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Revisione del Regolamento CE Bruxelles II-bis, n.2201 del 2003 su competenza, decisioni matrimoniali, sottrazione internazionale di minori

(8 dicembre 2017)

- Vedi qui il Regolamento CE n.2201 del 2003

- Vedi qui il Progetto di Revisione del Regolamento

Vedi qui "La giurisdizione nelle cause matrimoniali e sulle domande connesse secondo la normativa europea, di Salvatore Ziino

- Vedi Convenzione de l'Aja 25 ottobre 1980 Aspetti Civili della Sottrazione Internazionale (in inglese sul sito HCCH) (traduzione italiana)

- Vedi le istruzioni del Ministero dell'interno in caso di sottrazione del minore

 

Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, è noto come "Bruxelles II bis, ed aveva abrogato il regolamento (CE) n. 1347/2000

Secondo l'art. 1, il Regolamento 2201 del 2003 ha ad oggetto:

"Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio;

b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;

b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;

c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;

d) la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;

e) le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore."

 

 Il Regolamento, invece, non trova applicazione su altre materie:  a) alla determinazione o all'impugnazione della filiazione; b) alla decisione relativa all'adozione, alle misure che la preparano o all'annullamento o alla revoca dell'adozione; c) ai nomi e ai cognomi del minore; d) all'emancipazione;  e) alle obbligazioni alimentari; f) ai trust e alle successioni; g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori..

Dopo circa 15 anni il Parlamento europeo ha inteso apportare alcune modifiche, sia terminologiche ("Autorità" al posto di "Autorità giurisdizionale e "ritorno" del minore in luogo di rientro del minore).

  Le modifiche sostanziali riguardano:

- L'età del minore, che è tale sino a 18 anni;

- la responsabilità genitoriale;

   Il criterio di giurisdizione è la residenza abituale del minore, residenza che può essere spostata altrove e ciò determina lo spostamento anche della giurisdizione, salvo che per il diritto di visita, entro il limite di tre mesi.

  Il procedimento sulla responsabilità genitoriale viene distinto dalla causa di divorzio.

Particolare attenzione viene rivolta all'ascolto del minore dall'art. 20 del progetto:

Art. 20 ( del Progetto) Diritto del minore di esprimere la propria opinione

Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità degli Stati membri garantiscono che al minore capace di discernimento sia data la possibilità concreta ed effettiva di esprimere liberamente la propria opinione durante il procedimento.
     L'autorità tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità e documenta le proprie considerazioni nella decisione.

 Viene riorganizzata la disciplina della sottrazione del minore, con la raccolta di tutte le norme in un unico capo, secondo nuovi criteri:

- concentrazione dei giudizi in poche sedi dislocate nel territorio dello Stato membro;

- introduzione della Mediazione facoltativa;

- procedure veloci;

- ritorno del minore entro 6 settimane;

 

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