D.P.R. 31 agosto
1999, n. 394
(testo aggiornato al ottobre 2005)
Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 258, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone
l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997. n. 281;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e
del 24 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le osservazioni della Corte dei conti;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli
affari regionali, con il Ministro per la solidarietà
sociale, con il Ministro per le pari opportunità, con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della
pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro
della sanità e con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana il seguente regolamento:
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 1. Accertamento della condizione di
reciprocità.
1. Accertamento della condizione di reciprocità.
1.
Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei
casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli
affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei
procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento
dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del
godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei
Paesi d'origine dei suddetti stranieri.
2. L'accertamento di
cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri
titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo
unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso
di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per
l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per
motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in
regola con il soggiorno.
Art. 2. Rapporti con la pubblica amministrazione.
1.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
limitatamente agli stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente
regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici
documenti .
2. Gli stati, fatti, e qualità
personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200,
dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in
lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la
conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti
o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge
italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del
testo unico .
2-bis. Ove gli stati, fatti e
qualità personali di cui al comma 1 non possono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da
competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una
autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei
documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in
sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della
decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze
diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai
sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,
effettuate a spese degli interessati
2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al
comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in
ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della
presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati
dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio
europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi
dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,
effettuate a spese degli interessati.
Art. 3. Comunicazioni allo straniero.
1.
Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria
relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal
presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al
difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
2.
Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da
quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai
prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a
mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le
modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è
irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio
conosciuto.
3. Il provvedimento che dispone il respingimento,
il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del
permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo
di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono
comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o
notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione,
effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del
contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana,
il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente
dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non
è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla
traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue
inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata
dall'interessato .
4. Nel provvedimento di espulsione e
nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì
informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia,
con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito
patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n.
217, e successive modificazioni, ed è avvisato che, in mancanza
di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di
ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che
le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno
effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo
straniero o a quello incaricato di ufficio.
Art. 4. Comunicazioni all'autorità
consolare.
1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo unico
contiene:
a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa
che effettua l'informazione;
b) le generalità dello straniero e la sua
nazionalità, nonché, ove possibile, gli estremi
del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in
mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
c) l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo
dell'informazione, con specificazione della data di accertamento della
stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei
confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;
d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento
restrittivo della libertà personale, di decesso o di
ricovero ospedaliero urgente.
2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero
mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione.
Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare
più vicina dello Stato di cui lo straniero è
cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al
Ministero degli affari esteri che provvederà ad interessare
la rappresentanza competente.
3. L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o
consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta
deve essere rivolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del
testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli
interventi di tale autorità. Per lo straniero di
età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è
manifestata da chi esercita la potestà sul minore.
4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del testo unico,
l'informazione all'autorità consolare non è
comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per
lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione
per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.
Capo II - Ingresso e soggiorno
Art. 5. Rilascio dei visti di ingresso.
5. Rilascio dei visti di ingresso.
1.
Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio
dello Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari
territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero.
Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati
a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non
superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di
assoluta necessità.
2. Il visto può essere
rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata
occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione
prodotta dal richiedente.
3. La tipologia dei visti
corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti
e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono
disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri,
adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della
giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, delle attività produttive e per gli affari
regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli
obblighi internazionali assunti dall'Italia.
4. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad
assicurare, per l'esigenze dell'utenza, adeguate forme di
pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché degli
eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari
situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della
cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono
alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
5.
Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il
rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie
generalità complete e quelle degli eventuali familiari al
seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio
riconosciuto equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e
la durata del soggiorno.
6. Alla domanda deve essere allegato
il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente,
nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto
richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
a) la finalità del viaggio;
b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
c)
la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la
durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui
all'articolo 4, comma 3, del testo unico ;
c-bis) il
nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i
minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della
questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore,
con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il
rilascio del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10, comma
3-bis;
d) le condizioni di alloggio .
7. [Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:
a)
quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore
età o inabilità al lavoro e di convivenza. A tal fine i
certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero sono autenticati dall'autorità consolare italiana che
attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è
conforme agli originali;
b) il nulla osta della questura,
utile anche ai fini dell'accertamento della disponibilità di un
alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo
unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3,
lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione
dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al
predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di
idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'azienda unità
sanitaria locale competente per territorio] (abrogato).
8.
Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli
accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le
verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro
90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal
testo unico e dal presente regolamento .
8-bis.
Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza
diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia
impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le
preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e
doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia,
di cui all'articolo 2 del testo unico, nonché l'obbligo di
presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti
autorità dopo il suo ingresso in Italia
6. Visti per
ricongiungimento familiare e per familiari al seguito
1.
La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti
di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo
Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del
richiedente. La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla:
a)
copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i
requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico;
b) documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;
c)
documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a
norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale
fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale
circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del
testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria
rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per
territorio;
d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;
e)
documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi
di salute previsti dall'articolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del
testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato
con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
f)
documentazione concernente la condizione economica nel Paese di
provenienza dei familiari a carico di cui all'articolo 29, comma 1,
lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali
autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità
consolare alla luce dei parametri locali.
2. L'autorità
consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della
documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli
accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente,
nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento
familiare.
3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si
applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d),
e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero
può avvalersi di un procuratore speciale.
4. Lo
Sportello unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e
della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della
domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla
dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e
condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico, nonché i
dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione
verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione,
secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro
dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per
l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro
novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di
diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare,
avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio
informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli
affari esteri.
5. Le autorità consolari, ricevuto il
nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni
dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della
stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma
4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via
telematica, allo Sportello unico
6-bis. Diniego del visto d'ingresso.
1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel
presente regolamento, l'autorità diplomatica o consolare
comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del
visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalità
di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso è negato
anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui
all'articolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende
la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una
traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o,
comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze
manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego è
motivato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del testo
unico. Il provvedimento è consegnato a mani proprie
dell'interessato.
7. Ingresso nel territorio dello Stato.
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque
subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi
quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari
previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi
internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in
materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni
specificamente disposte.
2. È fatto obbligo al personale addetto ai controlli di
frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con
l'indicazione della data.
3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o
l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i
valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco
degli stessi può essere autorizzato dal comandante del porto
o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa
comunicazione al questore e all'ufficio o comando di polizia
territorialmente competente ed agli uffici di sanità
marittima o aerea.
4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera
è effettuato dall'ufficio o comando di polizia
territorialmente competente, con le modalità stabilite dal
questore.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo
delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso
nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente
autorizzate ad attraccare in località sprovviste di posto di
polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in
attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n.
388.
8. Uscita dal territorio dello Stato e reingresso.
1.
Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno
Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione è
tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. È
fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul
passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di
frontiera e della data.
2. Per lo straniero regolarmente
soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno,
il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di
frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità (19).
3.
Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non
più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel
rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è
tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto
termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero
che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli
obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza
di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti
di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti
previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno (20).
4. Lo
straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o
sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla
competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della
denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è
rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del
questore concernente il soggiorno.
5. [Lo straniero in
possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato
mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o
documento equivalente] .
8-bis. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
1.
Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un
lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione,
inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero,
nonché nella proposta di contratto di soggiorno di cui
all'articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un
alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità
igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo
unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle
spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza.
2. La documentazione necessaria per il rilascio
del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere
a) e b), del testo unico, è esibita dal lavoratore al momento
della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le
modalità previste dall'articolo 35, comma 1
9. Richiesta del
permesso di soggiorno.
1.
La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il
termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella
quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in
caso di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma 1, ed
in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 36,
comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero
dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia
dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da
apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di
soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da
trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo
unico. In luogo della fotografia in più esemplari, allo
straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita
apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in
dotazione all'ufficio.
1-bis. Le modalità di richiesta
del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di attuazione del
regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, del Consiglio, di cui
all'articolo 5, comma 8, del testo unico.
1-ter. In caso di
ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni
dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello
unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato
dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero,
consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa
sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di
soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura
competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura
telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis,
e 36, comma 2.
1-quater. Lo sportello unico competente
richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine
di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta
consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al
domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalità
determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui
all'articolo 11, comma 2 .
2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:
a)
le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli
minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso
di soggiorno del genitore;
b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
c) il motivo del soggiorno.
3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:
a)
il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la
nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e
il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di
ingresso, quando prescritto;
b) la documentazione,
attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese
di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di
famiglia e di lavoro.
4. L'ufficio trattiene copia della
documentazione esibita e può richiedere, quando occorre
verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico,
l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per
comprovare:
a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
b)
la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti
commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle
direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata
al numero delle persone a carico;
c) la
disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui
tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente
regolamento.
5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale
ai sensi dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non superiore
a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 5,
comma 2-bis, del medesimo testo unico .
6. La
documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i
richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi
di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e all'articolo 11, comma
1, lettera c) .
7. L'addetto alla ricezione, esaminati i
documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti,
rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di
fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della
sigla dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno
in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con
l'avvertenza che all'atto del ritiro dovrà essere esibita la
documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia
sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico.
10. Richiesta del permesso di soggiorno in casi
particolari.
1.
Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento
equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio
dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono
soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni,
l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'articolo
9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni
successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di
cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere
esibita unitamente al passaporto.
1-bis. In caso di soggiorno
per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri
appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono
richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel
territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la
sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata
dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta
giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le
modalità e le procedure di attuazione del presente comma sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno (30).
2.
Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30
giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno
può essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei
passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti
collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei
viaggiatori, nonché del programma del viaggio. La
disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il
ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso la
attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno
turistico.
3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della
richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con
data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel
numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno
collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel
territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data,
apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del
controllo di frontiera.
3-bis. Per soggiorni di durata non
superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a
progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla
regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il
nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di
soggiorno per i minori può essere presentata dal legale
rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante
esibizione del passaporto degli interessati.
4. Per i
soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso
ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno
può essere presentata in questura dall'esercente della struttura
ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le
comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale
provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta
di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.
5. Gli
stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non
superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8
dell'articolo 6 del testo unico.
6. Negli alberghi, negli
altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere
deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una
trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e
araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento
concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio
dello Stato.
11. Rilascio del permesso di soggiorno.
1.
Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i
presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o
dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
c)
per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore
dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per
altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di
riconoscimento;
c-bis) per motivi di giustizia, su
richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di
tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza
dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in
relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui
all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per
taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958,
n. 75 (32);
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui
agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione
riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi
situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello
straniero dal territorio nazionale (33);
c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia (34);
c-quinquies)
per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle
condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo unico (35);
c-sexies)
per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino
nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo
unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui
all'articolo 33 del testo unico (36).
1-bis. Allo straniero,
entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle
condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico,
è rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con
l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il
suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo
straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine
della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso
per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso è
concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi dell'articolo
38-bis (37).
2. Il permesso di soggiorno è rilasciato
in conformità al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno
2002, del Consiglio, di istituzione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene
l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta
di soggiorno di cui all'articolo 17, rilasciati in formato elettronico,
possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati
dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei
dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per
l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello
straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori
extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite
le modalità di consegna del permesso di soggiorno (38).
2-bis.
La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di
ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura
telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione
dell'interessato per la successiva consegna del permesso o
dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1 (39).
3.
La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia
sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico deve essere
esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
12. Rifiuto del permesso di soggiorno.
1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata
con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno
è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone
menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i
presupposti, si procederà nei suoi confronti per
l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo
straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per
presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare
volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in
mancanza, si procederà a norma dell'articolo 13 del testo
unico.
3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra
rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato
di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e
può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via
obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono
attività di assistenza per stranieri o di altri organismi,
anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di
persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni,
per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente
indicato e lasciare il territorio dello Stato.
13. Rinnovo del permesso di soggiorno.
1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo
di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto
dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo ovvero
rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non
può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta
giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione
attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da
altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio
sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa
dall'interessato con la richiesta di rinnovo
2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno
per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del
datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del
lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma
1, lettera a), del testo unico.
3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice
esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed
accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare
della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria
firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le
modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del testo unico,
l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente
Azienda sanitaria locale è condizione per la
continuità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o
prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in
Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi
di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo
superiore alla metà del periodo di validità del
permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla
necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri
gravi e comprovati motivi.
14. Conversione del permesso di soggiorno.
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato
anche per le altre attività consentite allo straniero, anche
senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di
validità dello stesso. In particolare:
a) il permesso
di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente
l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che
sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa
vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma
autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in
qualità di socio lavoratore di cooperative;
b) il
permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente
l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità
dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il
rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore
di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
c) il
permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al
seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione
minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui
all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il
Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente
l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle
condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) il permesso di
soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di
famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per
residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater).
2.
L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo
autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera
a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma
1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di
competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato
per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.
4.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente,
per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di
attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20
ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo
restando il limite annuale di 1.040 ore.
5. Fermi restando i
requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote
d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del
testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate
in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio
o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro
nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa
disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia
il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della
frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
6. Salvo che
sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle
condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare
corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di
studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso
di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a
norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto
di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi
dell'articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo
rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo
unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori
adempimenti previsti dall'articolo 39, comma 9. La disposizione si
applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione
ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la
conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso
di formazione frequentato o del tirocinio svolto
15. Iscrizioni anagrafiche.
1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri
previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento
anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal
presente regolamento.
2. [Sostituisce il comma 3 dell'art. 7, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223].
3. [Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 11,
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.]
4. [Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 11, D.P.R. 30 maggio 1989,
n. 223].
5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui
al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente
per territorio entro il termine di quindici giorni.
6. [Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 20, D.P.R. 30 maggio 1989,
n. 223.]
7. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di statistica e
l'istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la
protezione dei dati personali, sono determinate le modalità
di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i
cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi
dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi
centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto dei
princìpi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità
tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere
all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei
cittadini stranieri già iscritti nei registri della
popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento
Art. 16 Richiesta della Carta di soggiorno
1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del
testo unico, l'interessato è tenuto a farne richiesta per
iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del
Ministro dell'interno.
2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in
cui lo straniero risiede, questi deve indicare:
a) le proprie generalità complete;
b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia
nei cinque anni precedenti;
c) il luogo di residenza;
d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del
trattamento pensionistico per invalidità, specificandone
l'ammontare (47).
3. La domanda deve essere corredata da:
a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di
identificazione rilasciato dalla competente autorità
italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche
solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita, del
richiedente;
b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato
dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un
reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (48);
c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni
relative ai procedimenti penali in corso;
d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro
esemplari, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.
4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del
testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui
all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis),
del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la
documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed
i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia
richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la
documentazione comprovante:
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono
legalizzati dall'autorità consolare italiana che attesta che
la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme
agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli
accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente.
Tale documentazione non è richiesta qualora il figlio minore
abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare;
b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo
29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato
deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza
dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il
certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato
dall'Azienda unità sanitaria locale competente per
territorio;
c) il reddito richiesto per le finalità di cui all'articolo
29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei
familiari e conviventi non a caric.
5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle
qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente
con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea
residente in Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico,
il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare
quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo
straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui
all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno
è richiesta da chi esercita la potestà sul
minore.
6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata delle
certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di
genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea residente in Italia (50).
7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti
allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne
rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere
ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun
modo la carta di soggiorno.
1.
Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del
testo unico, l'interessato è tenuto a farne richiesta per
iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del
Ministro dell'interno.
2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:
a) le proprie generalità complete;
b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
c) il luogo di residenza;
d)
le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento
pensionistico per invalidità, specificandone l'ammontare (48).
3. La domanda deve essere corredata da:
a)
copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di
identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da
cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con
l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita, del richiedente;
b)
copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal
datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un
reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (49);
c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
d)
fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro
esemplari, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.
4.
Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del
testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui
all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis),
del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la
documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed
i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia
richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la
documentazione comprovante:
a) lo stato di coniuge o di figlio
minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero sono legalizzati
dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione
in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali, o
sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali
vigenti per l'Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non
è richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul
territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento
familiare;
b) la disponibilità di un alloggio, a
norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale
fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale
circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del
testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria
rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per
territorio;
c) il reddito richiesto per le finalità
di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto
conto di quello dei familiari e conviventi non a carico (50).
5.
Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di
coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino
italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in
Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, il
richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle
dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero
che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'articolo
9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è richiesta
da chi esercita la potestà sul minore.
6. Nei casi
previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata delle
certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di
genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea residente in Italia (51).
7. L'addetto alla ricezione,
esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata
l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il
giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La
ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.
17. Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno.
1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla
richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo
unico.
2. [La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma
è soggetta a vidimazione su richiesta dell'interessato, nel
termine di dieci anni dal rilascio] (51). La carta di soggiorno
costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque
anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è
effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.
(Periodo soppresso dall'art. 16, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, in
Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
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Capo III - Espulsione e trattenimento
18. Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione.
1. La sottoscrizione del ricorso di cui all'articolo 13, comma 8, del
testo unico, presentato dallo straniero ad una autorità
diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono
all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede
l'autorità che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata
copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del
ricorso .
2. L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato
può far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro
cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri
uffici.
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(52) Comma così sostituito dall'art. 17, D.P.R. 18 ottobre
2004
Art. 19. Divieto di rientro per gli stranieri espulsi.
1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle
persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione
dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8,
comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello
straniero dal territorio dello Stato.
1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre
idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato
presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza
o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identità
del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.
19-bis. Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi.
1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui
all'articolo 13, comma 13, del testo unico, è presentata dal
cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana
dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede
all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica
dell'identità e autentica della firma del richiedente
nonché acquisizione della documentazione attinente alla
motivazione per la quale si chiede il rientro.
2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a
notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno
.
19-bis. Autorizzazione speciale al rientro per gli
stranieri espulsi.
1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui
all'articolo 13, comma 13, del testo unico, è presentata dal
cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana
dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede
all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica
dell'identità e autentica della firma del richiedente
nonché acquisizione della documentazione attinente alla
motivazione per la quale si chiede il rientro.
2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a
notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno
(54).
Art. 20. Trattenimento nei centri di permanenza temporanea
e assistenza.
1.
Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento
dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione
più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai
sensi dell'articolo 14 del testo unico, è comunicato
all'interessato con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e
4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento (57).
2.
Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del
diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto
di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione,
ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Allo straniero è dato altresì avviso che, in mancanza di
difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio
designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che
le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno
effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo
straniero o a quello incaricato di ufficio.
3. All'atto
dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di
indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà
ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.
4. Il
trattenimento non può essere protratto oltre il tempo
strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o
dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico
e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è
convalidato.
5. Lo svolgimento della procedura di convalida
del trattenimento non può essere motivo di ritardo
dell'esecuzione del respingimento (58).
5-bis. Gli avvisi di
cui al comma 2 sono altresì dati allo straniero destinatario del
provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione
all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del
testo unico
21. Modalità del trattenimento.
1.
Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del
regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di
colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti
dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero,
e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche
telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando
l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
2.
Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per
il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i
servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la
libertà del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.
3.
Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche
telefonica, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono definite le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici,
telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle
spese da parte del centro (60).
4. Il trattenimento dello
straniero può avvenire unicamente presso i centri di
identificazione ed espulsione individuati ai sensi dell'articolo 14,
comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso
è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario
(61).
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato
in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere
sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente
rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure
occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il
questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
6.
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un
convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere
eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può
autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo
strettamente necessario, informando il questore che ne dispone
l'accompagnamento.
7. Oltre al personale addetto alla gestione
dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, il giudice
competente e all'autorità di pubblica sicurezza, ai centri
possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone
trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della
rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti,
associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà
sociale, ammessi a svolgervi attività di assistenza a norma
dell'articolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di
collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui
è istituito il centro.
8. Le disposizioni occorrenti
per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure
strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle
persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le
modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze
fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le
modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal
prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate
nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal
Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle
modalità di trattenimento alle finalità di cui
all'articolo 14, comma 9, del testo unico.
9. Il questore
adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza
e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione
delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonché
quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute
e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il
questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede
la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del
centro che sono tenuti a fornirla.
22. Funzionamento dei centri di permanenza temporanea
e assistenza.
1.
Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di
identificazione ed espulsione provvede all'attivazione e alla gestione
dello stesso, disciplinandone anche le attività, a norma
dell'articolo 21, comma 8, in conformità alle istruzioni di
carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal
Ministro dell'interno, anche mediante la stipula di apposite
convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che
possono avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni
del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale (63).
2.
Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la
locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di
edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture anche
mobili, la predisposizione e la gestione di attività per la
assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il
mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra
al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano
servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il
competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta
del Ministero dell'interno.
3. Il prefetto individua il
responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli
sull'amministrazione e gestione del centro.
4. Nell'ambito del
centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per
l'espletamento delle attività delle autorità consolari.
Le autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile
collaborazione all'autorità consolare al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti
necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
23. Attività di prima assistenza e soccorso.
1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte
per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello
straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui
all'articolo 22, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello
stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti
per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello
Stato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto
con le modalità e con l'imputazione degli oneri a norma
delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563.
Capo IV - Disposizioni di carattere umanitario
Art. 24. Servizi di accoglienza alla frontiera.
1. I servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del
testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quali
è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero
di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale,
nell'ambito delle risorse finanziarie definite con il documento
programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico e dalla legge di
bilancio.
2. Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza,
anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni
di volontariato, enti o cooperative di solidarietà sociale,
e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite
con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
per la solidarietà sociale
3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di
accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono
attivati, è immediatamente interessato l'ente locale per
l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma
dell'articolo 40 del testo unico.
25. Programmi di assistenza ed integrazione sociale.
1.
I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo
18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti
privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato nella misura del
settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento
per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 38, comma 2, e
dall'ente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle
risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è
disposto dal Ministro per le pari opportunità previa
valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al
comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti
privati convenzionati con questi ultimi dietro presentazione di
progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e
gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture
organizzative e logistiche specificamente destinate.
2. Presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari
opportunità, è istituita la Commissione interministeriale
per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai
rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la
solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i
quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può
avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari
opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.
3.
La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di
programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal
presente capo. In particolare provvede a:
a) esprimere il
parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro
di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c);
b) esprimere
i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli
enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi
di assistenza e di integrazione sociale di cui all'articolo 26;
c)
selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da
finanziare a valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri
e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari
opportunità, di concerto con i Ministri per la
solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia (65);
d)
verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A
tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla
Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui
all'articolo 96, comma 4, lettera c) (66).
26. Convenzioni con soggetti privati.
1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di
assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui
all'articolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita
sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2, del medesimo
testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente
regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con
gli enti locali di riferimento.
2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più
soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:
a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'articolo
42, comma 2, del testo unico;
b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di
integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed
alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo
25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente
assicurati dall'ente locale;
c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e
logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.
3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione
e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che
lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.
4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano
programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del
programma;
b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche
per conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3,
del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso
di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro
adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti
ai medesimi stranieri;
c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale
sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi
raggiunti;
d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali
nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri
assistiti, anche dopo la conclusione del programma;
e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato
il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello
straniero interessato, della partecipazione al programma
27. Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale.
1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo
unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi
di protezione sociale è effettuata:
a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed
altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1,
lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello
straniero;
b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un
procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave
sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero
abbia reso dichiarazioni.
2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza
delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al
rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le
attività di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico,
acquisiti:
a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le
circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia
omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la
gravità ed attualità del pericolo;
b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo
straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione
interministeriale di cui all'articolo 25;
c) l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza
delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del
programma o di condotta incompatibile con le finalità dello
stesso;
d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del
responsabile della struttura presso cui il programma deve essere
realizzato.
3. Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1,
lettera a), il questore valuta la gravità ed
attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in
essa contenuti.
3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5, del
testo unico, può essere convertito in permesso di soggiorno
per lavoro, secondo le modalità stabilite per tale tipo di
permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo
3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di
rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di
soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno
per lavoro
3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo unico
contiene, quale motivazione, la sola dicitura «per motivi
umanitari» ed è rilasciato con modalità
che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso
di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli
uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici
28. Permessi di soggiorno per gli stranieri per i
quali sono vietati l'espulsione o il respingimento.
1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore
rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni
quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non
accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i
minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età
è rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato
medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per
l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si
tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il
Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato
per i minori stranieri;
b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano
nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera
c) del testo unico:
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea
certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano
nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo
unico;
d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi
l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare, una
protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma
1, del testo unico.
29. Definizione delle quote d'ingresso per motivi di
lavoro.
1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli
stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite
anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dell'articolo 21,
comma 4-ter, del testo unico, indicano le quote per il lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il
lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene
conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero
della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale
sanitario, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni .
2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali adotta le misure occorrenti per i
collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i
trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante
convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti
con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure
3. (Comma non ammesso al
Visto della Corte dei conti).
30. Sportello unico per l'immigrazione.
1.
Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1,
del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o
da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, è
composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del
lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro
e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato
dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del
prefetto, che può individuare anche più unità
operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il
responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di
direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in
attuazione dell'articolo 22, comma 16, del testo unico, sono
disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo
tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per
l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e
27 del testo unico e dall'articolo 40 del presente regolamento,
compreso il rilascio dei relativi nullaosta.
2. Lo Sportello
si avvale anche del sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242,
nonché di procedure e tecnologie informatiche, in modo da
assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e
speditezza delle procedure
30-bis. Richiesta assunzione lavoratori stranieri.
1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del
nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in
alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello
della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia
ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza
delle modalità previste dall'articolo 22, comma 2, del testo
unico.
2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su
appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti
magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o
legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e
l'indicazione del luogo di lavoro;
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità
del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della
residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei
lavoratori da assumere;
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi
vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili,
riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che deve risultare
anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
e) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di
lavoro.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di
commercio, industria ed artigianato, per le attività per le
quali tale iscrizione è richiesta;
b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a
comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità
occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo
indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a
tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di
lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo
previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la
messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione
mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la
decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di
contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa
luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i
quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa
il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore
fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.
5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se è
interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui all'articolo 31,
comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c),
agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.
6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 è presentata allo
Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di
cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro
è quello del luogo in cui verrà svolta
l'attività lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di
nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di
residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico
ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso,
dandone comunicazione al datore di lavoro.
8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo
30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della
completezza e dell'idoneità della documentazione presentata
ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione
provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica
dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle
richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di
lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle
esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed
assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La
disposizione relativa alla verifica della congruità in
rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne
limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore
straniero addetto alla sua assistenza.
9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza
della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a
procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della
documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22,
comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del
nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione
al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta
regolarizzazione della documentazione
30-ter.
Modulistica.
1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica,
anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le
dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono
definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
30-quater. Archivio informatizzato dello Sportello unico.
1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema
informatizzato in materia di immigrazione, di cui all'articolo 30,
comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le
regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per
l'impiego, i Centri per l'impiego, l'autorità consolare
tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del
lavoro e il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di
lavoro, i lavoratori extracomunitari.
3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le
caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nell'archivio
informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del
Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante
per la protezione dei dati personali.
4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio
informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il
trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione, sono
disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
5. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le
modalità tecniche e procedurali per la consultazione
dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei
dati e dei documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto
del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo che,
secondo le concrete possibilità tecniche, le procedure
possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con
differenziazioni territoriali.
6. La documentazione originaria rimane in custodia delle
Amministrazioni e degli organi emittenti
30-quinquies. Verifica delle disponibilità
di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego.
1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche,
sono trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per
1'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per
l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste
nominative di lavoratori stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1,
primo periodo, del testo unico.
2. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla
ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema
informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al
datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilità
pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle
liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di
occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.
3. Qualora il centro per l'impiego, entro il termine di cui al comma 2,
comunichi allo Sportello unico ed al datore di lavoro la
disponibilità di lavoratori residenti sul territorio
italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero
rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto
della valutazione delle predette offerte, allo Sportello unico e, per
conoscenza, al Centro per l'impiego, che intende confermare la
richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero
30-sexies. Rinuncia all'assunzione.
1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui
all'articolo 30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni
di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori italiani
o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo
Sportello unico e, per Conoscenza, al centro per l'impiego se intende
revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.
31. Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso.
1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per
l'impiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di
nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni
senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico
richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica,
la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore
straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel
territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi
ostativi di cui al comma 2.
2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta
qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa
individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i
componenti dell'organo di amministrazione della società,
risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero
per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata
applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni
caso, gli effetti della riabilitazione.
3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del
lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma
4 e 21, del testo unico.
4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di
verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico
provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del
nullaosta, la cui validità è di sei mesi dalla
data del rilascio stesso.
5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore
straniero e acquisito il parere del questore, verifica l'esistenza del
codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le
modalità determinate con il decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.
6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal
datore di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5,
trasmette la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi 2 e 3,
ivi compreso il codice fiscale, nonché il relativo nullaosta
agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della
documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del
collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale
visti presso il Ministero degli affari esteri.
7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto
rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di richiedere il visto
d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente,
entro i termini di validità del nullaosta.
8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta
la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la
proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa
verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il visto d'ingresso,
comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta
del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via
telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato
dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni
dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo 35 (74).
32. Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in
Italia.
1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia,
formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 91, comma 5,
del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare,
distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato
e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione
delle domande di iscrizione.
2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di
iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere,
su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la
fattispecie di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del Ministro
per gli italiani nel mondo, contenente:
a) Paese d'origine;
b) numero progressivo di presentazione della domanda;
c) complete generalità;
d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo
determinato, a tempo indeterminato;
e) capacità professionali degli interessati o loro
appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o
mansione;
f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue
francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro
nel Paese d'origine o in altri Paesi;
h) l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori
stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24,
comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o
altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza
dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale .
3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il
tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della
rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data
di ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema
informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste
sono distinte per Paesi di provenienza
4. L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui
al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
propria posizione nella lista
32-bis. Liste dei lavoratori di origine italiana.
1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare è
istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui
all'articolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato
secondo le modalità previste dall'articolo 32, commi 1 e 2.
La scheda, di cui all'articolo 32, comma 2, contiene, per tali
lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.
2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto
previsto dall'articolo 32, comma 4.
3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni
provinciali del lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, il Ministero
degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali i predetti elenchi
32-bis. Liste dei lavoratori di origine italiana.
1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare è
istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui
all'articolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato
secondo le modalità previste dall'articolo 32, commi 1 e 2.
La scheda, di cui all'articolo 32, comma 2, contiene, per tali
lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.
2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto
previsto dall'articolo 32, comma 4.
3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni
provinciali del lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, il Ministero
degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali i predetti elenchi
33. Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti
nelle liste.
1. I dati di cui all'articolo 32 sono immessi nel Sistema informativo
lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta,
tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa
attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei
datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro con le modalità previste dall'articolo 25 della legge
7 agosto 1990, n. 241 .
2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di
lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle
liste, con le modalità di cui agli articoli 30-bis,
30-quinquies e 31 .
2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto
nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura
telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle
persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, del testo
unico.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della
scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di
priorità di iscrizione nella lista, a parità di
requisiti professionali.
34. Titoli di prelazione.
1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate
le modalità di predisposizione e di svolgimento dei
programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di
origine ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del testo unico, e sono
stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono
presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che,
sentito il Ministero degli affari esteri, procede all'istruttoria e,
congiuntamente con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, provvede alla relativa
valutazione e all'eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi
validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste
formalizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico.
2. I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di
frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito
nell'àmbito dei predetti programmi, sono inseriti in
apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi di origine, constano
di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete
generalità, la qualifica professionale, il grado di
conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro
preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato,
nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del
rispettivo settore di impiego di destinazione.
4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il
sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori
di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nullaosta al
lavoro ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico,
oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con
la richiesta nominativa di nullaosta di cui all'articolo 22, comma 2,
del testo unico. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori
è rilasciato senza il preventivo espletamento degli
adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico.
5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di
priorità, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese,
secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata
numerica di cui all'articolo 22, comma 3, del testo unico.
6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta per lavoro stagionale,
tale diritto di priorità opera esclusivamente rispetto ai
lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dall'articolo
24, comma 4, del testo unico.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico, è riservata una
quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori
inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attività
formativa nei Paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni
fornite dalle regioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del
testo unico. Qualora si verifichino residui nell'utilizzo della quota
riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra
nella disponibilità della quota di lavoro subordinato.
8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà
alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in
via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree
di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate
nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai
sensi del comma 1.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può
prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al
comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive
richieste di lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del testo
unico.
10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori
autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, è
riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a
livello nazionale
35. Stipula del contratto di soggiorno per lavoro
subordinato.
1. Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore
straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito
di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e
dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato
di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore
straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare
l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta di
certificazione d'idoneità alloggiativa, nonché
della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di
cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico,
sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre
modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo
Sportello medesimo.
2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto è trasmessa
dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per
l'impiego, all'autorità consolare competente,
nonché al datore di lavoro.
3. Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici
fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del
nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo le
modalità determinate con il decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2, con la contestuale
indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero
36. Rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro.
1. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro,
ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far
sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di
richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente,
inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di
soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
2. Lo Sportello provvede, altresì, a comunicare allo
straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i
rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del
testo unico
36-bis. Variazioni del rapporto di lavoro.
1. Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 37, deve essere sottoscritto un nuovo
contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del
permesso di soggiorno, di cui all'articolo 13.
2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5
giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del
rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo
37, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la
relativa decorrenza
37. Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico
finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o
invalido.
1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi
della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi,
l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello
unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di
licenziamento. Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle
condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale,
all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità,
anche ai fini della corresponsione della indennità di
mobilità ove spettante, nei limiti del periodo di residua
validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che
per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle
liste di mobilità si applica la disposizione del comma 2.
2. Quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in
vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni,
il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni allo
Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se
interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi
della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del testo unico,
deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e
rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti
l'attività lavorativa precedentemente svolta,
nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento
di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di
soggiorno.
3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore
nell'elenco anagrafico, di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede
all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già
inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il
periodo di residua validità del permesso di soggiorno e,
comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo
complessivo non inferiore a sei mesi.
4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10
giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dell'inserimento
nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dell'immediata
disponibilità del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui
al comma 2, specificando, altresì, le generalità
del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di
soggiorno.
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente
articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio
dello Stato offre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la
questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda
dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste
di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma
2. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento,
anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste
di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2.
Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis.
6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo
straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti
titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia
diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa
vigente.
7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro
o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato
invalido civile, l'iscrizione delle liste di cui all'articolo 8 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale all'iscrizione ovvero alla
registrazione di cui ai commi 1 e 2 .
38. Accesso al lavoro stagionale.
1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento
all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da
svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da 20
giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta è
rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella
del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di
ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le
modalità definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1,
limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al
questore, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nel rispetto del diritto di precedenza
in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4,
del testo unico
1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo le
modalità di cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico
procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per via
telematica, al Centro per l'impiego competente che, nel termine di 5
giorni, verifica l'eventuale disponibilità di lavoratori
nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle
liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di
occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I
termini ivi previsti sono ridotti della metà
1-ter. In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per
l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nullaosta o,
comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da
parte del Centro per l'impiego, lo Sportello unico dà
ulteriore corso alla procedura
2. Ai fini
dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro
nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno
rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di
precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle
medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza
indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si
trovano nelle stesse condizioni.
3. Per le attività stagionali, le richieste di
autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle
associazioni di categoria per conto dei loro associati.
4. La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di
lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di
lavoro complessivamente compresi nella stazione, nel rispetto dei
limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3,
del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro,
anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è
rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni
anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché
nell'ambito del periodo massimo previsto.
5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento
retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto
dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si
conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo
unico, eventualmente stipulate .
6. [L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del
nulla osta della questura, secondo le disposizioni dell'articolo 31]
7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di
provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno
precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in
Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia
offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono
richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno,
osservate le disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Il
permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla
presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previste dal testo unico e dal presente articolo.
38-bis. Permesso pluriennale per lavoro stagionale.
1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di
cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, può
richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in favore
del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di
cui al medesimo articolo, rilascia il nullaosta secondo le
modalità di cui all'articolo 38.
2. Il nullaosta triennale è rilasciato con l'indicazione del
periodo di validità, secondo quanto previsto dall'articolo
5, comma 3-ter, del testo unico.
3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di
ingresso per le annualità successive alla prima sono
concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della
proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al
lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede,
altresì, a trasmetterne copia allo Sportello unico
competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio
nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico
per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le
disposizioni dell'articolo 35.
4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote
di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la
rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede
di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di
rilascio .
39. Disposizioni relative al lavoro autonomo.
1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per
le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o
licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la
presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro
adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla
competente autorità amministrativa, anche tramite proprio
procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al
rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato,
osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello
stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le
attività che richiedono l'accertamento di specifiche
idoneità professionali o tecniche, il Ministero delle
attività produttive o altro Ministero o diverso organo
competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli
o degli attestati delle capacità professionali rilasciati da
Stati esteri.
2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte
tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il
rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei
casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello
straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di
alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è
tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui
l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso
il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di
riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse
finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali
parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte
del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su
base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma
3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare
come soci prestatori d'opera presso società, anche
cooperative, costituite da almeno tre anni.
5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda
e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché
l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite
procuratore, alla questura territorialmente competente, per
l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.
6. Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla
dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di
ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello
straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio
dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista
del nullaosta è rilasciata all'interessato o al suo
procuratore.
7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2,
3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla
rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del
visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma
dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei
requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione
presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare
il visto, ne dà comunicazione al Ministero dell'interno,
all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione
dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del
permesso di soggiorno.
9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero
già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di
soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale,
può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta
dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle
quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo
3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui
all'articolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della
documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a
far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati
sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite
procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
11, comma 2-bis .
40. Casi
particolari di ingresso per lavoro.
1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27,
commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, è
rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e
r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo
espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del
testo unico. Si osservano le modalità previste dall'articolo
30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo.
Il nullaosta al lavoro è rilasciato al di fuori delle quote
stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo
unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta
al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a
quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due
anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non
può superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti
di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al
lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validità del
nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19 del
presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il
nullaosta al lavoro è rilasciato dallo Sportello unico. Ai
fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno,
il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla
data del rilascio, osservate le disposizioni degli articoli 31, commi
1, limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7
e 8.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera f), del testo unico, i più elevati limiti temporali
previsti dall'articolo. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo
unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri
di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel
nullaosta al lavoro o, se questo non è richiesto, per il
tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del
testo unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al
personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda
distaccataria, qualificano l'attività come altamente
specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'àmbito dello
stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel
rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso
esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il
trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza
dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può
superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di
cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è
possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso
l'azienda distaccataria.
6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c),
del testo unico, il nullaosta al lavoro è subordinato alla
richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato
dell'università o dell'istituto di istruzione superiore e di
ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti
professionali necessari per l'espletamento delle relative
attività.
7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del
testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente
dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione
professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in
caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato,
nonché del titolo di studio o attestato professionale di
traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati,
rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro
istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del
rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione
dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte
delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), del
testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato
dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro
non può essere rilasciato a favore dei collaboratori
familiari di cittadini stranieri.
9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico, si
riferisce agli stranieri che, per finalità formativa,
debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese:
a) attività nell'àmbito di un rapporto di
tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione
professionale,
ovvero
b) attività di addestramento sulla base di un provvedimento
di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione
dalla quale dipendono.
10. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 9 non
è richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso
per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti del
contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo
44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto
ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, vistato dalla regione. Per le attività di cui
al comma 9, lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo
Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la quale si
svolgerà l'attività lavorativa a
finalità formativa. Alla richiesta deve essere allegato un
progetto formativo, contenente anche indicazione della durata
dell'addestramento, approvato dalla regione.
11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del
testo unico, il nullaosta al lavoro può essere richiesto
solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel
territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e
può riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro
subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di
opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica
nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un
numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire lo
stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo
nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari
nonché il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.
12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del
testo unico, dipendenti da società straniere appaltatrici
dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo
svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge
5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di
legge che disciplinano la materia e non è necessaria
l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati
e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui
all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della
nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona
in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni
in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le
disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
13. Nell'àmbito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1,
lettera i), del testo unico, è previsto l'impiego in Italia,
di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di
lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per
la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia
ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a
cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno
sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione
dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da
parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve
garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo
stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo
nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari,
nonché il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali.
14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere l), m), n) e o), del testo unico, il nullaosta al lavoro,
comprensivo del codice fiscale, è rilasciato dalla Direzione
generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo
di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non
superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla
lettera n), può essere concessa, sulla base di documentate
esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed
esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il
medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta è
comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della
provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro.
15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano
prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a
90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'articolo
3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti interessati
non possano svolgere attività per un produttore o
committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto
è stato rilasciato.
16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro è
sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale,
sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della
società destinataria delle prestazioni sportive, osservate
le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. La dichiarazione
nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di
prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la
dichiarazione nominativa d'assenso è comunicata, anche per
via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la
società destinataria delle prestazioni sportive, ai fini
della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione
nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente
comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il
trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive
nell'àmbito della medesima federazione.
17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono
considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dell'applicazione
dell'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote d'ingresso
stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di
lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base
dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano
agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di
permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi
familiari può essere tesserato dal CONI,
nell'àmbito delle quote fissate dall'articolo 27, comma
5-bis, del testo unico.
18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI
riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della
predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione
rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva
nazionale di appartenenza della società destinataria della
prestazione sportiva.
19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del
testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze
diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi
sede in Italia, il nullaosta al lavoro non è richiesto.
20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del
testo unico, il nullaosta al lavoro è rilasciato
nell'àmbito, anche numerico, degli accordi internazionali in
vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa
indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate
alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di
mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non
può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri
che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di
accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro
può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente
all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta
del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei
mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di
lavoro.
21. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r-bis),
del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello
specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture
sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione
degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica
procedura. Le società di lavoro interinale possono
richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa
acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura
sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla
presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano
direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio
della medesima.
22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e
d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare
prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro
autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di
contratto d'opera professionale è, preventivamente,
sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista
esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il
programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato,
rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da
accludere alla relativa richiesta, è necessaria ai fini
della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della
presente disposizione.
23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al
presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza
dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16,
previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione
comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso
di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può
essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico
possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la
qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato
rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti
l'articolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del
presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del
presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto
dall'articolo 14, comma 5 .
41. Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari.
1. Gli uffici della pubblica amministrazione, che rilasciano un titolo
autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di
un'attività di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che
ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilità
alla ricerca di un'attività lavorativa, ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono
tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per
la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui
il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dell'articolo
14, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga
comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via
informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti
di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni
concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste
dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di quelle del datore di
lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico
(94).
Capo VI - Disposizioni in materia sanitaria
42. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale.
1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei
motivi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale
sussistono le condizioni ivi previste e tenuto a richiedere
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è iscritto,
unitamente ai familiari a carico negli elenchi degli assistibili
dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti
indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero,
in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a
parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione
è altresì dovuta, a parità di
condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo
straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di
collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono
assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.
2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora
si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il
disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione
alla U.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di
soggiorno.
3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è
effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa,
presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno.
4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di
soggiorno. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo,
revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione,
comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato
esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i
suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi
in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.
5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34,
comma 1, del testo unico, non è dovuta per gli stranieri di
cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che
non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività
ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando
l'obbligo, per sé e per i familiari a carico, della
copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del testo
unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per affari.
6. Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, in
alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio
e maternità prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo
testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo
comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente
soggiornanti per motivi di studio o collocati «alla
pari», lo straniero che abbia richiesto un permesso di
soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere
l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa
corresponsione del contributo prescritto.
43. Assistenza sanitaria per gli stranieri non
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al
Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie
urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del testo
unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale
possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla
unità sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento
delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in
regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque
assicurate, nei presìdi sanitari pubblici e privati
accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma
3, del testo unico.
3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti
degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei
limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando
un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente).
Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla
STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo
rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio.
Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica
l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3
del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la
rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture
pubbliche è private accreditate ai fini del rimborso e la
prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a
parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i
cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma
3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche
sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa
eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L, competente per il
luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni
sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda
ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di
prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero
dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza
può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata
all'ente sanitario erogante.
5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le
finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma
anonima, mediante il codice regionale S.T.P, di cui al comma 3, con
l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della
somma di cui si chiede il rimborso.
6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo
unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso
di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o
sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di
specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico
dello Stato.
7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o
accordi internazionali di reciprocità bilaterali o
multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede
il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate
secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità in
attuazione dei predetti accordi.
8. Le regioni individuano le modalità più
opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste
dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate
nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei
presìdi sanitari, pubblici e privati accreditati,
strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in
collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza
specifica.
44. Ingresso e
soggiorno per cure mediche.
1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei
relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle
condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di
cui all'articolo 5, comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura,
allegando la seguente documentazione:
a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o
privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e
la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza
prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati
personali;
b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale
sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il
deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi,
dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo
presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere
versato alla struttura prescelta;
c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di
risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e
di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il
rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente
nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati
personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere
corredata di traduzione in lingua italiana (96).
2. Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2, del testo
unico sono stabilite le modalità per il trasferimento per
cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli
da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 32, comma
15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
44-bis. Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e
ricerca.
1. È consentito l'ingresso in territorio nazionale, per
motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi
universitari, con le modalità definite dall'articolo 39 del
testo unico e dall'articolo 46.
2. È ugualmente consentito l'ingresso nel territorio
nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto
del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, in
favore dei cittadini stranieri:
a) maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di
studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata
determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con
la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le
disponibilità economiche di cui all'articolo 5, comma 6,
nonché la validità dell'iscrizione o
pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;
b) minori di età, comunque, maggiori di anni quattordici, i
cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire
corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o
paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'àmbito di
programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero
degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e
le attività culturali. Al di fuori di tali fattispecie,
l'ingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni
quindici, è consentito in presenza dei requisiti di cui alla
lettera a), nonché accertata l'esistenza di misure di
adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da
seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del
beneficiario.
3. È consentito l'ingresso in Italia ai cittadini stranieri
assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane
di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le
modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma
3.
4. È consentito l'ingresso in Italia per attività
scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui
al comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica
italiana, intendano svolgere in territorio nazionale
attività di alta cultura o di ricerca avanzata, che non
rientrino tra quelle previste dall'articolo 27, comma 1, lettera c),
del testo unico. Analogo visto è accordato al coniuge e ai
figli minori al seguito, secondo le modalità stabilite dal
decreto di cui all'articolo 5, comma 3.
5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del
visto di studio che intende frequentare corsi di formazione
professionali organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le
norme attuative dell'articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una
qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite,
di durata non superiore a 24 mesi, può essere autorizzato
all'ingresso nel territorio nazionale, nell'àmbito del
contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si
applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui
all'articolo 40, comma 9, lettera a).
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la
Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro il
30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente
annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma
5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima
applicazione della presente disposizione, le rappresentanze
diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto
annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui
al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma.
Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente
annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualità
successive, si applicano le stesse modalità, ma il numero
dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del
decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno
di ciascun anno, non può eccedere il numero dei visti
rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel caso che la
pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga
effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, può
provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l'anno
Capo VII -
Disposizioni in materia di istruzione - Diritto allo studio e
professioni
45. Iscrizione scolastica.
1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della
posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti
per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico
secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori
stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi
e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può
essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori
stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di
documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli
conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In
mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata
dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati
identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri
soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe
corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei
docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno,
che può determinare l'iscrizione ad una classe,
immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente
all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di
preparazione dell'alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di
provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata
evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante
la presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di
competenza dei singoli alunni, stranieri, il necessario adattamento dei
programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici
interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare
l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le
risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza
e della pratica della lingua italiana può essere realizzata
altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua
italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle
attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle
modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie
degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con
l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di
mediatori culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti
stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con
le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari
dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare
convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative
di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della
lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più
diffuse a livello internazionale.
7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del
testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di
educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli
organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età
adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria di
corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al
conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio
per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola
secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale
e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento
vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste
dalle disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della
direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del
personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per
attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione
interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche
realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le
comunità degli stranieri, al fine di favorire la loro
migliore integrazione nella comunità locale.
46. Accesso degli stranieri alle università.
1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti
stranieri all'istruzione universitaria, di atenei, sulla base di
criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli
accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31
dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla
immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio
universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con
le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo
sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i
Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per
effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di
cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra
università italiane e università dei Paesi
interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio,
assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli
affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di
accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è,
comunque, subordinata alla verifica delle capacita ricettive delle
strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai
sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4
dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono
definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del
visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza
è valutata considerando anche le garanzie prestate con le
modalità di cui all'articolo 34, le borse di studio, i
prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche
amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per
i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che
saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.
3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione
con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni,
corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri
provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del
permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del
decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati
all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in
possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della
lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un
attestato di frequenza.
4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono
rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato
una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche.
Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente
documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato
anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto,
fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono
essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la
durata del corso di studio.
Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato
per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca,
per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento
con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto
allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli
interventi non destinati alla generalità degli studenti,
quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in
conformità alle disposizioni previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo
4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di
valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle
condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresì, conto
del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La
condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri
è valutata secondo le modalità e le relative
tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle
competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati
prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità
diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione
è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari
difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla
locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici
territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le regioni
possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli
studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di
particolare disagio economico
6. Per le
finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze
diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla
validità locale, ai fini dell'accesso agli studi
universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo
contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di
valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul
titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono
determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o
giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata
nell'ordinamento scolastico italiano.
47. Abilitazione all'esercizio della professione.
1. Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non
superiore alle documentate necessità, possono essere
rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea
presso una università italiana, per l'espletamento degli
esami di abilitazione all'esercizio professionale.
2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente
all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente
l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso
della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma
dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato
regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di
priorità rispetto ad altri cittadini stranieri.
48. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
all'estero.
1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso
all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici
ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti
in Paesi esteri, è attribuita alle università e
agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano
nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai
rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e
le convenzioni internazionali.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di
riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di
ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui
l'autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie,
il termine è sospeso fino al compimento entro i 30 giorni
successivi, degli atti supplementari.
3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se
è decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato
adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto
per quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata,
può invitare l'università a riesaminare la
domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni.
Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente
previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della
pronuncia dell'Università, è ammesso ricorso al
Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo
dello Stato.
4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità
diverse da quelle previste al comma 1, è operato in
attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 997, nonché delle disposizioni vigenti in materia di
riconoscimento, ai tini professionali e di accesso ai pubblici
impieghi.
49. Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio
delle professioni.
1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che
intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti
presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite
a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente
regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di
una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione
europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio
in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni
corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto
anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni
interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro
competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che
subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è,
comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio
effettuato dal Ministero competente .
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115, e decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con
la natura, la composizione e la durata della formazione professionale
conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui
al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro
competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento,
sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo
n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il
riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente
nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di
adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le
modalità di svolgimento della predetta misura compensativa,
nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le
quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si
può avvalere delle regioni e delle province autonome
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al
superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova
all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il
periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa (
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del
riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti
all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della
Unione europea.
50. Disposizioni particolari per gli esercenti le
professioni sanitarie.
1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi
speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di
ordine o collegio professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si
osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I
del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi
speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli
stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti
all'esercizio di una professione sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi
speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della
conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità
stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento
provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e
il Ministero della sanità, con oneri a carico degli
interessati.
5. [I presìdi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private
comunicano al Ministero della sanità il nominativo dello
straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo
professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di
assunzione o di utilizzazione] (102).
6. (Comma non ammesso al Visto della Corte dei conti).
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il
Ministero della Sanità provvede altresì, ai fini
dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di
attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di
formazione professionale, complementari di titoli abilitanti
all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un
Paese non appartenente all'Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle
discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché
l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di
abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto,
non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine,
deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute;
il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o
agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul
territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea (103).
8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di
riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo
professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di
riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in
ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia,
qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per
un periodo di due anni dalla data del rilascio
51. Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei
conti.
Capo VIII - Disposizioni sull'integrazione sociale
52. Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attività a favore degli immigrati.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
è istituito il registro delle associazioni, degli enti e
degli altri organismi privati che svolgono le attività a
favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro
è diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri
organismi privati che svolgono attività per favorire
l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del
testo unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri
organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18
del testo unico
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è
condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso
convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al
contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo
45 del testo unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o
altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o
più componenti degli organi di amministrazione e di
controllo, siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una
misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati
previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure
di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non
definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano
conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli
effetti della riabilitazione.
53. Condizioni per l'iscrizione nel Registro.
1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'articolo
52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le
associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui
all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti
requisiti:
a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di
solidarietà desumibili dall'atto costitutivo e dallo statuto
in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro,
il carattere democratico dell'ordinamento interno,
l'elettività delle cariche associative, i criteri di
ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti
requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai
sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono
risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le
modalità di approvazione dello stesso da parte
dell'assemblea degli aderenti;
c) sede legale in Italia e possibilità di
operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque
sia la forma giuridica assunta;
d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli
stranieri e dell'educazione interculturale, della valorizzazione delle
diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed
artistiche, della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli
stranieri.
2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta
del rappresentante legale, con una domanda corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti:
b) dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi
due anni;
c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di
attività;
d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del
volontariato;
e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare
l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attività nel
settore dell'integrazione degli stranieri;
f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti
disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale
rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive
di cui al comma 3 dell'articolo 52.
3. [Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono
iscriversi nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b),
gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di
cui al comma 2, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:
a) disponibilità di strutture alloggiative idonee, al fine
di ospitare il cittadino straniero per il quale viene prestata
garanzia;
b) patrimonio e disponibilità economica risultante dalla
documentazione contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione,
adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello
straniero per la durata del permesso di soggiorno e l'eventuale
rimpatrio] (106).
4. [Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della
richiesta di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare
il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative
caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma
dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del presente regolamento. Gli
stessi soggetti devono altresì indicare la
disponibilità economica adeguata per il sostentamento dello
straniero, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
aumentato a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo
unico, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, aumentato
del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui all'articolo 54, comma
1, indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere
presentate da ciascun ente o associazione iscritti al registro,
individuato sulla base del suo patrimonio e della
disponibilità di alloggio]
5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera
b), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi
privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e
integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico.
Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo
gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica,
abbiano già svolto attività di assistenza sociale
e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne,
prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai
lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare
riferimento al lavoro minorile
6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un
curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione
dalla quale risultino:
a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori
competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e
dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di
continuità, ancorché volontarie;
b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture
alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del
programma di assistenza e di integrazione sociale, con la
specificazione delle caratteristiche tipologiche e della
ricettività;
c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;
d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale
che intendano svolgere, articolato in differenti programmi
personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di
intervento, misure specifiche di tutela fisica e psicologica, tempi
costi e risorse umane impiegate; prevede le modalità di
prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le
attività di formazione, finalizzate ove necessario
all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e
comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi
lavorativi;
e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti
ospitati nelle strutture alloggiative;
f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei
componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente,
delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.
7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione
anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente
attività di assistenza nei campi indicati dal comma 6,
purché stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei
soggetti già iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera b). Tali organismi devono presentare
una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati
dal comma 6 lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei
componenti ed il rapporto di partenariato
54. Iscrizione nel Registro.
1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle
associazioni nel registro di cui all'articolo 52, è disposta
dal Ministro per la solidarietà sociale, con proprio
decreto, sentita la Commissione di cui all'articolo 25, comma 2,
limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 52, comma
1, lettera b) (110).
2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione
è comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale
termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede
all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma
1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti
interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione
sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno
dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece
comunicato tempestivamente (111).
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può
effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La
rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità
dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro,
a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato (112).
5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti
iscritte al registro è comunicato annualmente alle regioni e
alle province autonome.
55. Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie.
1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro
famiglie, di cui all'art. 4 del testo unico, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento
per gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i
componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42
del testo unico.
2. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare
ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di
cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.
3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
4. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta
si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio
presso il Dipartimento per gli affari sociali, che assicura il supporto
tecnico-organizzativo
5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del
Documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico; in
relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le
problematiche relative alla loro integrazione a livello, economico,
sociale e culturale: verifica lo stato di applicazione della legge
evidenziandone difficoltà e disomogeneità a
livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore
convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei
diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni
relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore
dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in
vigore in materia di dati personali.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, può essere
nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le
modalità di raccordo e di collaborazione con
l'attività dell'organismo di cui all'articolo 56.
56. Organismo nazionale di coordinamento.
1. L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma
3, del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per
l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli
territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione,
informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali,
etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri
organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale,
al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di
accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro
rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.
2. La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1
è stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il
Ministro per la solidarietà sociale.
3. L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da
funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo
determinato.
57. Istituzione dei Consigli territoriali per
l'immigrazione.
1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3,
comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono
istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro
dell'interno .È responsabilità del prefetto
assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi
sono così composti:
a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato;
b) dal Presidente della provincia;
c) da un rappresentante della regione;
d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato,
nonché dal sindaco, o da un suo delegato, dei comuni della
provincia di volta in volta interessati;
e) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o da un suo delegato;
f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro;
g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più
rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel
territorio;
h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.
2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i
rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonché degli
enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in
trattazione.
3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la
necessaria interazione delle rispettive attività, in
collegamento con le Consulte regionali di cui all'articolo 42, comma 6,
del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini
di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle
problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze
degli immigrati, nonché di promozione dei relativi
interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali
con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro
famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.
4. Nell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo,
il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini
dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli
eventuali organi costituiti, con analoghe finalità, presso i
comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti
organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle
loro famiglie.
58. Fondo nazionale per le politiche migratorie.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio
decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto
disposto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e dall'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale
per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in
base alle seguenti quote percentuali:
a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo
è destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano,
nonché dagli enti locali, per straordinarie esigenze di
integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati;
b) una quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad
interventi di carattere statale comprese le spese relative agli
interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.
2. [Le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico per interventi
di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere
successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con
decreto del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di
concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dall'articolo
129, comma 1, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del
1998]
3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite
ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi
interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di
servizi per l'integrazione degli immigrati.
4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a),
costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi
ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal
fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per
una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le
risorse attribuite alle regioni possono altresì essere
utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai
fondi comunitari.
5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base
dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
a) della presenza degli immigrati sul territorio;
b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del
rapporto tra immigrati e popolazione locale;
c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della
condizione socioeconomica delle aree di riferimento.
6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria
alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero
dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalità
concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse
statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi
automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul
permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.
7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto delle
priorità di intervento e delle linee guida indicate nel
documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e
degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del testo unico.
8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono
finalizzati allo svolgimento di attività volte a:
a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di
parità con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali
delle persone immigrate;
b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al
lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni
scolastiche;
c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla
razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o
religiosa;
d) tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica
degli stranieri;
e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.
9. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, con
proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello
uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e
degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi
regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per
gli affari sociali ai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo
60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi
dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4
59. Attività delle regioni e delle province
autonome.
1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro
per la solidarietà sociale di cui all'articolo 58, comma 1,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle
risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i
programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre
anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per
l'immigrazione. La comunicazione dei programmi è condizione
essenziale per la erogazione del finanziamento annuale (118).
2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini
dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro
per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza
Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la
predisposizione dei programmi regionali (119).
3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle
politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai
comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai
sensi dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con
gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli
interventi da realizzare, le modalità e i tempi di
realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti,
i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini
dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della
partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera a).
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno
dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al
Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di
attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro
efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle
misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri
sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere
specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di
impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi
bilanci.
6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non
adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che
intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione
dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle
rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarietà
sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del
finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle
province autonome.
7. L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello
dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di
cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'articolo 58, comma
4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti
per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore
del presente regolamento.
60. Attività delle Amministrazioni statali.
1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono
finanziati ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le
priorità indicate dal documento programmatico di cui
all'articolo 3, comma 1, del testo unico.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, promuove e
coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle
amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari
sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione
del Fondo
3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche
avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera a).
4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione
del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la
solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli
interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul
loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.
L'art. 47, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005,
n. 33, S.O.) ha disposto che, nel presente decreto, le parole:
«Ministro o Ministero del lavoro e della previdenza
sociale» e «Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli affari sociali» siano sostituite dalle
seguenti: «Ministro o Ministero del lavoro e delle politiche
sociali».
61. Disposizione transitoria.
1. La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 52,
comma 1, è richiesta per gli interventi adottati sugli
stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi
a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
61-bis. Sistemi informativi.
1. Per l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento,
le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e
dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per la
razionalizzazione e l'interconnessione tra le pubbliche
amministrazioni, nonché dei sistemi informativi e delle
procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le
modalità tecniche e procedurali per l'accesso e la
trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti
previsti nel regolamento di attuazione, di cui all'articolo 34, comma
2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i
collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le
questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi
di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
34, comma 2, della legge n. 189 del 2002.
3. I criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di
cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno
* * * * * * *