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Decreto flussi 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2020 .

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020.
(GU n.252 del 12-10-2020)
 
Vedi la allegata Circolare
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  dello   straniero,   di   seguito   «testo   unico
dell'immigrazione»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del  testo   unico
dell'immigrazione, che prevede che la  determinazione  annuale  delle
quote massime di stranieri da ammettere nel  territorio  dello  Stato
avviene con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
secondo  la  procedura  ivi  disciplinata,  sulla  base  dei  criteri
generali individuati nel documento programmatico  triennale  relativo
alla politica dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio
dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del  decreto  di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria,  con  proprio  decreto,  entro  il  30
novembre,  nel  limite  delle  quote  stabilite  nell'ultimo  decreto
emanato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Rilevato che il documento  programmatico  triennale  non  e'  stato
emanato; 
  Ravvisata la necessita' di procedere in via transitoria a  definire
i flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020 nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84  del  9  aprile
2019, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso
dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato  per  l'anno
2019, che ha previsto una quota complessiva di 30.850  cittadini  non
comunitari per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro  subordinato
stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo; 
  Rilevato che per l'anno 2020 e' necessario prevedere una  quota  di
ingresso di lavoratori non  comunitari  per  lavoro  subordinato  non
stagionale, da destinare alle esigenze dei settori dell'autotrasporto
merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero; 
  Rilevato, altresi', che per l'anno 2020 e' necessario prevedere una
quota di ingresso di lavoratori non comunitari, residenti all'estero,
che hanno partecipato  a  corsi  di  formazione  professionale  e  di
istruzione nei Paesi di origine, ai sensi  dell'art.  23  del  citato
testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare  continuita'  ai
rapporti di cooperazione con i Paesi terzi; 
  Rilevato che, ai  sensi  dell'art.  21  del  medesimo  testo  unico
sull'immigrazione,  e'  opportuno  prevedere  una  quota   d'ingresso
riservata ai lavoratori di origine italiana; 
  Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione  in  permessi  di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo; 
  Tenuto  conto,  inoltre,  delle  esigenze  di   specifici   settori
produttivi  nazionali  che   richiedono   lavoratori   autonomi   per
particolari settori imprenditoriali e professionali; 
  Ravvisata, infine, la necessita' di prevedere una quota di ingresso
di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale  da  ammettere  in
Italia per l'anno 2020, per le esigenze del settore  agricolo  e  del
settore turistico-alberghiero e che, allo scopo  di  semplificare  ed
ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali
da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le istanze di
nulla osta al lavoro  pluriennale,  riservando  una  specifica  quota
all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale; 
  Ritenuto  inoltre  che,  al  fine  di   contrastare   il   fenomeno
dell'impiego  irregolare  di  lavoratori   stagionali   nel   settore
agricolo, e' utile promuovere, in via sperimentale, la partecipazione
delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello  stesso
settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle
istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una
specifica quota all'interno  della  quota  stabilita  per  il  lavoro
stagionale; 
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare,  in  via  di
programmazione transitoria, nel limite  della  quota  complessiva  di
30.850  unita'  per  l'ingresso   di   lavoratori   non   comunitari,
autorizzata per l'anno 2019 con il citato decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri del 12 marzo 2019; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
settembre 2019,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  onorevole  dott.  Riccardo
Fraccaro, e' stata conferita la delega per la firma di decreti,  atti
e provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari per l'anno 2020, sono  ammessi  in  Italia,
per motivi di lavoro subordinato stagionale e  non  stagionale  e  di
lavoro  autonomo,  i  cittadini  non  comunitari  entro   una   quota
complessiva massima di 30.850 unita'. 
                               Art. 2 
 
  1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito della quota massima indicata
all'art. 1, per motivi di lavoro  subordinato  non  stagionale  e  di
lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850
unita'. 
                               Art. 3 
 
  1. Nell'ambito della quota indicata all'art.  2,  sono  ammessi  in
Italia per motivi di lavoro subordinato non  stagionale  nei  settori
dell'autotrasporto   merci   per   conto   terzi,   dell'edilizia   e
turistico-alberghiero,  6.000   cittadini   dei   Paesi   che   hanno
sottoscritto  o  stanno  per  sottoscrivere  specifici   accordi   di
cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti: 
    a) n. 4.500 lavoratori subordinati non  stagionali  cittadini  di
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina,  Corea  (Repubblica
di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador,  Etiopia,  Filippine,
Gambia, Ghana, Giappone, India,  Kosovo,  Mali,  Marocco,  Mauritius,
Moldova,  Montenegro,  Niger,  Nigeria,   Pakistan,   Repubblica   di
Macedonia del Nord,  Senegal,  Serbia,  Sri  Lanka,  Sudan,  Tunisia,
Ucraina; 
    b) n. 1.500 lavoratori subordinati non  stagionali  cittadini  di
Paesi con i quali nel corso dell'anno 2020 entrino in vigore  accordi
di cooperazione in materia migratoria. 
  2. Per il settore dell'autotrasporto merci per  conto  terzi,  sono
ammessi  in  Italia  i  lavoratori  cittadini  dei   Paesi   compresi
nell'elenco indicato al comma 1, lettera a), del  presente  articolo,
che rilasciano patenti di guida  equipollenti  alla  categoria  CE  e
convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocita'. 
                               Art. 4 
 
  1. Nell'ambito della quota indicata all'art.  2,  sono  ammessi  in
Italia 100 cittadini stranieri non comunitari  residenti  all'estero,
che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art.  23  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. 
  2. E' inoltre consentito l'ingresso in  Italia,  nell'ambito  della
quota indicata all'art. 2,  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non
stagionale e  di  lavoro  autonomo,  di  100  lavoratori  di  origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado  in
linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela. 
  3. Nell'ambito della quota prevista all'art. 2, e'  autorizzata  la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 
    a) n. 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 
    b) n. 1.500 permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o
formazione professionale; 
    c) n. 200 permessi di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro
dell'Unione europea. 
  4.  E'  inoltre  autorizzata,  nell'ambito  della  quota   indicata
all'art. 2, la  conversione  in  permessi  di  soggiorno  per  lavoro
autonomo di: 
    a) n.  370  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o
formazione professionale; 
    b) n. 20 permessi di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea. 
                               Art. 5 
 
  1.  E'  consentito  l'ingresso  in  Italia  per  motivi  di  lavoro
autonomo,  nell'ambito  della  quota  prevista  all'art.  2,  di  500
cittadini non  comunitari  residenti  all'estero,  appartenenti  alle
seguenti categorie: 
    a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di
interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego  di  risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno  di
tre nuovi posti di lavoro; 
    b) liberi professionisti  che  intendono  esercitare  professioni
regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a
livello nazionale da  associazioni  iscritte  in  elenchi  tenuti  da
pubbliche amministrazioni; 
    c)  titolari  di  cariche  societarie  di  amministrazione  e  di
controllo espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11
maggio 2011, n. 850; 
    d) artisti di  chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11
maggio 2011, n. 850; 
    e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi  della  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  in
presenza dei  requisiti  previsti  dalla  stessa  legge  e  che  sono
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. 
                               Art. 6 
 
  1. Nell'ambito  della  quota  massima  indicata  all'art.  1,  sono
ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei
settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non  comunitari
residenti all'estero entro una quota di 18.000 unita'. 
  2. La quota indicata al comma 1 del presente  articolo  riguarda  i
lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei  Paesi
indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto. 
  3. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente
articolo, e' riservata una quota di 1.000 unita' per i lavoratori non
comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera
a),  che  abbiano  fatto  ingresso  in  Italia  per  prestare  lavoro
subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti  e
per i quali il datore di lavoro  presenti  richiesta  di  nulla  osta
pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 
  4. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente
articolo, e' inoltre riservata per il settore agricolo, una quota  di
6.000 unita'  ai  lavoratori  non  comunitari,  cittadini  dei  Paesi
indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), le  cui  istanze  di  nulla
osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche  pluriennale,
siano presentate dalle organizzazioni  professionali  dei  datori  di
lavoro indicate nella circolare interministeriale  emanata  ai  sensi
del successivo art.  9.  Tali  organizzazioni  assumono  l'impegno  a
sovraintendere alla conclusione del procedimento  di  assunzione  dei
lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti
di lavoro, ivi compresi gli  adempimenti  di  comunicazione  previsti
dalla normativa vigente, secondo le modalita' precisate nella  citata
circolare interministeriale di cui al successivo art. 9. 
                               Art. 7 
 
  1. I termini per  la  presentazione  delle  domande  ai  sensi  del
presente decreto decorrono: 
    a) per  le  categorie  dei  lavoratori  non  comunitari  indicate
all'art. 3, comma 1, lettera a) ed all'art. 4,  dalle  ore  9,00  del
decimo giorno successivo alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
    b) per i lavoratori non comunitari stagionali  previsti  all'art.
6, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana; 
    c) per le categorie dei lavoratori non comunitari di cui all'art.
3, comma 1, lettera  b),  dalle  ore  9,00  del  quindicesimo  giorno
successivo  alla  pubblicazione  dell'accordo  di  cui  alla   citata
disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
                               Art. 8 
 
  1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale  e  non  stagionale,
previste dal presente  decreto,  sono  ripartite  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del
lavoro, le regioni e le province autonome. 
  2.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
qualora il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  rilevi
quote significative non utilizzate tra quelle previste  dal  presente
decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla  base  delle
effettive  necessita'  riscontrate  nel  mercato  del  lavoro,  fermo
restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1. 
  3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394   con
riferimento  alla  redistribuzione  della  quota  di  lavoratori  non
comunitari formati all'estero prevista dall'art. 4, comma 1. 
                               Art. 9 
 
  1. Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente
decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con  apposita
circolare congiunta del Ministero  dell'interno,  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  del  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale,  che  e'  comunicata  sui
siti web  degli  stessi  anzidetti  ministeri,  contestualmente  alla
pubblicazione del presente decreto. 
 
    Roma, 7 luglio 2020 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                  Il Sottosegretario di Stato         
                           alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
                                            Fraccaro                  
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 1843 
 

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