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A cura dello Studio Legale Avv. Marco Pepe
Fonti Comunitarie e Convenzioni internazionali sul diritto della Famiglia
Il Regolamento n.1259 del 20
dicembre 2010 indica una disciplina comune ed uniforme tra i Paesi
CE in materia di separazione e divorzio, in modo da evitare le
"migrazioni" negli Stati che offrono delle condizioni giuridiche
migliori per divorziare, rispetto al Paese di origine. Difatti,
nelle premesse del Regolamento si legge:
""Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi."" A tal fine, il Regolamento consente ai coniugi di scegliere la legge di uno Stato applicabile, nel caso di separazione e divorzio, e detta una serie di norma per una disciplina uniforme. Si rinvia al testo della legge per l'esame di ogni articolo. |
DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale G.U.U.E. 22 luglio 2010, n. L 189. In
materia di separazione e divorzio tra cittadini di Stati diversi, o
anche tra cittadini dello stesso Stato che avviano la procedura di
divorzio in uno Stato terzo, l'Unione europea ha intenzione
di regolamentare la legislazione applicabile e le problematiche
connesse con questa procedure trasnazionali.
A tale scopo, 14 Stati (Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia) hanno raggiunto l'intesa per una "cooperazione rafforzata", allo scopo di armonizzare queste procedure. La decisione del Consiglio del 12 luglio n. 2010/405/UE (in GUUE 22-7-2010, n. 189) ha autorizzato l'utilizzo di questa procedura rafforzata. Il Regolamento proposto dai 14 Stati prospetta queste soluzioni: a) le coppie internazionali potranno decidere la legge nazionale applicabile al divorzio, purché uno dei coniugi abbia un collegamento con il Paese di tale legge. Ad esempio,due coniugi di nazionalità francese ed inglese, ma residenti in Italia, potranno chiedere al Giudice italiano di separarsi secondo la legge inglese (o francese); b) In mancanza di accordo tra i coniugi, le Corti potranno seguire dei criteri determinati per individuare la legge comune. c) Già durante il matrimonio, le coppie potranno scegliere la legge applicabile in caso di divorzio. In tal modo si potrà evitare che il coniuge economicamente più forte scelga lo Stato e la legislazione a lui più favorevole per avviare la causa di divorzio. |
Corte
Costituzionale Sentenza n. 169/2008 del 19-23/05/2008
Causa di divorzio - Competenza territoriale del tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi per i procedimenti contenziosi aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Deroga al foro generale delle persone fisiche. - illegittimità costituzionale parziale |
sentenza della Corte di Giustizia CE 27
marzo 1979, causa 143/1978,
sulla nozione di regime patrimoniale tra coniugi |
Legalizzazione
di atti e documenti esteri
Informatizzazione effettuata dalla Colombia nell'ambito del programma pilota per le Apostille elettroniche ( Convenzione dell'Aja del 1961)
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Regolamento
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre
2003,
relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 |
MINISTERO
DELL'INTERNO
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Ratifica
ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle
autorità e sulla legge applicabile
in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961. ( Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 12 novembre 1980).
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Regolamento del
Consiglio CE 2201/2003 relativo alla competenza, Pubblicato nella G.U.U.E. 23 dicembre 2003, n. L 338. Entrata in vigore: 1° agosto 2004 |
Convenzione dell'Aja 2 ottobre 1973 sul riconoscimento ed esecuzione delle decisione relative alle obbligazioni alimentari |
L. 15 gennaio 1994, n. 64. Ratifica ed esecuzione della convenzione
europea sul riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970 . |
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