IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria della
aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n.
1045;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data 23 maggio 2005 e in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero;
Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21 del 27
gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21
febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 44 del 22 febbraio 2020; nonche' le ordinanze del 12, 14 e 15
marzo 2020, in corso di pubblicazione;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella
legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure
straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell'attivita' giudiziaria»;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni
urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in
relazione all'emergenza COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale,
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Ulteriori misure urgenti di contenimento
del contagio sull'intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le
ulteriori seguenti misure:
a) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle
aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa
all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attivita'
motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri,
nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere
solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonche' in quegli altri che
immediatamente precedono o seguono tali giorni, e' vietato ogni
spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese
le seconde case utilizzate per vacanza.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla
data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa ai competenti organi di
controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg. n. 449