A cura dello studio Legale Avv. Marco Pepe home |
LEGALIZZAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI ESTERI ( 2 maggio 2006 ) La prima disciplina organica sulla legalizzazione di atti esteri è contenuta nella legge 3 dicembre 1942 n. 1700 (L. 3 dicembre 1942, n. 1700 - Approvazione delle norme sulla legalizzazione delle firme - pubblicata nella Gazz. Uff. 1° febbraio 1943, n. 25, e poi abrogata dall'art. 28, L. 4 gennaio 1968, n. 15 . Attualmente la disciplina della legalizzazione degli atti e documenti esteri è contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che ha sostituito l'abrogata legge 4.1.1968 n.15. In particolare, l'art. 33 così dispone: DPR 445/2000 - Art. 33. Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero. 1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso. 2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31. 3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture. 5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali . Il testo del DPR. 445/2000 è stato tuttavia rivisitato e modificato dal D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale - e da altre disposizioni di legge. La disciplina relativa al mezzo informatico usato per la formazione degli atti amministrativi e per la loro validazione, nel tempo è divenuta sempre più specifica sino a formare oggetto di una codificazione nel Codice dell'Amministrazione Digitale. L'autenticazione della sottoscrizione prevista dall'art. 21 del DPR 445/2000 si distingue dalla legalizzazione in quanto con la prima (autentica di sottoscrizione) l'Ufficiale pubblico verifica l'identità della persona che sottoscrive, con la seconda (legalizzazione) il pubblico ufficiale certifica la qualità, la carica pubblica ricoperta dal titolare dell'Ufficio che ha firmato l'atto, e quindi egli attesta sulla provenienza dell'atto stesso da un determinato ufficio. La legalizzazione di un atto può essere sostituita dalla c.d. "postilla" prevista dalla Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961, che consiste nell'attestazione dell'autenticità della firma e della qualità del firmatario rilasciata dall'autorità competente dello stesso Stato che ha formato l'atto. E' lo stesso Stato che forma l'atto pubblico che ne attesta la provenienza e l'autenticità, senza necessità di ulteriori conferme da parte dell'Autorità dell'altro Stato (che pure aderisce alla stessa Convenzione). Naturalmente solo gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961 sono abilitati a rilasciare atti e documenti con la "postilla" ed a considerare validi gli atti provenienti da altri Stati aderenti alla Convenzione. Da tener presente anche: a) La Convenzione Europea sulla soppressione della legalizzazione degi atti redatti da rappresentanti diplomatici o consolari dei paesi membri del Consiglio d'Europa del 7 giugno 1968. (vedi su http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.172.030.3.it.pdf o anche su http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_172_030_3.html b) la Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 adottata dagli Stati membri della Commissione Internazionale dello stato civile. La convenzione, approvata con Legge n. 386 del 25.5.1981 dispensa dalla legalizzazione atti di matrimonio e dello stato civile, purchè trasmessi per via diplomatica, in considerazione della certezza sulla provenienza del'atto e del pubblico funzionario che lo ha redatto. Vedi su http://www.esteri.it/doc/conatene_1977.pdf In materia di immigrazione nella legislazione italiana è stata introdotta anche la c.d. "validazione" come ulteriore requisito degli atti, ai fini del ricongiungimento familiare e per altre formalità dell'immigrazione. Essa costituisce un ulteriore controllo delle autorità consolari e degli Uffici italiani dell'immigrazione ai fini dell'ingresso degli stranieri in Italia. --------------------------------------------- |