DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2020 .
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020.(GU n.252 del 12-10-2020)
Vedi la allegata Circolare
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico
dell'immigrazione»;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del testo unico
dell'immigrazione, che prevede che la determinazione annuale delle
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato
avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
secondo la procedura ivi disciplinata, sulla base dei criteri
generali individuati nel documento programmatico triennale relativo
alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio
dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30
novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto
emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Rilevato che il documento programmatico triennale non e' stato
emanato;
Ravvisata la necessita' di procedere in via transitoria a definire
i flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020 nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile
2019, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso
dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2019, che ha previsto una quota complessiva di 30.850 cittadini non
comunitari per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato
stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;
Rilevato che per l'anno 2020 e' necessario prevedere una quota di
ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato non
stagionale, da destinare alle esigenze dei settori dell'autotrasporto
merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero;
Rilevato, altresi', che per l'anno 2020 e' necessario prevedere una
quota di ingresso di lavoratori non comunitari, residenti all'estero,
che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di
istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato
testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuita' ai
rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 21 del medesimo testo unico
sull'immigrazione, e' opportuno prevedere una quota d'ingresso
riservata ai lavoratori di origine italiana;
Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in permessi di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Tenuto conto, inoltre, delle esigenze di specifici settori
produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per
particolari settori imprenditoriali e professionali;
Ravvisata, infine, la necessita' di prevedere una quota di ingresso
di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in
Italia per l'anno 2020, per le esigenze del settore agricolo e del
settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed
ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali
da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le istanze di
nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota
all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;
Ritenuto inoltre che, al fine di contrastare il fenomeno
dell'impiego irregolare di lavoratori stagionali nel settore
agricolo, e' utile promuovere, in via sperimentale, la partecipazione
delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso
settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle
istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una
specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro
stagionale;
Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di
programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di
30.850 unita' per l'ingresso di lavoratori non comunitari,
autorizzata per l'anno 2019 con il citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 marzo 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott. Riccardo
Fraccaro, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti
e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari per l'anno 2020, sono ammessi in Italia,
per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di
lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota
complessiva massima di 30.850 unita'.
Art. 2 1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unita'.
Art. 3
1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi in
Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori
dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e
turistico-alberghiero, 6.000 cittadini dei Paesi che hanno
sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di
cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti:
a) n. 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica
di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine,
Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius,
Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di
Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia,
Ucraina;
b) n. 1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di
Paesi con i quali nel corso dell'anno 2020 entrino in vigore accordi
di cooperazione in materia migratoria.
2. Per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi, sono
ammessi in Italia i lavoratori cittadini dei Paesi compresi
nell'elenco indicato al comma 1, lettera a), del presente articolo,
che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e
convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocita'.
Art. 4
1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi in
Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero,
che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2. E' inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della
quota indicata all'art. 2, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in
linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
3. Nell'ambito della quota prevista all'art. 2, e' autorizzata la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) n. 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) n. 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o
formazione professionale;
c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.
4. E' inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata
all'art. 2, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro
autonomo di:
a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o
formazione professionale;
b) n. 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.
Art. 5
1. E' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro
autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2, di 500
cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle
seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di
interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno di
tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni
regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a
livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di
controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in
presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
Art. 6 1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 18.000 unita'. 2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto. 3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, e' riservata una quota di 1.000 unita' per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 4. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, e' inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 6.000 unita' ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nella circolare interministeriale emanata ai sensi del successivo art. 9. Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente, secondo le modalita' precisate nella citata circolare interministeriale di cui al successivo art. 9.
Art. 7
1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del
presente decreto decorrono:
a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate
all'art. 3, comma 1, lettera a) ed all'art. 4, dalle ore 9,00 del
decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'art.
6, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
c) per le categorie dei lavoratori non comunitari di cui all'art.
3, comma 1, lettera b), dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell'accordo di cui alla citata
disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 8 1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome. 2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessita' riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1. 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista dall'art. 4, comma 1.
Art. 9
1. Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente
decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita
circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, che e' comunicata sui
siti web degli stessi anzidetti ministeri, contestualmente alla
pubblicazione del presente decreto.
Roma, 7 luglio 2020
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Fraccaro
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 1843