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Mascherine di protezione, quali sono a norma di legge

 

MASCHERINE DI PROTEZIONE

 

Le mascherine di protezione sono un argomento tutto da studiare, per chi non è del settore medico.

Esiste una  differenza tra "diffondere il virus" (maschera chirurgica – DM o Dispositivo Medico) e "proteggere l’operatore dal virus" (maschera di protezione delle vie respiratorie –DPI di terza categoria con obbligo di addestramento obbligatorio).
Questa distinzione era chiara nell’emergenza SARS.
Oggi abbiamo visto e continuiamo a vedere in giro individui “mascherati” (quindi dovrebbero essere possibili portatori di virus) equipaggiati con una potente FFP3 (massima protezione per le vie respiratorie) munita di valvola (chiamata filtro da tutti i media) che ha la funzione di migliorare la resistenza espiratoria e, di conseguenza, un ottimo veicolo per la diffusione del virus.

Su questo argomento ho trovato una serie di LINK e di VIDEO che chiariscono la normativa e le modalità di uso e commercializzazione delle mascherine.

 

 1) Il corretto uso delle mascherine di protezione - come sopravvive il virus

un ottimo video di istruzioni sull'uso della mascherina di protezione

https://youtu.be/jfki5TM4wts

 

 

2) Su questo VIDEO de "IlSole24ore" ci spiegano come devono essere le mascherine a norma di legge, la loro funzione e chi deve indossarle

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/coronavirus-quali-mascherine-sono-norma-e-chi-deve-indossarle/ADML4WD

 3) Vedi QUI le disposzioni della Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS sull'uso delle mascherine

 

4) Vedi QUI il commento di Virginio Galimberti, dell'Associazione Ambiente e Lavoro

Questo commento è prezioso perchè chiarisce i requisiti di legge che devono avere le mascherine per essere efficaci.

 

 5)  Le mascherine consentite dal Decreto Legge n. 18 del 2020:

      L'art.16 modifica l’art. 74 del D.Lgs. 81/2008:
"Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale, sotto la propria responsabilità, sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio".

Le disposizioni di legge che regolano la materia dei dispositivi di protezione:

6) L'art. 74 comma 1 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81  (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1,2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425 (1) .

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI (2) :

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto [stradali] (3) ;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 

[1] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17.

[2] Alinea modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17.

[3] Lettera modificata dall'articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

 

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7) Art. 34, comma 3, del Decreto Legge2 marzo 2020 n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 34 - Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

Documenti correlati
02/03/2020 Testo VigenteTesto G.U.
1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonche' a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi e' valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'.

 

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VEDI QUI LE NORME CHE REGOLANO LA FABBRICAZIONE DELLE MASCHERINE DI PROTEZIONE:

 

8) Decreto legislativo - 04 dicembre 1992 - n. 475 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio 1 . 2
 
 

 9Regolamento U.E.2016-425 sui dispositivi di protezione individuale.pdf

Vedi QUI il Regolamento UE 425 del 2016

 

10) Vedi QUI le informazioni del Ministero della Salute

       Vedi QUI la Guida per l'uso corretto delle mascherine fornita dal Ministero della Salute

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