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La nuova Legge sul sovraindebitamento

LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO

Come risolvere la crisi debitoria riducendo il debito e dilazionando i pagamenti

(aggiornato al 20 ottobre 2017)

 

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- La legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento
- il DM 202/2014 entrato il vigore il 28.1.2015 sugli Organismi di composizione della crisi

 

La legge n. 3/2012 definisce il sovraindebitamento come “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

 La Legge 3/2012 sul sovraindebitamento è ricolta all'imprenditore imprenditori commerciali cessati da oltre un anno, imprenditori agricoli, enti no profit, start up innovative), il libero professionista o lavoratore autonomo e comunque al soggetto appartenente alla consumatore, che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
La legge 2 del 2012 prevede una procedura di accordo del debitore imprenditore o libero professionista; prevede inoltre la procedura del piano del consumatore, che si svolge senza il consenso dei creditori.
in alternativa, o in determinate ipotesi in conseguenza di tali due procedure, può essere prevista la procedura di liquidazione del patrimonio.

L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.


Dal 28.1.2015 è entrato in vigore il decreto 202/2014 che disciplina tali organismi, che ha introdotto il registro nazionale degli organismi di composizione della crisi e l’elenco dei gestori.

Qui di seguito anche il testo del DM 202/2014 entrato il vigore il 28.1.2015.

La procedura presso l’Organismo ha un costo che è indicato nei regolamenti dei singoli organismi.

Il debitore, dopo aver valutato la situazione di crisi con la consulenza di un professionista esperto sui temi del sovraindebitamento, sceglie la procedura di soluzione della crisi adatta al suo caso e potrà rivolgersi ad uno degli organismi iscritti nel registro nazionale presso il Ministero della Giustizia.

L’Organismo curerà la proposta di accordo o il piano del consumatore.

L'accordo del debitore necessita l'acquisizione del consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

Il debitore può avvalersi anche di propri consulenti per predisporre la proposta di accordo o del piano, depositando ricorso al Tribunale e chiedendo la nomina di un professionista per la valutazione dell’accordo o del piano e per l’attestazione di fattibilità.

Le motivazioni accolte dai tribunali per ammettere alla procedura sono, in genere, le cause incolpevoli del sovraindebitamento: infortunio, grave inabilità al lavoro, malattie che richiedono cure costose, perdita o riduzione del lavoro per cause non imputabili al debitore, maggiori oneri derivanti dalla separazione dei coniugi, impossibilità di incassare i propri crediti. Si ha particolare riguardo alla diligenza nell’assumere le obbligazioni.

La procedura si applica anche ai debiti da erario, per tributi da pagare anche ad Equitalia.

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LEGGE 27 gennaio 2012 n. 3 (in Gazz. Uff., 30 gennaio 2012, n. 24). - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

CAPO I
Capo I
MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

ARTICOLO N.1
Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108

Art. 1
1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti»;
e) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari».
2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.
La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente».
3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».
4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi nello spazio temporale di un triennio».

ARTICOLO N.2
Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44

Art. 2
1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»;
b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attivita' economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita' economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno, a carico dei propri bilanci»;
c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi.
Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentativita'»;
d) all'articolo 20:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo».

ARTICOLO N.3
Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Art. 3
1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

ARTICOLO N.4
Modifiche all'articolo 629 del codice penale

Art. 4
1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»;
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».

ARTICOLO N.5
Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Art. 5
1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche'».

CAPO II
Capo II
PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (1)
Sezione I
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (1)
(1) Sezione inserita dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
Paragrafo I
§ 1 Disposizioni generali

ARTICOLO N.6
Finalita' e definizioni (1)

Art. 6
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all' articolo 7, comma 1 , ed avente il contenuto di cui all' articolo 8 (2).
2. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (3).
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 18, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(2) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera d), numero 2), lettere a), b), e c), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(3) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera d), numero 3), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione.

ARTICOLO N.7
Presupposti di ammissibilita'

Art. 7
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . Il gestore è nominato dal giudice (1).
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1 (2).
2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (3).
2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione (4).
(1) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione.
(2) Comma inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), numero 2), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(3) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), numero 3), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(4) Comma inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.8
Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore (1)

Art. 8
1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (2).
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita' dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilita' (3).
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attivita' d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, nonche' gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento cosi' come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi e' regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore (4).
4. La proposta di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (5).
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 18, comma 1, lettera f), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(2) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera f), numero 2), lettere a) e b), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(3) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera f), numero 3), lettere a), b) e c), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(4) Comma inserito dall'articolo 21-septies, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.
(5) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera f), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.9
Deposito della proposta (1)

Art. 9
1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti (2).
2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia (3).
3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.
3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (4).
3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti (5).
3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749 , 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile (6).
(1) Rubrica sostituita dall' articolo 18, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
(2) Comma modificato dall' articolo 18, comma 1, lettera g), numero 2), lettere a) e b), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(3) Comma modificato dall' articolo 18, comma 1, lettera g), numero 3), numeri 1) e 2), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 18, comma 1, lettera g), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(5) Comma aggiunto dall'articolo 18, comma 1, lettera g), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(6) Comma aggiunto dall'articolo 18, comma 1, lettera g), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Paragrafo II
§ 2 Accordo di composizione della crisi (1)
(1) Paragrafo inserito dall' articolo 18, comma 1, lettera h), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

ARTICOLO N.10
Procedimento

Art. 10
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all' articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto [ contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo]. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all' articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni (1).
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili (2).
3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonche' la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta (3).
3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto (4).
4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano (5).
5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento (6).
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
(1) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera i), numero 1), lettere a), b), c) e d), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(2) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera i), numero 2), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(3) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera i), numero 3), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(4) Comma inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera i), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(5) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera i), numero 5), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(6) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera i), numero 6), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.11
Raggiungimento dell'accordo

Art. 11
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all' articolo 10, comma 1 . In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata (1).
2. Ai fini dell'omologazione di cui all' articolo 12 , e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta (2).
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo e' altresi' revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell' articolo 739 del codice di procedura civile , innanzi al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato (3).
(1) Comma modificato dall' articolo 18, comma 1, lettera l), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(2) Comma sostituito dall' articolo 18, comma 1, lettera l), numero 2), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(3) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera l), numero 3), lettere a), b), c) e d), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.12
Omologazione dell'accordo

Art. 12
1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche' un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano.
2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all' articolo 10, comma 2 , quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all' articolo 11, comma 2 , e l'idoneita' del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito puo' essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento (1).
3. L'accordo omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all' articolo 10, comma 2 . I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (2).
3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta (3).
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo . L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento (4).
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all' articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell’accordo omologato sono prededucibili a norma dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (5) .
(1) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera m), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(2) Comma sostituito dall' articolo 18, comma 1, lettera m), numero 2), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(3) Comma inserito dall' articolo 18, comma 1, lettera m), numero 3), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(4) Comma sostituito dall' articolo 18, comma 1, lettera m), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(5) Comma modificato dall' articolo 18, comma 1, lettera m), numero 5), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Paragrafo III
§ 3 Piano del consumatore (1)
(1) Paragrafo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera n), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.12 bis
Procedimento di omologazione del piano del consumatore (1)

Art. 12-bis
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all' articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita' del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.
3. Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo , e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicita'. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.
5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.
6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera n), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.12 ter
Effetti dell'omologazione del piano del consumatore (1)

Art. 12-ter.
1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
2. Il piano omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo . L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.
(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera n), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Paragrafo IV
§ 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore (1)
(1) Paragrafo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera o), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.13
Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore (1)

Art. 13
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (2).
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilita' di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicita'. In ogni caso il giudice puo', con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi (3).
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui agli articoli 10, comma 2 , e 12-bis, comma 3 (4).
4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (5).
4-ter. Quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione (6).
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 18, comma 1, lettera p), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(2) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera p), numero 2), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(3) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera p), numero 3), lettere a), b) e c), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(4) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera p), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(5) Comma aggiunto dall' articolo 18, comma 1, lettera p), numero 5), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(6) Comma aggiunto dall' articolo 18, comma 1, lettera p), numero 5), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.14
Impugnazione e risoluzione dell'accordo

Art. 14
1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di annullamento (1).
1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto (2).
2. Se il proponente non adempie [regolarmente] agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso (3).
3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo (4).
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento (5).
(1) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera q), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(2) Comma inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera q), numero 2), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(3) Comma modificato dall' articolo 18, comma 1, lettera q), numero 3), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(4) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera q), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(5) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera q), numero 5), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.14 bis
Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (1)

Art. 14-bis
1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:
a) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti;
b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.
3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.
4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
6. Si applica l’articolo 14, comma 5.
(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Sezione II
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (1)
(1) Sezione inserita dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.14 ter
Liquidazione dei beni (1)(A)

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) , puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.
2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all' articolo 9, commi 2 e 3 .
3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonche' una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda.
4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile ;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall' articolo 170 del codice civile ;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749 , 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Messaggio INPS 24 luglio 2015, n. 4968.

ARTICOLO N.14 quater
Conversione della procedura di composizione in liquidazione (1)

Art. 14-quater
1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione e' altresi' disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5 , e 14-bis, comma 1, nonche' di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.
(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.14 quinquies
Decreto di apertura della liquidazione (1)

Art. 14-quinquies
1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.
2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della domanda e del decreto, nonche', nel caso in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore;
f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).
3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all' articolo 14 -undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.
(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.14 sexies
Inventario ed elenco dei creditori (1)

Art. 14-sexies
1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilita' della documentazione di cui all' articolo 9, commi 2 e 3 , forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilita' del debitore:
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purche' vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.
(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.14 septies
Domanda di partecipazione alla liquidazione (1)

Art. 14-septies
1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso che contiene:
a) l'indicazione delle generalita' del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.
2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.
(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.14 octies
Formazione del passivo (1)

Art. 14-octies
1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalita' dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).
2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.
3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.
4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.
(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.14 nonies
Liquidazione (1)

Art. 14-novies
1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non e' probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore puo' subentrarvi.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.
4. I requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo' avvalersi ai sensi del comma 1, nonche' i mezzi di pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all' articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.
(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.14 decies
Azioni del liquidatore (1)

Art. 14-decies
1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attivita' di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore puo' altresi' esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.
(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.14 undecies
Beni e crediti sopravvenuti (1)

Art. 14-undecies
1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.
(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.14 duodecies
Creditori posteriori (1)

Art. 14-duodecies
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.14 terdecies
Esdebitazione (1)

Art. 14-terdecies
1. Il debitore persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonche' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all' articolo 14 -undecies, un'attivita' produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
2. L'esdebitazione e' esclusa:
a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali;
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
3. L'esdebitazione non opera:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell' articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.
5. Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:
a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);
b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Sezione III
DISPOSIZIONI COMUNI (1)
(1) Sezione inserita dall'articolo 18, comma 1, lettera t), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.15
Organismi di composizione della crisi (1) (2)

Art. 15
1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attivita' degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.
6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.
8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.
9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attivita' di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attivita' di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.
10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all' articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione e' data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.
(1) Articolo sostituito articolo 18, comma 1, lettera t), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(2) Per il regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del presente articolo, vedi il D.M. 24 settembre 2014, n. 202.

ARTICOLO N.16
Sanzioni (1)

Art. 16
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;
d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;
e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all' articolo 15, comma 9 , che rende false attestazioni in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilita' del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all' articolo 15, comma 9 , che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
(1) Articolo sostituito articolo 18, comma 1, lettera t), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.17
Compiti dell'organismo di composizione della crisi

Art. 17
[ 1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
2. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
3. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.] (1)
(1) Articolo implicitamente abrogato dall' articolo 18, comma 1, lettera t), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che ha sostituito gli originarti articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 con gli attuali articoli 15 e 16.

ARTICOLO N.18
Accesso alle banche dati pubbliche

Art. 18
[ 1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
2. I dati personali acquisiti per le finalita' di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione e' data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.] (1)
(1) Articolo implicitamente abrogato dall' articolo 18, comma 1, lettera t), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che ha sostituito gli originarti articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 con gli attuali articoli 15 e 16.

ARTICOLO N.19
Sanzioni

Art. 19
[ 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;
d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicita' dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilita' del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.] (1)
(1) Articolo implicitamente abrogato dall' articolo 18, comma 1, lettera t), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che ha sostituito gli originarti articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 con gli attuali articoli 15 e 16.

ARTICOLO N.20
Disposizioni transitorie e finali

Art. 20
[ 1. Con uno o piu' decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.
2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalita' sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attivita' svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
3. Il professionista di cui al comma 2 e' equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.
4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.] (1)
(1) Articolo implicitamente abrogato dall' articolo 18, comma 1, lettera t), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che ha sostituito gli originarti articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 con gli attuali articoli 15 e 16.

CAPO III
Capo III
ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO N.21
Entrata in vigore

Art. 21

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

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DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 24 settembre 2014 n.202 (in Gazz. Uff., 27 gennaio 2015, n. 21). - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 3 settembre 2014, ai sensi del predetto articolo;
Adotta
il seguente regolamento:

Capo I
Capo I (1)
Disposizioni generali

ARTICOLO N.1
Oggetto

Art. 1
1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione presso il Ministero della giustizia del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento a norma dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
2. Il presente regolamento disciplina, altresi', i requisiti e le modalita' di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonche' la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

ARTICOLO N.2
Definizioni

Art. 2
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «legge»: la legge 27 gennaio 2012, n. 3;
c) «registro»: il registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato;
d) «organismo»: l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, e' stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;
e) «gestione della crisi da sovraindebitamento»: il servizio reso dall'organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
f) «gestore della crisi»: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
g) «ausiliari»: i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
h) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro;
i) «referente»: la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attivita' dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;
l) «regolamento dell'organismo»: l'atto adottato dall'organismo contenente le norme di autodisciplina.

Sezione I
Sezione I (1)
Requisiti e procedimento di iscrizione

ARTICOLO N.3
Istituzione del registro

Art. 3
1. E' istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.
2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia civile puo' delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi, al fine di esercitare la vigilanza, dell'ispettorato generale del Ministero. Il Ministero e' altresi' titolare del trattamento dei dati personali.
3. Il registro e' articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:
a) sezione A:
1) organismi iscritti di diritto a norma dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento;
2) elenco dei gestori della crisi;
b) sezione B:
1) altri organismi;
2) elenco dei gestori della crisi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati del registro e puo' prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformita' alle previsioni del presente regolamento.
5. La gestione del registro deve avvenire con modalita' informatiche che assicurino la possibilita' di una rapida elaborazione dei dati con finalita' statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.
6. L'elenco degli organismi e dei gestori della crisi sono pubblici.

ARTICOLO N.4
Requisiti per l'iscrizione nel registro

Art. 4
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.
2. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro.
3. Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione B del registro, verifica:
a) che l'organismo sia costituito quale articolazione interna di uno degli enti pubblici di cui al comma 1;
b) l'esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;
c) il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;
d) il numero dei gestori della crisi, non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la disponibilita' a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l'organismo;
e) la conformita' del regolamento dell'organismo alle disposizioni del presente decreto;
f) la sede dell'organismo.
4. Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione A del registro, verifica la sussistenza dei soli requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e).
5. Il responsabile verifica i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B, che consistono:
a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera puo' essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con universita' pubbliche o private;
c) nello svolgimento presso uno o piu' organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'universita' pubblica o privata.
6. Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera b), e' di quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale. Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c).
7. Agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi di cui alla sezione A possono essere iscritti anche soggetti diversi dai professionisti, purche' muniti dei requisiti di cui al presente articolo.
8. Il responsabile verifica altresi' il possesso da parte dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B dei seguenti requisiti di onorabilita':
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' dall'articolo 16 della legge;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.
9. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, salvo quelli di cui al comma 3, lettera c) e al comma 5, lettera c), e' presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di cui al comma 3, lettera c), e' dimostrato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa mentre quello del requisito di cui al comma 5, lettera c), e' comprovato con la produzione dell'attestazione di compiuto tirocinio sottoscritta dall'organismo o dal professionista presso il quale e' stato svolto.

ARTICOLO N.5
Procedimento

Art. 5
1. Il responsabile del registro approva il modello della domanda per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato e' pubblicato sul sito internet del Ministero.
2. La domanda e' sottoscritta e trasmessa unitamente agli allegati. La sottoscrizione puo' essere apposta anche mediante firma digitale e la trasmissione puo' aver luogo anche a mezzo posta elettronica certificata.
3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati e' ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nei termini di cui al presente comma equivale al diniego di iscrizione.

ARTICOLO N.6
Effetti dell'iscrizione

Art. 6
1. Il provvedimento di iscrizione e' comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.
2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l'organismo e' tenuto a fare menzione negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicita' consentite del numero d'ordine nonche' della denominazione dell'ente pubblico che lo ha costituito.
3. A far data dall'iscrizione ed entro il 31 dicembre di ogni anno l'organismo pubblica sul proprio sito internet il numero degli incarichi conferiti dal referente a ciascun gestore della crisi.

ARTICOLO N.7
Obblighi di comunicazione al responsabile

Art. 7
1. Il referente e' obbligato a comunicare immediatamente al responsabile, anche a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonche' le misure di sospensione e di decadenza dei gestori dall'attivita' adottate a norma dell'articolo 10, comma 5.
2. L'autorita' giudiziaria provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.

ARTICOLO N.8
Sospensione e cancellazione dal registro

Art. 8
1. Se, dopo l'iscrizione, l'organismo perde i requisiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, il responsabile provvede a sospendere l'organismo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione.
2. Quando risulta che i requisiti di cui al comma 1 non sussistevano al momento dell'iscrizione il responsabile provvede a norma del comma 1 ovvero, nei casi piu' gravi, alla cancellazione dell'organismo dal registro.
3. E' disposta la cancellazione degli organismi che non abbiano svolto almeno tre procedimenti di gestione della crisi nel corso di un biennio.
4. L'organismo cancellato dal registro non puo' essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione.
5. Ai fini del presente articolo, il responsabile puo' acquisire informazioni dagli organismi, anche nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.

Sezione II
Sezione II (1)
Obblighi dell'organismo e del gestore della crisi

ARTICOLO N.9
Registro degli affari di gestione della crisi

Art. 9
1. Ciascun organismo e' tenuto a istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento.
2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile.
3. L'organismo e' tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

ARTICOLO N.10
Obblighi dell'organismo

Art. 10
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), l'organismo non puo' assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di se' o presso altri organismi iscritti nel registro.
2. Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare, e prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione e' portata a conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.
3. Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessita' dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c). La misura del compenso e' previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attivita' tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
4. L'organismo e' obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.
5. L'organismo e' tenuto ad adottare un regolamento di autodisciplina. Il regolamento deve in ogni caso individuare, secondo criteri di proporzionalita', i casi di decadenza e sospensione dall'attivita' dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti nonche' la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni, e determinare i criteri di sostituzione nell'incarico.
6. Nel caso di violazione degli obblighi dell'organismo previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu' gravi, la cancellazione dell'organismo dal registro. Allo stesso modo si procede quando l'organismo ha omesso di adottare le misure di sospensione e decadenza nei casi di cui al comma 5.

ARTICOLO N.11
Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari

Art. 11
1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo e' tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza.
2. Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi e' fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilita' direttamente dal debitore.
3. Al gestore della crisi e' fatto, altresi', obbligo di:
a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale e' designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi e' indipendente quando non e' legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento.
4. Il gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione dell'affare, sottoscrive la dichiarazione di cui al comma 3, lettera a), e la rende nota al tribunale a norma dell'articolo 10, comma 2.

ARTICOLO N.12
Responsabilita' del servizio di gestione della crisi

Art. 12
1. Il gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

ARTICOLO N.13
Monitoraggio e certificazione di qualita'

Art. 13
1. Il Ministero procede annualmente, congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, al monitoraggio statistico dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio svolti presso gli organismi, anche sulla base dei dati trasmessi a norma del comma 2.
Il Ministero, per il tramite della Direzione generale di statistica, provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti e con l'ausilio dell'Istituto nazionale di statistica.
2. Entro il mese di dicembre di ogni anno, gli organismi sono tenuti a trasmettere al responsabile i dati:
a) sul numero e la durata dei procedimenti di cui al capo II della legge;
b) sul numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonche' sul numero dei casi di conversione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento in quelli di liquidazione del patrimonio;
c) sull'ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonche' accertati in sede di liquidazione;
d) sulla percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all'ammontare del passivo verificato risultante all'esito dei procedimenti di cui al capo II della legge, con indicazione specifica della percentuale di soddisfazione dei chirografari;
e) sul numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione;
f) sull'ammontare delle spese di procedura.
3. Il responsabile, a domanda e sulla base dei dati di cui al comma 2, rilascia una certificazione di qualita' all'organismo richiedente, nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti. Ai fini del periodo precedente il responsabile puo' acquisire ulteriori informazioni dagli organismi richiedenti e avvalersi della collaborazione di un professore universitario in materie giuridiche, di un professore universitario in materie economiche e di un magistrato con funzioni di giudice delegato ai fallimenti, designati dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia per un periodo non superiore a tre anni; ai collaboratori designati non spettano compensi, ne' rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
4. La certificazione di qualita' rilasciata dal responsabile e' pubblicata sui siti internet del Ministero e dell'organismo richiedente.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sezione I
Sezione I (1)
Disposizioni generali

ARTICOLO N.14
Ambito di applicazione e regole generali

Art. 14
1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo. Per la determinazione dei compensi dell'organismo nominato dal giudice, nonche' del professionista o della societa' tra professionisti muniti dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del notaio, nominati per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi, si applicano le disposizioni del presente capo.
2. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attivita' accessorie alla stessa.
3. All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del presente capo, nonche' il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.
4. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima.

ARTICOLO N.15
Criteri per la determinazione del compenso

Art. 15
1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessita' delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.
2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.

Sezione II
Sezione II (1)
Determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi

ARTICOLO N.16
Parametri

Art. 16
1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, e' determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri:
a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti;
b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).
2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.
3. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo ne' passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra societa' del gruppo.
4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.
5. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non puo' comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto e' attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto e' attribuito ai creditori e' inferiore ad euro 20.000.

ARTICOLO N.17
Unicita' del compenso

Art. 17
1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu' organismi, il compenso unico e' determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e' ripartito secondo criteri di proporzionalita'.
2. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1.

Sezione III
Sezione III (1)
Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio

ARTICOLO N.18
Parametri

Art. 18
1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore e' determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16.
2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu' liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico e' determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e' ripartito secondo criteri di proporzionalita'.

Capo II
Capo IV (1)
Disciplina transitoria ed entrata in vigore

ARTICOLO N.19
Disciplina transitoria

Art. 19
1. Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all'articolo 4, comma 2, sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, lettera d), e 6, primo periodo, purche' documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge. Ai fini del periodo precedente le nomine relative a differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO N.20
Entrata in vigore

Art. 20
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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