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Auto d'epoca: bollo, tasse, assicurazione

 

 

RISOLUZIONE N. 112/E
Ro Roma, 29 NOVEMBRE 2011
OGGETTO: Interpello - interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
- Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli
autoveicoli e i motoveicoli di “particolare interesse storico e
collezionistico” - articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre
2000, n. 342
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione
dell’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stato esposto il
seguente
QUESITO
TIZIO, titolare di un motoveicolo immatricolato nell’anno 1986 ed
individuato nell’elenco dei modelli dei motoveicoli di particolare interesse storico e
collezionistico della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) valido per il 2011,
chiede di conoscere il corretto trattamento tributario applicabile, ai fini delle tasse
automobilistiche, al proprio motoveicolo ultraventennale.
L’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 dispone
l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i
motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” costruiti da almeno
20 anni.
L’articolo 63, comma 3, dispone, inoltre, che i veicoli e i motoveicoli per i
quali è possibile fruire dell’esenzione devono essere individuati dall’Automobilclub
Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), con propria
determinazione.
Direzione Centrale Normativa 2
L’interpellante chiede di conoscere con quali modalità debba essere
comprovata la sussistenza del requisito del “particolare interesse storico e
collezionistico”.
Il quesito proposto assume rilevanza in quanto l’articolo 60, comma 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice dalla Strada) stabilisce che
“rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e
collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI,
Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”.
Il contribuente istante chiede, quindi, di conoscere se per beneficiare
dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui all’articolo 63,
comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per il proprio motoveicolo, sia
necessaria l’iscrizione nei registri della Federazione Motociclistica Italiana.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente ritiene di poter usufruire dell’esenzione dal pagamento della
tassa automobilistica, pur non essendo iscritto alla FMI.
A parere dell’istante, infatti, qualora si ritenesse di subordinare il
riconoscimento del predetto beneficio fiscale all’obbligo di iscrizione ad
associazioni private come l’ASI o la FMI si realizzerebbe una “disparità di
trattamento per situazioni uguali (motocicli ultraventennali iscritti e non)”.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, occorre ricordare che la competenza nella gestione degli
interpelli dell’Agenzia delle entrate è limitata alle tasse automobilistiche dovute dai
soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, nonché a quelle riguardanti i
veicoli in temporanea importazione di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto 3
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (circolare 16 maggio 2005, n. 23 e circolare 5
ottobre 2005, n. 43).
Tenuto conto che il contribuente istante è residente in un comune della
Sardegna si rappresenta, quindi, quanto segue:
- l’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, disciplinante le “tasse
automobilistiche per particolari categorie di veicoli”, prevede, al comma 1,
l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i
motoveicoli che hanno compiuto trent’anni dall’anno di prima
immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. A tal fine, viene
predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI) e per i
motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito
elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli;
- il comma 2 dell’articolo 63 estende l’esenzione anche agli autoveicoli e
motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”, per i quali il
termine predetto è ridotto a venti anni. Come ribadito dall’Agenzia delle entrate,
con circolare 16 novembre 2000, n. 207, l’articolo 63, comma 2, definisce di
“particolare interesse storico e collezionistico” i veicoli costruiti specificamente
per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche
in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed infine i veicoli che
rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro
rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume;
- il comma 3 dell’articolo 63 dispone, inoltre, che “I veicoli indicati al comma 2
sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli,
anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente”.
La norma stabilisce, infine, che i veicoli di cui ai predetti commi 1 e 2 sono
assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di
circolazione forfettaria annua. 4
Pertanto, l’articolo 63, comma 2, estende il trattamento di esenzione dalle
tasse automobilistiche, previsto dal comma 1 per i veicoli ultratrentennali - non
adibiti ad uso professionale - ai veicoli ultraventennali di particolare interesse
storico e collezionistico, individuati dall’ASI o dalla FMI con propria
determinazione.
Si osserva che, per i veicoli ultraventennali, a differenza dei veicoli di cui al
comma 1, l’esenzione non spetta in ragione del solo presupposto della vetustà, ma è
subordinata alla preventiva determinazione annuale di enti associativi riconosciuti
dalla legge, quali l’ASI e l’FMI.
Al riguardo, si rileva che i commi 2 e 3 del citato articolo 63 della legge 21
novembre 2000, n. 342, non delineano alcuna procedura di tipo autorizzatorio, né
viene prevista, per il riconoscimento del regime di favore, l’iscrizione nei registri
tenuti dall’ASI o dalla FMI o in altro registro storico.
In sostanza, per fruire del beneficio fiscale in commento non viene
espressamente richiesta l’iscrizione del veicolo nei predetti registri, come è, invece,
disposto dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Codice dalla Strada) secondo cui “ rientrano nella categoria dei motoveicoli e
autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione
in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI”.
A seguito di apposita richiesta di parere inviata dalla scrivente, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota R.U. 26300 del 19 settembre 2011 ha
chiarito che “ l’iscrizione in uno dei sopra citati registri è condizione necessaria
affinché un veicolo possa essere considerato e classificato, ai fini delle disposizioni
contenute nel codice della strada, di interesse storico e collezionistico”. A parere
del Ministero delle Infrastrutture, quindi, le previsioni dettate dal Codice della
Strada non esplicano effetti in ordine al regime fiscale applicabile ai veicoli in
argomento. 5
Pertanto, i principi dettati dall’articolo 60 non esplicano effetti in ordine alla
individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di “particolare interesse storico e
collezionistico” disciplinati dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre
2000, n. 342.
Quanto sopra trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale del 23
dicembre 2005, n. 455 che in relazione all’articolo 60, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, afferma che tale “disposizione individua i veicoli
di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale
(…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa
automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina
nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di
“particolare” interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse
storico e collezionistico”.
Come affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza “ la
individuazione dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi è rimessa, ai sensi del
successivo comma 3, all’ASI (Automobilclub Storico Italiano) e alla FMI
(Federazione Motociclistica Italiana)”.
Ai fini dell’individuazione dei veicoli ultraventennali di particolare interesse
storico, l’applicazione della disposizione fiscale recata dall’articolo 63 è, tuttavia,
subordinata alla sussistenza di una determinazione dell’ASI o della FMI.
In considerazione del disposto dell’articolo 63, si ritiene che possano
beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e
collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all’ASI o
alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base
alle caratteristiche precisate dal comma 2, lettere a), b), c) del citato articolo (veicoli
costruiti per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica,
anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; veicoli che pur non
appartenendo alle predette categorie rivestano un particolare interesse storico o 6
collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di
costume).
L’esenzione dalla tassa automobilistica trova, quindi, applicazione qualora il
veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte dai suddetti enti che
individuano in maniera definita le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 63, comma 2, per beneficiare delle agevolazioni fiscali in
commento.
In assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle suddette
determinazioni, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata
dall’ASI o dalla FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di
“particolare interesse storico e collezionistico” in quanto possiede i requisiti
prescritti dalla norma agevolativa (articolo 63, comma 2, lettere a, b e c).
Con riferimento al quesito in esame, tenuto conto che il contribuente
rappresenta che il proprio motoveicolo risulta specificamente individuato nell’elenco
dei modelli indicati nella determinazione della FMI per il 2011 dallo stesso prodotta,
si ritiene che possa trovare applicazione il regime di esenzione disciplinato
dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per i veicoli
ultraventennali di “particolare interesse storico e collezionistico”.
In caso di utilizzazione sulla pubblica strada, il contribuente sarà tenuto
esclusivamente al versamento della tassa forfettaria di circolazione, come previsto
dal comma 4 del citato articolo 63.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE

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