
      1) il doppio  della  spesa  salariale  annua  del  beneficiario
(compresi gli oneri sociali e il costo del personale che  lavora  nel
sito dell'impresa ma  che  figura  formalmente  nel  libro  paga  dei
subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel  caso
di imprese costituite  a  partire  dal  1º  gennaio  2019,  l'importo
massimo del prestito  non  puo'  superare  i  costi  salariali  annui
previsti per i primi due anni di attivita'; 
      2) il 25 per cento del fatturato totale  del  beneficiario  nel
2019; 
      3) il fabbisogno per costi del  capitale  di  esercizio  e  per
costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di  piccole  e
medie imprese, e nei successivi 12 mesi,  nel  caso  di  imprese  con
numero  di  dipendenti  non  superiore  a  499;  tale  fabbisogno  e'
attestato mediante apposita autocertificazione resa dal  beneficiario
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445; 
    d) per le operazioni finanziarie  aventi  le  caratteristiche  di
durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di  copertura
della riassicurazione e' incrementata,  anche  mediante  il  concorso
delle sezioni speciali del  Fondo  di  garanzia,  al  100  per  cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo  di  garanzia,  a
condizione che le garanzie  da  questi  rilasciate  non  superino  la
percentuale  massima  di  copertura  del   90   per   cento,   previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi  dell'articolo  108
del TFUE, e che non prevedano il pagamento di  un  premio  che  tiene
conto  della  remunerazione  per  il   rischio   di   credito.   Fino
all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente  alla
predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non  aventi  le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e
alla  presente  lettera  d),  le  percentuali   di   copertura   sono
incrementate, rispettivamente,  all'80  per  cento  per  la  garanzia
diretta  di  cui  alla  lettera  c)  e  al  90  per  cento   per   la
riassicurazione di cui alla presente lettera d); 
    e) sono ammissibili alla garanzia  del  Fondo,  per  la  garanzia
diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella
misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi  rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i
finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del
soggetto  beneficiario,  purche'  il  nuovo   finanziamento   preveda
l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito  aggiuntivo
in misura pari ad almeno il 10  per  cento  dell'importo  del  debito
accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; 
    f) per le operazioni per  le  quali  banche  o  gli  intermediari
finanziari  hanno  accordato,  anche  di   propria   iniziativa,   la
sospensione del pagamento delle rate di ammortamento,  o  della  sola
quota   capitale,   ovvero   l'allungamento   della   scadenza    dei
finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla  diffusione
del COVID-19, su operazioni  ammesse  alla  garanzia  del  Fondo,  la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
    g) fermo restando quanto gia' previsto all'articolo 6,  comma  2,
del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  6  marzo  2017,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 luglio 2017, n.  157,  e  fatto
salvo quanto previsto per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  alla
lettera m), la garanzia e' concessa senza applicazione del modello di
valutazione di cui alla parte IX,  lettera  A,  delle  condizioni  di
ammissibilita'   e   disposizioni   di   carattere    generale    per
l'amministrazione del Fondo di garanzia  riportate  nell'allegato  al
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12  febbraio  2019,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. Ai  fini
della  definizione  delle  misure  di  accantonamento  a  titolo   di
coefficiente  di  rischio,  in  sede  di  ammissione  della   singola
operazione  finanziaria,  la  probabilita'  di  inadempimento   delle
imprese e' calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel
modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con
frequenza bimestrale, in  riferimento  all'insieme  delle  operazioni
finanziarie   ammesse   alla   garanzia,   la    consistenza    degli
accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo e' corretta  in
funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti
dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle  richieste
di ammissione alla garanzia. La garanzia e' concessa anche in  favore
di beneficiari finali che presentano, alla data  della  richiesta  di
garanzia,  esposizioni  nei  confronti  del   soggetto   finanziatore
classificate come "inadempienze probabili" o "scadute  o  sconfinanti
deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272
del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e  successive  modificazioni,
purche' la predetta classificazione non sia precedente alla data  del
31 gennaio 2020. La garanzia e' concessa anche alle imprese  che,  in
data  successiva  al  31  dicembre  2019,  sono  state  ammesse  alla
procedura  del  concordato   con   continuita'   aziendale   di   cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  hanno
stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo  182-bis
del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano  attestato
di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purche', alla data
di entrata in vigore del presente decreto, le  loro  esposizioni  non
siano piu' in una situazione che ne determinerebbe la classificazione
come esposizioni deteriorate, non  presentino  importi  in  arretrato
successivi all'applicazione delle misure di concessione e  la  banca,
sulla base dell'analisi della situazione  finanziaria  del  debitore,
possa    ragionevolmente    presumere    il    rimborso     integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis,  comma
6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n.  575/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Ai fini  dell'ammissione
alla garanzia non e' necessario che sia trascorso un anno dalla  data
in  cui  sono  state  accordate  le  misure  di  concessione  o,   se
posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state  classificate
come esposizioni deteriorate, ai  sensi  dell'art  47-bis,  comma  6,
lettera b) del Regolamento 575/2013. Sono, in ogni caso,  escluse  le
imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze"  ai
sensi della disciplina bancaria; 
    h) non e' dovuta la commissione per  il  mancato  perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo  10,  comma  2,  del
decreto ministeriale 6 marzo 2017; 
    i)  per  operazioni  di  investimento  immobiliare  nei   settori
turistico - alberghiero e delle  attivita'  immobiliari,  con  durata
minima di 10 anni e  di  importo  superiore  a  euro  500.000,00,  la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme  di  garanzia
acquisite sui finanziamenti; 
    l) per le garanzie  su  specifici  portafogli  di  finanziamenti,
anche senza piano  d'ammortamento,  dedicati  a  imprese  danneggiate
dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per  cento,
a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la  quota  della
tranche junior coperta dal Fondo  puo'  essere  elevata  del  50  per
cento, ulteriormente incrementabile del  20  per  cento  in  caso  di
intervento di ulteriori garanti; 
    m) previa  autorizzazione  della  Commissione  Europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo,
con copertura  al  100  percento  sia  in  garanzia  diretta  che  in
riassicurazione,  i   nuovi   finanziamenti   concessi   da   banche,
intermediari finanziari di  cui  all'articolo  106  del  Testo  Unico
bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993  n.  385  e
dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in  favore
di piccole e medie imprese e di persone fisiche  esercenti  attivita'
di impresa, arti o professioni la cui attivita'  d'impresa  e'  stata
danneggiata   dall'emergenza   COVID-19   come    da    dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali  finanziamenti
prevedano l'inizio del rimborso del capitale non  prima  di  24  mesi
dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo  non
superiore al 25 per cento  dell'ammontare  dei  ricavi  del  soggetto
beneficiario,  come  risultante  dall'ultimo  bilancio  depositato  o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della  domanda
di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il  1°
gennaio  2019,  da  altra  idonea  documentazione,   anche   mediante
autocertificazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento  quando,  ad
esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto  da  garanzia,
l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del  finanziatore   nei
confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare  di
esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute  tra
le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra
le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi  di  cessione  o
affitto di azienda  con  prosecuzione  della  medesima  attivita'  si
considera altresi'  l'ammontare  dei  ricavi  risultante  dall'ultima
dichiarazione dei  redditi  o  dall'ultimo  bilancio  depositato  dal
cedente o dal locatore. In relazione  alle  predette  operazioni,  il
soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un  tasso  di
interesse, nel caso di garanzia diretta o un  premio  complessivo  di
garanzia, nel caso di riassicurazione, che  tiene  conto  della  sola
copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione
finanziaria e, comunque, non superiore al  tasso  di  Rendistato  con
durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della
differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA  a  5  anni,  come
definiti dall'accordo quadro per l'anticipo  finanziario  a  garanzia
pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In  favore
di tali soggetti  beneficiari  l'intervento  del  Fondo  centrale  di
garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso  automaticamente,
gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il
finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla
verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere  l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. 
    n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non
superiore a 3.200.000 euro,  la  cui  attivita'  d'impresa  e'  stata
danneggiata   dall'emergenza   COVID-19   come    da    dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la  garanzia  di  cui  alla
lettera c) puo' essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da
confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a  valere
su risorse proprie,  sino  alla  copertura  del  100  per  cento  del
finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'  essere  rilasciata
per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi  del
soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad  esito
della concessione del finanziamento coperto da garanzia,  l'ammontare
complessivo delle esposizioni  del  finanziatore  nei  confronti  del
soggetto finanziato risulta superiore  all'ammontare  di  esposizioni
detenute alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute  tra  le  due
date in conseguenza del regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le
parti prima dell'entrata in vigore del presente  decreto  ovvero  per
decisione autonoma del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli
enti locali,  le  Camere  di  Commercio,  anche  per  il  tramite  di
Unioncamere, le Amministrazioni di  settore,  anche  unitamente  alle
associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse  al
Fondo ai fini della costituzione di sezioni  speciali  finalizzate  a
sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori
economici o filiere d'impresa; 
    o) sono prorogati per tre mesi  tutti  i  termini  riferiti  agli
adempimenti amministrativi relativi alle operazioni  assistite  dalla
garanzia del Fondo; 
    p)  la  garanzia  del  Fondo  puo'  essere  richiesta  anche   su
operazioni finanziarie gia'  perfezionate  ed  erogate  dal  soggetto
finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data  di  presentazione  della
richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali
casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del  Fondo
una dichiarazione attestante la  riduzione  del  tasso  di  interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario  per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia. 
  2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma  100,  lett.  a)  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  per   le   garanzie   su   portafogli   di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati  a  imprese
danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20  per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione  nel
portafoglio, un rating, determinato dal  soggetto  richiedente  sulla
base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della
scala  di  valutazione  Standard's  and  Poor's,  sono  applicate  le
seguenti misure: 
    a)  l'ammontare  massimo  dei  portafogli  di  finanziamenti   e'
innalzato a 
  euro 500 milioni; 
    b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata  e  importo
previste dal comma  1,  lettera  c),  e  possono  essere  deliberati,
perfezionati  ed  erogati  dal  soggetto  finanziatore  prima   della
richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in
data successiva al 31 gennaio 2020; 
    c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la  valutazione  del
merito di credito da parte del Gestore del Fondo; 
    d) il punto di stacco e lo  spessore  della  tranche  junior  del
portafoglio  di  finanziamenti  sono   determinati   utilizzando   la
probabilita' di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base
dei propri modelli interni; 
    e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non superiore
al  90  per  cento  della   tranche   junior   del   portafoglio   di
finanziamenti; 
    f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,  fatto  salvo
quanto   previsto   dall'articolo   8,   comma   2,    del    decreto
interministeriale del 14 novembre  2017,  non  puo'  superare  il  15
percento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti,  ovvero  il
18 percento,  nel  caso  in  cui  il  portafoglio  abbia  ad  oggetto
finanziamenti concessi a fronte della realizzazione  di  progetti  di
ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti; 
    g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel  portafoglio
garantito, il Fondo copre il 90 percento della perdita registrata sul
singolo finanziamento; 
    h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore  delle
imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio e' stata disposta la
limitazione dell'intervento del predetto Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla  sola  controgaranzia  dei
fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva. 
  3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  giugno  2019,  n.
58, le parole "fino  al  31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti "fino al 10 aprile 2020". 
  4.  Previa  autorizzazione  della  Commissione  Europea  ai   sensi
dell'articolo  108  del  TFUE,  la  garanzia  dei  confidi   di   cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di  natura  comunitaria,
nazionale,  regionale  e   camerale,   puo'   essere   concessa   sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura  della
quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia  del  Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica. 
  5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le  piccole
e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  a),  della
legge  23  dicembre  1996  n.  662,   qualora   il   rilascio   della
documentazione antimafia  non  sia  immediatamente  conseguente  alla
consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo
96 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  l'aiuto  e'
concesso all'impresa sotto condizione  risolutiva  anche  in  assenza
della documentazione medesima. Nel  caso  in  cui  la  documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una  delle  cause
interdittive  ai  sensi  della  medesima  disciplina  antimafia,   e'
disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi
3  e  4,  del  predetto  decreto  legislativo  n.  159  del  2011   e
dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,
mantenendo l'efficacia della garanzia. 
  6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole  "e
privati". 
  7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, nonche' le garanzie su portafogli di minibond,
sono  concesse  a  valere  sulla  dotazione  disponibile  del  Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo  per  tempo,  di  un  ammontare  di
risorse libere del  Fondo,  destinate  al  rilascio  di  garanzie  su
singole operazioni finanziarie, pari ad almeno  l'85  percento  della
dotazione disponibile del Fondo. 
  8. Gli  operatori  di  microcredito  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 111 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito  di  micro  piccola
media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura  massima
dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento  e,  relativamente
alle nuove  imprese  costituite  o  che  hanno  iniziato  la  propria
attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del
Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due  bilanci
approvati, senza valutazione del merito di  credito,  della  garanzia
del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, sui  finanziamenti  concessi  da  banche  e
intermediari finanziari finalizzati alla concessione,  da  parte  dei
medesimi operatori,  di  operazioni  di  microcredito  in  favore  di
beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. 
  9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il Ministero dell'economia e  delle
finanze adegua il decreto ministeriale. 17 ottobre 2014, n. 176  alle
nuove disposizioni. 
  10. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  al  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono  assegnati  1.729  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
  11.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  in  quanto
compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  in  favore
delle imprese agricole e della pesca. Per  le  finalita'  di  cui  al
presente comma sono assegnati  all'ISMEA  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di
tesoreria centrale appositamente istituito, intestato  a  ISMEA,  per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario  derivante  dalla
gestione delle garanzie. 
  12. L'articolo 49 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  e'
abrogato. 
  13. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si
provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti  dall'abrogazione
di cui al comma 12 e  per  249  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56,
comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
 
 
                              Art. 14. 
 
(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo  per  le
esigenze di liquidita' e concessione di contributi in conto interessi
                         sui finanziamenti) 
 
  1. Il Fondo di cui  all'articolo  90,  comma  12,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino  al  31  dicembre
2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario per  le  esigenze  di  liquidita'  delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive  Associate,
degli  Enti  di  Promozione  Sportiva,  delle  associazioni  e  delle
societa'  sportive  dilettantistiche  iscritte  al  registro  di  cui
all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs.  23  luglio  1999  n.
242. A tali fini, e' costituito un  apposito  comparto  del  predetto
Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la
gestione di tale comparto del fondo e' autorizzata l'apertura  di  un
conto corrente di tesoreria centrale intestato  all'Istituto  per  il
Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse  per  essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione
delle garanzie. 
  2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le  esigenze  di
liquidita' delle Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle  Discipline
Sportive  Associate,  degli  Enti  di  Promozione   Sportiva,   delle
associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte  nel
registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c),  del  d.lgs.  23
luglio 1999 n. 242, secondo le modalita' stabilite  dal  Comitato  di
Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per  il  Credito  Sportivo.
Per tale funzione e' costituito un apposito comparto del Fondo dotato
di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in  soli  termini
di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse  di  cui  all'articolo
13, comma 12. 
 

CAPO III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

 
                              Art. 15. 
 
(Modifiche  all'articolo  4-bis,  comma  3,  del   decreto-legge   21
settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla  legge  18
                       novembre 2019, n. 133) 
 
  1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre  2019,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,
n. 133, e' sostituito dai seguenti: 
    "3. Fino alla data di entrata in vigore  del  primo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  2,  comma
1-ter, del decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal
comma 1, lettera c), numero 3), del presente  articolo,  fatta  salva
l'applicazione degli articoli 1 e 2 del  citato  decreto-legge,  come
modificati dal presente articolo, sono soggetti alla notifica di  cui
al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del  2012
l'acquisto a qualsiasi  titolo  di  partecipazioni  in  societa'  che
detengono  beni  e  rapporti  nei  settori  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi,  nel  settore
finanziario, quello creditizio e assicurativo, del  regolamento  (UE)
2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019. 
    3-bis. Al  fine  di  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020: 
      a) sono soggetti all'obbligo di notifica  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le  delibere,
gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene  beni  e
rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere  a),
b), c), d) ed e) del regolamento  (UE)  2019/452,  ivi  inclusi,  nel
settore  finanziario,  quello  creditizio  ed  assicurativo,   ovvero
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di
cui al citato articolo  2,  comma  1-ter,  che  abbiano  per  effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita'  di
detti attivi o il cambiamento della loro destinazione; 
      b) sono soggetti all'obbligo di notifica  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 2  del  medesimo  decreto-legge  n.  21  del  2012,  in
relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma  1  dell'articolo  2,
del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche' ai beni e rapporti
nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  citato  articolo
2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli  acquisti
a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte  di  soggetti  esteri,
anche  appartenenti  all'Unione  europea,  di   rilevanza   tale   da
determinare  l'insediamento  stabile   dell'acquirente   in   ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e'
oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile
e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, nonche' gli acquisti di  partecipazioni,  da  parte  di  soggetti
esteri non appartenenti all'Unione  europea,  che  attribuiscono  una
quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o  indirettamente
possedute, e il  valore  complessivo  dell'investimento  sia  pari  o
superiore a un  milione  di  euro,  e  sono  altresi'  notificate  le
acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del  15  per
cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento; 
      c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera  a),
del decreto-legge  n.  21  del  2012,  si  applica  anche  quando  il
controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione  pubblica
di uno Stato membro dell'Unione europea. 
    3- ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi  6  e
7, del citato decreto-legge n.  21  del  2012,  come  modificato  dal
presente articolo. 
    3-quater. Le disposizioni di  cui  ai  commi  3  e  3-bis  aventi
vigenza fino al 31  dicembre  2020  si  applicano  nei  confronti  di
delibere, atti o operazioni, nonche' di acquisti  di  partecipazioni,
rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi  2  e  5
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per  i  quali  tale
obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche' la  notifica
sia intervenuta successivamente o sia stata omessa.  Restano  validi,
anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020, gli atti
e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali
in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
degli stessi atti e  provvedimenti  successivamente  al  decorso  del
predetto termine. Fermo restando  l'obbligo  di  notifica,  i  poteri
speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.  21  del  2012  e
relativi a societa' che detengono beni e rapporti nei settori di  cui
all'articolo 4, paragrafo  1,  lettere  a),  b),  c),  d)  e  e)  del
regolamento (UE) 2019/452,  ivi  inclusi,  nel  settore  finanziario,
quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura  in  cui
la tutela degli interessi essenziali dello Stato,  ovvero  la  tutela
della  sicurezza  e  dell'ordine  pubblico,  previsti  dal   medesimo
articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza  di  una
specifica regolamentazione di settore." 
 
 
                              Art. 16. 
 
(Modifiche al decreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) 
 
  1.  Al  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, comma 8-bis, e' aggiunto  infine  il  seguente
periodo: "Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al
presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi  4
e 5, la Presidenza del Consiglio puo' avviare il procedimento ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b)
e c). A tale  scopo,  trovano  applicazione  i  termini  e  le  norme
procedurali previste dal presente articolo, nonche'  dal  regolamento
di cui al comma 8. Il termine di  quarantacinque  giorni  di  cui  ai
commi  4  e  5  decorre  dalla  conclusione   del   procedimento   di
accertamento della violazione dell'obbligo di notifica."; 
    b) all'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo,  dopo  le  parole
"l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano"
sono inserite le seguenti: ", compresi quelli individuati sulla  base
dei principi e delle linee guida elaborate a livello internazionale e
dall'Unione europea"; 
    c) all'articolo 1-bis, comma 3-bis: 
      1) al decimo periodo,  le  parole  "dall'ultimo  periodo"  sono
sostituite dalle seguenti: "dall'undicesimo periodo"; 
      2) sono aggiunti  infine  i  seguenti  periodi:  "Nei  casi  di
violazione degli obblighi di notifica di cui  al  presente  articolo,
anche in assenza della notifica, la  Presidenza  del  Consiglio  puo'
avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio  dei  poteri
speciali. A tale scopo, trovano applicazione i  termini  e  le  norme
procedurali previste dal presente comma. Il termine di trenta  giorni
di cui al presente comma decorre dalla conclusione  del  procedimento
di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica."; 
    d) all'articolo 2, dopo il  comma  8,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: "8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di  notifica  di
cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di  cui  ai
commi 2, 2-bis e 5, la  Presidenza  del  Consiglio  puo'  avviare  il
procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali.  A
tale scopo, trovano applicazione i termini  e  le  norme  procedurali
previste dal presente articolo, nonche' dal  regolamento  di  cui  al
comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi  4  e  6
decorre dalla conclusione  del  procedimento  di  accertamento  della
violazione dell'obbligo di notifica."; 
    e) all'articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi: 
      "2. Al fine  di  raccogliere  elementi  utili  all'applicazione
degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 6 agosto 2014 puo' richiedere a  pubbliche  amministrazioni,
enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne  siano
in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti. 
      3. Ai medesimi fini di cui al comma precedente,  la  Presidenza
del Consiglio puo' stipulare convenzioni o protocolli di  intesa  con
istituti o enti di ricerca." 
 
 
                              Art. 17. 
 
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
                               n. 58) 
 
  1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2-bis, le  parole  "ad  elevato  valore  corrente  di
mercato e" sono soppresse; 
    b) al comma 4-bis, e' aggiunto infine il  seguente  periodo:  "La
CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di  tutela  degli
investitori nonche' di  efficienza  e  trasparenza  del  mercato  del
controllo societario e del mercato dei capitali,  prevedere,  per  un
limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo
periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per societa' ad
azionariato particolarmente diffuso." 
 

CAPO IV
MISURE FISCALI E CONTABILI

 
                              ART. 18. 
 
        (Sospensione di versamenti tributari e contributivi) 
 
  1.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio  dello  Stato  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a 50 milioni di euro nel periodo di  imposta  precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020  rispetto  allo  stesso
mese del precedente periodo d'imposta  e  nel  mese  di  aprile  2020
rispetto allo stesso mese  del  precedente  periodo  d'imposta,  sono
sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di  maggio  2020,  i
termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: 
    a) alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli  23  e  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che  i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta; 
    b) all'imposta sul valore aggiunto. 
  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresi',  per  i
mesi di aprile e  di  maggio  2020,  i  termini  dei  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria. 
  3.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi  superiori
a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che  hanno
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto  allo  stesso  mese  del
precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto  allo
stesso  mese  del  precedente  periodo   d'imposta,   sono   sospesi,
rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei
versamenti in autoliquidazione relativi: 
    a) alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli  23  e  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che  i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta; 
    b) all'imposta sul valore aggiunto. 
  4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresi',  per  i
mesi di aprile e  di  maggio  2020,  i  termini  dei  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria. 
  5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche  per  i
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio  fiscale,  la  sede  legale  o  la  sede  operativa  nel
territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa,
di arte o  professione,  in  data  successiva  al  31  marzo  2019. I
versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1  e  3  nonche'
quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresi' sospesi per gli  enti  non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti,  che  svolgono  attivita'  istituzionale  di
interesse generale non in regime d'impresa. 
  6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul  valore  aggiunto
si applica per i mesi di aprile e  maggio  2020,  a  prescindere  dal
volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio fiscale, la  sede  legale  o  la  sede  operativa  nelle
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi  e  Piacenza,  che  hanno
subito  rispettivamente  una  diminuzione   del   fatturato   o   dei
corrispettivi di almeno il 33  per  cento  nel  mese  di  marzo  2020
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese
di aprile 2020 rispetto  allo  stesso  mese  del  precedente  periodo
d'imposta. 
  7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e  6  sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in  un'unica
soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a  un
massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal  medesimo
mese di giugno 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
versato. 
  8. Per i soggetti aventi diritto restano  ferme,  per  il  mese  di
aprile  2020,  le  disposizioni  dell'articolo  8,   comma   1,   del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi  1  e  2,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile  2020  e
maggio  2020,  le  disposizioni  dell'articolo  61,  comma   5,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione  dei
versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e  5,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  9. L'INPS, l'INAIL e gli enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di
previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.  103,  comunicano  all'Agenzia  delle
entrate i dati identificativi dei soggetti che  hanno  effettuato  la
sospensione   del   versamento   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali e dei premi di assicurazione  obbligatoria  di  cui  ai
commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli
adempimenti informativi fiscali  previsti  dalla  normativa  vigente,
comunica  ai  predetti  enti  previdenziali  l'esito  dei   riscontri
effettuati  sulla  verifica  dei  requisiti  sul  fatturato   e   sui
corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalita' e  termini
definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga  procedura
si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62,  comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
 
 
                              Art. 19. 
 
(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e  sulle
provvigioni  inerenti  rapporti  di  commissione,  di   agenzia,   di
mediazione,  di  rappresentanza  di  commercio  e  di  procacciamento
                              d'affari) 
 
  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede operativa nel territorio dello Stato con  ricavi  o  compensi
non superiori a euro 400.000 nel  periodo  di  imposta  precedente  a
quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi  e  i  compensi
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e  il  31  maggio
2020 non sono  assoggettati  alle  ritenute  d'acconto  di  cui  agli
articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  da  parte  del  sostituto  d'imposta,   a
condizione che nel mese precedente non abbiano  sostenuto  spese  per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si
avvalgono   della   presente    opzione,    rilasciano    un'apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e  compensi  non  sono
soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono
a versare  l'ammontare  delle  ritenute  d'acconto  non  operate  dal
sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio  2020  o  mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari  importo  a
decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di  sanzioni  e
interessi. 
  2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18 e' abrogato. 
 
 
                              Art. 20. 
 
                (Metodo previsionale acconti giugno) 
 
  1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi  per  il
caso  di  omesso  o  di  insufficiente   versamento   degli   acconti
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito delle  societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle
somme dovute se l'importo versato non e'  inferiore  all'ottanta  per
cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di  acconto  sulla
base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  esclusivamente
agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a  quello  in
corso al 31 dicembre 2019. 
 
 
                              Art. 21. 
 
              (Rimessione in termini per i versamenti) 
 
  1. I versamenti nei confronti delle pubbliche  amministrazioni,  di
cui all'articolo 60 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  sono
considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. 
 
 
                              Art. 22. 
 
(Disposizioni relative ai  termini  di  consegna  e  di  trasmissione
             telematica della Certificazione Unica 2020) 
 
  1. Per l'anno  2020,  il  termine  di  cui  all'articolo  4,  comma
6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e' prorogato al 30 aprile. 
  2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva  trasmissione  delle
certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma  6-quinquies,  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  non
si applica se le certificazioni uniche di  cui  al  comma  6-ter  del
medesimo articolo 4 sono  trasmesse  in  via  telematica  all'Agenzia
delle entrate entro il 30 aprile. 
 
 
                              Art. 23. 
 
(Proroga dei certificati di cui all'articolo  17-bis,  comma  5,  del
decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  emessi  nel  mese  di
                           febbraio 2020) 
 
  1. I  certificati  previsti  dall'articolo  17-bis,  comma  5,  del
decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  emessi  entro  il  29
febbraio 2020, conservano la loro validita' fino al 30 giugno 2020. 
 
 
                              Art. 24. 
 
                  (Termini agevolazioni prima casa) 
 
  1. I termini  previsti  dalla  nota  II-bis  all'articolo  1  della
Tariffa parte prima,  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  nonche'  il
termine previsto dall'articolo 7 della legge  23  dicembre  1998,  n.
448,  ai  fini  del  riconoscimento  del  credito  d'imposta  per  il
riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il
23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. 
 
 
                              Art. 25. 
 
                   (Assistenza fiscale a distanza) 
 
  1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine  di  superare
le difficolta' determinate dall'emergenza sanitaria e considerate  le
restrizioni volte a contrastare l'epidemia  da  COVID-19,  fino  alla
cessazione dello stato di emergenza sanitaria,  i  soggetti  titolari
dei redditi di lavoro dipendente e assimilati  indicati  all'articolo
34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  possono
inviare in via telematica ai CAF e  ai  professionisti  abilitati  la
copia  per  immagine  della  delega  all'accesso  alla  dichiarazione
precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria,
unitamente  alla  copia  del  documento  di  identita'.  In  caso  di
necessita',  in  luogo  della   sottoscrizione   della   delega,   il
contribuente puo' inviare al CAF o al  professionista  abilitato,  in
via telematica, copia  per  immagine  di  un'apposita  autorizzazione
predisposta in forma libera e sottoscritta. 
  2. Le modalita' di cui al comma 1  sono  consentite  anche  per  la
presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande
di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS. 
  3. Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione,  con  consegna  delle
citate deleghe e della documentazione, una  volta  cessata  l'attuale
situazione emergenziale. 
 
 
                              Art. 26. 
 
(Semplificazioni  per  il  versamento  dell'imposta  di  bollo  sulle
                        fatture elettroniche) 
 
  1. All'articolo 17 del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
il comma 1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  "1-bis.  Al  fine  di
semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento
dell'imposta di bollo puo' essere effettuato, senza  applicazione  di
interessi e sanzioni: 
    a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento
dell'imposta  relativa  al  secondo  trimestre  solare  dell'anno  di
riferimento, qualora  l'ammontare  dell'imposta  da  versare  per  le
fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno  sia
inferiore a 250 euro; 
    b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per  il
versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare  dell'anno
di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da  versare  per  le
fatture elettroniche emesse nel  primo  e  secondo  trimestre  solare
dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.". 
 
 
                              Art. 27. 
 
        (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole) 
 
  1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non  opera  per
le cessioni gratuite di farmaci  nell'ambito  dei  programmi  ad  uso
compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute  7
settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre  2017,
n. 256, autorizzate dal competente  Comitato  Etico,  effettuate  nei
confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto. 
  2. I farmaci di cui al comma  1  non  si  considerano  destinati  a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi  dell'articolo
85, comma 2, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
 
                              Art. 28. 
 
(Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019) 
 
  1. All'articolo 32-quater del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole "di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,",  le  parole  "dalle
societa' e dagli enti residenti di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dalle societa'
e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a),  b),  c)  e
d),"; 
    b) al comma 1, lettera  c),  dopo  le  parole  "sono  soggetti  a
tassazione con applicazione", le parole "di  una  ritenuta  a  titolo
d'imposta nella  misura  prevista  dall'articolo  27,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600",
sono sostituite dalle seguenti: "della ritenuta di  cui  all'articolo
27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, con la stessa aliquota e alle  stesse  condizioni  previste  nel
medesimo articolo 27"; 
    c) al comma 1, dopo la lettera c),  sono  inserite  le  seguenti:
"c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui  all'articolo  73,
comma 1, lettera c) del citato testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,  concorrono   alla
formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; c-ter) per
la quota imputabile a soggetti non  residenti  nel  territorio  dello
Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione  di  una  ritenuta
nella misura prevista  dal  medesimo  articolo  27  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti
non residenti indicati nel comma 3-ter  del  citato  articolo  27  la
misura della  predetta  ritenuta  e'  pari  a  quella  stabilita  dal
medesimo comma 3-ter."; 
    d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.  Resta  fermo
il regime fiscale applicabile agli utili  provenienti  da  imprese  o
enti residenti o localizzati in Stati o territori  a  regime  fiscale
privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1,  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."; 
    e) il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  Sugli  utili
derivanti dalle azioni e dagli  strumenti  finanziari  similari  alle
azioni, immessi nel sistema di deposito  accentrato  gestito  da  una
societa'  di  gestione  accentrata,  e'  applicata,  in  luogo  della
ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo
27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste  nel
medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del  presente
articolo e l'imposta sostitutiva di cui al  periodo  precedente  sono
operate  sulla  base  delle  informazioni  fornite   dalla   societa'
semplice."; 
    f)  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.   Le
disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  ai  dividendi
percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle  disposizioni
di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di  utili  derivanti
da partecipazioni  in  societa'  ed  enti  soggetti  all'imposta  sul
reddito  delle  societa',   formatesi   con   utili   prodotti   fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate  entro  il  31
dicembre 2022, continua ad  applicarsi  la  disciplina  previgente  a
quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge  27
dicembre 2017, n. 205.". 
 
 
                              Art. 29. 
 
(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti
sanzionatori  relativi  al  contributo  unificato  e  attivita'   del
                 contenzioso degli enti impositori) 
 
  1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e  i  soggetti
iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato
che si sono costituite in giudizio  con  modalita'  analogiche,  sono
tenute a notificare e  depositare  gli  atti  successivi,  nonche'  i
provvedimenti  giurisdizionali,  esclusivamente  con   le   modalita'
telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. 
  2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis  e'  aggiunto  il  seguente:
"1-ter. La  sanzione  irrogata,  anche  attraverso  la  comunicazione
contenuta nell'invito  al  pagamento  di  cui  all'articolo  248,  e'
notificata a cura dell'ufficio  e  anche  tramite  posta  elettronica
certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del
domicilio, e' depositata presso l'ufficio.". 
  3. In deroga al termine fissato  dall'articolo  67,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga  del  termine  di  cui
all'articolo 73,  comma  1,  si  applica  anche  alle  attivita'  del
contenzioso degli enti impositori. 
 
 
                              Art. 30. 
 
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi  di  protezione  nei
                          luoghi di lavoro) 
 
  1. Al fine  di  incentivare  l'acquisto  di  attrezzature  volte  a
evitare il contagio del virus  COVID-19  nei  luoghi  di  lavoro,  il
credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure  e  nei  limiti  di
spesa  complessivi  ivi  previsti,  anche  per  le  spese   sostenute
nell'anno  2020  per  l'acquisto   di   dispositivi   di   protezione
individuale e altri dispositivi di  sicurezza  atti  a  proteggere  i
lavoratori dall'esposizione  accidentale  ad  agenti  biologici  e  a
garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 
  2. Con  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto on il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n.  18,  sono  stabiliti  altresi'  i  criteri  e  le  modalita'   di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al  presente
articolo. 
 
 
                              Art. 31. 
 
      (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli) 
 
  1. Per l'anno  2020,  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  di
maggiori  prestazioni  lavorative  articolate   su   turnazioni,   in
considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento  delle
attivita' di controllo presso i porti,  gli  aeroporti  e  le  dogane
interne in relazione dall'emergenza  sanitaria  Covid19,  le  risorse
variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere  sui
finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo  23,  comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.  Alla  compensazione
degli effetti finanziari in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, pari a 4,12 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al
comma 2. 
  2. L'articolo  70  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  e'
abrogato. 
  3. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  che  provengono
dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli  di  Stato  e  quelli  che
prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o  presso  qualsiasi
altro  ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,   sono
equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle  dogane,  nei
limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad  esso  connesse,
anche ai sensi di quanto  disposto  dagli  articoli  324  e  325  del
decreto del Presidente della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,
dall'articolo  32  del  decreto-legge  30  agosto   1993,   n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
dall'articolo  57,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30  e  31  della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e  58  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al  presente
comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate  nei
limiti degli  importi  complessivamente  disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
 
                              Art. 32. 
 
(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali  per
                        l'emergenza COVID-19) 
 
  1   Per   far   fronte   all'emergenza   epidemiologica   COVID-19,
limitatamente al  periodo  dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in  deroga
al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter,  del  decreto
legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in  deroga  all'articolo  8-sexies,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  le
regioni, ivi comprese quelle in  piano  di  rientro,  e  le  province
autonome di Trento  e  Bolzano  possono  riconoscere  alle  strutture
inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3,  comma  1,
lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la  remunerazione
di  una  specifica  funzione  assistenziale  per  i  maggiori   costi
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza
COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e  un  incremento
tariffario per le attivita' rese a pazienti COVID. Il  riconoscimento
avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei
contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, per le  finalita'  emergenziali  previste  dai
predetti piani. 
  2.Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  Intesa  con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalita' di
determinazione della specifica funzione assistenziale e  l'incremento
tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire  la  compatibilita'
con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo  3,  comma  6,
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  3. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli
enti del servizio sanitario nazionale  corrispondono  agli  erogatori
privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita
rendicontazione delle attivita' da parte degli erogatori privati,  un
corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi  del
presente articolo,  nel  limite  del  70  per  cento  dei  dodicesimi
corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020. 
 
 
                              Art. 33. 
 
                    (Proroga organi e rendiconti) 
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per  gli
enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n.  196,  con  esclusione  delle  Regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Citta' metropolitane,
delle Province, dei  Comuni,  delle  Comunita'  montane  e  dei  loro
consorzi e associazioni, ed altresi' con esclusione  delle  Societa',
che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono  tenuti  al  rinnovo
degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e  controllo,
i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
1994, n. 444, sono ulteriormente  prorogati  fino  al  termine  dello
stato di emergenza e, comunque, fino alla loro  ricomposizione.  Fino
al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici  a
base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al  rinnovo  degli
organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure
di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga  degli
organi. 
  2. Limitatamente all'anno 2020, i  rendiconti  suppletivi  previsti
dall'articolo 61  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il  termine  dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020. 
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123,
comma  1,  dopo  la  lettera  c),  e'  inserita  la  lettera  "c-bis)
rendiconti di contabilita' speciale  concernenti  i  pagamenti  degli
interventi  europei  o  della  programmazione  complementare  di  cui
all'articolo 1, comma 671, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190";
conseguentemente, all'articolo 12,  comma  1,  dello  stesso  decreto
legislativo n. 123 del 2011, le parole: "nonche' dei pagamenti di cui
alla lettera e-bis)", sono sostituite dalle  seguenti:  "nonche'  dei
pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)"." 
 
 
                              Art. 34. 
 
               (Divieto di cumulo pensioni e redditi) 
 
  1. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di  cui  all'articolo
44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti  iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo10
febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari  di  trattamento
pensionistico e iscritti in via esclusiva. 
 
 
                              Art. 35. 
 
                             (Pin Inps) 
 
  1.  Fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo
ivi considerato,  l'Inps  e'  autorizzato  a  rilasciare  le  proprie
identita' digitali (PIN  INPS)  in  maniera  semplificata  acquisendo
telematicamente  gli  elementi  necessari   all'identificazione   del
richiedente, ferma restando la verifica con  riconoscimento  diretto,
ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale
situazione emergenziale. 
 

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

 
                              Art. 36. 
 
(Termini  processuali  in  materia  di  giustizia   civile,   penale,
          amministrativa, contabile, tributaria e militare) 
 
  1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1
e 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  e'  prorogato  all'11
maggio  2020.  Conseguentemente  il  termine  iniziale  del   periodo
previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato  al  12  maggio
2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  in  quanto
compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83
del decreto-legge n. 18 del 2020. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti
penali in cui i  termini  di  cui  all'articolo  304  del  codice  di
procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. 
  3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo  amministrativo
sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio  2020  inclusi,
esclusivamente i termini per  la  notificazione  dei  ricorsi,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo  54,  comma  3,  dello  stesso
codice. 
  4. La proroga del termine di cui al  comma  1,  primo  periodo,  si
applica altresi' a tutte le funzioni  e  attivita'  della  Corte  dei
conti, come elencate nell'articolo 85  del  decreto  legge  17  marzo
2020,  n.  18.  Conseguentemente  il  termine  iniziale  del  periodo
previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 e' fissato al 12 maggio
2020. 
 
 
                              Art. 37. 
 
(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli  atti
                     amministrativi in scadenza) 
 
  1. Il termine  del  15  aprile  2020  previsto  dai  commi  1  e  5
dell'articolo  103  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  e'
prorogato al 15 maggio 2020; 
 

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

 
                              Art. 38. 
 
(Disposizioni  urgenti  in  materia  contrattuale  per  la   medicina
                           convenzionata) 
 
  1. In considerazione della temporanea sospensione delle  trattative
in corso per  la  definizione  contrattuale  dell'accordo  collettivo
nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera
Scelta, per le necessita'  connesse  al  contenimento  dell'emergenza
pandemica da COVID-19, per tutta la  durata  dell'emergenza  e  salvo
quanto previsto dal comma 2, e' riconosciuto l'adeguamento  immediato
della quota capitaria/oraria ai Medici  di  Medicina  Generale  e  ai
Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici  previsti  dall'Atto
di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo  nazionale  della
medicina   convenzionata,   approvato   dal   Comitato   di   Settore
Regioni-Sanita' in data 9 luglio 2019 e 29 agosto  2019  su  proposta
della Conferenza delle Regioni e delle  Province  autonome  e  parere
positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il
2018, nonche' i relativi arretrati. 
  2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere  le  trattative
per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018  entro  sei  mesi  dalla
fine dell'emergenza secondo le  procedure  ordinarie,  anche  tenendo
conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la
parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso  in
cui non si provveda alla conclusione  delle  trattative  nei  termini
previsti cessano gli effetti di cui al comma 1. 
  3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene  erogato  anche
per garantire la reperibilita' a distanza dei  medici  per  tutta  la
giornata, anche con l'ausilio del personale di  studio,  in  modo  da
contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di
contagio dei medici e del personale stesso. 
  4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera  scelta  si
dotano, con  oneri  a  proprio  carico,  di  sistemi  di  piattaforme
digitali che consentano il contatto  ordinario  e  prevalente  con  i
pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel  caso
in cui non siano dotati  di  dispositivi  di  protezione  individuale
idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle  Regioni,  per
la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o  in
fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali. 
  5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti
di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, per l'acquisto e la fornitura ai medici  di  pulsiossimetri  che
permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione
a distanza della saturazione di ossigeno e della  frequenza  cardiaca
durante il  videoconsulto.  Il  medico  si  avvarra'  delle  fasi  di
osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi  riferiti  dal
paziente, per un orientamento  che  definisca  le  successive  azioni
cliniche necessarie in accordo con  i  percorsi  definiti  a  livello
regionale. 
  6. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
l'adeguamento immediato  del  trattamento  economico  spettante  agli
specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti  dall'Atto
di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo  nazionale  della
medicina   convenzionata,   approvato   dal   Comitato   di   Settore
Regioni-Sanita' in data 9 luglio 2019 su  proposta  della  Conferenza
delle Regioni  e  delle  Province  autonome  e  parere  positivo  del
Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018. 
  7.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo   si   provvede
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
 
                              Art. 39. 
 
(Procedure   semplificate   per   le    pratiche    e    attrezzature
                        medico-radiologiche) 
 
  1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza  per  la  tutela
dei lavoratori e della popolazione dai  rischi  di  esposizione  alle
radiazioni   ionizzanti    a    seguito    delle    nuove    pratiche
medico-radiologiche avviate ai  fini  della  gestione  dell'emergenza
presso le strutture sanitarie, comprese le aree e  strutture  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche  portatili  presso
il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse  le  residenze
assistite, e' assolto con l'osservanza delle disposizioni di  cui  ai
Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  e  con
la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22,  comma  1  dello
stesso  decreto  legislativo,   di   una   comunicazione   di   avvio
dell'attivita', corredata  dal  benestare  dell'esperto  qualificato,
comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui
all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima  verifica  di  cui
all'articolo 79, comma 1, lettera b),  punti  1  e  2,  del  medesimo
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
  2. L'utilizzo e il movimento  nei  diversi  ambienti  e  luoghi  di
pertinenza della medesima struttura sanitaria,  comprese  le  aree  e
strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, di  attrezzature  medico-radiologiche  mobili,  ai  fini
dello svolgimento di pratiche mediche  per  le  quali  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sia gia' stata inoltrata  agli
organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo  22
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della
comunicazione di cui al comma 1 e restano soggetti al solo  benestare
dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti. 
  3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26  maggio
2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli
delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente  articolo  si
applicano fino alla data di cessazione dello stato di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con  la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. 
 
 
                              Art. 40. 
 
(Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei  medicinali  per
                l'emergenza epidemiologica da COVID) 
 
  1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di  cui  alla
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31  gennaio  2020,  ferme
restando  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  sperimentazione
clinica dei  medicinali,  al  fine  di  migliorare  la  capacita'  di
coordinamento e di analisi delle  evidenze  scientifiche  disponibili
sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) puo' accedere a
tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali  e  dei
programmi  di  uso  terapeutico  compassionevole,  per  pazienti  con
COVID-19. 
  2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali  di
fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui  farmaci  e  dei
programmi di uso  terapeutico  compassionevole  sono  preliminarmente
valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS)  dell'AIFA,  che
ne  comunica  gli  esiti  anche  al  Comitato   tecnico   scientifico
dell'Unita' di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui
all'articolo  2  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n. 630 del  3  febbraio  2020.  Relativamente  agli
studi di  fase  I  la  CTS  dell'AIFA  si  avvale  del  parere  della
Commissione di cui all'articolo 7 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 439. 
  3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di  cui  alla
delibera del Consiglio  dei  Ministri  in  data  31gennaio  2020,  il
Comitato etico dell'Istituto  Nazionale  per  le  Malattie  Infettive
Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per
la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per  uso
umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi  di  uso
terapeutico compassionevole per pazienti  con  COVID-19,  esprime  il
parere nazionale,  anche  sulla  base  della  valutazione  della  CTS
dell'AIFA. 
  4. Il Comitato etico di cui al comma  3  acquisisce  dai  promotori
tutta la documentazione necessaria  unitamente  ai  protocolli  degli
studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II,  III  e  IV,
degli studi  osservazionali  sui  farmaci  e  dei  programmi  di  uso
terapeutico compassionevole per la cura dei  pazienti  con  COVID-19,
nonche' eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole
richieste di usi terapeutici nominali si  applicano  le  disposizioni
gia' vigenti in materia. 
  5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA,
e quest'ultima cura la pubblicazione  del  parere  e  del  protocollo
approvato sul proprio sito istituzionale.  Al  fine  di  fronteggiare
l'emergenza da COVID-19  e  limitatamente  al  periodo  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei Ministri  in  data  31  gennaio  2020,  in
deroga alle  vigenti  procedure  in  materia  di  acquisizione  delle
domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico
nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto una circolare  che  indica  le
procedure semplificate per la menzionata acquisizione  delle  domande
nonche' per le modalita' di adesione agli studi. 
  6. Per gli  studi  sperimentali  non  profit  di  cui  al  presente
articolo non  e'  richiesta  la  stipula  di  una  specifica  polizza
assicurativa. 
  7. Dall'applicazione del presente articolo  non  derivano  nuovi  e
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni  pubbliche
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente sui propri bilanci. 
  8.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto
l'articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e' abrogato. 
 
 
                              Art. 41. 
 
                 (Disposizioni in materia di lavoro) 
 
  1. Le disposizioni di cui  all'articolo  19  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal  24
febbraio 2020 al 17 marzo 2020. 
  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  22  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24
febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. 
  3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  sono  esenti  dall'imposta  di
bollo.4. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo,
valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  mediante
corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6,
decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  e   in   soli   termini   di
fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  13,
comma 12. 
 
 
                              Art. 42. 
 
(Disposizioni   urgenti   per   disciplinare   il    Commissariamento
      dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) 
 
  1. Per le  esigenze  di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
ministri 31 gennaio 2020, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta  del  Ministro  della  salute,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
province autonome,  e'  nominato  un  commissario  straordinario  per
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il  commissario
assume, per il periodo in  cui  e'  in  carica,  tutti  i  poteri  di
ordinaria   e   straordinaria   amministrazione   che   lo    statuto
dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data
18 maggio 2018, attribuisce al presidente, al direttore  generale  ed
al consiglio di  amministrazione  che  decadono  automaticamente  con
l'insediamento del commissario. Il commissario e' scelto tra  esperti
di riconosciuta competenza in diritto sanitario,  in  organizzazione,
programmazione, gestione  e  finanziamento  del  servizio  sanitario,
anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione.  Il   mandato   del
commissario  cessa  alla  conclusione  dello   stato   di   emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla
scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento
della nomina, abbia  altro  incarico  in  corso,  puo'  continuare  a
svolgerlo, per la durata del mandato di cui  al  presente  comma,  in
deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11  e  14  del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario  e'  corrisposto  un
compenso determinato  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  salva
l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale  gia'  percepisca
un compenso. 
  2.  Nell'assolvimento  dei  compiti  istituzionali  di  ricerca   e
supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto  dall'articolo
2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione  di
potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al
fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria  all'emergenza,
monitorando l'adozione,  l'aggiornamento  e  l'attuazione  dei  piani
adottati in applicazione della circolare del Ministero  della  salute
prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e alle successive  integrazioni;
assicura    il    necessario    supporto    tecnico    operativo    e
giuridico-amministrativo  alle  regioni,  anche   per   superare   le
eventuali  criticita'  riscontrate  e  per  garantire,   nella   fase
emergenziale, i livelli essenziali di assistenza  e  la  effettivita'
della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i  piani
e le azioni  di  competenza  del  commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e  di
Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a  tale  fine  ogni
supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario,  in
coerenza con i programmi operativi che le regioni  predispongono  per
l'emergenza  Covid-19  di  cui   all'articolo   18,   comma   1   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo  fra  il
Ministero della salute e le regioni  svolto  dall'Agenzia,  supporta,
attraverso  l'esercizio   delle   attivita'   istituzionali   proprie
dell'Agenzia, indicate al comma 2,  la  tempestiva  attuazione  delle
direttive  del  Ministro  della  salute  finalizzate  alla   gestione
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con  particolare  riferimento
agli articoli 3 e 4 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  al
potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti  con
gli erogatori pubblici e privati, nonche' alle disposizioni di cui al
decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 e ad ogni ulteriore  atto  normativo
ed amministrativo generale  adottato  per  fronteggiare  l'emergenza,
come  recepito  e  delineato  per  ciascuna  regione  nei   Programmi
operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo  18,
comma 1. 
  Supporta altresi' le direzioni generali del Ministero e le  Regioni
nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato  dal  Ministro
della salute mediante l'adozione di direttive,  nell'esercizio  della
funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale.
Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della
protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630. 
 
 
                              Art. 43. 
 
                     (Disposizioni finanziarie) 
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia  e
delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,
la cui regolarizzazione avviene tempestivamente  con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
 
 
                              Art. 44. 
 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 aprile 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
                                Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                Guerini, Ministro della difesa 
 
                                Patuanelli, Ministro  dello  sviluppo
                                economico 
 
                                Bellanova, Ministro  delle  politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Costa, Ministro dell'ambiente e della
                                tutela del territorio e del mare 
 
                                De    Micheli,     Ministro     delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Catalfo, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Franceschini, Ministro per i  beni  e
                                le  attivita'  culturali  e  per   il
                                turismo 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Pisano,  Ministro  per  l'innovazione
                                tecnologica e la digitalizzazione 
 
                                Dadone,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione 
 
                                Boccia,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie 
 
                                Provenzano, Ministro per il sud e  la
                                coesione territoriale 
 
                                Spadafora, Ministro per le  politiche
                                giovanili e lo sport 
 
                                Bonetti,   Ministro   per   le   pari
                                opportunita' e la famiglia 
 
                                Amendola,  Ministro  per  gli  affari
                                europei 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
                                                           Allegato 1 
 
TABELLA operazioni garantite dallo Stato ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 4 del decreto-legge 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 

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