(aggiornato al 12 aprile 2020)
Articolo 123
(ex articolo 101 del TCE)
1. Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia,
da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso
denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle ammini
strazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a
imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da
parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.
Il
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in acronimo TFUE), da ultimo modificato dall'articolo 2 del
trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 dell'8-8-2008 - Suppl. ordinario n. 188, è, accanto al trattato sull'Unione europea (
TUE), uno dei trattati fondamentali dell'Unione europea (UE) (
vedi LINK). Assieme costituiscono le basi fondamentali del diritto primario nel sistema politico dell'UE; secondo l'articolo 1 del TFUE, i due trattati hanno pari valore giuridico e vengono definiti nel loro insieme come "
i trattati". Saltuariamente vengono pertanto anche indicati come "
diritto costituzionale europeo", tuttavia formalmente sono trattati internazionali tra gli Stati membri dell'UE.
Con la crisi finanziaria del 2010 nasce nel 2010 un primo fondo temporaneo: il Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF).
Si trattava in realtà di una società di diritto lussemburghese che era in grado di sostenere finanziariamente gli stati in difficoltà con prestiti e acquisti di titoli dello stato, emettendo titoli garantiti dai singoli paesi europei in proporzione al capitale da questi versati nella BCE (ovvero sostanzialmente in base alla popolazione e al Pil dei paesi).
In pratica, se i mercati finanziari si fossero rifiutati di prestare altri soldi al paese in difficoltà (o fossero stati disposti a farlo solo a interessi esorbitanti) sarebbe intervenuto lo EFSF, in grado di reperire i fondi necessari a tassi più bassi, grazie alle garanzie fornite dai paesi membri, per poi girarli sotto forma di prestiti al paese in difficoltà.
In occasione della crisi che colpì l' Irlanda, Portogallo e Grecia lo EFSF ha assegnato complessivamente quasi 175 miliardi di euro.
Di fronte al perdurare della crisi all’interno degli stati della U.E., a partire dal luglio del 2012 l’EFSF ed il Fondo EFSM che faceva capo alla Commissione Ue, furono sostituiti da un fondo permanente: il Meccanismo europeo di stabilità (MES), cosiddetto ‘Fondo salva-stati’
Il MES è quindi una organizzazione internazionale costituita con un Trattato affiancato ma non incluso in quelli Ue.
Il MES ha un capitale di 700 miliardi di euro, ogni Stato Membro versa pro quota 80 miliardi di euro. La Germania partecipa con il 27% del capitale.
L’Italia partecipa con il 18%.
I prestiti concessi dal MES sono soggetti a rigide condizioni, quali l’approvazione di un memorandum d’intesa (MoU) con il paese in difficoltà che definisce le condizioni della restituzione. in termini di tagli al deficit e al debito e di riforme strutturali, alle quali il prestito viene concesso.
Il MES prende le proprie decisioni con una super maggioranza dei voti dei paesi membri e opera in coordinamento con la Commissione europea, che negozia il memorandum d'intesa ( MoU) con il paese interessato, con la BCE e il FMI.
Sino ad oggi il MES ha concesso prestiti a Cipro (€6,3 miliardi), Grecia (€ 61,9 miliardi) e Spagna (€ 41,3 miliardi).