Con questa sentenza del 2005 il
Tribunale di Bologna riconobbe la cittadinanza italiana al figlio, nato prima
del 1948, di donna sposata nel 1943 con cittadino straniero.
La sentenza è stata successivamente appellata
dall'Avvocatura
dello Stato e nel 2006 la Corte d'Appello di Bologna ha riformato la
sentenza, ma solo per motivi di procedura, senza entrare nel
merito.
Il giudizio è ricominciato dinanzi al Tribunale di
Bologna ed attualmente (10.10.2008) è in fase di decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE DI BOLOGNA - PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti
magistrati:
Dott. Siro
SARDO-
Presidente relatore
Dott.
Adriana
SCARAMUZZINO Giudice
Dott.
Antonella
PALUMBI
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscrìtta al N. 11221/2002 R.G.
promossa da:
M.M.R.
elettivamente domiciliato in,
BOLOGNA, presso e
nello studio dell'avv. Forasassi che lo
rappresenta e difende unitamente all'avv. PEPE MARCO del Foro di
Roma;
ATTORE
contro:
MINISTERO DELL'INTERNO
elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI, 4 - BOLOGNA,
presso l' AVVOCATURA DELLO STATO che lo rappresenta e
difende;
CONVENUTO
e contro:
Procuratore
della Repubblica di Bologna, Affari Civili.
CONVENUTO
in
punto a: "Diritti della Cittadinanza"
CONCLUSIONI
II procuratore dell'attore chiede e conclude:
"Piaccia al Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza rigettata,
accertare e
dichiarare che
M.M.R.,
nato a
Casablanca Marocco il 15.10.1947 è cittadino italiano in
quanto è
figlio della cittadina italiana BRUNA P., che
gli ha validamente trasmesso la cittadinanza.
Ordinare all'Ufficiale di Stato,Civile di Bologna di procedere alle
dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile
della popolazione del Comune di Bologna.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, ammettersi prova per testimoni sulla
discendenza italiana di M.M.R. anche per via patema, con
riserva di indicare i testimoni".
Il
procuratore del convenuto chiede e conclude: "Voglia il Tribunale
adito, contrariis reiectis, rigettare l'avversa domanda. Vinte le
spese".
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Presidente Istruttore Dott.
Siro SARDO.
Udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti.
Esaminati gli atti e i documenti di causa ha ritenuto:
Svolgimento
del processo
Con atto di citazione notificato in data 26.8.2002 M.M.R. ,
nato a
Casablanca il 15.10.1947, conveniva in giudizio il MINISTERO
DELL'INTERNO (nonché il Pubblico Ministero in sede,
interventore
necessario), chiedendo di veder accertato e dichiarato il proprio
status di cittadino italiano, essendo egli nato, in data 15.10.1947, da
padre tunisino e madre italiana. Infatti la madre dell'istante,
P.BRUNA, era nata in Italia il 4.8.1916 in Bologna e non aveva mai
rinunziato alla cittadinanza italiana. Anche i genitori del padre
dell'istante, emigrati da Livorno verso larmela del 1800,erano di
cittadinanza italiana. Il fratello dell'attore aveva già
ottenuto la
cittadinanza italiana, mentre all'attore ciò era stato
informalmente
negato, da parte dei Consolato Italiano in Marocco, in quanto l'art. 10
della L. n. 555/1912, vigente al momento della sua nascita, prevedeva
la perdita della cittadinanza delle donne che contraevano matrimonio
con stranieri, così come aveva fatto la P. BRUNA. In
particolare,
lamentava l'attore che tale legge era stata disapplicata, con effetto
retroattivo, solo con l'entrata in vigore del testo della Costituzione,
tanto che soggetti in analoghe condizioni, nati nel 1948, avevano
ottenuto regolarmente la cittadinanza.
-——————————————-——————————
Egli invece, essendo nato un anno prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, non aveva potuto ottenere il medesimo riconoscimento,
sulla base dell'assunto che la declaratoria di
incostituzionalità del predetto art. 10 L. n. 555/1912 non
potesse retroagire a situazioni già definite prima
dell'entrata in vigore del testo della Carta fondamentale. —
———————-Riteneva
l'attore che tale negazione fosse illegittima, e chiedeva dunque al
Tribunale di riconoscere il proprio status civitatis, ordinando
all'Ufficiale di Stato Civile di effettuarne annotazione. Si costituiva
in giudizio il Ministero convenuto, opponendosi all'accoglimento della
domanda e facendo proprie le motivazioni espresse, in caso analogo, da
sentenza della Suprema Corte n. 12061/1998, particolarmente autorevole
in quanto pronunziata a Sezioni Unite.
Il giudice, rilevando che effettivamente il caso si prestava ad essere
deciso sulla base delle questioni di diritto affrontate dalla Suprema
Corte, invitava le parti a precisare le conclusioni. Espletato tale
incombente, la causa veniva rimessa in decisione, con i termini di
legge per Io scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
La domanda attorca è fondata, e deve essere accolta
nonostante i contrari argomenti ricavabili dalla sentenza a Sezioni
Unite n. 12061/1998, la quale aveva ritenuto, in sostanza, che gli
effetti della dichiarazione di incostituzionalità degli art.
1 e 10 della L. n. 555/1912 (per effetto delle sentenze n. 87 del 1975
e n. 30 del ]983 della Corte Cost.) non potessero retroagire prima del
1.1.1948, poiché solo in tale momento si era verificato
concreto contrasto delle predette norme e le norme costituzionali.
—— A tal proposito, ritiene il Tribunale di aderire
al più recentemente pronunciamento reso, in caso
assolutamente analogo a quello che ci occupa, dalla sentenza della
Cass. Sez. I, n. 15062/2000, la quale ha rettamente sottolineato che,
negandosi il diritto di acquisto della cittadinanza italiana ai nati da
madri italiane che perdettero tale cittadinanza in applicazione del
citato art. 10, si continua ad applicare, di fatto, tale norma ai
rapporti pendenti, e ciò con inammissibile violazione
dell'art. 136 Cost.
Ciò
che non deve trarre in equivoco, infatti, è che la
situazione dell'odierno attore possa ritenersi "esaurita", e che in
riferimento allo status di costui non venga più in
considerazione il disposto della norma abrogata; solo in quest'ultimo
caso, infatti, potrebbe ritenersi che il predicato di
irretroattività della dichiarazione di
incostituzionalità della norma richiamata non si pone in
contrasto con la normativa sopravvenuta in tema di cittadinanza.
-———-
Giustamente,
ad avviso di questo Collegio, la più recente giurisprudenza
del Supremo Collegio (che peraltro, si riallaccia ad altre sentenze
rese dalle Sezioni semplici, di medesimo contenuto: vedasi per es.
Cass. 6997/96; 100086/96) afferma che
lo status civìtatis si acquista non tanto per effetto della
"nascita", bensì per effetto del rapporto di filiazione da
padre o madre cittadini: pertanto, tale status può essere
sempre oggetto di accertamento fìntantochè, su di
esso, non intervenga decisione passata in giudicato. Non si
spiegherebbe, altrimenti, la rilevantissima disparità di
trattamento che verrebbe a crearsi tra figli di una medesima madre
italiana che, per avventura, come nel caso in oggetto, avesse avuto un
figlio prima dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, e
l'altro dopo. Solo il secondo potrebbe giovarsi dell'effetto
retroattivo dell'abrogazione della norma che stabiliva, per
l'ascendente, la perdita automatica della cittadinanza, mentre il primo
non potrebbe giovarsi dell'elisione della norma in oggetto
dall'ordinamento, sol perché il momento della nascita si
colloca in un momento anteriore.
La domanda deve essere dunque accolta e senza che, a tal proposito,
possa rilevare la mancata prova dell'esercizio della
facoltà, da parte della madre dell'istante, ai sensi
dell'art. 219 L. n. 151/1975. Infatti, a prescindere dalla
considerazione che a tale
dichiarazione
viene
unanimemente
ricondotta efficacia meramente
dichiarativa, e non costitutiva, sta di fatto che essa è
stata legislativamente prevista dopo l'abrogazione dell'art. 10
già citato, e dunque in momento in cui era già
venuta meno la disposizione che stabiliva la perdita automatica della
cittadinanza per effetto di matrimonio.
Precisa
in punto la Suprema Corte (sent N. 12061/2000, già citata)
che l'unico modo per salvare la costituzionalità della
predetta norma è quella di ritenere che la stessa
rappresenti unicamente condizione legittimante per l'esercizio, da
parte degli interessati, dei diritti amministrativi e politici, ma che
la stessa non
possa
assolutamente
ritenersi
come condizione imprescindibile
per il riacquisto della cittadinanza, che, ove non espressamente
oggetto di rinunzia, opera dì diritto ed ex tunc dal momento
di verificazione del contrasto della norma caducatrice con la
Costituzione Italiana.
Le spese di lite, trattandosi di questione ampiamente dibattuta in
giurisprudenza e che ha dato adito, pur dopo l'intervento di segno
contrario della Suprema Corte, a numerosi discostamenti, sono
compensate tra le parti.
P.Q.M.
II Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
nel contraddittorio tra le parti, definitivamente pronunciando nella
causa in epigrafe, così decide:
-Accerta e dichiara che M.M.R., nato a Casablanca
(Marocco) il 15 ottobre 1947 è cittadino italiano ai sensi
della L. 5 febbraio 1992, n. 91 ;
-Ordina al Sindaco del Comune di Bologna di procedere alla trascrizione
nei registri dello Stato Civile della popolazione del predetto Comune
in conformità, dandosi atto che M.M.R.,
sopra generalizzato, è figlio di BRUNA P., nata a Bologna il
4. agosto 1916;
-Compensa tra le parti le spese di lite.
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