PERMESSO DI SOGGIORNO IN ATTESA DI OCCUPAZIONE
La Legge Fornero ha modificato la legge anche il tempo del permesso di soggiorno: da sei mesi ad un anno la durata del permesso di soggiorno in attesa di occupazione.
Vedi la Legge FORNERO - Fonte: Il Sole24ORE
ART.4. (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro).
Comma 30. “all’articolo 22, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b)»”.
A decorrere dall’entrata in vigore le iscrizioni al centro per l’impiego, ora di durata semestrale, dovranno perciò essere automaticamente prorogate per un periodo non inferiore ad un anno.
Per quanto riguarda la corrispondente durata dei permessi di soggiorno per attesa occupazione, anche se la legge non ha previsto la modifica del regolamento di attuazione (art. 37, comma 5: “… la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell’interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell’elenco di cui al comma 2”)