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Il Decreto del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381)
(GU n.52 del 1-3-2020)

  • Vedi QUI il testo del DPCM 1.3.2020 (Gazzetta Ufficiale)

  • IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
    urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
    epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
    febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
    febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
    contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
    febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
    decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
    materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
    COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
    2020;
    Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020,
    recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 -
    nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
    2020;
    Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020,
    recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 -
    nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio
    2020;
    Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020,
    recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della
    malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
    44 del 22 febbraio 2020;
    Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con
    il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della
    Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in
    data 22 febbraio 2020;
    Viste, altresi', le ordinanze adottate dal Ministro della salute
    d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
    Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23
    febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25
    febbraio 2020;
    Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute
    d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio
    2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
    Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
    gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
    sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
    Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
    con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
    sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
    all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
    Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
    carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
    casi sul territorio nazionale;
    Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli
    interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio
    2020, n. 6, disponendo, dalla data di efficacia del presente
    provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i
    decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati;
    Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
    epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
    rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
    nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
    internazionale ed europea;
    Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato
    tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del
    dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
    nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;
    Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
    dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
    Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
    trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
    alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
    turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
    amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli
    affari regionali e le autonomie, nonche' sentiti i Presidenti delle
    Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto,
    Piemonte, Liguria, Marche e il Presidente della Conferenza dei
    Presidenti delle regioni;

    Decreta:

    Art. 1

    Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui
    all'allegato 1

    1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
    SARS-COV2-2019/2020, nei comuni indicati nell'allegato 1, sono
    adottate le seguenti misure di contenimento:
    a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all'allegato 1 da
    parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;
    b) divieto di accesso nei comuni di cui all'allegato 1;
    c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
    natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o
    privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso,
    anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
    d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art.
    2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di
    ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione
    superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta
    Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilita' di
    svolgimento di attivita' formative a distanza;
    e) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di
    scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
    comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
    ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;
    f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
    degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del
    codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
    legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle
    disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali
    istituti e luoghi;
    g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva
    l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita', secondo
    le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del prefetto
    territorialmente competente;
    h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private,
    indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
    i) chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad esclusione di
    quelle di pubblica utilita', dei servizi pubblici essenziali di cui
    agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli
    esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita',
    secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del
    prefetto territorialmente competente;
    j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche'
    agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita'
    indossando dispositivi di protezione individuale o adottando
    particolari misure di cautela individuate dal dipartimento di
    prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
    k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone,
    terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche
    non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima
    necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste
    dai prefetti territorialmente competenti;
    l) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, ad
    esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica
    utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che
    possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita' a
    distanza. Il prefetto, d'intesa con le autorita' competenti, puo'
    individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita'
    necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni
    alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo
    biologico di piante e animali;
    m) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i
    lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o
    nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno
    dei comuni di cui all'allegato 1.
    2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1, non si
    applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia,
    del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle forze armate,
    nell'esercizio delle proprie funzioni.
    Art. 2

    Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle
    province di cui agli allegati 2 e 3

    1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
    COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 sono
    adottate le seguenti misure di contenimento:
    a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni
    ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o
    privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e
    competizioni, nonche' delle sedute di allenamento, all'interno di
    impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da
    quelli di cui all'allegato 1. E' fatto divieto di trasferta dei
    tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2
    per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si
    svolgono nelle restanti regioni e province;
    b) e' consentito lo svolgimento delle attivita' nei comprensori
    sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione
    dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la
    presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza
    (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
    c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni
    organizzate, di carattere non ordinario, nonche' degli eventi in
    luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale,
    ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma
    aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema,
    teatri, discoteche, cerimonie religiose;
    d) apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di
    misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
    tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e
    tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la
    distanza tra loro di almeno un metro;
    e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per
    l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
    n. 65 e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e
    grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di
    formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di
    Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi
    professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
    universita' per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in
    formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in
    medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle
    professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilita' di
    svolgimento di attivita' formative a distanza;
    f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
    della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del
    paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a
    condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalita' di
    fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di
    persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
    locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare
    la distanza tra loro di almeno un metro;
    g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad
    esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei
    candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera
    telematica, nonche' ad esclusione dei concorsi per il personale
    sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione
    all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per
    il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza
    delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica
    amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
    h) svolgimento delle attivita' di ristorazione, bar e pub, a
    condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e
    che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
    locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la
    distanza tra loro di almeno un metro;
    i) apertura delle attivita' commerciali diverse da quelle di cui
    alla lettera h) condizionata all'adozione di misure organizzative
    tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita'
    contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone,
    tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali
    aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la
    possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra i
    visitatori;
    j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza,
    da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
    k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti
    nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
    l) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e
    tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a
    gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a
    livello regionale;
    m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le
    modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a
    strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e
    coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.
    2. Nelle sole province di cui all'allegato 3 si applica altresi' la
    seguente misura:
    a) chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e
    grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti
    all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle
    farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi
    alimentari.
    3. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza
    si applica altresi' la seguente misura:
    a) sospensione delle attivita' di palestre, centri sportivi,
    piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta
    eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
    essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri
    ricreativi.
    4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di
    appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1, sino al 15
    marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle
    attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita' urgenti, il
    Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo,
    puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche
    in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre
    1960, n. 1196.
    Art. 3

    Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

    1. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti
    misure:
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di
    prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria
    previste dall'Organizzazione mondiale della sanita' e applica le
    indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
    previste dal Ministero della salute;
    b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
    legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
    grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
    amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
    ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
    misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui
    all'allegato 4;
    c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
    di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
    locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
    alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del
    25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
    degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
    mani;
    d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
    diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione
    igienico sanitarie elencate nell'allegato 4 presso gli esercizi
    commerciali;
    e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
    adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
    f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e
    private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere
    adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti
    ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la
    possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra di
    loro;
    g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal
    quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del
    presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio
    epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della
    sanita', o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui
    all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di
    prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche'
    al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al
    pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalita' di
    trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite
    dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti
    dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; in caso
    di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero
    verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle
    centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione ai
    servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.
    2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
    territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
    comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione
    della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito
    indicate:
    a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
    possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
    percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai
    fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
    b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
    l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato
    sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita'
    al fine di assicurare la massima adesione;
    c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
    l'isolamento fiduciario l'operatore di sanita' pubblica informa
    inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto e' assistito anche ai fini
    dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES.
    25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
    d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
    l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
    indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara
    che per motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena,
    specificando la data di inizio e fine.
    3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:
    a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
    soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
    conviventi;
    b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
    contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
    da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
    comparsa di sintomi;
    c) informare la persona circa la necessita' di misurare la
    temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
    4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo e'
    indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita'
    dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione
    e l'applicazione delle seguenti misure:
    a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni
    dall'ultima esposizione;
    b) divieto di contatti sociali;
    c) divieto di spostamenti e/o viaggi;
    d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
    sorveglianza;
    5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
    a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di sanita'
    pubblica;
    b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del
    protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
    c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo
    un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
    ospedale, ove necessario.
    6. L'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare
    quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della
    persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
    aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanita' pubblica procede
    secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero
    della salute.
    7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di
    prevenzione di cui all'allegato 4.
    Art. 4

    Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale

    1. Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
    misure:
    a) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
    a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
    durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
    Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni
    rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
    dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
    individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art.
    22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica
    anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito
    dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
    b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
    le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,
    programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
    sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;
    c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui
    all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle
    scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva
    soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15
    novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n.
    6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del
    15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in
    deroga alle disposizioni vigenti;
    d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attivita'
    didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono
    attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della
    sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo
    alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';
    e) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore
    dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in
    ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020,
    la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto
    legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    f) nelle Universita' e nelle Istituzioni di Alta Formazione
    Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non e' consentita, per le
    esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
    la partecipazione degli studenti alle attivita' didattiche o
    curriculari, le attivita' medesime possono essere svolte, ove
    possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime
    Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche
    esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le
    Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al
    ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto
    necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il
    recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari
    ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che
    risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
    g) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le
    esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
    la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle
    Universita' e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale
    e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con
    modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e
    Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
    studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al
    precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
    caso individuandone le relative modalita', il recupero delle
    attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni
    altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
    completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli
    studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini
    della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle
    relative valutazioni;
    h) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
    salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
    superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
    del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
    giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
    contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
    garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
    generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
    nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
    per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai
    Comuni di cui all'allegato 1, sino al termine dello stato di
    emergenza.
    Art. 5

    Esecuzione e monitoraggio delle misure

    1. Il prefetto territorialmente competente, informando
    preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
    misure di cui all'art. 1, nonche' monitora l'attuazione delle
    restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il
    prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il
    possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
    delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
    dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia
    autonoma interessata.
    Art. 6

    Disposizioni finali

    1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto
    dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni
    contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020.
    2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
    cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio
    dei ministri 23 febbraio 2020, nonche' il decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresi' di produrre
    effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e
    urgente, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge
    23 febbraio 2020, n. 6.
    Roma, 1° marzo 2020

    Il Presidente
    del Consiglio dei ministri
    Conte

    Il Ministro della salute
    Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
346
Allegato 1

Comuni:
1) nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
l) Terranova dei Passerini.
2) nella Regione Veneto:
a) Vo'.
Allegato 2

Regioni:
a) Emilia-Romagna;
b) Lombardia;
c) Veneto.
Province:
a) Pesaro e Urbino;
b) Savona.
Allegato 3

Province:
a) Bergamo;
b) Lodi;
c) Piacenza;
d) Cremona.
Allegato 4

Misure igieniche:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per
il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o
alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o
si assiste persone malate.

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