DPR 7 settembre 2010 n.178
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 178 .
Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
in attuazione del presente Decreto, vedi qui di seguito:
- D.M. 23 dicembre 2011
Epigrafe
Premessa
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Istituzione del registro
Art. 4 Realizzazione e gestione del registro
Art. 5 Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio
Art. 6 Costi di accesso al registro
Art. 7 Modalità e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico
Art. 8 Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori
Art. 9 Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante
Art. 10 Obbligo di informativa
Art. 11 Campagna informativa per il consumatore
Art. 12 Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni
Art. 13 Tutela dell'abbonato
Art. 14 Disposizioni transitorie
» DPR 07/09/2010, n. 178
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 178 .
Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 maggio 2010;
Ritenuto di non potersi uniformare ai pareri delle Commissioni parlamentari nella parte in cui prevedono l'applicazione di un regime transitorio in quanto fino all'attuazione del nuovo regime non può che applicarsi il sistema precedentemente previsto dall'ordinamento italiano, l'unico, allo stato compatibile con la normativa europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
b) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
c) operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono;
d) registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice;
e) elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
f) Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;
g) gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice.
2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice.
3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del Codice.
Art. 3 Istituzione del registro
1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni.
2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 4 Realizzazione e gestione del registro
1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1:
a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;
b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;
c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;
d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario;
e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto affidatario del contratto di servizio:
a) trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori;
b) sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede, anche sulla base dell'esito della consultazione di cui alla lettera a), alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli operatori;
c) novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati.
3. Ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il registro è istituito con il completamento di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2.
Art. 5 Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio
1. Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, presenta istanza presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di:
a) documentazione attestante l'identità dell'operatore, per le persone fisiche, documento di identità in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante pro tempore ed atto costitutivo e statuto;
b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo articolo 9, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con gli abbonati;
c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare.
2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore, e pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.
Art. 6 Costi di accesso al registro
1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con decreto di cui all'articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice. I proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna informativa di cui all'articolo 11, e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.
2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 7 Modalità e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico
1. Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario, riportata negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalità:
a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web, del gestore del registro pubblico; in tale caso, l'abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;
b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera a), effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilità per l'abbonato di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in tale caso, fa fede, ai fini di cui all'articolo 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore;
d) mediante posta elettronica.
2. Nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di più numerazioni è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a condizione di utilizzare le modalità di cui alle lettere a), c) o d), di cui sopra. Dell'avvenuta iscrizione nel registro è sempre data conferma all'abbonato.
3. L'iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica. L'iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24 del Codice.
4. Ciascun interessato può aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità previste per l'iscrizione ad esso. Ogni abbonato può iscriversi o revocare l'iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.
5. L'iscrizione dell'abbonato al registro pubblico è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell'interessato o di decadenza ai sensi del comma 6. L'iscrizione dell'abbonato nel registro pubblico è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
6. L'iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza: a tale fine è assicurato l'aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002. A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente.
7. L'iscrizione al registro pubblico può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.
Art. 8 Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori
1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 130 del Codice.
2. L'iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal gestore nel più breve tempo tecnicamente possibile e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta dell'abbonato. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni.
3. Le modalità, di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo nuovamente a disposizione dell'operatore in un'apposita sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica all'operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro dà corso all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.
4. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.
5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.
Art. 9 Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante
1. Gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del presente regolamento sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti degli abbonati, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e a non modificarla.
Art. 10 Obbligo di informativa
1. Anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni. L'informativa può essere resa con modalità semplificate.
Art. 11 Campagna informativa per il consumatore
1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono. Per le medesime finalità, tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione.
Art. 12 Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni
1. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per l'esecuzione dei controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice.
2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del Codice.
Art. 13 Tutela dell'abbonato
1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento l'abbonato si avvale delle forme di tutela di cui alla Parte III del Codice.
Art. 14 Disposizioni transitorie
1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 4, comma 2, e fino all'attivazione del registro, gli interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice possono comunque, tramite l'operatore con il quale l'abbonato ha stipulato il contratto telefonico, esercitare il diritto di opposizione mediante l'iscrizione dell'opposizione dell'abbonato ai trattamenti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, in apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui è intestatario nella base dati unica vigente ai sensi delle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le regole sancite agli articoli 5, 7, 8 e 10 del presente decreto in materia di misure di sicurezza, di accesso e di consultazione dei dati e di informativa da parte degli operatori e di iscrizione semplificata e gratuita delle opposizioni degli abbonati e di conservazione della documentazione e della registrazione degli eventi di accesso, ed è assicurato l'accesso del Garante per la protezione dei dati personali alla base dati unica per i controlli e le verifiche che risultino necessarie secondo quanto previsto dal Codice. La consultazione delle opposizioni manifestate dall'interessato, è resa disponibile agli operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite l'aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici on line, mediante inserzione, in questi ultimi o in una loro sezione, di una specifica annotazione dell'iscrizione della medesima opposizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Ministero dello sviluppo economico
DM 22/12/2010
Epigrafe
Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Ministero dello sviluppo economico
DM 22/12/2010
DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 2010
Piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro pubblico delle opposizioni, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 febbraio 2011, n. 35.
Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.
Vedi, anche, il D.M. 23 dicembre 2011.
Ministero dello sviluppo economico
DM 22/12/2010
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni alla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274, che ha modificato l'art. 130 del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di abbonati, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di opt-out);
Considerato che il suddetto registro pubblico delle opposizioni è istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 2 novembre 2010;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, il quale ha individuato, ai sensi dell'art. 130, comma 3-ter, lettera a) del citato codice in materia di protezione di dati personali il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni, quale ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione del suddetto registro;
Visto l'art. 4, comma 1 del suddetto regolamento in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Ritenuto opportuno, per la complessità organizzativa, tecnica e gestionale, che il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni si avvalga per la realizzazione e gestione del citato registro di un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni;
Vista la delibera a contrarre del Capo Dipartimento per le comunicazioni del 3 novembre 2010, con cui la Fondazione Ugo Bordoni è stata individuata soggetto idoneo allo svolgimento delle attività legate alla realizzazione e gestione del registro pubblico delle opposizioni;
Vista la determina del Capo Dipartimento del 9 novembre 2010, con cui sono state affidate in concessione alla Fondazione Ugo Bordoni le funzioni di realizzazione, gestione e manutenzione del suddetto registro;
Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010 secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2010, recante «Nomina a Ministro dello sviluppo economico dell'on. Paolo Romani»;
Decreta:
Art. 1
1. Il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro pubblico delle opposizioni - istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 - sono definiti nell'art. 2 e seguenti del presente decreto.
Art. 2
1. Le tariffe per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni sono indicate nella tabella seguente.
«PACCHETTO DI NUMERAZIONI» DIMENSIONI «PACCHETTO DI NUMERAZIONI» TARIFFA (Iva esclusa)
A 1.500 euro 45
B 50.000 euro 1.500
C 300.000 euro 9.000
D 1.000.000 euro 23.000
E 5.000.000 euro 105.000
F 10.000.000 euro 150.000
G 15.000.000 euro 195.000
H 25.000.000 euro 245.000
2. Ogni operatore iscritto al registro acquista, in modalità prepagata e secondo quanto previsto dal contratto con il gestore del registro stipulato all'atto dell'iscrizione, uno dei pacchetti di numerazioni, di cui alla tabella del comma 1, al fine di sottoporre a verifica le numerazioni telefoniche ivi quantitativamente contenute.
3. Le verifiche sulle liste di numerazioni, su richiesta dell'operatore, possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una dimensione complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla dimensione del pacchetto acquistato.
4. Le tariffe di cui alla tabella del comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2011.
Art. 3
1. L'acquisto di un pacchetto di numerazioni ha validità fino all'esaurimento delle verifiche delle liste di numerazione ivi quantitativamente contenute.
2. In caso di cessazione della validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza, nel pacchetto acquistato, di liste di numerazione non ancora sottoposte a verifica non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del gestore.
3. In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano per la sottoscrizione di nuovi pacchetti, senza alcun effetto sui pacchetti acquistati in precedenza.
Art. 4
1. Il piano dei costi relativo alla realizzazione (start-up) del registro pubblico delle opposizioni, alla gestione relativa al primo anno di funzionamento ed alla campagna informativa di cui agli articoli 6 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono definiti negli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto. I costi di realizzazione sono indicati come una-tantum, i costi di gestione sono costi annuali ricorrenti.
Art. 5
1. Il piano dei costi di realizzazione è definito nella tabella seguente e comprende:
costi relativi alla progettazione del sistema ed alle attività preliminari necessarie alla definizione delle specifiche, ivi comprese le attività di coordinamento con i soggetti che avranno accesso al registro;
costi relativi allo sviluppo del sistema, comprensivi di risorse hardware e software necessarie alla prima implementazione;
costi relativi alla predisposizione del contact center;
costi amministrativi.
Costi di realizzazione (Iva esclusa)
Progettazione euro 257.000
Sviluppo euro 586.000
Contact Center euro 50.000
Amministrazione euro 128.000
TOTALE euro 1.021.000
Art. 6
1. Il piano dei costi di gestione per l'anno 2011 è definito nella tabella seguente e comprende:
costi di gestione e manutenzione del sistema, comprensivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei costi di turnazione necessari per la garanzia del livello di qualità del sistema;
costi di housing ed affitto dei locali;
costi del contact center, comprensivi dei costi relativi all'utilizzo del numero verde e dei costi relativi alla gestione delle diverse modalità di iscrizione da parte degli abbonati;
costi di amministrazione, compresi i costi per la gestione degli operatori e per la gestione dei conti del registro.
Costi di gestione (Iva esclusa)
Gestione e Manutenzione euro 957.000
Housing euro 100.000
Contact Center euro 1.083.000
Amministrazione euro 469.000
TOTALE euro 2.609.000
Art. 7
1. Il piano dei costi della campagna informativa, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 e dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tal fine disponibili di cui al fondo previsto all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è definito nella tabella seguente.
Costi campagna informativa
Campagna Informativa euro 300.000
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Ministero dello sviluppo economico
DM 23/12/2011
Epigrafe
Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Ministero dello sviluppo economico
DM 23/12/2011
DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 2011
Piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2012, n. 65. Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.
Ministero dello sviluppo economico
DM 23/12/2011
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni alla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274, che ha modificato l'art. 130 del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di abbonati, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di opt-out);
Considerato che il suddetto registro pubblico delle opposizioni è istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 2 novembre 2010;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, il quale ha individuato, ai sensi dell'art. 130, comma 3-ter, lettera a) del citato codice in materia di protezione di dati personali il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni, quale ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione del suddetto registro;
Visto l'art. 4, comma 1 del suddetto regolamento in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Ritenuto opportuno, per la complessità organizzativa, tecnica e gestionale, che il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni si avvalga per la realizzazione e gestione del citato registro di un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni;
Vista la delibera a contrarre del Capo Dipartimento per le comunicazioni del 3 novembre 2010, con cui la Fondazione Ugo Bordoni è stata individuata soggetto idoneo allo svolgimento delle attività legate alla realizzazione e gestione del registro pubblico delle opposizioni;
Vista la determina del Capo Dipartimento del 9 novembre 2010, con cui sono state affidate in concessione alla Fondazione Ugo Bordoni le funzioni di realizzazione, gestione e manutenzione del suddetto registro;
Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010 secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro;
Visto il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per il 2012, inviato dalla Fondazione Ugo Bordoni ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010;
Ritenuto di approvare il citato piano dei costi ai sensi dell'art. 130, comma 3-ter, lettera b), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante «Nomina dei Ministri» con cui il dottor Corrado Passera è stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Decreta:
Ministero dello sviluppo economico
DM 23/12/2011
Art. 1
1. Il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni - istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 - comprensivo delle proposte delle tariffe per il 2012, inviato dalla Fondazione Ugo Bordoni al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, è approvato.
2. I costi e le tariffe per il funzionamento e la manutenzione del registro del registro per il 2012 sono definiti nell'art. 2 e seguenti del presente decreto.
Art. 2
1. Le tariffe per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni sono indicate nella tabella seguente.
«Pacchetto di numerazioni» Dimensioni «Pacchetto di numerazioni» Tariffa (Iva esclusa)
A 1.500 euro 22,50
B 50.000 euro 750,00
C 300.000 euro 4.500,00
D 1.000.000 euro 11.500,00
E 5.000.000 euro 52.500,00
F 10.000.000 euro 75.000,00
G 15.000.000 euro 97.500,00
H 25.000.000 euro 122.500,00
I 50.000.000 euro 140.000,00
L 100.000.000 euro 260.000,00
2. Ogni operatore iscritto al registro acquista, in modalità prepagata e secondo quanto previsto dal contratto con il gestore del registro stipulato all'atto dell'iscrizione, uno dei pacchetti di numerazioni, di cui alla tabella del comma 1, al fine di sottoporre a verifica le numerazioni telefoniche ivi quantitativamente contenute.
3. Le verifiche sulle liste di numerazioni, su richiesta dell'operatore, possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una dimensione complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla dimensione del pacchetto acquistato.
4. Le tariffe di cui alla tabella del comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2012.
Art. 3
1. L'acquisto di un pacchetto di numerazioni ha validità fino all'esaurimento delle verifiche delle liste di numerazione ivi quantitativamente contenute.
2. In caso di cessazione della validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza, nel pacchetto acquistato, di liste di numerazione non ancora sottoposte a verifica non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del gestore.
3. In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano per la sottoscrizione di nuovi pacchetti, senza alcun effetto sui pacchetti acquistati in precedenza.
Art. 4
1. Il piano dei costi relativo al funzionamento e alla manutenzione del registro pubblico delle opposizioni, per il 2012 è definito nella tabella seguente e comprende:
costi di gestione e manutenzione del sistema, comprensivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei costi di turnazione necessari per la garanzia del livello di qualità del sistema;
costi di housing ed affitto dei locali;
costi del contact center, comprensivi dei costi relativi all'utilizzo del numero verde e dei costi relativi alla gestione delle diverse modalità di iscrizione da parte degli abbonati;
costi di amministrazione, compresi i costi per la gestione degli operatori e per la gestione dei conti del registro.
Costi di gestione (Iva esclusa)
Gestione e Manutenzione euro 957.000
Housing euro 100.000
Contact Center euro 1.083.000
Amministrazione euro 469.000
TOTALE euro 2.609.000