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L'attestato di idoneità abitativa non può essere sostituito da autocertificazione

Circolare Mninistero dell'Interno del  21/05/2012  -   Numero 3462


Titolo Nuove disposizioni in materia di certificazioni e di documenti d'identità.

"A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute in ordine all'applicazione delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall' art. 15 legge 183 del 12 novembre 2011 , è stata emanata dal Ministero dell'Interno e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, la circolare n. 3 del 17 aprile 2012 che si allega.

Tale circolare chiarisce che l'attestato di idoneità abitativa previsto dall' art. 29, del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 , concretizzandosi in un'attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici comunali non assume la natura di certificato e, pertanto non può essere sostituito con autocertificazione.

Tale idoneità, infatti, è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere puramente tecnico finalizzati ad accertare che l'alloggio in questione sia idoneo ad ospitare il nucleo familiare integrato.

Sugli attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista dall' art. 40 comma 2 del citato DPR n. 445 del 2000 : "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Si resta a disposizioni per eventuali chiarimenti.

Il Direttore Centrale: Malandrino

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