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Il credito di imposta sul canone locazione negozi e botteghe, relativo all'emergenza sanitaria

 

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/e/2020 fornisce chiarimenti chiarimenti sul credito d’imposta previsto dall'art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il canone di locazione del mese di marzo, relativo agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 negozi e botteghe.

Il credito d’imposta non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali

L’articolo 65 prevede che “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, “negozi e botteghe” (il credito d’imposta non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione).

                         Art. 65 
 
              (Credito d'imposta per botteghe e negozi) 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica
da  COVID-19,  ai   soggetti   esercenti   attivita'   d'impresa   e'
riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura  del
60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese
di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attivita' di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
11 marzo 2020 ed e' utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 126. 
 

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate prevede:

- l’istituzione del codice tributo 6914 per l’utilizzo del credito in compensazione esclusivamente mediante modello in F24;

- la spendibilità immediata di tale credito, in quanto si tratta di un codice tributo utilizzabile dal prossimo 25 marzo.

- Il modello F24 si può presentare presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e gli intermediari abilitati.

- Sul modello F24, il codice tributo 6914 si trova nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

- Il campo “anno di riferimento” indica l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, formato “AAAA”.

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