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  Con questa sentenza del 2005 il  Tribunale di Bologna riconobbe la cittadinanza italiana al figlio, nato prima del 1948,  di donna sposata nel 1943 con cittadino straniero.  La sentenza  è stata successivamente  appellata dall'Avvocatura dello Stato e nel 2006 la Corte d'Appello di Bologna ha riformato la sentenza, ma solo  per motivi di procedura, senza entrare nel merito.  Il giudizio è ricominciato dinanzi al Tribunale di Bologna ed attualmente (10.10.2008) è in fase di decisione.  
   

  REPUBBLICA ITALIANA

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 IL TRIBUNALE DI BOLOGNA - PRIMA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.      Siro SARDO-                   Presidente relatore

 Dott.     Adriana            SCARAMUZZINO Giudice

 Dott.     Antonella         PALUMBI             Giudice

ha pronunciato la seguente


                
SENTENZA


nella causa civile di I Grado iscrìtta al N. 11221/2002 R.G. promossa da:
M.M.R. 
elettivamente   domiciliato   in, BOLOGNA,     presso  e nello  studio  dell'avv. Forasassi  che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. PEPE MARCO del Foro di Roma;                                                      ATTORE
contro:
MINISTERO DELL'INTERNO
elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI, 4 - BOLOGNA,
presso l' AVVOCATURA DELLO STATO che lo rappresenta e
difende;                                                 
CONVENUTO

e contro:

 Procuratore della Repubblica di Bologna, Affari Civili. CONVENUTO

 in punto a: "Diritti della Cittadinanza"

                

CONCLUSIONI


II procuratore dell'attore chiede e conclude:
"Piaccia al Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza rigettata,
accertare   e   dichiarare   che      M.M.R.,   nato   a
Casablanca Marocco il 15.10.1947 è cittadino italiano in quanto è
figlio della cittadina italiana BRUNA  P., che
gli ha validamente trasmesso la cittadinanza.
Ordinare all'Ufficiale di Stato,Civile di Bologna di procedere alle
dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile
della popolazione del Comune di Bologna.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, ammettersi prova per testimoni sulla
discendenza italiana di  M.M.R. anche per via patema, con
riserva di indicare i testimoni".

Il procuratore del convenuto chiede e conclude: "Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avversa domanda. Vinte le spese".
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Presidente Istruttore Dott. Siro SARDO.
Udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti. Esaminati gli atti e i documenti di causa ha ritenuto:

   Svolgimento del processo


Con atto di citazione notificato in data 26.8.2002 M.M.R.  , nato a Casablanca il 15.10.1947, conveniva in giudizio il MINISTERO DELL'INTERNO (nonché il Pubblico Ministero in sede, interventore necessario), chiedendo di veder accertato e dichiarato il proprio status di cittadino italiano, essendo egli nato, in data 15.10.1947, da padre tunisino e madre italiana. Infatti la madre dell'istante, P.BRUNA, era nata in Italia il 4.8.1916 in Bologna e non aveva mai rinunziato alla cittadinanza italiana. Anche i genitori del padre dell'istante, emigrati da Livorno verso larmela del 1800,erano di cittadinanza italiana. Il fratello dell'attore aveva già ottenuto la cittadinanza italiana, mentre all'attore ciò era stato informalmente negato, da parte dei Consolato Italiano in Marocco, in quanto l'art. 10 della L. n. 555/1912, vigente al momento della sua nascita, prevedeva la perdita della cittadinanza delle donne che contraevano matrimonio con stranieri, così come aveva fatto la P. BRUNA. In particolare, lamentava l'attore che tale legge era stata disapplicata, con effetto retroattivo, solo con l'entrata in vigore del testo della Costituzione, tanto che soggetti in analoghe condizioni, nati nel 1948, avevano ottenuto regolarmente la cittadinanza. -——————————————-——————————
Egli invece, essendo nato un anno prima dell'entrata in vigore della Costituzione, non aveva potuto ottenere il medesimo riconoscimento, sulla base dell'assunto che la declaratoria di incostituzionalità del predetto art. 10 L. n. 555/1912 non potesse retroagire a situazioni già definite prima dell'entrata in vigore del testo della Carta fondamentale. — ———————-Riteneva l'attore che tale negazione fosse illegittima, e chiedeva dunque al Tribunale di riconoscere il proprio status civitatis, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di effettuarne annotazione. Si costituiva in giudizio il Ministero convenuto, opponendosi all'accoglimento della domanda e facendo proprie le motivazioni espresse, in caso analogo, da sentenza della Suprema Corte n. 12061/1998, particolarmente autorevole in quanto pronunziata a Sezioni Unite.
Il giudice, rilevando che effettivamente il caso si prestava ad essere deciso sulla base delle questioni di diritto affrontate dalla Suprema Corte, invitava le parti a precisare le conclusioni. Espletato tale incombente, la causa veniva rimessa in decisione, con i termini di legge per Io scambio di conclusionali e repliche.


Motivi della decisione

La domanda attorca è fondata, e deve essere accolta nonostante i contrari argomenti ricavabili dalla sentenza a Sezioni Unite n. 12061/1998, la quale aveva ritenuto, in sostanza, che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità degli art. 1 e 10 della L. n. 555/1912 (per effetto delle sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del ]983 della Corte Cost.) non potessero retroagire prima del 1.1.1948, poiché solo in tale momento si era verificato concreto contrasto delle predette norme e le norme costituzionali. —— A tal proposito, ritiene il Tribunale di aderire al più recentemente pronunciamento reso, in caso assolutamente analogo a quello che ci occupa, dalla sentenza della Cass. Sez. I, n. 15062/2000, la quale ha rettamente sottolineato che, negandosi il diritto di acquisto della cittadinanza italiana ai nati da madri italiane che perdettero tale cittadinanza in applicazione del citato art. 10, si continua ad applicare, di fatto, tale norma ai rapporti pendenti, e ciò con inammissibile violazione dell'art. 136 Cost. 

Ciò che non deve trarre in equivoco, infatti, è che la situazione dell'odierno attore possa ritenersi "esaurita", e che in riferimento allo status di costui non venga più in considerazione il disposto della norma abrogata; solo in quest'ultimo caso, infatti, potrebbe ritenersi che il predicato di irretroattività della dichiarazione di incostituzionalità della norma richiamata non si pone in contrasto con la normativa sopravvenuta in tema di cittadinanza. -———-

Giustamente, ad avviso di questo Collegio, la più recente giurisprudenza del Supremo Collegio (che peraltro, si riallaccia ad altre sentenze rese dalle Sezioni semplici, di medesimo contenuto: vedasi per es. Cass. 6997/96; 100086/96) afferma che
lo status civìtatis si acquista non tanto per effetto della "nascita", bensì per effetto del rapporto di filiazione da padre o madre cittadini: pertanto, tale status può essere sempre oggetto di accertamento fìntantochè, su di esso, non intervenga decisione passata in giudicato. Non si spiegherebbe, altrimenti, la rilevantissima disparità di trattamento che verrebbe a crearsi tra figli di una medesima madre italiana che, per avventura, come nel caso in oggetto, avesse avuto un figlio prima dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, e l'altro dopo. Solo il secondo potrebbe giovarsi dell'effetto retroattivo dell'abrogazione della norma che stabiliva, per l'ascendente, la perdita automatica della cittadinanza, mentre il primo non potrebbe giovarsi dell'elisione della norma in oggetto dall'ordinamento, sol perché il momento della nascita si colloca in un momento anteriore.
La domanda deve essere dunque accolta e senza che, a tal proposito, possa rilevare la mancata prova dell'esercizio della facoltà, da parte della madre dell'istante, ai sensi dell'art. 219 L. n. 151/1975. Infatti, a prescindere dalla considerazione che a tale dichiarazione     viene     unanimemente     ricondotta     efficacia meramente dichiarativa, e non costitutiva, sta di fatto che essa è stata legislativamente prevista dopo l'abrogazione dell'art. 10 già citato, e dunque in momento in cui era già venuta meno la disposizione che stabiliva la perdita automatica della cittadinanza per effetto di matrimonio.

Precisa in punto la Suprema Corte (sent N. 12061/2000, già citata) che l'unico modo per salvare la costituzionalità della predetta norma è quella di ritenere che la stessa rappresenti unicamente condizione legittimante per l'esercizio, da parte degli interessati, dei diritti amministrativi e politici, ma che la stessa non     possa     assolutamente     ritenersi     come     condizione imprescindibile per il riacquisto della cittadinanza, che, ove non espressamente oggetto di rinunzia, opera dì diritto ed ex tunc dal momento di verificazione del contrasto della norma caducatrice con la Costituzione Italiana.    
Le spese di lite, trattandosi di questione ampiamente dibattuta in giurisprudenza e che ha dato adito, pur dopo l'intervento di segno contrario della Suprema Corte, a numerosi discostamenti, sono compensate tra le parti.
 
P.Q.M.
 
II Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così decide:
-Accerta e dichiara che   M.M.R., nato a Casablanca (Marocco) il 15 ottobre 1947 è cittadino italiano ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 91 ;
-Ordina al Sindaco del Comune di Bologna di procedere alla trascrizione nei registri dello Stato Civile della popolazione del predetto Comune in conformità, dandosi atto che   M.M.R., sopra generalizzato, è figlio di BRUNA P., nata a Bologna il 4. agosto 1916;
-Compensa tra le parti le spese di lite.