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Come recuperare la cittadinanza da antenato italiano

1) COSA DICE LA LEGGE ITALIANA SULLA CITTADINANZA
La legge italiana prevede la trasmissione iure sanguinis, per cui, a differenza di altri ordinamenti che limitano il recupero alla seconda o terza generazione, secondo la legge italiana non esistono limiti temporali al recupero della cittadinanza.
L'unico limite è che l'antenato, alla data del 17 marzo 1861 (data della fondazione del Regno d'Italia), era ancora vivente e godeva della cittadinanza italiana.
Se l'antenato italiano si è trasferito dopo il 1961 in altro Stato, allora ha trasmesso la sua cittadinanza ai figli.

2) CITTADINANZA PER VIA PATERNA E CITTADINANZA PER VIA MATERNA.

La cittadinanza italiana di regola si trasmette per via paterna, perchè sia il Codice civile del 1865, sia la Legge n. 555 del 1912 consentivano solo questo tipo di trasmissione, da padre a figlio, salvi i casi in cui il padre era deceduto o non era sposato.
Per la trasmissione della cittadinanza "per via paterna" cioè da padre a figlio maschio, se la linea è continua non sussistono problemi legali,  la cittadinanza può essere recuperata con la semplice richiesta al Consolato.
Se invece la linea paterna è interrotta da una donna, che abbia sposato un cittadino non italiano, allora è necessario iniziare un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, che è l'unico tribunale competente.
Questa situazione riguarda i nati prima del 1948, perchè se l'antenato è nato dopo il 1948, data della nuova Costituzione Repubblicana, vige il principio della parità della posizione di entrambe i coniugi nel matrimonio,  per cui la cittadinanza si trasmette indistintamente sia per via maschile che per via femminile.
Tuttavia, prima del 1948 vigeva l'antica legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 che prevedeva la sola trasmissione per via paterna, per cui nei casi di "cittadinanza per via materna" per i nati prima del 1948, in questi casi la giurisprudenza ha ammesso il recupero della cittadinanza, ma solo per via giudiziale.

3) IL GIUDIZIO PER IL RECUPERO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.

  Se il Consolato non risponde alla richiesta di avvio del procedimento in tempi ragionevoli, oppure se la linea di discendenza è interrotta da una donna sposata con cittadino straniero (non italiano) prima del 1948, si deve iniziare un giudizio per il riconoscimento della cittadinanza dinanzi al Tribunale di Roma.
In questo caso, vanno raccolti tutti i documenti e certificati di nascita, matrimonio (ed eventualmente anche i certificati di morte) per tutti i discendenti, dai documenti italiani per il capostipite ai documenti di ognuno dei ricorrenti.
Il diritto a recuperare la cittadinanza spetta a tutti i "discendenti", cosicché se ad esempio un genitore non vuole esercitare questo diritto, ciò non importa ed il figlio potrà recuperare la cittadinanza dei suoi antenati, anche se suo padre o sua madre non partecipano al processo.

4) MODALITA' DEL GIUDIZIO SULLA CITTADINANZA

a) La durata del processo.

Il giudizio per la cittadinanza italiana può durare da pochi mesi a circa 2 anni. Ciò dipende dal Giudice che viene assegnato. Diffidate e non credete a coloro che vi promettono un tempo inferiore: nessuno può scegliere il Giudice che gli fa comodo, nè quello più veloce, e non è possibile influire su questa scelta, che viene operata in modo automatico dallo stesso Tribunale. 
Quindi chi promette tempi inferiori ad un anno in genere è un impostore e tenta di ingannare il Cliente, dicendogli cose false.
Va detto che ogni processo civile ha una sua durata "fisiologica" che dura molti mesi, anche, perchè si devono rispettare i termini di legge per la comparizione del convenuto. Inoltre, i ruoli dei Giudici sono sempre molto affollati, e difficilmente un Giudice riuscirà a fissare l'udienza prima di sei mesi. Se i documenti sono completi, ed il Giudice è di buona volontà, il processo si potrà concludersi in tempi brevi. Se invece sussistono problemi, oppure se il Giudice ha un ruolo di cause troppo affollato, il giudizio potrà prolungarsi in più udienze.

b) i costi del processo.

Per i costi del processo, si deve distinguere i costi vivi dagli onorari.
I costi dei certificati non sono compresi nel costo del processo, ma vanno concordati con l'agenzia o con l'interprete che svolge questo tipo di servizio.
I costi vivi del processo, invece, riguardano l'avvocato.
I costi vivi per tasse, marche da bollo, spese per le copie, sono di circa 600-800 euro. Il costo varia in relazione alle copie richieste, o anche è soggetto a variazioni per il costo delle marche da bollo. Tra i costi sono comprese le spese postali, necessarie per l'invio dei documenti e certificati.
Tutte le spese vive sono a carico del Cliente, per cui non è possibile chiedere sconti su questi importi.
Le spese sono leggermente variabili, perché dipendono dal numero dei ricorrenti e delle copie, dal numero dei certificati richiesti e da altre variabili. Tuttavia la spesa sarà sempre compresa tra le 600-800 euro, dunque le variazioni sono minime.
L'onorario invece può variare perchè ogni avvocato può concordare un onorario differente. Non sempre è bene accettare il preventivo più basso, perchè il difensore potrebbe essere impreparato o svolgere un servizio scadente, e di cattiva volontà, considerato il guadagno minimo. Purtroppo molti Clienti vogliono spendere poco e si affidano a professionisti poco competenti nella materia, oppure non bene organizzati, per cui si possono commettere errori e pregiudicare l'esito del processo. I Clienti devono capire che la scelta del difensore è paragonabile a quella della autovettura, se di marca buona non ti abbandona, ma se è di marca scadente sono molti i rischi di rimanere con l'autovettura rotta in mezzo al deserto, di notte, e nessuno ti assiste più.
   Lo Studio Pepe ha predisposto un preventivo ed un accordo scritto, ove è previsto ogni particolare del rapporto che si va ad instaurare tra Cliente e avvocato. In questo modulo è indicata anche l'assicurazione obbligatoria che tutela il Cliente da eventuali rischi ed errori commessi dall'avvocato.


c) Cosa deve fare il Cliente.
Nei giudizi della cittadinanza non è richiesta la presenza in udienza del Cliente interessato alla cittadinanza. Per cui il Cliente, una volta incaricato il legale, deve solo interessarsi sui tempi e le modalità del Giudizio, sulla data dell'udienza, e comunicare con l'avvocato in queste occasioni. E' sempre utile la partecipazione del Cliente, che deve fare domande su ogni dubbio, e riferire su ogni circostanza, perchè alcune circostanze possono sfuggire anche all'avvocato, ed è meglio approfondire ogni particolare. Quindi è necessario un buon dialogo diretto tra Cliente e professionista.
Sul punto, in America sono diffuse le Agenzie che procurano Clienti agli avvocati. In Europa, ed in Italia in particolare, le Agenzie sono consentite, ma il professionista ha l'obbligo di comunicare direttamente con il Cliente, senza intermediari, e se non ha questo rapporto diretto, lo stesso professionista può incorrere in sanzioni disciplinari. E' necessario pertanto, in Italia, che l'Agenzia, che abbia un buon rapporto con l'avvocato, metta in collegamento diretto il professionista con il Cliente, per consentire all'avvocato di comunicare direttamente al Cliente ogni notizia utile. Il rapporto tra professionista e Cliente, dunque, è simile al rapporto con il medico di fiducia, che ha l'obbligo di visitare e comunicare al paziente ogni particolare della operazione o della malattia, per quanto ciò possa risultare poco gradevole.

d) Obblighi di privacy e di antiriciclaggio.
Sul professionista gravano numerosi obblighi che lo espongono, a gravi sanzioni, in caso di inosservanza.
E' importante anche osservare gli obblighi di riservatezza (privacy) con la sottoscrizione di un modulo apposito che informa il Cliente sui propri diritti verso l'avvocato. 
E' necessario poi sottoscrivere il modello dell'antiriciclaggio, in quanto il professionista è esposto a gravi sanzioni se risulta inadempiente a tale obbligo.
Lo Studio Pepe ha predisposto un modulo per la "privacy" ed un modulo "antiriciclaggio" in cui sono esposti i particolari.
Vedi qui il modulo "privacy"
https://www.marcopepe.it/index.php/it/privacy-policy-e-normative/472-informativa-privacy-modulo-per-il-cliente

Vedi Qui il modulo "antiriciclaggio"
https://www.marcopepe.it/index.php/it/privacy-policy-e-normative/471-antiriciclaggio-modulo-clienti-dello-avv-marco-pepe

Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni può inserire un commento o scrivere direttamente allo Studio Pepe

 

 

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