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Modifica della procedura di liquidazione dell'onorario per il difensore di parte ammessa a Patrocinio a spese dello Stato

Modifica della procedura di liquidazione dell'onorario per il difensore di parte ammessa a Patrocinio a spese dello Stato

(06.04.2016)

Con la Legge di stabilità del 2016 è' stato modificato l’art. 83 DPR 115/2002 (t.u. in materia di spese di giustizia) sui tempi di presentazione della istanza di liquidazione dell'onorario del difensore, e quindi della liquidazione, in materia di patrocinio a spese dello Stato

La L. 208/2015, al comma 783, aggiunge, all’articolo 83 del Dpr 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), il comma 3-bis, il quale dispone che il decreto di liquidazione è «emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».

Col nuovo comma 3-bis del citato art. 83, non sarà più consentito neppure avanzare la richiesta di liquidazione quando il processo è già stato definito e la domanda potrebbe essere dichiarata inammissibile. 

Si riporta l'art. 83 del DPR. 115 del 2002:

  • ARTICOLO N.83

     Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte.

  • 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico (1) .

    2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

    3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

    3-bis. Il decreto di pagamento e' emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta (2).

    (1) Comma modificato dall'articolo 3 della legge 24 febbraio 2005, n. 25.

    (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 783, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

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