IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti:
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020
concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Ravvisata la necessita' di supportare i comuni interessati
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19, mediante un primo
incremento del fondo di solidarieta' comunale;
Considerato che l'importo spettante a ciascun comune, a titolo di
contributo a rimborso della spesa sostenuta, e' predeterminato
attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in
ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite
di ciascun comune e il valore medio nazionale;
Sentita l'Associazione italiana comuni italiani (ANCI);
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Sentiti i Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche
sociali;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Risorse da destinare a misure urgenti
di solidarieta' alimentare
1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto
delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno,
entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more
del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il
pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro
386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a
statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed
euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con
imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a
titolo di misure urgenti di solidarieta' alimentare.
2. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'art.
161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si
applicano alle spettanze per l'anno 2020.
3. In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le
risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con
delibera di giunta.
Art. 2
Riparto risorse per solidarieta' alimentare
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite ai comuni di cui
agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza individuati secondo i
seguenti criteri :
a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320
milioni, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente di
ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c);
b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80
milioni e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito
pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata
per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono
quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,
all'indirizzo:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl
ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes
c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non puo' in
ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere
conto del piu' lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il
contributo assegnato ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente
del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al
punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila
abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad
assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.
2. Le risorse spettanti ai comuni delle Regioni Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono assegnate alle predette autonomie che provvedono al
successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio
territorio.
3. I comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarieta'
alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal
fine e' autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari
presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare
confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano
le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18.
4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo,
nonche' delle donazioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, ciascun comune e' autorizzato all'acquisizione, in
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco
pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessita'.
5. I comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui
al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo settore.
Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione
dei beni, i comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti
attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del
Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile
l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo.
Per le attivita' connesse alla distribuzione alimentare non sono
disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del
Terzo settore e dei volontari coinvolti.
6. L'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la
platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato
di bisogno, per soddisfare le necessita' piu' urgenti ed essenziali
con priorita' per quelli non gia' assegnatari di sostegno pubblico.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
Allegato 1 - Contributo spettante a ciascun comune per misure
urgenti
di solidarieta' alimentare (valori in euro)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2 - Contributo spettante a ciascun comune per misureurgenti
di solidarieta' alimentare (valori in euro)
Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta
Parte di provvedimento in formato grafico