La legge 74 del 2025 ha modificato il regime della cittadinanza.
Sono stati introdotti alcuni termini entro i quali presentare la domanda per ottenere la cittadinanza italiana.
Vediamo questi termini:
Il primo termine al 31 maggio 2026 riguarda i figli di cittadini italiani per nascita ai sensi delle lettere a), a-bis) o b) dell'articolo 3-bis della legge n. 91/1992.
Queste norme disciplinano la cittadinanza di chi l'ha ottenuta a seguito di processo civile, o procedimento amministrativo, prima del 27 marzo 2025.
I figli di questi "nuovi cittadini" che hanno potuto recuperare la cittadinanza dei loro antenati, non nascono cittadini italiani, ma lo possono diventare con una dichiarazione dei genitori.
La disposizione in esame stabilisce, per la suddetta categoria di minori, che la dichiarazione di volontà di cui al comma 1-bis, lettera b), dell'articolo 4 possa essere presentata entro le 23:59 del 31 maggio 2026.
Nell'ipotesi in cui, tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e il 31 maggio 2026, il minore dovesse raggiungere la maggiore età, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente dall'interessato entro il medesimo termine.
Le modalità di questa dichiarazione sono indicate all'art. 4 della Legge sulla cittadinanza n.91 del 1992, che riporto qui di seguito per intero:
Art. 4 legge 91 del 1992 sulla cittadinanza italiana
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino (1) :
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano (2) .
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza (3) .
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (4) .
Quindi, la cittadinanza italiana a favore dei figli di chi è divenuto cittadino per discendenza è subordinata a queste due dichiarazioni (dei genitori e del figlio) ed alla presenza in Italia del figlio per 2 anni