Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n 60 del 8 marzo 2020);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante “Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia”;
Visto i principi del decreto del Ministro della Giustizia del 21 marzo 2011, n. 44 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 89 del 18.4.2011) recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24” come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012, n. 209, e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48;
EMANA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
ART. 1 (Ambito di applicazione) Il presente provvedimento individua i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall’art. 2, commi secondo, lett. f), e settimo, del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, nonché, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti dall’art. 2, comma ottavo, del medesimo decreto legge.
ART. 2 (Svolgimento delle udienze civili) Nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma secondo, lett. f), del Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell’Amministrazione e di cui alle Ministero della Giustizia - m_dg.DOG07.10/03/2020.0003413.ID pag. 1 di 2 note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams. I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest’amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.
ART. 3 (Svolgimento delle udienze penali) Le udienze penali di cui al settimo comma dell’art. 2 del Decreto Legge 8 maggio 2020, n. 11, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell’art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall’art. 2 del presente provvedimento laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.
ART. 4 (Pubblicità) Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici ed è comunicato a tutti gli uffici giudiziari.
Il Direttore Generale S.I.A. Ministero della Giustizia - m_dg.DOG
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