(Aggiornato al 28/02/2023)
La dichiarazine ex art. 137, comma 7, c.p.c.
DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C. (come modificato dal D. Lgs. 149/2022)
Il sottoscritto Avv._____________________________________ quale procuratore di ___________________________________________________________________ chiede all’Unep presso la Corte di Appello di ………........…. di procedere alla notifica del sopra esteso atto e a tal fine dichiara che:
□ la notifica riguarda un procedimento pendente al 28.2.2023;
□ il destinatario non è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici registri e non si è avvalso della facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi degli artt. 3-bis, comma 1-bis, e 6-quater del codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 nel pubblico elenco delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 6 quater del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;
□ il destinatario ha un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi, ma non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, ovvero la notifica con le predette modalità ha avuto esito negativo, per causa non imputabile al destinatario;
□ il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’art. 6-bis del codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, ma non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero la notifica con le predette modalità ha avuto esito negativo, per causa imputabile al destinatario, e non si è potuto procedere all’inserimento dell’atto nell’area web prevista dall’art. 359 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in quanto non ancora attiva;
□ il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi degli artt. 3-bis, comma 1-bis, e 6quater del codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 nel pubblico elenco delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 6 quater del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, ma la notifica a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è stata possibile o non ha avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario.
Data, Firma
Unep presso la Corte Di Appello di ……….
RELATA DI NOTIFICA
Richiesto come in atti, vista e ricevuta la dichiarazione resa dal difensore ai sensi dell’art. 137, comma 7, c.p.c., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di …………. ho notificato il sopra esteso atto a:
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SI RIPORTA QUI DI SEGUITO, IL NUOVO TESTO DELL'ART.137 c.p.c.
Articolo 137 Codice di procedura civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Notificazioni
Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario , su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi(6).
Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.
L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.
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Versione precedente alla Legge Cartabia dell'art. 137 c.p.c. Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [disp. att. 47 e ss.]. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136. |
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