(artcolo aggiornato al 16 agosto 2021)
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Convenzione de L'Aja sul riconoscimento e sull'esecuzione di sentenze straniere in materia Civile o Commerciale
(conclusa il 2 luglio 2019)
INDICE
CAPITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Articolo 2 - Esclusioni dallo scopo
Articolo 3 - Definizioni
CAPITOLO II – RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 4 Disposizioni generali
CAPITOLO II – RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Premessa
Articolo 5 - Basi per il riconoscimento e l'esecuzione
Articolo 6 - Base esclusiva per il riconoscimento e l'esecuzione
Articolo 7 - Rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione
Articolo 8 - Domande preliminari
Articolo 9 - Separabilità
Articolo 10 - Danni
Articolo 11 - Transazioni giudiziarie (operazioni giudiziarie)
Articolo 12 - Documenti da produrre
Articolo 13 - Procedura
Articolo 14 - Costi del procedimento
Articolo 15 - Riconoscimento ed esecuzione ai sensi del diritto nazionale
CAPITOLO III – CLAUSOLE GENERALI
Articolo 16 - Disposizione transitoria
Articolo 17 - Dichiarazioni che limitano il riconoscimento e l'esecuzione
Articolo 18 - Dichiarazioni su questioni specifiche
Articolo 19 - Dichiarazioni relative a sentenze di competenza di uno Stato
Articolo 20 - Interpretazione uniforme
Articolo 21 - Revisione del funzionamento della Convenzione
Articolo 22 - Sistemi giuridici non unificati
Articolo 23 - Relazione con altri strumenti internazionali
CAPITOLO IV – CLAUSOLE FINALI
Articolo 24 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
Articolo 25 - Dichiarazioni rispetto a ordinamenti giuridici non unificati
Articolo 26 - Organizzazioni regionali di integrazione economica
Articolo 27 . Organizzazione regionale di integrazione economica come parte contraente senza i suoi Stati membri
Articolo 28 Entrata in vigore
Articolo 29 - Instaurazione di rapporti ai sensi della Convenzione
Articolo 30 - Dichiarazioni
Articolo 31 - Denuncia
Articolo 32 - Notifiche del depositario
Le Parti contraenti della presente Convenzione,
- Desiderando promuovere un accesso effettivo alla giustizia per tutti e facilitare il commercio e gli investimenti multilaterali basati su regole e la mobilità, attraverso la cooperazione giudiziaria, Ritenendo che tale cooperazione possa essere rafforzata attraverso la creazione di un insieme uniforme di norme fondamentali sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile o commerciale, per facilitare il riconoscimento e l'esecuzione effettivi di tali decisioni,
- Convinti che tale cooperazione giudiziaria rafforzata richieda, in particolare, un regime giuridico internazionale che offra maggiore prevedibilità e certezza in relazione alla circolazione globale delle sentenze straniere e che sia complementare alla Convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro,
Hanno deciso di concludere la presente Convenzione a tal fine e hanno concordato le seguenti disposizioni:
CAPITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1 -Scopo
1. La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile o commerciale. Non si estende in particolare alle questioni fiscali, doganali o amministrative.
2. La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione in uno Stato contraente di una sentenza emessa da un tribunale di un altro Stato contraente.
Articolo 2 - Esclusioni dallo scopo
1. La presente Convenzione non si applica alle seguenti materie:
a) lo status e la capacità giuridica delle persone fisiche;
(b) obbligazioni alimentari;
(c) altre questioni di diritto di famiglia, compresi i regimi patrimoniali tra coniugi e altri diritti o obblighi derivanti dal matrimonio o da rapporti simili;
(d) testamenti e successioni;
(e) insolvenza, composizione, risoluzione di istituti finanziari e questioni analoghe;
(f) il trasporto di passeggeri e merci;
g) inquinamento marino transfrontaliero, inquinamento marino in aree al di fuori della giurisdizione nazionale, inquinamento marino provocato dalle navi, limitazione di responsabilità per crediti marittimi e avaria generale;
(h) responsabilità per danni nucleari;
(i) la validità, la nullità o lo scioglimento delle persone giuridiche o delle associazioni di persone fisiche o giuridiche, e la validità delle decisioni dei loro organi;
(j) la validità delle iscrizioni nei pubblici registri;
(k) diffamazione;
(l) riservatezza;
(m) proprietà intellettuale;
(n) attività delle forze armate, comprese le attività del loro personale nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
(o) attività delle forze dell'ordine, comprese le attività del personale delle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
(p) in materia di antitrust (concorrenza), salvo che il giudizio si basi su una condotta che costituisce un accordo anticoncorrenziale o una pratica concordata tra concorrenti effettivi o potenziali per fissare prezzi, fare offerte truccate, stabilire restrizioni o quote di produzione, o dividere mercati attraverso l'assegnazione di clienti, fornitori, territori o linee di commercio, e laddove tale condotta e il suo effetto si siano verificati nello Stato di origine;
(q) ristrutturazione del debito sovrano mediante misure statali unilaterali.
2. Una sentenza non è esclusa dall'ambito di applicazione della presente Convenzione quando una questione alla quale la presente Convenzione non si applica è sorta solo come questione preliminare nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza, e non come oggetto del giudizio. In particolare, il solo fatto che tale questione sia sorta in via difensiva non esclude una sentenza della Convenzione, se tale questione non è stata oggetto di giudizio.
3. La presente Convenzione non si applica all'arbitrato e ai relativi procedimenti.
4. Una sentenza non è esclusa dall'ambito di applicazione della presente Convenzione per il solo fatto che uno Stato, compreso un governo, un'agenzia governativa o qualsiasi persona che agisse per conto di uno Stato, fosse parte nel procedimento.
5. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i privilegi e le immunità degli Stati o delle organizzazioni internazionali, nei confronti di se stessi e dei loro beni.
Articolo 3 - Definizioni
1. In questa Convenzione –
(a) "imputato": una persona contro la quale è stata proposta la domanda o la domanda riconvenzionale nello Stato di origine;
(b) "sentenza": qualsiasi decisione nel merito emessa da un tribunale, qualunque sia la denominazione di tale decisione, compreso un decreto o un'ordinanza, e una determinazione delle spese o delle spese del procedimento da parte del tribunale (compreso un funzionario del tribunale ), a condizione che la determinazione riguardi una decisione nel merito che può essere riconosciuta o eseguita ai sensi della presente Convenzione. Una misura cautelare provvisoria non è una sentenza.
2. Si considera residente abitualmente nello Stato un ente o una persona diversa da una persona fisica –
a) dove ha la propria sede legale;
(b) in base alla legge di cui è stata costituita o costituita;
(c) dove ha la sua amministrazione centrale;
o d) dove ha la sua sede principale di attività.
CAPITOLO II – RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 4 Disposizioni generali
1. La sentenza emessa da un giudice di uno Stato contraente (Stato d'origine) è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato contraente (Stato richiesto) conformemente alle disposizioni del presente capo. Il riconoscimento o l'esecuzione possono essere rifiutati solo per i motivi specificati nella presente Convenzione.
2. Non vi è riesame del merito della sentenza nello Stato richiesto. Ci può essere solo la considerazione necessaria per l'applicazione della presente Convenzione.
3. Una sentenza è riconosciuta solo se ha effetto nello Stato d'origine, ed è eseguita solo se è esecutiva nello Stato d'origine.
4. Il riconoscimento o l'esecuzione possono essere differiti o rifiutati se la sentenza di cui al comma 3 è oggetto di riesame nello Stato di origine o se non è scaduto il termine per proporre il riesame ordinario. Un rifiuto non impedisce una successiva domanda di riconoscimento o di esecuzione della sentenza.
Articolo 5 - Basi per il riconoscimento e l'esecuzione
1. Una decisione è ammissibile al riconoscimento e all'esecuzione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) la persona contro la quale si chiede il riconoscimento o l'esecuzione aveva la residenza abituale nello Stato d'origine nel momento in cui essa è divenuta parte nel procedimento dinanzi al giudice d'origine;
(b) la persona fisica contro la quale si chiede il riconoscimento o l'esecuzione aveva la propria sede principale nello Stato d'origine nel momento in cui essa è divenuta parte nel procedimento dinanzi al giudice d'origine ed è sorto il credito su cui si basa la sentenza dalle attività di tale impresa;
(c) la persona contro la quale si chiede il riconoscimento o l'esecuzione è la persona che ha proposto la domanda, diversa da una domanda riconvenzionale, sulla quale si basa la sentenza;
(d) il convenuto aveva una succursale, agenzia o altro stabilimento senza personalità giuridica separata nello Stato di origine al momento in cui tale persona è diventata parte nel procedimento dinanzi al tribunale di origine e è sorta la domanda su cui si basa la sentenza dalle attività di quella filiale, agenzia o stabilimento;
e) il convenuto ha espressamente acconsentito alla competenza del giudice di origine nel corso del procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza;
f) il convenuto ha sostenuto nel merito dinanzi al giudice di origine senza eccepire la competenza entro il termine previsto dalla legge dello Stato di origine, a meno che non risulti evidente che l'eccezione di giurisdizione o di esercizio della giurisdizione non sarebbe stata accolta ai sensi quella legge;
g) la sentenza si è pronunciata su un'obbligazione contrattuale ed è stata emessa da un giudice dello Stato in cui l'adempimento dell'obbligazione ha avuto luogo, o avrebbe dovuto avvenire, ai sensi dell'art.
(i) l'accordo delle parti, o
(ii) la legge applicabile al contratto, in mancanza di un luogo di adempimento concordato, salvo che l'attività del convenuto in relazione all'operazione non costituisca manifestamente un collegamento intenzionale e sostanziale con tale Stato;
(h) la sentenza pronunciata su un contratto di locazione di un immobile (locazione) ed è stata pronunciata da un tribunale dello Stato in cui l'immobile è situato;
(i) la sentenza pronunciata nei confronti del convenuto su un'obbligazione contrattuale garantita da un diritto reale su un bene immobile situato nello Stato di origine, se il credito contrattuale è stato proposto unitamente ad un credito contro lo stesso convenuto relativo a tale diritto reale;
(j) la sentenza pronunciata su un'obbligazione extracontrattuale derivante da morte, lesione fisica, danneggiamento o perdita di un bene materiale, e l'atto o l'omissione che ha causato direttamente tale danno si è verificato nello Stato di origine, indipendentemente dal luogo in cui si è verificato il danno;
(k) la sentenza riguarda la validità, la costruzione, gli effetti, l'amministrazione o la variazione di un trust creato volontariamente e provato per iscritto, e– (i) al momento dell'avvio del procedimento, lo Stato di origine è stato designato nell'atto istitutivo come Stato presso i tribunali di cui devono essere determinate le controversie su tali questioni; o (ii) al momento dell'avvio del procedimento, lo Stato di origine è stato espressamente o implicitamente designato nell'atto del trust come lo Stato in cui è situata la sede principale dell'amministrazione del trust. Questo comma si applica solo ai giudizi riguardanti aspetti interni di un trust tra persone che sono o erano all'interno del rapporto di trust;
(l) la sentenza pronunciata su domanda riconvenzionale –(i) nella misura in cui fosse favorevole al controricorrente, a condizione che la domanda riconvenzionale derivi dalla stessa operazione o evento del credito; o (ii) nella misura in cui era contro il controricorrente, a meno che la legge dello Stato di origine non richiedesse la presentazione della domanda riconvenzionale al fine di evitare la preclusione;
(m) la sentenza è stata pronunciata da un tribunale designato in un accordo concluso o documentato per iscritto o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che renda le informazioni accessibili in modo da essere utilizzabili per un successivo rinvio, diverso da un accordo di scelta del foro esclusivo. Ai fini del presente comma, per "accordo di scelta del foro esclusivo" si intende un accordo concluso da due o più parti che designa, al fine di decidere controversie sorte o che potrebbero sorgere in relazione a un determinato rapporto giuridico, il giudici di uno Stato o uno o più giudici specifici di uno Stato con esclusione della giurisdizione di qualsiasi altro giudice.
2. Se si chiede il riconoscimento o l'esecuzione nei confronti di una persona fisica che agisce principalmente per scopi personali, familiari o domestici (consumatore) in materia di contratto con un consumatore, o nei confronti di un lavoratore in materia di contratto di lavoro del lavoratore–
(a) il paragrafo 1, lettera e), si applica solo se il consenso è stato rivolto al tribunale, oralmente o per iscritto;
(b) il paragrafo 1, lettere f), g) e m), non si applica.
3. Il comma 1 non si applica alla sentenza che si è pronunciata sulla locazione di un immobile ad uso abitativo (locazione) o che si è pronunciata sulla registrazione di un immobile. Tale sentenza è ammissibile al riconoscimento e all'esecuzione solo se è stata pronunciata da un tribunale dello Stato in cui è situato il bene
Articolo 6 - Base esclusiva per il riconoscimento e l'esecuzione
In deroga all'articolo 5, una sentenza che si pronuncia sui diritti reali su beni immobili è riconosciuta ed eseguita se e solo se il bene è situato nello Stato di origine.
Articolo 7 - Rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione
1. Il riconoscimento o l'esecuzione possono essere rifiutati se:
a) l'atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente, ivi compreso un
indicazione degli elementi essenziali della domanda –
(i) non sia stato notificato al convenuto in tempo utile e in modo tale da consentirgli
provvedere alla loro difesa, a meno che l'imputato non sia comparso e si sia presentato
loro caso senza contestare la notifica al giudice di origine, a condizione che la legge di
lo Stato di origine ha consentito l'impugnazione della notifica; o
(ii) è stato notificato al convenuto nello Stato richiesto in modo incompatibile
con i principi fondamentali dello Stato richiesto in materia di notificazione o comunicazione di atti;
(b) la sentenza è stata ottenuta con frode;
c) il riconoscimento o l'esecuzione sarebbero manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico del
Stato richiesto, comprese le situazioni in cui il procedimento specifico che ha portato alla sentenza
erano incompatibili con i principi fondamentali di correttezza procedurale di tale Stato e
situazioni che comportano violazioni della sicurezza o della sovranità di tale Stato;
(d) il procedimento presso il tribunale di origine era contrario a un accordo o a una designazione in un trust
strumento, in base al quale la controversia in questione doveva essere risolta davanti a un tribunale di uno Stato altro
rispetto allo Stato di origine;
(e) la sentenza è in contrasto con una sentenza emessa da un tribunale dello Stato richiesto in una controversia
tra le stesse parti; o
f) la sentenza è in contrasto con una precedente sentenza pronunciata da un giudice di un altro Stato tra
le stesse parti sullo stesso oggetto, a condizione che la sentenza anteriore soddisfi il
condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato richiesto.
2. Il riconoscimento o l'esecuzione possono essere rinviati o rifiutati se il procedimento tra gli stessi
parti aventi lo stesso oggetto sono pendenti dinanzi a un giudice dello Stato richiesto, ove:
a) il giudice dello Stato richiesto è stato adito dinanzi al giudice di origine; e
(b) esiste uno stretto legame tra la controversia e lo Stato richiesto.
Un rifiuto ai sensi del presente comma non impedisce una successiva domanda di riconoscimento o
esecuzione della sentenza.
Articolo 8 - Domande preliminari
1. Una decisione su una questione pregiudiziale non è riconosciuta né eseguita ai sensi della presente Convenzione se
la decisione riguarda una questione alla quale non si applica la presente Convenzione o una questione di cui all'articolo 6
su cui si è pronunciata un giudice di uno Stato diverso da quello di cui al medesimo articolo.
2. Il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione può essere rifiutato se, e nella misura in cui, il
sentenza si è basata su una decisione su una questione alla quale la presente Convenzione non si applica, o su una questione
di cui all'articolo 6, su cui si è pronunciato un giudice di uno Stato diverso dallo Stato di cui allo stesso articolo.
Articolo 9 - Separabilità
Il riconoscimento o l'esecuzione di una parte separabile di una decisione sono concessi quando il riconoscimento o
l'esecuzione di quella parte è richiesta, o solo una parte della sentenza può essere riconosciuta o
applicata in virtù di questa Convenzione.
Articolo 10 - Danni
1. Il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza può essere rifiutato se, e nella misura in cui, il
sentenza assegna danni, inclusi danni esemplari o punitivi, che non risarciscono una parte
per l'effettiva perdita o danno subito.
2. Il giudice adito tiene conto se e in quale misura il risarcimento è stato riconosciuto
dal giudice di origine servono a coprire le spese e le spese relative al procedimento.
Articolo 11 - Transazioni giudiziarie (operazioni giudiziarie)
Le Transazioni giudiziarie (transactions judiciaires) approvate da un tribunale di uno Stato contraente, o
conclusi nel corso di un procedimento dinanzi a un giudice di uno Stato contraente, e
che sono esecutive allo stesso modo di una sentenza nello Stato di origine, sono eseguite a norma di
questa Convenzione allo stesso modo di una sentenza.
Articolo 12 - Documenti da produrre
1. La parte che chiede il riconoscimento o chiede l'esecuzione deve produrre:
(a) una copia completa e autenticata della sentenza;
(b) se la sentenza è stata pronunciata in contumacia, l'originale o una copia autenticata di un atto attestante
che l'atto introduttivo del giudizio o un atto equivalente è stato notificato a
la parte inadempiente;
c) tutti i documenti necessari per stabilire che la sentenza ha effetto o, se del caso, è
esecutiva nello Stato di origine;
d) nel caso di cui all'articolo 11, un certificato di un tribunale (compreso un funzionario del tribunale) di
lo Stato di origine attestante che la transazione giudiziaria o parte di essa è esecutiva nella stessa
come una sentenza nello Stato di origine.
2. Se i termini della sentenza non consentono al giudice adito di verificare se le condizioni
del presente capo sono stati rispettati, tale giudice può richiedere tutti i documenti necessari.
3. La domanda di riconoscimento o di esecuzione può essere corredata di un documento relativo a
la sentenza, emessa da un giudice (compreso un ufficiale giudiziario) dello Stato di origine, nella forma
raccomandato e pubblicato dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
4. Se i documenti di cui al presente articolo non sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto,
devono essere accompagnati da una traduzione giurata in una lingua ufficiale, a meno che la legge del
Stato richiesto disponga diversamente.
Articolo 13 - Procedura
1. La procedura per il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o la registrazione per l'esecuzione, e
l'esecuzione della sentenza, sono disciplinati dalla legge dello Stato richiesto a meno che la Convenzione preveda diversamente. Il giudice dello Stato richiesto agisce con sollecitudine.
2. Il giudice dello Stato richiesto non rifiuta il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza
ai sensi della presente Convenzione per il motivo che il riconoscimento o l'esecuzione dovrebbero essere richiesti in un altro
Stato.
Articolo 14 - Costi del procedimento
1. Nessuna cauzione, cauzione o deposito, comunque descritto, è richiesta da una parte che in
uno Stato contraente chiede l'esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale di un altro Stato contraente
Stato per il solo motivo che tale parte è un cittadino straniero o non è domiciliato o residente nello Stato
in cui si chiede l'esecuzione.
2. Un'ingiunzione al pagamento delle spese processuali, proposta in uno Stato contraente contro
qualsiasi persona esentata dagli obblighi di garanzia, cauzione o deposito in virtù del paragrafo 1 o di
la legge dello Stato in cui è stata avviata la procedura, su domanda dell'interessato
avente diritto al beneficio dell'ordinanza, essere resa esecutiva in qualsiasi altro Stato contraente.
3. Uno Stato può dichiarare di non applicare il paragrafo 1 o designare con una dichiarazione quale dei suoi
i giudici non applicano il paragrafo 1.
Articolo 15 - Riconoscimento ed esecuzione ai sensi del diritto nazionale
Fatto salvo l'articolo 6, la presente Convenzione non osta al riconoscimento o all'esecuzione delle decisioni
secondo il diritto nazionale.
CAPITOLO III – CLAUSOLE GENERALI
Articolo 16 - Disposizione transitoria
La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni se, al momento del
è stato avviato un procedimento nello Stato di origine, la Convenzione ha avuto effetto tra tale Stato e il
Stato richiesto.
Articolo 17 - Dichiarazioni che limitano il riconoscimento e l'esecuzione
Uno Stato può dichiarare che i suoi tribunali possono rifiutarsi di riconoscere o eseguire una sentenza emessa da un tribunale di
un altro Stato contraente se le parti erano residenti nello Stato richiesto, e il rapporto del
parti e tutti gli altri elementi rilevanti per la controversia, diversi dall'ubicazione del tribunale di origine, erano
connesso solo con lo Stato richiesto.
Articolo 18 - Dichiarazioni su questioni specifiche
1. Qualora uno Stato abbia un forte interesse a non applicare la presente Convenzione a una materia specifica, ciò
Stato può dichiarare che non applicherà la Convenzione a tale materia. Lo Stato che fa una tale
dichiarazione deve garantire che la dichiarazione non sia più ampia del necessario e che la questione specifica
escluso è chiaramente e precisamente definito.
2. Al riguardo, la Convenzione non si applica:
a) nello Stato contraente che ha effettuato la dichiarazione;
(b) in altri Stati contraenti, quando il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale
di uno Stato contraente che ha fatto la dichiarazione.
Articolo 19 - Dichiarazioni relative a sentenze di competenza di uno Stato
1. Uno Stato può dichiarare di non applicare la presente Convenzione alle decisioni giudiziarie di cui una delle seguenti parti è parte:
a) tale Stato, o una persona fisica che agisce per tale Stato; o
(b) un'agenzia governativa di tale Stato, o una persona fisica che agisce per tale agenzia governativa.
Lo Stato che effettua tale dichiarazione garantisce che la dichiarazione non sia più ampia del necessario e
che l'esclusione dall'ambito di applicazione è chiaramente e precisamente definita. La dichiarazione non deve distinguere
tra sentenze in cui lo Stato, un ente governativo di tale Stato o una persona fisica che agisce per
uno di essi è convenuto o attore nel procedimento dinanzi al giudice di origine.
2. Il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale di uno Stato che ha reso una dichiarazione
ai sensi del comma 1 può essere rifiutata se la sentenza è scaturita da un procedimento al quale sia
Stato che ha reso la dichiarazione o lo Stato richiesto, una delle loro agenzie governative o un naturale
chi agisce per conto di uno di essi è parte, nella stessa misura indicata nella dichiarazione.
Articolo 20 - Interpretazione uniforme
Nell'interpretazione della presente Convenzione, si dovrà tener conto del suo carattere internazionale e del
necessità di promuovere l'uniformità nella sua applicazione.
Articolo 21 - Revisione del funzionamento della Convenzione
Il Segretario generale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato provvede a intervalli regolari
prendere accordi per il riesame del funzionamento della presente Convenzione, comprese eventuali dichiarazioni, e
riferisce al Consiglio "Affari generali e politica".
Articolo 22 - Sistemi giuridici non unificati
1. In relazione ad uno Stato contraente in cui due o più ordinamenti giuridici si applicano in modo diverso
unità territoriali per quanto riguarda ogni materia trattata nella presente Convenzione –
a) ogni riferimento alla legge o alla procedura di uno Stato si intende riferito, ove
appropriato, alla legge o alla procedura in vigore nell'unità territoriale di riferimento;
b) ogni riferimento al giudice o ai giudici di uno Stato si intende riferito, laddove
opportuno, al tribunale o ai tribunali dell'unità territoriale di riferimento;
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(c) ogni riferimento a un collegamento con uno Stato deve intendersi come riferito, se del caso,
ad un collegamento con l'unità territoriale di riferimento;
d) ogni riferimento a un criterio di collegamento in relazione a uno Stato si intende riferito, ove
appropriato, a tale criterio di collegamento in relazione all'unità territoriale di riferimento.
2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato contraente con due o più unità territoriali in cui
sistemi giuridici diversi non sono tenuti ad applicare la presente Convenzione a situazioni che implicano
unicamente unità territoriali così diverse.
3. Un giudice di un'unità territoriale di uno Stato contraente con due o più unità territoriali in cui
sistemi giuridici diversi non sono tenuti a riconoscere o eseguire una sentenza altrui
Stato contraente solo perché la sentenza è stata riconosciuta o eseguita in un altro territorio
unità dello stesso Stato contraente ai sensi della presente Convenzione.
4. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.
Articolo 23 - Relazione con altri strumenti internazionali
1. La presente Convenzione deve essere interpretata, per quanto possibile, in modo da essere compatibile con altri trattati in
vigore per gli Stati contraenti, conclusi prima o dopo la presente Convenzione.
2. La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione da parte di uno Stato contraente di un trattato che sia stato
concluso prima della presente Convenzione.
3. La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione da parte di uno Stato contraente di un trattato concluso dopo
presente Convenzione per quanto riguarda il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale di una
Stato contraente che è anche parte di tale trattato. Nulla nell'altro trattato pregiudica il
obblighi di cui all'articolo 6 nei confronti degli Stati contraenti che non sono parti di tale trattato.
4. La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione delle norme di un'integrazione economica regionale
Organizzazione che è parte della presente Convenzione per quanto riguarda il riconoscimento o l'esecuzione di un
sentenza emessa da un tribunale di uno Stato contraente che è anche Stato membro dell'Assessorato regionale dell'economia
Organizzazione di integrazione dove –
a) le norme sono state adottate prima della conclusione della presente Convenzione; o
b) le norme sono state adottate dopo la conclusione della presente Convenzione, nella misura in cui non lo fanno
pregiudicare gli obblighi di cui all'articolo 6 nei confronti degli Stati contraenti che non sono Stati membri di
l'Organizzazione regionale per l'integrazione economica.
CAPITOLO IV – CLAUSOLE FINALI
Articolo 24 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.
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3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il
Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.
Articolo 25 - Dichiarazioni rispetto a ordinamenti giuridici non unificati
1. Se uno Stato ha due o più unità territoriali nelle quali si applicano ordinamenti giuridici diversi in materia di
materie trattate nella presente Convenzione, può dichiarare che la Convenzione si estenderà a tutti i suoi
unità territoriali o solo ad una o più di esse. Tale dichiarazione deve indicare espressamente il territorio
unità alle quali si applica la Convenzione.
2. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si estende a tutti i territori
unità di quello Stato.
3. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.
Articolo 26 - Organizzazioni regionali di integrazione economica
1. Un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita esclusivamente da Stati sovrani
e ha competenza su alcune o tutte le materie disciplinate dalla presente Convenzione può firmare, accettare,
approvare o aderire alla presente Convenzione. L'Organizzazione regionale per l'integrazione economica provvede in tale
caso hanno i diritti e gli obblighi di uno Stato contraente, nella misura in cui l'Organizzazione ha
competenza nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione.
2. L'Organizzazione regionale di integrazione economica provvede, al momento della firma, dell'accettazione,
approvazione o adesione, notificare per iscritto al depositario le materie disciplinate dalla presente Convenzione in
la cui competenza è stata trasferita a tale Organizzazione dai suoi Stati membri. Il
L'organizzazione deve notificare prontamente per iscritto al depositario qualsiasi cambiamento nella sua competenza in quanto
specificato nell'ultimo avviso reso ai sensi del presente paragrafo.
3. Ai fini dell'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni strumento depositato da un
L'organizzazione regionale di integrazione economica non è conteggiata a meno che l'organizzazione economica regionale
L'Organizzazione per l'integrazione dichiara, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, che i suoi Stati membri non saranno
Parti della presente Convenzione.
4. Qualsiasi riferimento a uno "Stato contraente" o "Stato" nella presente Convenzione si applica ugualmente, laddove
appropriato, a un'organizzazione regionale di integrazione economica.
Articolo 27 . Organizzazione regionale di integrazione economica come parte contraente senza i suoi Stati membri
1. Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, una Integrazione Economica Regionale
L'Organizzazione può dichiarare di esercitare la propria competenza su tutte le materie disciplinate dal presente
Convenzione e che i suoi Stati membri non saranno Parti della presente Convenzione ma saranno vincolati da
in virtù della firma, accettazione, approvazione o adesione dell'Organizzazione.
2. Nel caso in cui venga rilasciata una dichiarazione da parte di un'Organizzazione regionale di integrazione economica in
conformemente al paragrafo 1, qualsiasi riferimento a uno "Stato contraente" o "Stato" nella presente Convenzione deve
si applicano ugualmente, se del caso, agli Stati membri dell'Organizzazione.
Articolo 28 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del
il periodo durante il quale può essere effettuata una notifica a norma dell'articolo 29, paragrafo 2 per quanto riguarda
il secondo Stato che ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione
di cui all'articolo 24.
2. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore:
a) per ciascuno Stato che successivamente lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca, il primo giorno di
il mese successivo alla scadenza del periodo durante il quale le notifiche possono essere effettuate in
ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, nei confronti di tale Stato;
(b) per un'unità territoriale alla quale la presente Convenzione è stata estesa ai sensi dell'articolo 25
dopo l'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato che effettua la dichiarazione, il primo giorno
del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla notifica della dichiarazione
di cui a tale articolo.
Articolo 29 - Instaurazione di rapporti ai sensi della Convenzione
1. La presente Convenzione avrà effetto tra due Stati contraenti solo se nessuno dei due ha
notificato al depositario l'altro ai sensi del paragrafo 2 o 3. In assenza di tale
notifica, la Convenzione ha effetto tra due Stati contraenti dal primo giorno del
mese successivo alla scadenza del periodo durante il quale possono essere effettuate le notifiche.
2. Uno Stato contraente può notificare al depositario, entro dodici mesi dalla data della
notifica da parte del depositario di cui all'articolo 32, lettera a), che la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o
l'adesione di un altro Stato non avrà l'effetto di stabilire relazioni tra i due Stati»
ai sensi della presente Convenzione.
3. Uno Stato può notificare al depositario, all'atto del deposito del suo strumento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4,
che la sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione non avrà l'effetto di instaurare rapporti
con uno Stato contraente ai sensi della presente Convenzione.
4. Uno Stato contraente può in qualsiasi momento ritirare una notifica da esso effettuata ai sensi del paragrafo 2
oppure 3. Tale recesso ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del
tre mesi dalla data di notifica.
Articolo 30 - Dichiarazioni
1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 14, 17, 18, 19 e 25 possono essere rese all'atto della firma,
ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in qualsiasi momento successivo, e può essere modificato o
ritirato in qualsiasi momento.
2. Dichiarazioni, modifiche e revoche sono notificate al depositario.
3. Una dichiarazione resa al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione deve
effetto contemporaneamente all'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato interessato.
4. Una dichiarazione resa in un momento successivo, e qualsiasi modifica o ritiro di una dichiarazione,
decorre dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei tre mesi successivi alla
data in cui la notifica è pervenuta al depositario.
5. Una dichiarazione resa in un momento successivo, e qualsiasi modifica o ritiro di una dichiarazione,
non si applica alle sentenze risultanti da procedimenti già promossi dinanzi al
giudice di origine quando la dichiarazione ha effetto.
Articolo 31 - Denuncia
1. Uno Stato contraente alla presente Convenzione può denunciarla mediante notifica scritta indirizzata a
il depositario. La denuncia può essere limitata a determinate unità territoriali di un soggetto giuridico non unificato
sistema cui si applica la presente Convenzione.
2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del
12 mesi dalla data in cui la notifica è pervenuta al depositario. Dove un periodo più lungo
affinché la denuncia abbia effetto è specificato nella notifica, la denuncia avrà effetto
allo scadere di tale periodo più lungo successivo alla data in cui la notifica è pervenuta dal
depositario.
Articolo 32 - Notifiche del depositario
Il depositario informa i membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, e
altri Stati e Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che hanno firmato, ratificato, accettato,
approvato o aderito alla presente Convenzione conformemente agli articoli 24, 26 e 27 dei seguenti:
(a) le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni di cui agli articoli 24, 26
e 27;
b) la data in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente all'articolo 28;
(c) le notifiche, dichiarazioni, modifiche e revoche di cui agli articoli 26, 27, 29
e 30; e
d) le denunce di cui all'articolo 31.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a L'Aia, il 2 luglio 2019, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi essendo
ugualmente autentico, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del
Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia autenticata sarà inviata, per via diplomatica,
a ciascuno dei membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato al momento della sua
Ventiduesima Sessione e a ciascuno degli altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.