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CONVENZIONE ITALIA ARGENTINA PER LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

CONVENZIONE ITALIA ARGENTINA PER LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

(per il testo della convenzione vedi qui di seguito)

La Convenzione tra l'Italia e l’Argentina, stipulata il 3.11.1981, è entrata in vigore l'1.1.1984.
 La Convenzione si applica ai
lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati
Contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti (art. 3).
Ai fini pensionistici la Convenzione può essere applicata solo se il richiedente può far valere in Italia almeno 52 contributi
settimanali.
 Per perfezionare il requisito richiesto è utile tutta la contribuzione accreditata, indipendentemente dalla natura, e sono
quindi utili tutti i contributi:
obbligatori (lavoro dipendente o autonomo),
figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità),
da riscatto (corso legale di laurea, contribuzione omessa, contribuzione per attività svolta in Paesi non convenzionati con l'Italia),
da versamenti volontari.

Per  l'autorizzazione ai versamenti volontari in regime di totalizzazione è necessario:
far valere in Italia almeno 1 contributo settimanale di lavoro effettivo;
non essere già titolare di prestazione estera.

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
È prevista la possibilità di totalizzazione multipla. La convenzione argentina permette la totalizzazione dei contributi con qualsiasi Stato,
purché legato da accordi anche soltanto all’Italia o soltanto all’Argentina.

 È possibile inoltre la
totalizzazione con Cile e Perù.
PRESTAZIONI EROGATE DALL’ITALIA
È prevista la corresponsione delle:
pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti
prestazioni in caso di malattia, tubercolosi e maternità
prestazioni in caso di disoccupazione
prestazioni per i familiari
prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

PRESTAZIONI EROGATE DALL’ARGENTINA
È prevista la corresponsione delle:
prestazioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti
prestazioni medico assistenziali (Servizi Sociali)
prestazioni per i familiari
prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie.

La pensione di vecchiaia viene concessa:
al compimento dei 65 anni di età per gli uomini, 60 anni di età per le donne;
con un requisito minimo di 30 anni di contribuzione.
Hanno diritto alla pensione di invalidità gli assicurati che nel corso dell'attività lavorativa diventano incapaci di svolgere la propria
professione. In caso di decesso dell'assicurato o del pensionato, la pensione ai superstiti spetta alla vedova o al vedovo se invalido e a
carico della defunta (a determinate condizioni, viene concessa anche a discendenti e ascendenti).

 

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ARGENTINA
CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIA NA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA A RGENTINA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica Argentina
Ispirati dal proposito di consolidare gli stre
tti vincoli storici e di am icizia che uniscono i du
e popoli.
Animati dal desiderio di m igliorare le relazio
ni tra i due Stati in m ateria di sicurezza sociale
e di
adeguarle allo sviluppo giuridico raggiunto.
Hanno stabilito di concludere un accordo che s
ostituisca la «Convenzione sulle assicurazioni soci
ali»
celebrata fra i due Stati il 12 aprile 1961.
Hanno concordato quanto segue
TITOLO I
Disposizioni Generali
A rt. 1
a)
Il term ine Italia» indica la Repubblica italiana; i
l term ine «Argentina» indica la Repubblica Argentin
a;
b)
Il term ine«lavoratori» indica le persone che posson
o far valere periodi di asscicurazione ai sensi
delle legislazioni di cui all’articolo 2 della pres
ente Convenzione;
c)
Il term ine «fam iliari» indica le persone definite o
riconosciute com e tali dalla legislazione applicab
ile;
d)
Il term ine«superstiti» indica le persone definite o
riconosciute com e tali dalla legislazione
applicabile;
e)
Il term ine «residenza» indica la dim nora abituale;
f)
Il term ine «soggiorno» indica la dim ora tem poranea;
g)
Il term ine «legislazione» designa le leggi, i decre
ti, i regolam enti ed ogni altra disposizione
esistente o futura concernente i regim e di sicurezz
a sociale indicati nell’articolo 2 della presente
Convenzione;
h)
Il term ine «Autorità Com petente» indica l’autorità
com petente per l’applicazione delle legislazioni
indicate all’articolo 2 della presente Convenzione
e precisam ente:
per quanto riguarda l’Italia:
il Ministro del lavoro e della previdenza soci
ale e il Ministro della sanità;
per quanto riguarda l’Argentina:
il Ministro per l’azione sociale;
i)
Il term ine «Istituzione Com petente» indica l’istitu
zione alla quale l’interessato è iscritto al m om ent
o
della dom anda di prestazioni, o l’istituzione nei c
ui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni
o
avrebbe diritto se egli o i suoi fam igliari risiede
ssero sul territorio dello Stato Contraente nel qua
le tale
istituzione si trova;
j)
Il term ine «Stato Com petente» indica lo Stato Contr
aente sul cui territorio si trova l’istituzione
com petente;
k)
Il term ine «organism o di collegam ento» indica gli u
ffici che saranno designati dalle autorità
com petenti, i quali saranno abilitati a com unicare
direttam ente tra loro ed a far da tram ite con le
istituzioni com petenti per la trattazione delle pra
tiche relative alle richieste di prestazioni;
l)
Il term ine «periodo di assicurazione» indica i peri
odi di contribuzione o di occupazione così com e
sono definiti o considerati com e periodi di assicur
azione dalla legislazione sotto la quale essi sono
stati
com piuti, nonché i periodi assim ilati, nella m isura
in cui sono riconosciuti da tale legislazione, com
e
equivalenti a periodi di assicurazione;
m)
Il term ine «prestazioni econom iche», «pensioni», «r
endite» indicano tutte le prestazioni
econom iche, pensioni e rendite, inclusi tutti i sup
plem enti e gli aum enti;
n)
Il term ine «prestazioni in natura» indica ogni pres
tazione consistente nell’erogazione di beni o
servizi suscettibili di valutazione in denaro;
o)
Il term ine «prestazioni fam iliari» indica tutte le
prestazioni in natura o in denaro destinate a
com pensare i carichi fam iliari.
A rt. 2
1. La presente Convenzione si applica alle leg
islazioni concernenti:
Nella Repubblica italiana:
a)
L’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti per i lavoratori dipendenti e le relativ
e
gestioni speciali per i lavoratori autonom i;
b)
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l
e m alattie professionali;
c)
L’assicurazione contro le m alattie e per la m aterni
tà;
d)
L’assicurazione contro la tubercolosi;
e)
Gli assegni fam iliari;
f)
I regim i speciali di assicurazione per determ inate
categorie di lavoratori in quanto concernono i risc
hi
e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicat
e alle lettere precedenti;
Nella Repubblica argentina:
a)
I regim i per le pensioni di invalidità, vecchiaia e
superstiti;
b)
Il regim e di prestazioni m edico-assistenziali (serv
izi sociali);
c)
Il regim e degli infortuni sul lavoro e delle m alatt
ie professionali;
d)
Il regim e degli assegni fam iliari;
2. La presente Convenzione si applicherà ugual
m ente alle legislazioni che com pleteranno o
m odificheranno le legislazioni di cui al precedente
paragrafo.
3. La presente Convenzione si applicherà altre
sì alle legislazioni di uno Stato contraente che
estenderanno i regim i esistenti a nuove categorie d
i lavoratori o che istituiscano nuovi regim i di
sicurezza sociale, salvo che:
a)
Il Governo dello Stato contraente che disponga l’es
tensione o la istituzione notifichi al Governo
dell’altro Stato contraente la propria volontà di e
scluderla dai term ini della presente Convenzione en
tro
tre (3) m esi a partire dalla pubblicazione ufficial
e di tali disposizioni;
30/12/2010 Le Convenzioni Internazionali in
eng002/spc/.../Convenzione_1.htm
1/6
b)
Il Governo dell’altro Stato contraente notifichi la
propria opposizione al Governo del prim o Stato
contraente entro tre (3) m esi a partire dalla com un
icazione ufficiale dell’estensione o istituzione.
In m ancanza di opposizione, e ove necessario, l’app
licazione di dette estensioni o istituzioni è
subordinata agli accordi am m inistrativi aggiuntivi
che saranno concordati.
A rt. 3
La presente Convenzione si applica ai lavorato
ri, indipendentem ente dalla loro cittadinanza, che
sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno
o di entram bi gli Stati Contraenti, nonché ai loro
fam iliari e superstiti.
A rt. 4
I lavoratori italiani in Argentina e i lavorat
ori argentini in Italia, com e pure i loro fam iliari
, avranno
gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dell’a
ltro Stato Contraente.
A rt. 5
Salvo quanto disposto nella presente Convenzio
ne, i lavoratori aventi diritto a prestazioni di
sicurezza sociale da uno dei due Stati Contraenti,
le riceveranno integralm ente e senza alcuna
lim itazione o restrizione, ovunque essi risiedano.
A rt. 6
1. Ai fini dell’am m issione all’assicurazione v
olontaria prevista dalla legislazione vigente in un
o degli
Stati Contraenti, i periodi di assicurazione, com pi
uti in virtù della legislazione di tale Stato, si c
um ulano,
in quanto necessario, con i periodi di assicurazion
e com piuti in virtù della legislazione dell’altro S
tato
Contraente.
2. La disposizione di cui al paragrafo precede
nte non autorizza la coesistenza dell’iscrizione
all’assicurazione obbligatoria in virtù della legis
lazione di uno degli Stati Contraenti ed all’assicu
razione
volontaria in virtù della legislazione dell’altro S
tato Contraente, se tale coesistenza non è am m essa
dalla legislazione di quest’ultim o Stato.
A rt. 7
Se la legislazione di uno degli Stati Contraen
ti subordina l’acquisizione, il m antenim ento o il
recupero del diritto alle prestazioni, siano esse i
n denaro o in natura, al com pim ento di periodi di
assicurazione, di occupazione o di residenza, l’Ist
ituzione Com petente terrà conto a tale effetto, nel
la
m isura necessaria, dei periodi di assicurazione, di
occupazione o di residenza com piuti in base alla
legislazione dell’altro Stato Contraente com e se fo
ssero periodi com piuti in base alla legislazione de
l
prim o Stato.
TITOLO II
Disposizioni Relative alla Legislazione applicabile
A rt. 8
1. Il lavoratore cui si applica la presente Co
nvenzione è soggetto alla legislazione di un solo S
tato
Contraente. Tale legislazione è determ inata in conf
orm ità alle disposizioni del presente Titolo.
2. Salvo quanto disposto nella presente Conven
zione:
a)
il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato
Contraente è soggetto alla legislazione di tale Sta
to
anche se risiede nel territorio dell’altro Stato Co
ntraente o se l’im presa o il datore di lavoro da cu
i
dipende ha la propria sede o il proprio dom icilio n
el territorio dell’altro Stato Contraente;
b)
i m em bri dell’equipaggio di una nave che batte band
iera di uno Stato Contraente sono soggetti alla
legislazione di tale Stato. Ogni altra persona che
la nave occupi in operazioni di carico, scarico e
vigilanza, è soggetta alla legislazione dello Stato
nella cui giurisdizione si trova la nave;
c)
il personale viaggiante delle im prese di trasporto
aereo resta soggetto alla legislazione dello Stato
sul cui territorio ha sede l’im presa.
A rt. 9
In deroga a quanto disposto nel paragrafo 2),
lettera a), dell’articolo precedente:
a)
I m em bri delle rappresentanze diplom atiche e consol
ari, di organism i internazionali ed altri
funzionari, im piegati e lavoratori alle dipendenze
di dette rappresentanze o al servizio personale di
detti m em bri, sono soggetti agli accordi e ai tratt
ati internazionali ad essi applicabili;
b)
I pubblici im piegati ed il personale assim ilato di
uno degli Stati Contraenti, che nell’esercizio dell
e
loro funzioni vengano inviati nel territorio dell’a
ltro Stato, saranno soggetti alla legislazione dell
o Stato
Contraente al quale appartiene l’am m inistrazione da
cui dipendono;
c)
Il lavoratore dipendente da un’im presa o da un dato
re di lavoro avente la propria sede o il proprio
dom icilio in uno dei due Stati Contraenti, che vien
e inviato nel territorio dell’altro Stato per un pe
riodo
di tem po lim itato, continua ad essere sottoposto al
la legislazione del prim o Stato, sem pre che la sua
perm anenza nell’altro Stato non superi il periodo d
i ventiquattro (24) m esi.Nel caso in cui, per m otiv
i
im prevedibili, detta occupazione si dovesse prolung
are oltre la durata originariam ente prevista
superando i ventiquattro (24) m esi, l’applicazione
della legislazione vigente nello Stato del luogo
abituale di !avoro potrà eccezionalm ente essere m an
tenuta d’accordo con l’Autorità Com petente dello
Stato in cui si svolge detto lavoro tem poraneo. Le
stesse norm e si applicano anche alle persone che
abitualm ente esercitano una attività autonom a nel t
erritorio di uno degli Stati Contraenti e che si
recano per esercitare tale attività nel territorio
dell’altro Stato per un periodo di tem po lim itato.
A rt. 10
Le Autorità Com petenti dei due Stati Contraent
i possono prevedere di com une accordo eccezioni
alle disposizioni degli articoli 8 e 9 della presen
te Convenzione, per alcuni lavoratori o per alcune
categorie di lavoratori.
TITOLO III
Disposizioni Particolari A lle Varie Categorie Di Pr
estazioni
30/12/2010 Le Convenzioni Internazionali in
eng002/spc/.../Convenzione_1.htm
2/6
Capitolo I
Malattia, Maternità e Prestazioni Familiari
A rt. 11
1. Il titolare di una pensione o di una rendit
a dovuta in virtù della legislazione di am bedue gli
Stati
Contraenti, nonchè i suoi fam iliari, hanno diritto
a ricevere le prestazioni in natura da parte
dell’Istituzione dello Stato in cui risiedono o sog
giornano ed a carico di questa.
2. Il titolare di una pensione o di una rendit
a dovuta in virtù della legislazione di uno solo de
gli
Stati Contraenti, nonché i suoi fam iliari che risie
dano o soggiornino nel territorio dell’altro Stato,
hanno
diritto a ricevere le prestazioni in natura dall’Is
tituzione di quest’ultim o Stato secondo la legislaz
ione da
essa applicata. Le prestazioni concesse saranno rim
borsate dall’Istituzione dello Stato debitore della
pensione o della rendita all’Istituzione che le ha
corrisposte.
A rt. 12
Le Autorità Com petenti potranno regolare, m edi
ante accordi am m inistrativi, l’erogazione delle
prestazioni di m alattia e m aternità ai lavoratori e
loro fam iliari che trasferiscano la residenza o
soggiornino nel territorio dello Stato Contraente d
iverso da quello com petente e che soddisfino le
condizioni richieste dalla legislazione di quest’ul
tim o Stato.
A rt. 13
Le prestazioni in natura corrisposte dalla Ist
ituzione di uno Stato Contraente per conto della
Istituzione dell’altro Stato in virtù delle disposi
zioni della presente Convenzione danno luogo a rim b
orsi
che saranno effettuati secondo le m odalità e nella
m isura stabilita negli accordi am m inistrativi di cu
i
all’articolo 26.
A rt. 14
1. I lavoratori cui si applica la presente Con
venzione, in caso di residenza o soggiorno nell’alt
ro
Stato Contraente, hanno gli stessi diritti dei lavo
ratori di detto Stato per quanto concerne le presta
zioni
fam iliari.
2. Le Autorità Com petenti dei due Stati Contra
enti concorderanno in relazione all’evolversi delle
legislazioni nazionali le m isure necessarie per con
sentire il pagam ento delle prestazioni fam iliari ne
l
territorio dello Stato Contraente diverso da quello
in cui si trova l’Istituzione Com petente.
Capitolo II
Invalidità, Vecchiaia e Superstiti
A rt. 15
1.
a)
Ai fini dell’acquisizione, m antenim ento o recupero
del diritto alle prestazioni, quando un
lavoratore è stato soggetto successivam ente o alter
nativam ente alla legislazione di entram bi gli Stati
Contraenti, i periodi di assicurazione com piuti in
virtù della legislazione di ciascuno dei due Stati
sono
totalizzati, sem pre che non si sovrappongano;
b)
Se la legislazione di uno Stato Contraente subordin
a la concessione di alcune prestazioni alla
condizione che i periodi di assicurazione siano sta
ti com piuti in una professione soggetta ad un regim
e
speciale, per determ inare il diritto a dette presta
zioni sono totalizzati soltanto i periodi com piuti
in un
regim e equivalente dell’altro Stato, o in m ancanza,
nella stessa professione o occupazione, anche se
nell’altro Stato non esiste un regim e speciale per
detta professione o occupazione. Se il totale di de
tti
periodi di assicurazione non consente l’acquisizion
e del diritto a prestazioni nel regim e speciale, de
tti
periodi saranno utilizzati per determ inare il dirit
to a prestazioni nel regim e generale;
c)
Nel caso in cui un lavoratore non raggiunga il diri
tto a prestazione in base a quanto disposto nella
precedente lettera a), si prendono in considerazion
e anche i periodi di assicurazione com piuti in Stat
i
terzi legati ad entram bi gli Stati Contraenti da di
stinte Convenzioni di sicurezza sociale che preveda
no
la totalizzazione dei periodi di assicurazione. Se
soltanto uno degli Stati Contraenti è legato ad un
altro
Stato da una Convenzione di sicurezza sociale che p
reveda la totalizzazione dei periodi di
assicurazione, ai fini indicati nel presente com m a,
detto Stato Contraente prende in considerazione i
periodi di assicurazione com piuti nel terzo Stato.
2. Quando un lavoratore soddisfi le condizioni
stabilite dalla legislazione di uno degli Stati
Contraenti per acquisire il diritto alle prestazion
i senza dover ricorrere alla totalizzazione dei per
iodi di
assicurazione di cui al precedente paragrafo 1), l’
Istituzione Com petente di questo Stato deve
concedere l’im porto della prestazione calcolata esc
lusivam ente sulla base dei periodi di assicurazione
com piuti sotto la legislazione che essa applica. Ta
le disposizione si applica anche nel caso in cui
l’assicurato abbia diritto, da parte dell’altro Sta
to Contraente, ad una prestazione calcolata secondo
il
seguente paragrafo 3).
3. Quando un lavoratore non può far valere il
diritto alle prestazioni a carico di uno Stato
Contraente sulla base unicam ente dei periodi di ass
icurazione com piuti in tale Stato, l’Istituzione
Com petente di detto Stato accerta l’esistenza del d
iritto alle prestazioni, totalizzando i periodi di
assicurazione com piuti in virtù della legislazione
di ciascuno degli Stati Contraenti e determ ina il s
uo
im porto in base alle seguenti disposizioni:
a)
determ ina l’im porto teorico della prestazione alla
quale l’interessato avrebbe diritto se tutti i peri
odi
di assicurazione totalizzati fossero stati com piuti
sotto la propria legislazione;
b)
stabilisce quindi l’im porto effettivo della prestaz
ione cui ha diritto l’interessato, riducendo l’im po
rto
teorico di cui alla lettera a), in base al rapporto
fra i periodi di assicurazione com piuti in virtù d
ella
legislazione che essa applica ed i periodi di assic
urazione com piuti in entram bi gli Stati Contraenti;
c)
se la durata totale dei periodi di assicurazione m a
turati in base alla legislazione di entram bi gli St
ati
Contraenti è superiore alla durata m assim a prescrit
ta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare
di
una prestazione com pleta, l’Istituzione Com petente
prende in considerazione questa durata m assim a
in luogo della durata totale dei periodi in questio
ne.
4. Se la legislazione di uno Stato Contraente
prevede che le prestazioni siano calcolate in relaz
ione
all’im porto dei salari o dei contributi, l’Istituzi
one, che deve determ inare la prestazione in base al
presente articolo, prende in considerazione esclusi
vam ente i salari percepiti o i contributi versati i
n
30/12/2010 Le Convenzioni Internazionali in
eng002/spc/.../Convenzione_1.htm
3/6
conform ità con la legislazione che essa applica.
5. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1)
, lettera a), se la durata totale dei periodi di
assicurazione com piuti sotto la legislazione di uno
Stato Contraente non raggiunge un (1) anno e se,
tenendo conto soltanto di questi soli periodi, non
si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in vir
tù di
detta legislazione, l’Istituzione di questo Stato n
on sarà tenuta a corrispondere prestazioni per dett
i
periodi. L’Istituzione Com petente dell’altro Stato
Contraente deve tenere invece conto di tali periodi
, sia
al fine dell’acquisizione del diritto alle prestazi
oni, sia per il calcolo di esse.
6. Qualora debba essere applicato il paragrafo
1), lettera c), del presente articolo, sia per il
calcolo
dell’im porto teorico di cui alla lettera a) del par
agrafo 3), sia dell’im porto effettivo della prestaz
ione cui
fa riferim ento la lettera b) dello stesso paragrafo
, si tiene conto anche dei periodi com piuti in altr
i Stati
diversi da quelli Contraenti, salvo quanto disposto
nel successivo paragrafo 7).
7. Le disposizioni di cui al paragrafo 1) lett
era c) ultim a parte ed al paragrafo 6) del presente
articolo sono applicabili esclusivam ente ai cittadi
ni degli Stati Contraenti.
A rt. 16
Qualora un lavoratore, tenuto conto della tota
lizzazione dei periodi di assicurazione di cui al
paragrafo 1) del precedente articolo, non possa far
valere nello stesso m om ento le condizioni richiest
e
dalle legislazioni dei due Stati Contraenti, il suo
diritto a pensione è determ inato nei riguardi di
ciascuna legislazione a m ano a m ano che egli può fa
r valere tali condizioni.
A rt. 17
1. La som m a delle prestazioni pensionistiche d
ovute dalle Istituzioni Com petenti degli Stati
Contraenti ai sensi dell’articolo 15 non può essere
inferiore al m inim o vigente nello Stato Contraente
in
cui il beneficiario risiede.
2. Gli accordi am m inistrativi previsti all’art
icolo 26 prevederanno le m odalità di applicazione d
i
quanto disposto nel precedente paragrafo.
A rt. 18
Se la legislazione di uno degli Stati Contraen
ti subordina la concessione delle prestazioni alla
condizione che il lavoratore sia soggetto a tale le
gislazione nel m om ento in cui si verifica l’evento
che
da luogo alla prestazione, tale condizione si inten
de soddisfatta se al verificarsi di tale evento il
lavoratore è soggetto alla legislzione dell’altro S
tato Contraente, o può far valere in quest’ultim o u
n
diritto a prestazioni.
Capitolo III
Infortuni Sul Lavoro e Malattie Professionali
A rt.19
I lavoratori ai quali si applica la presente C
onvenzione, m entre risiedono o soggiornano nell’alt
ro
Stato Contraente, godono degli stessi diritti dei l
avoratori di detto Stato, per quanto concerne la tu
tela
in caso di infortuni sul lavoro e m alattie professi
onali.
TITOLO IV
Disposizioni Diverse, Transitorie e Finali
A rt. 20
Le Autorità e le Istituzioni Com petenti e gli
organism i di collegam ento dei due Stati Contraenti
si
im pegnano a prestarsi reciproca assistenza e collab
orazione per l’applicazione della presente
Convenzione com e se applicassero le rispettive legi
slazioni; tale assistenza è gratuita. Essi possono
anche avvalersi, quando siano necessari m ezzi istru
ttori nell’altro Stato, del tram ite delle Autorità
diplom atiche e consolari di tale Stato.
A rt. 21
Le Autorità diplom atiche e consolari di ciascu
no Stato Contraente possono rivolgersi direttam ente
alle Autorità e alle Istituzioni Com petenti ed agli
organism i di collegam ento dell’altro Stato per ott
enere
inform azioni utili alla tutela degli aventi diritto
, cittadini del proprio Stato, e possono rappresent
arli
senza speciale m andato.
A rt. 22
1. Le esenzioni da im poste, tasse e diritti, p
reviste dalla legislazione di uno degli Stati Contr
aenti,
valgono anche per l’applicazione della presente Con
venzione.
2. Tutti gli atti, docum enti ed altre scrittur
e che debbano essere prodotti per l’applicazione de
lla
presente Convenzione sono esenti dall’obbligo di vi
sto e legalizzazione da parte delle Autorità
diplom atiche e consolari.
3. L’attestazione, rilasciata dalle Autorità e
Istituzioni Com petenti e dagli organism i di
collegam ento di uno Stato Contraente, relativa alla
autenticità di un certificato o docum ento, e così
di
una copia, viene considerata valida dalle corrispon
denti Autorità, Istituzioni e organism i di collegam
ento
dell’altro Stato.
A rt. 23
Le Autorità e le Istituzioni Com petenti e gli
organism i di collegam ento dei due Stati Contraenti
possono corrispondere direttam ente tra loro e con o
gni altra persona ovunque questa risieda, tutte le
volte che tale corrispondenza sia necessaria per l’
applicazione della presente Convenzione. Essi
possono redigere la corrispondenza nella rispettiva
lingua ufficiale.
A rt. 24
Le istanze che gli interessati indirizzano all
e Autorità e alle Istituzioni Com petenti e agli org
anism i
di collegam ento dell’uno o dell’altro Stato Contrae
nte per l’applicazione della presente Convenzione
non possono essere respinte per il fatto di essere
redatte nella lingua ufficiale dell’altro Stato.
30/12/2010 Le Convenzioni Internazionali in
eng002/spc/.../Convenzione_1.htm
4/6
A rt. 25
1. Le istanze e gli altri docum enti presentati
alle Autorità e alle Istituzioni Com petenti e agli
organism i di collegam ento di uno Stato Contraente h
anno lo stesso effetto com e se fossero presentate
alle corrispondenti Autorità, Istituzioni e organis
m i di collegam ento dell’altro Stato.
2. La dom anda di prestazione presentata all’Is
tituzione di uno Stato Contraente vale com e
dom anda di prestazione presentata all’Istituzione C
om petente dell’altro Stato, purché l’interessato
chieda espressam ente di conseguire le prestazioni c
ui ha diritto anche in base alla legislazione
dell’altro Stato.
3. I ricorsi, che debbono essere presentati en
tro un term ine prescritto ad una Autorità o Istituz
ione
Com petente di uno dei due Stati, sono considerati c
om e presentati entro tale term ine se essi sono stat
i
presentati entro lo stesso term ine ad una delle cor
rispondenti Autorità od Istituzioni dell’altro Stat
o. In
tal caso l’Autorità o l’Istituzione cui i ricorsi s
ono stati presentati, li trasm ette senza indugio al
l’Autorità
o all’Istituzione Com petente dell’altro Stato, accu
sandone ricevuta all’interessato.
A rt. 26
Le Autorità Com petenti dei due Stati Contraent
i stabiliranno in accordi am m inistrativi le disposi
zioni
necessarie per l’applicazione della presente Conven
zione.
A rt. 27
1. Una Com m issione m ista di esperti, com posta
da rappresentanti dei due Stati Contraenti, avrà le
seguenti funzioni:
a)
verificare l’applicazione della Convenzione, degli
accordi am m inistrativi per la sua applicazione
nonché degli strum enti addizionali;
b)
concordare i procedim enti am m inistrativi e l’uso de
i form ulari più idonei per ottenere una m aggiore
efficacia, sem plificazione e rapidità nell’applicaz
ione degli atti sum m enzionati;
c)
dare pareri alle Autorità Com petenti, quando queste
lo richiedano o di propria iniziativa,
relativam ente all’applicazione di detti atti;
d)
proporre ai rispettivi Governi, attraverso le Autor
ità Com petenti, le eventuali m odifiche,
m iglioram enti e norm e com plem entari agli atti citat
i, al fine di ottenere il costante aggiornam ento e
perfezionam ento;
e)
qualsiasi altra funzione, relativa all’interpretaz
ione e all’applicazione di detti atti, che le Autor
ità
Com petenti di com une accordo decideranno di attribu
irle.
2. Ogni delegazione potrà essere assistita dai
rappresentanti dei settori interessati.
3. La Com m issione m ista di esperti si riunirà
periodicam ente in Italia ed in Argentina.
A rt. 28
Le Autorità Com petenti dei due Stati si com uni
cheranno reciprocam ente tutte le disposizioni che
m odifichino o com pletino le legislazioni di cui all
’articolo 2, nonché le disposizioni prese unilatera
lm ente
per l’applicazione della presente Convenzione.
A rt. 29
1. L’Istituzione Com petente di uno degli Stati
Contraenti è tenuta ad effettuare, su richiesta
dell’Istituzione Com petente dell’altro Stato gli es
am i m edico-legali concernenti i beneficiari che si
trovino sul proprio territorio.
2. Le spese relative agli accertam enti sanitar
i, inclusi quelli specialistici, necessari per la
concessione di prestazioni, nonché quelle ad essi c
onnesse, sono a carico dell’Istituzione che abbia
effettuato detti accertam enti.
A rt. 30
1. Qualora l’Istituzione di uno Stato Contraen
te abbia erogato una pensione per un im porto
eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto
diritto, detta Istituzione può chiedere all’Istituz
ione
dell’altro Stato di trattenere l’im porto pagato in
eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione da
essa
eventualm ente dovuti al beneficiario. L’im porto cos
ì trattenuto viene trasferito all’Istituzione credi
trice.
Nella m isura in cui l’im porto pagato in eccedenza n
on può essere trattenuto sugli arre-trati dei ratei
di
pensione, si applicano le disposizioni del paragraf
o seguente.
2. Qualora l’Istituzione di uno Stato Contraent
e abbia erogato una pensione eccedente quella cui i
l
beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzio
ne può, alle condizioni e nei lim iti previsti dalla
legislazione che essa applica, chiedere all’Istituz
ione dell’altro Stato Contraente di trattenere l’im
porto
pagato in eccedenza sulle som m e che eroga a detto b
eneficiario. Quest’ultim a Istituzione effettua la
trattenuta alle condizioni e nei lim iti previsti da
lla legislazione che essa applica e trasferisce l’i
m porto
trattenuto all’Istituzione creditrice.
A rt. 31
1. L’Istituzione di uno degli Stati Contraenti
debitrice di prestazioni da corrispondere nell’alt
ro Stato
in virtù della presente Convenzione si libera valid
am ente di tali obbligazioni nella valuta del propri
o
Stato
2. Se in uno o in entram bi gli Stati Contraent
i verrà istituito più di un m ercato dei cam bi o se
verranno introdotte m isure restrittive in m ateria d
i trasferim enti valutari, l’Autorità Com petente del
lo
Stato che si trova in una delle suddette situazioni
, si im pegna ad intervenire presso l’Autorità
corrispondente perché venga instaurato un regim e ch
e consenta il trasferim ento delle som m e dovute al
tasso di cam bio più favorevole per i beneficiari.
A rt. 32
1. Ai fini della presente Convenzione saranno
presi in considerazione anche i periodi di
assicurazione com piuti prim a della sua entrata in v
igore.
2. I diritti riconosciuti o ricusati prim a del
l’entrata in vigore della presente Convenzione sono
disciplinati dalle disposizioni in base alle quali
tali diritti furono riconosciuti o ricusati.
3. Le situazioni non risolte definitivam ente a
lla data di entrata in vigore dalla presente
Convenzione saranno regolate fino a tale data dalle
disposizioni anteriori e, a partire da tale data,
dalla presente Convenzione.
30/12/2010 Le Convenzioni Internazionali in
eng002/spc/.../Convenzione_1.htm
5/6
A rt. 33
Le disposizioni dell’articolo 29 paragrafo 2 s
ono applicabili anche alle spese relative agli
accertam enti sanitari da effettuare o effettuati ai
fini dell’applicazione della Convenzione del 12 ap
rile
1961, di cui il rim borso non sia stato effettuato.
A rt. 34
La presente Convenzione sarà ratificata da ent
ram bi gli Stati Contraenti secondo le rispettive
procedure, e gli strum enti di ratifica saranno scam
biati il più presto possibile.
A rt. 35
La presente Convenzione entrerà in vigore il p
rim o giorno del m ese successivo allo scam bio degli
strum enti di ratifica, e da tale data sostituirà in
tutte le sue parti la «Convenzione sulle assicuraz
ioni
sociali» tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
Argentina firm ata il 12 aprile 1961.
A rt. 36
La presente Convenzione avrà una durata indete
rm inata, m a potrà essere denunciata in qualsiasi
m om ento da uno dei due Stati Contraenti. La denunci
a avrà effetto a partire dal sesto m ese dalla
notifica all’altro Stato Contraente.
In caso di denuncia, le disposizioni della pre
sente Convenzione continueranno ad essere applicate
ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni re
strittive che le legislazioni degli Stati Contraent
i potranno
prevedere in caso di cittadinanza straniera o di re
sidenza o soggiorno degli interessati all’estero.
I diritti in via di acquisizione, afferenti i
periodi di assicurazione com piuti anteriorm ente all
a data in
cui la presente Convenzione cesserà di essere in vi
gore, saranno m antenuti in conform ità ad accordi da
stipularsi tra le Parti Contraenti.
Fatta nella città di Buenos Aires, addì tre de
l m ese di novem bre m illenovecentottantuno, in due
esem plari originali in lingua italiana e in lingua
spagnola, i due testi essendo ugualm ente autentici.
Per il Governo
della Repubblica Italiana Per il
Governo della Repubblica Argentina
MARIO FIORET
OSCAR CAMILION

CONVENZIONE ITALIA ARGENTINA PER LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

(per il testo della convenzione vedi qui di seguito)

La Convenzione tra l'Italia e l’Argentina, stipulata il 3.11.1981, è entrata in vigore l'1.1.1984.
 La Convenzione si applica ai
lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati
Contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti (art. 3).
Ai fini pensionistici la Convenzione può essere applicata solo se il richiedente può far valere in Italia almeno 52 contributi
settimanali.
 Per perfezionare il requisito richiesto è utile tutta la contribuzione accreditata, indipendentemente dalla natura, e sono
quindi utili tutti i contributi:
obbligatori (lavoro dipendente o autonomo),
figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità),
da riscatto (corso legale di laurea, contribuzione omessa, contribuzione per attività svolta in Paesi non convenzionati con l'Italia),
da versamenti volontari.

Per  l'autorizzazione ai versamenti volontari in regime di totalizzazione è necessario:
far valere in Italia almeno 1 contributo settimanale di lavoro effettivo;
non essere già titolare di prestazione estera.

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
È prevista la possibilità di totalizzazione multipla. La convenzione argentina permette la totalizzazione dei contributi con qualsiasi Stato,
purché legato da accordi anche soltanto all’Italia o soltanto all’Argentina.

 È possibile inoltre la
totalizzazione con Cile e Perù.
PRESTAZIONI EROGATE DALL’ITALIA
È prevista la corresponsione delle:
pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti
prestazioni in caso di malattia, tubercolosi e maternità
prestazioni in caso di disoccupazione
prestazioni per i familiari
prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

PRESTAZIONI EROGATE DALL’ARGENTINA
È prevista la corresponsione delle:
prestazioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti
prestazioni medico assistenziali (Servizi Sociali)
prestazioni per i familiari
prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie.

La pensione di vecchiaia viene concessa:
al compimento dei 65 anni di età per gli uomini, 60 anni di età per le donne;
con un requisito minimo di 30 anni di contribuzione.
Hanno diritto alla pensione di invalidità gli assicurati che nel corso dell'attività lavorativa diventano incapaci di svolgere la propria
professione. In caso di decesso dell'assicurato o del pensionato, la pensione ai superstiti spetta alla vedova o al vedovo se invalido e a
carico della defunta (a determinate condizioni, viene concessa anche a discendenti e ascendenti).

 

-------------------------------


ARGENTINA
CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIA LE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA LIA NA ED IL GOVE
RNO DELLA REPUBBLICA A RGENTINA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica Argentina
Ispirati dal proposito di consolidare gli stre
tti vincoli storici e di am icizia che uniscono i du
e popoli.
Anim ati dal desiderio di m igliorare le relazio
ni tra i due Stati in m ateria di sicurezza sociale
e di
adeguarle allo sviluppo giuridico raggiunto.
Hanno stabilito di concludere un accordo che s
ostituisca la «Convenzione sulle assicurazioni soci
ali»
celebrata fra i due Stati il 12 aprile 1961.
Hanno concordato quanto segue
TITOLO I
Disposizioni Generali
A rt. 1
a)
Il term ine Italia» indica la Repubblica italiana; i
l term ine «Argentina» indica la Repubblica Argentin
a;
b)
Il term ine«lavoratori» indica le persone che posson
o far valere periodi di asscicurazione ai sensi
delle legislazioni di cui all’articolo 2 della pres
ente Convenzione;
c)
Il term ine «fam iliari» indica le persone definite o
riconosciute com e tali dalla legislazione applicab
ile;
d)
Il term ine«superstiti» indica le persone definite o
riconosciute com e tali dalla legislazione
applicabile;
e)
Il term ine «residenza» indica la dim nora abituale;
f)
Il term ine «soggiorno» indica la dim ora tem poranea;
g)
Il term ine «legislazione» designa le leggi, i decre
ti, i regolam enti ed ogni altra disposizione
esistente o futura concernente i regim e di sicurezz
a sociale indicati nell’articolo 2 della presente
Convenzione;
h)
Il term ine «Autorità Com petente» indica l’autorità
com petente per l’applicazione delle legislazioni
indicate all’articolo 2 della presente Convenzione
e precisam ente:
per quanto riguarda l’Italia:
il Ministro del lavoro e della previdenza soci
ale e il Ministro della sanità;
per quanto riguarda l’Argentina:
il Ministro per l’azione sociale;
i)
Il term ine «Istituzione Com petente» indica l’istitu
zione alla quale l’interessato è iscritto al m om ent
o
della dom anda di prestazioni, o l’istituzione nei c
ui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni
o
avrebbe diritto se egli o i suoi fam igliari risiede
ssero sul territorio dello Stato Contraente nel qua
le tale
istituzione si trova;
j)
Il term ine «Stato Com petente» indica lo Stato Contr
aente sul cui territorio si trova l’istituzione
com petente;
k)
Il term ine «organism o di collegam ento» indica gli u
ffici che saranno designati dalle autorità
com petenti, i quali saranno abilitati a com unicare
direttam ente tra loro ed a far da tram ite con le
istituzioni com petenti per la trattazione delle pra
tiche relative alle richieste di prestazioni;
l)
Il term ine «periodo di assicurazione» indica i peri
odi di contribuzione o di occupazione così com e
sono definiti o considerati com e periodi di assicur
azione dalla legislazione sotto la quale essi sono
stati
com piuti, nonché i periodi assim ilati, nella m isura
in cui sono riconosciuti da tale legislazione, com
e
equivalenti a periodi di assicurazione;
m)
Il term ine «prestazioni econom iche», «pensioni», «r
endite» indicano tutte le prestazioni
econom iche, pensioni e rendite, inclusi tutti i sup
plem enti e gli aum enti;
n)
Il term ine «prestazioni in natura» indica ogni pres
tazione consistente nell’erogazione di beni o
servizi suscettibili di valutazione in denaro;
o)
Il term ine «prestazioni fam iliari» indica tutte le
prestazioni in natura o in denaro destinate a
com pensare i carichi fam iliari.
A rt. 2
1. La presente Convenzione si applica alle leg
islazioni concernenti:
Nella Repubblica italiana:
a)
L’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti per i lavoratori dipendenti e le relativ
e
gestioni speciali per i lavoratori autonom i;
b)
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l
e m alattie professionali;
c)
L’assicurazione contro le m alattie e per la m aterni
tà;
d)
L’assicurazione contro la tubercolosi;
e)
Gli assegni fam iliari;
f)
I regim i speciali di assicurazione per determ inate
categorie di lavoratori in quanto concernono i risc
hi
e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicat
e alle lettere precedenti;
Nella Repubblica argentina:
a)
I regim i per le pensioni di invalidità, vecchiaia e
superstiti;
b)
Il regim e di prestazioni m edico-assistenziali (serv
izi sociali);
c)
Il regim e degli infortuni sul lavoro e delle m alatt
ie professionali;
d)
Il regim e degli assegni fam iliari;
2. La presente Convenzione si applicherà ugual
m ente alle legislazioni che com pleteranno o
m odificheranno le legislazioni di cui al precedente
paragrafo.
3. La presente Convenzione si applicherà altre
sì alle legislazioni di uno Stato contraente che
estenderanno i regim i esistenti a nuove categorie d
i lavoratori o che istituiscano nuovi regim i di
sicurezza sociale, salvo che:
a)
Il Governo dello Stato contraente che disponga l’es
tensione o la istituzione notifichi al Governo
dell’altro Stato contraente la propria volontà di e
scluderla dai term ini della presente Convenzione en
tro
tre (3) m esi a partire dalla pubblicazione ufficial
e di tali disposizioni;
30/12/2010 Le Convenzioni Internazionali in
eng002/spc/.../Convenzione_1.htm
1/6
b)
Il Governo dell’altro Stato contraente notifichi la
propria opposizione al Governo del prim o Stato
contraente entro tre (3) m esi a partire dalla com un
icazione ufficiale dell’estensione o istituzione.
In m ancanza di opposizione, e ove necessario, l’app
licazione di dette estensioni o istituzioni è
subordinata agli accordi am m inistrativi aggiuntivi
che saranno concordati.
A rt. 3
La presente Convenzione si applica ai lavorato
ri, indipendentem ente dalla loro cittadinanza, che
sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno
o di entram bi gli Stati Contraenti, nonché ai loro
fam iliari e superstiti.
A rt. 4
I lavoratori italiani in Argentina e i lavorat
ori argentini in Italia, com e pure i loro fam iliari
, avranno
gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dell’a
ltro Stato Contraente.
A rt. 5
Salvo quanto disposto nella presente Convenzio
ne, i lavoratori aventi diritto a prestazioni di
sicurezza sociale da uno dei due Stati Contraenti,
le riceveranno integralm ente e senza alcuna
lim itazione o restrizione, ovunque essi risiedano.
A rt. 6
1. Ai fini dell’am m issione all’assicurazione v
olontaria prevista dalla legislazione vigente in un
o degli
Stati Contraenti, i periodi di assicurazione, com pi
uti in virtù della legislazione di tale Stato, si c
um ulano,
in quanto necessario, con i periodi di assicurazion
e com piuti in virtù della legislazione dell’altro S
tato
Contraente.
2. La disposizione di cui al paragrafo precede
nte non autorizza la coesistenza dell’iscrizione
all’assicurazione obbligatoria in virtù della legis
lazione di uno degli Stati Contraenti ed all’assicu
razione
volontaria in virtù della legislazione dell’altro S
tato Contraente, se tale coesistenza non è am m essa
dalla legislazione di quest’ultim o Stato.
A rt. 7
Se la legislazione di uno degli Stati Contraen
ti subordina l’acquisizione, il m antenim ento o il
recupero del diritto alle prestazioni, siano esse i
n denaro o in natura, al com pim ento di periodi di
assicurazione, di occupazione o di residenza, l’Ist
ituzione Com petente terrà conto a tale effetto, nel
la
m isura necessaria, dei periodi di assicurazione, di
occupazione o di residenza com piuti in base alla
legislazione dell’altro Stato Contraente com e se fo
ssero periodi com piuti in base alla legislazione de
l
prim o Stato.
TITOLO II
Disposizioni Relative alla Legislazione applicabile
A rt. 8
1. Il lavoratore cui si applica la presente Co
nvenzione è soggetto alla legislazione di un solo S
tato
Contraente. Tale legislazione è determ inata in conf
orm ità alle disposizioni del presente Titolo.
2. Salvo quanto disposto nella presente Conven
zione:
a)
il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato
Contraente è soggetto alla legislazione di tale Sta
to
anche se risiede nel territorio dell’altro Stato Co
ntraente o se l’im presa o il datore di lavoro da cu
i
dipende ha la propria sede o il proprio dom icilio n
el territorio dell’altro Stato Contraente;
b)
i m em bri dell’equipaggio di una nave che batte band
iera di uno Stato Contraente sono soggetti alla
legislazione di tale Stato. Ogni altra persona che
la nave occupi in operazioni di carico, scarico e
vigilanza, è soggetta alla legislazione dello Stato
nella cui giurisdizione si trova la nave;
c)
il personale viaggiante delle im prese di trasporto
aereo resta soggetto alla legislazione dello Stato
sul cui territorio ha sede l’im presa.
A rt. 9
In deroga a quanto disposto nel paragrafo 2),
lettera a), dell’articolo precedente:
a)
I m em bri delle rappresentanze diplom atiche e consol
ari, di organism i internazionali ed altri
funzionari, im piegati e lavoratori alle dipendenze
di dette rappresentanze o al servizio personale di
detti m em bri, sono soggetti agli accordi e ai tratt
ati internazionali ad essi applicabili;
b)
I pubblici im piegati ed il personale assim ilato di
uno degli Stati Contraenti, che nell’esercizio dell
e
loro funzioni vengano inviati nel territorio dell’a
ltro Stato, saranno soggetti alla legislazione dell
o Stato
Contraente al quale appartiene l’am m inistrazione da
cui dipendono;
c)
Il lavoratore dipendente da un’im presa o da un dato
re di lavoro avente la propria sede o il proprio
dom icilio in uno dei due Stati Contraenti, che vien
e inviato nel territorio dell’altro Stato per un pe
riodo
di tem po lim itato, continua ad essere sottoposto al
la legislazione del prim o Stato, sem pre che la sua
perm anenza nell’altro Stato non superi il periodo d
i ventiquattro (24) m esi.Nel caso in cui, per m otiv
i
im prevedibili, detta occupazione si dovesse prolung
are oltre la durata originariam ente prevista
superando i ventiquattro (24) m esi, l’applicazione
della legislazione vigente nello Stato del luogo
abituale di !avoro potrà eccezionalm ente essere m an
tenuta d’accordo con l’Autorità Com petente dello
Stato in cui si svolge detto lavoro tem poraneo. Le
stesse norm e si applicano anche alle persone che
abitualm ente esercitano una attività autonom a nel t
erritorio di uno degli Stati Contraenti e che si
recano per esercitare tale attività nel territorio
dell’altro Stato per un periodo di tem po lim itato.
A rt. 10
Le Autorità Com petenti dei due Stati Contraent
i possono prevedere di com une accordo eccezioni
alle disposizioni degli articoli 8 e 9 della presen
te Convenzione, per alcuni lavoratori o per alcune
categorie di lavoratori.
TITOLO III
Disposizioni Particolari A lle Varie Categorie Di Pr
estazioni
30/12/2010 Le Convenzioni Internazionali in
eng002/spc/.../Convenzione_1.htm
2/6
Capitolo I
Malattia, Maternità e Prestazioni Familiari
A rt. 11
1. Il titolare di una pensione o di una rendit
a dovuta in virtù della legislazione di am bedue gli
Stati
Contraenti, nonchè i suoi fam iliari, hanno diritto
a ricevere le prestazioni in natura da parte
dell’Istituzione dello Stato in cui risiedono o sog
giornano ed a carico di questa.
2. Il titolare di una pensione o di una rendit
a dovuta in virtù della legislazione di uno solo de
gli
Stati Contraenti, nonché i suoi fam iliari che risie
dano o soggiornino nel territorio dell’altro Stato,
hanno
diritto a ricevere le prestazioni in natura dall’Is
tituzione di quest’ultim o Stato secondo la legislaz
ione da
essa applicata. Le prestazioni concesse saranno rim
borsate dall’Istituzione dello Stato debitore della
pensione o della rendita all’Istituzione che le ha
corrisposte.
A rt. 12
Le Autorità Com petenti potranno regolare, m edi
ante accordi am m inistrativi, l’erogazione delle
prestazioni di m alattia e m aternità ai lavoratori e
loro fam iliari che trasferiscano la residenza o
soggiornino nel territorio dello Stato Contraente d
iverso da quello com petente e che soddisfino le
condizioni richieste dalla legislazione di quest’ul
tim o Stato.
A rt. 13
Le prestazioni in natura corrisposte dalla Ist
ituzione di uno Stato Contraente per conto della
Istituzione dell’altro Stato in virtù delle disposi
zioni della presente Convenzione danno luogo a rim b
orsi
che saranno effettuati secondo le m odalità e nella
m isura stabilita negli accordi am m inistrativi di cu
i
all’articolo 26.
A rt. 14
1. I lavoratori cui si applica la presente Con
venzione, in caso di residenza o soggiorno nell’alt
ro
Stato Contraente, hanno gli stessi diritti dei lavo
ratori di detto Stato per quanto concerne le presta
zioni
fam iliari.
2. Le Autorità Com petenti dei due Stati Contra
enti concorderanno in relazione all’evolversi delle
legislazioni nazionali le m isure necessarie per con
sentire il pagam ento delle prestazioni fam iliari ne
l
territorio dello Stato Contraente diverso da quello
in cui si trova l’Istituzione Com petente.
Capitolo II
Invalidità, Vecchiaia e Superstiti
A rt. 15
1.
a)
Ai fini dell’acquisizione, m antenim ento o recupero
del diritto alle prestazioni, quando un
lavoratore è stato soggetto successivam ente o alter
nativam ente alla legislazione di entram bi gli Stati
Contraenti, i periodi di assicurazione com piuti in
virtù della legislazione di ciascuno dei due Stati
sono
totalizzati, sem pre che non si sovrappongano;
b)
Se la legislazione di uno Stato Contraente subordin
a la concessione di alcune prestazioni alla
condizione che i periodi di assicurazione siano sta
ti com piuti in una professione soggetta ad un regim
e
speciale, per determ inare il diritto a dette presta
zioni sono totalizzati soltanto i periodi com piuti
in un
regim e equivalente dell’altro Stato, o in m ancanza,
nella stessa professione o occupazione, anche se
nell’altro Stato non esiste un regim e speciale per
detta professione o occupazione. Se il totale di de
tti
periodi di assicurazione non consente l’acquisizion
e del diritto a prestazioni nel regim e speciale, de
tti
periodi saranno utilizzati per determ inare il dirit
to a prestazioni nel regim e generale;
c)
Nel caso in cui un lavoratore non raggiunga il diri
tto a prestazione in base a quanto disposto nella
precedente lettera a), si prendono in considerazion
e anche i periodi di assicurazione com piuti in Stat
i
terzi legati ad entram bi gli Stati Contraenti da di
stinte Convenzioni di sicurezza sociale che preveda
no
la totalizzazione dei periodi di assicurazione. Se
soltanto uno degli Stati Contraenti è legato ad un
altro
Stato da una Convenzione di sicurezza sociale che p
reveda la totalizzazione dei periodi di
assicurazione, ai fini indicati nel presente com m a,
detto Stato Contraente prende in considerazione i
periodi di assicurazione com piuti nel terzo Stato.
2. Quando un lavoratore soddisfi le condizioni
stabilite dalla legislazione di uno degli Stati
Contraenti per acquisire il diritto alle prestazion
i senza dover ricorrere alla totalizzazione dei per
iodi di
assicurazione di cui al precedente paragrafo 1), l’
Istituzione Com petente di questo Stato deve
concedere l’im porto della prestazione calcolata esc
lusivam ente sulla base dei periodi di assicurazione
com piuti sotto la legislazione che essa applica. Ta
le disposizione si applica anche nel caso in cui
l’assicurato abbia diritto, da parte dell’altro Sta
to Contraente, ad una prestazione calcolata secondo
il
seguente paragrafo 3).
3. Quando un lavoratore non può far valere il
diritto alle prestazioni a carico di uno Stato
Contraente sulla base unicam ente dei periodi di ass
icurazione com piuti in tale Stato, l’Istituzione
Com petente di detto Stato accerta l’esistenza del d
iritto alle prestazioni, totalizzando i periodi di
assicurazione com piuti in virtù della legislazione
di ciascuno degli Stati Contraenti e determ ina il s
uo
im porto in base alle seguenti disposizioni:
a)
determ ina l’im porto teorico della prestazione alla
quale l’interessato avrebbe diritto se tutti i peri
odi
di assicurazione totalizzati fossero stati com piuti
sotto la propria legislazione;
b)
stabilisce quindi l’im porto effettivo della prestaz
ione cui ha diritto l’interessato, riducendo l’im po
rto
teorico di cui alla lettera a), in base al rapporto
fra i periodi di assicurazione com piuti in virtù d
ella
legislazione che essa applica ed i periodi di assic
urazione com piuti in entram bi gli Stati Contraenti;
c)
se la durata totale dei periodi di assicurazione m a
turati in base alla legislazione di entram bi gli St
ati
Contraenti è superiore alla durata m assim a prescrit
ta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare
di
una prestazione com pleta, l’Istituzione Com petente
prende in considerazione questa durata m assim a
in luogo della durata totale dei periodi in questio
ne.
4. Se la legislazione di uno Stato Contraente
prevede che le prestazioni siano calcolate in relaz
ione
all’im porto dei salari o dei contributi, l’Istituzi
one, che deve determ inare la prestazione in base al
presente articolo, prende in considerazione esclusi
vam ente i salari percepiti o i contributi versati i
n
30/12/2010 Le Convenzioni Internazionali in
eng002/spc/.../Convenzione_1.htm
3/6
conform ità con la legislazione che essa applica.
5. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1)
, lettera a), se la durata totale dei periodi di
assicurazione com piuti sotto la legislazione di uno
Stato Contraente non raggiunge un (1) anno e se,
tenendo conto soltanto di questi soli periodi, non
si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in vir
tù di
detta legislazione, l’Istituzione di questo Stato n
on sarà tenuta a corrispondere prestazioni per dett
i
periodi. L’Istituzione Com petente dell’altro Stato
Contraente deve tenere invece conto di tali periodi
, sia
al fine dell’acquisizione del diritto alle prestazi
oni, sia per il calcolo di esse.
6. Qualora debba essere applicato il paragrafo
1), lettera c), del presente articolo, sia per il
calcolo
dell’im porto teorico di cui alla lettera a) del par
agrafo 3), sia dell’im porto effettivo della prestaz
ione cui
fa riferim ento la lettera b) dello stesso paragrafo
, si tiene conto anche dei periodi com piuti in altr
i Stati
diversi da quelli Contraenti, salvo quanto disposto
nel successivo paragrafo 7).
7. Le disposizioni di cui al paragrafo 1) lett
era c) ultim a parte ed al paragrafo 6) del presente
articolo sono applicabili esclusivam ente ai cittadi
ni degli Stati Contraenti.
A rt. 16
Qualora un lavoratore, tenuto conto della tota
lizzazione dei periodi di assicurazione di cui al
paragrafo 1) del precedente articolo, non possa far
valere nello stesso m om ento le condizioni richiest
e
dalle legislazioni dei due Stati Contraenti, il suo
diritto a pensione è determ inato nei riguardi di
ciascuna legislazione a m ano a m ano che egli può fa
r valere tali condizioni.
A rt. 17
1. La som m a delle prestazioni pensionistiche d
ovute dalle Istituzioni Com petenti degli Stati
Contraenti ai sensi dell’articolo 15 non può essere
inferiore al m inim o vigente nello Stato Contraente
in
cui il beneficiario risiede.
2. Gli accordi am m inistrativi previsti all’art
icolo 26 prevederanno le m odalità di applicazione d
i
quanto disposto nel precedente paragrafo.
A rt. 18
Se la legislazione di uno degli Stati Contraen
ti subordina la concessione delle prestazioni alla
condizione che il lavoratore sia soggetto a tale le
gislazione nel m om ento in cui si verifica l’evento
che
da luogo alla prestazione, tale condizione si inten
de soddisfatta se al verificarsi di tale evento il
lavoratore è soggetto alla legislzione dell’altro S
tato Contraente, o può far valere in quest’ultim o u
n
diritto a prestazioni.
Capitolo III
Infortuni Sul Lavoro e Malattie Professionali
A rt.19
I lavoratori ai quali si applica la presente C
onvenzione, m entre risiedono o soggiornano nell’alt
ro
Stato Contraente, godono degli stessi diritti dei l
avoratori di detto Stato, per quanto concerne la tu
tela
in caso di infortuni sul lavoro e m alattie professi
onali.
TITOLO IV
Disposizioni Diverse, Transitorie e Finali
A rt. 20
Le Autorità e le Istituzioni Com petenti e gli
organism i di collegam ento dei due Stati Contraenti
si
im pegnano a prestarsi reciproca assistenza e collab
orazione per l’applicazione della presente
Convenzione com e se applicassero le rispettive legi
slazioni; tale assistenza è gratuita. Essi possono
anche avvalersi, quando siano necessari m ezzi istru
ttori nell’altro Stato, del tram ite delle Autorità
diplom atiche e consolari di tale Stato.
A rt. 21
Le Autorità diplom atiche e consolari di ciascu
no Stato Contraente possono rivolgersi direttam ente
alle Autorità e alle Istituzioni Com petenti ed agli
organism i di collegam ento dell’altro Stato per ott
enere
inform azioni utili alla tutela degli aventi diritto
, cittadini del proprio Stato, e possono rappresent
arli
senza speciale m andato.
A rt. 22
1. Le esenzioni da im poste, tasse e diritti, p
reviste dalla legislazione di uno degli Stati Contr
aenti,
valgono anche per l’applicazione della presente Con
venzione.
2. Tutti gli atti, docum enti ed altre scrittur
e che debbano essere prodotti per l’applicazione de
lla
presente Convenzione sono esenti dall’obbligo di vi
sto e legalizzazione da parte delle Autorità
diplom atiche e consolari.
3. L’attestazione, rilasciata dalle Autorità e
Istituzioni Com petenti e dagli organism i di
collegam ento di uno Stato Contraente, relativa alla
autenticità di un certificato o docum ento, e così
di
una copia, viene considerata valida dalle corrispon
denti Autorità, Istituzioni e organism i di collegam
ento
dell’altro Stato.
A rt. 23
Le Autorità e le Istituzioni Com petenti e gli
organism i di collegam ento dei due Stati Contraenti
possono corrispondere direttam ente tra loro e con o
gni altra persona ovunque questa risieda, tutte le
volte che tale corrispondenza sia necessaria per l’
applicazione della presente Convenzione. Essi
possono redigere la corrispondenza nella rispettiva
lingua ufficiale.
A rt. 24
Le istanze che gli interessati indirizzano all
e Autorità e alle Istituzioni Com petenti e agli org
anism i
di collegam ento dell’uno o dell’altro Stato Contrae
nte per l’applicazione della presente Convenzione
non possono essere respinte per il fatto di essere
redatte nella lingua ufficiale dell’altro Stato.
30/12/2010 Le Convenzioni Internazionali in
eng002/spc/.../Convenzione_1.htm
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A rt. 25
1. Le istanze e gli altri docum enti presentati
alle Autorità e alle Istituzioni Com petenti e agli
organism i di collegam ento di uno Stato Contraente h
anno lo stesso effetto com e se fossero presentate
alle corrispondenti Autorità, Istituzioni e organis
m i di collegam ento dell’altro Stato.
2. La dom anda di prestazione presentata all’Is
tituzione di uno Stato Contraente vale com e
dom anda di prestazione presentata all’Istituzione C
om petente dell’altro Stato, purché l’interessato
chieda espressam ente di conseguire le prestazioni c
ui ha diritto anche in base alla legislazione
dell’altro Stato.
3. I ricorsi, che debbono essere presentati en
tro un term ine prescritto ad una Autorità o Istituz
ione
Com petente di uno dei due Stati, sono considerati c
om e presentati entro tale term ine se essi sono stat
i
presentati entro lo stesso term ine ad una delle cor
rispondenti Autorità od Istituzioni dell’altro Stat
o. In
tal caso l’Autorità o l’Istituzione cui i ricorsi s
ono stati presentati, li trasm ette senza indugio al
l’Autorità
o all’Istituzione Com petente dell’altro Stato, accu
sandone ricevuta all’interessato.
A rt. 26
Le Autorità Com petenti dei due Stati Contraent
i stabiliranno in accordi am m inistrativi le disposi
zioni
necessarie per l’applicazione della presente Conven
zione.
A rt. 27
1. Una Com m issione m ista di esperti, com posta
da rappresentanti dei due Stati Contraenti, avrà le
seguenti funzioni:
a)
verificare l’applicazione della Convenzione, degli
accordi am m inistrativi per la sua applicazione
nonché degli strum enti addizionali;
b)
concordare i procedim enti am m inistrativi e l’uso de
i form ulari più idonei per ottenere una m aggiore
efficacia, sem plificazione e rapidità nell’applicaz
ione degli atti sum m enzionati;
c)
dare pareri alle Autorità Com petenti, quando queste
lo richiedano o di propria iniziativa,
relativam ente all’applicazione di detti atti;
d)
proporre ai rispettivi Governi, attraverso le Autor
ità Com petenti, le eventuali m odifiche,
m iglioram enti e norm e com plem entari agli atti citat
i, al fine di ottenere il costante aggiornam ento e
perfezionam ento;
e)
qualsiasi altra funzione, relativa all’interpretaz
ione e all’applicazione di detti atti, che le Autor
ità
Com petenti di com une accordo decideranno di attribu
irle.
2. Ogni delegazione potrà essere assistita dai
rappresentanti dei settori interessati.
3. La Com m issione m ista di esperti si riunirà
periodicam ente in Italia ed in Argentina.
A rt. 28
Le Autorità Com petenti dei due Stati si com uni
cheranno reciprocam ente tutte le disposizioni che
m odifichino o com pletino le legislazioni di cui all
’articolo 2, nonché le disposizioni prese unilatera
lm ente
per l’applicazione della presente Convenzione.
A rt. 29
1. L’Istituzione Com petente di uno degli Stati
Contraenti è tenuta ad effettuare, su richiesta
dell’Istituzione Com petente dell’altro Stato gli es
am i m edico-legali concernenti i beneficiari che si
trovino sul proprio territorio.
2. Le spese relative agli accertam enti sanitar
i, inclusi quelli specialistici, necessari per la
concessione di prestazioni, nonché quelle ad essi c
onnesse, sono a carico dell’Istituzione che abbia
effettuato detti accertam enti.
A rt. 30
1. Qualora l’Istituzione di uno Stato Contraen
te abbia erogato una pensione per un im porto
eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto
diritto, detta Istituzione può chiedere all’Istituz
ione
dell’altro Stato di trattenere l’im porto pagato in
eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione da
essa
eventualm ente dovuti al beneficiario. L’im porto cos
ì trattenuto viene trasferito all’Istituzione credi
trice.
Nella m isura in cui l’im porto pagato in eccedenza n
on può essere trattenuto sugli arre-trati dei ratei
di
pensione, si applicano le disposizioni del paragraf
o seguente.
2. Qualora l’Istituzione di uno Stato Contraent
e abbia erogato una pensione eccedente quella cui i
l
beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzio
ne può, alle condizioni e nei lim iti previsti dalla
legislazione che essa applica, chiedere all’Istituz
ione dell’altro Stato Contraente di trattenere l’im
porto
pagato in eccedenza sulle som m e che eroga a detto b
eneficiario. Quest’ultim a Istituzione effettua la
trattenuta alle condizioni e nei lim iti previsti da
lla legislazione che essa applica e trasferisce l’i
m porto
trattenuto all’Istituzione creditrice.
A rt. 31
1. L’Istituzione di uno degli Stati Contraenti
debitrice di prestazioni da corrispondere nell’alt
ro Stato
in virtù della presente Convenzione si libera valid
am ente di tali obbligazioni nella valuta del propri
o
Stato
2. Se in uno o in entram bi gli Stati Contraent
i verrà istituito più di un m ercato dei cam bi o se
verranno introdotte m isure restrittive in m ateria d
i trasferim enti valutari, l’Autorità Com petente del
lo
Stato che si trova in una delle suddette situazioni
, si im pegna ad intervenire presso l’Autorità
corrispondente perché venga instaurato un regim e ch
e consenta il trasferim ento delle som m e dovute al
tasso di cam bio più favorevole per i beneficiari.
A rt. 32
1. Ai fini della presente Convenzione saranno
presi in considerazione anche i periodi di
assicurazione com piuti prim a della sua entrata in v
igore.
2. I diritti riconosciuti o ricusati prim a del
l’entrata in vigore della presente Convenzione sono
disciplinati dalle disposizioni in base alle quali
tali diritti furono riconosciuti o ricusati.
3. Le situazioni non risolte definitivam ente a
lla data di entrata in vigore dalla presente
Convenzione saranno regolate fino a tale data dalle
disposizioni anteriori e, a partire da tale data,
dalla presente Convenzione.
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A rt. 33
Le disposizioni dell’articolo 29 paragrafo 2 s
ono applicabili anche alle spese relative agli
accertam enti sanitari da effettuare o effettuati ai
fini dell’applicazione della Convenzione del 12 ap
rile
1961, di cui il rim borso non sia stato effettuato.
A rt. 34
La presente Convenzione sarà ratificata da ent
ram bi gli Stati Contraenti secondo le rispettive
procedure, e gli strum enti di ratifica saranno scam
biati il più presto possibile.
A rt. 35
La presente Convenzione entrerà in vigore il p
rim o giorno del m ese successivo allo scam bio degli
strum enti di ratifica, e da tale data sostituirà in
tutte le sue parti la «Convenzione sulle assicuraz
ioni
sociali» tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
Argentina firm ata il 12 aprile 1961.
A rt. 36
La presente Convenzione avrà una durata indete
rm inata, m a potrà essere denunciata in qualsiasi
m om ento da uno dei due Stati Contraenti. La denunci
a avrà effetto a partire dal sesto m ese dalla
notifica all’altro Stato Contraente.
In caso di denuncia, le disposizioni della pre
sente Convenzione continueranno ad essere applicate
ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni re
strittive che le legislazioni degli Stati Contraent
i potranno
prevedere in caso di cittadinanza straniera o di re
sidenza o soggiorno degli interessati all’estero.
I diritti in via di acquisizione, afferenti i
periodi di assicurazione com piuti anteriorm ente all
a data in
cui la presente Convenzione cesserà di essere in vi
gore, saranno m antenuti in conform ità ad accordi da
stipularsi tra le Parti Contraenti.
Fatta nella città di Buenos Aires, addì tre de
l m ese di novem bre m illenovecentottantuno, in due
esem plari originali in lingua italiana e in lingua
spagnola, i due testi essendo ugualm ente autentici.
Per il Governo
della Repubblica Italiana Per il
Governo della Repubblica Argentina
MARIO FIORET
OSCAR CAMILION

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