(24 febbraio 2026)
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Il Senato ha pubblicato il dossier sui termini che, a pagina 45, differisce il termine per la dichiarazione di cittadinanza a favore dei figli minori.
Vedi qui il dossier del Senato, a pagina 45 c'è la proroga del termine per la dichiarazione di cittadinanza
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1494100.pdf
L’articolo 1, comma 19-ter, introdotto in sede referente, proroga dal 31
maggio 2026 al 31 maggio 2029 il termine entro il quale può essere
presentata la dichiarazione di volontà, da parte del genitore cittadino per
nascita, per l’acquisto della cittadinanza in favore del figlio minore
straniero o apolide, che era minorenne alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (ossia il 24
maggio 2025).
A tal fine la disposizione interviene sull’articolo 1, comma 1-ter, del
D.L. 36/2025, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, che
aveva appunto fissato al 31 maggio 2026 il termine per la presentazione
della dichiarazione di volontà di cui sopra.
Il D.L. 36/2025 ha introdotto dei limiti alla trasmissione automatica della
cittadinanza per ius sanguinis per i nati all’estero in possesso di cittadinanza
italiana.
L’articolo 1, comma 1, del D.L. 36/2025 ha introdotto l’articolo 3-bis
nella legge sulla cittadinanza (L. 91/1992), il quale stabilisce che debba
considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale
sia nato all’estero e sia in possesso di altra cittadinanza, anche prima
dell’entrata in vigore della disposizione, con una serie di eccezioni.
La norma fa salvi, anzitutto, i casi in cui lo stato di cittadino sia riconosciuto
o sia accertato giudizialmente in seguito, rispettivamente, a domanda o a
domanda giudiziale (presentata entro il 27 marzo 2025). Fa salvo altresì il
caso di domanda presentata (all’ufficio consolare o al sindaco) in tempo
successivo, purché dietro appuntamento di cui sia stata data comunicazione
entro quel medesimo termine all’interessato. Prevede inoltre come
eccezione alla preclusione il caso in cui uno dei genitori o degli adottanti, o
dei nonni, possieda (o possedesse al momento della morte)
“esclusivamente” la cittadinanza italiana. Nonché prevede come eccezione il
caso in cui uno dei genitori o degli adottanti sia stato residente in Italia per
almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e
prima della data di nascita o di adozione del figlio.
L’articolo 1, il comma 1-bis, del D.L. 36/2025 interviene poi
sull’articolo 4 della legge sulla cittadinanza che disciplina l’acquisto di
cittadinanza per beneficio di legge.
L’articolo 4 della legge n. 91 prevede, al comma 1, che gli stranieri o
apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da genitore o ascendente in
linea retta di secondo grado il quale sia o sia stato cittadino italiano per
nascita, possano acquistare la cittadinanza italiana a condizione che
facciano un'espressa dichiarazione di volontà e che siano in possesso di
almeno uno degli alternativi requisiti indicati (svolgimento del servizio
militare nelle forze armate italiane; impiego alle dipendenze dello Stato
italiano; residenza legale in Italia da almeno due anni al compimento della
maggiore età). E prevede, al comma 2, che lo straniero nato in Italia possa
divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e
ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro
un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la
cittadinanza italiana.
Il successivo comma 1-bis dell’articolo 4, introdotto dal D.L. 36/2025,
dispone che il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre che
abbiano acquistato la cittadinanza italiana per nascita, divenga cittadino
italiano se i genitori medesimi ovvero il tutore dichiarino la volontà di
acquisto dello status di cittadino da parte del minore.
La disposizione richiede poi il soddisfacimento di almeno uno dei due
seguenti requisiti alternativi:
successivamente alla suddetta dichiarazione di volontà, il minore risieda
legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia;
la dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita del
minore, o altrimenti decorrente dalla successiva data in cui sia costituito
il rapporto di filiazione con un cittadino italiano, anche in seguito ad
adozione.
Il comma 1-ter dell’articolo 4, anch’esso introdotto dal D.L. 36/2025
stabilisce che il minore straniero o apolide che sia divenuto cittadino
italiano ai sensi del comma 1-bis, abbia la facoltà, a decorrere dal
raggiungimento della maggiore età, di rinunciare alla cittadinanza
italiana, qualora sia in possesso della cittadinanza di altro Stato.
Il D.L.36/2025 ha introdotto, infine, una disposizione transitoria, con
esclusivo riferimento allo straniero o all’apolide il quale:
sia minorenne alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
medesimo decreto legge; e, al contempo
sia figlio di genitori i quali, pur essendo nati all’estero e in possesso di
altra cittadinanza, abbiano acquistato la cittadinanza italiana per nascita
ai sensi della lettera a), lettera a-bis) o lettera b) dell’articolo 3-bis della
legge n. 91 del 1992, di cui sopra (ossia a seguito di domanda o a seguito
di accertamento giudiziale)
La disposizione stabilisce, per la suddetta categoria di minori, che la
dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza possa essere
presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026. Termine che,
come già segnalato, la disposizione in commento ora pospone al 31 maggio
2029.
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