| home | indice | Studio Legale dell'Avv. Marco Pepe | |
(Circolare n.400/A/200914.201 del 11.3.2009)
(8 luglio 2010) Tutti gli immigrati che risiedono in Italia e che sono in attesa del rilascio del permesso di soggiorno possono uscire dall'Italia e rientrarci senza alcun problema. Infatti, il Ministero dell'Interno in data 11 marzo 2009 ha autorizzato l'uscita ed il rientro degli stranieri in possesso della sola ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno. L'unico ostacolo è rappresentato che tutti gli stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno possono uscire e rientrare dal territorio italiano mediante attraversamento della medesima frontiera esterna italiana. Mentre gli stranieri che sono in attesa del primo permesso di soggiorno non possono rientrare in Italia se non sono in possesso del primo permesso di soggiorno quindi non possono uscire soltanto con la ricevuta rilasciata dalle Poste Italiane la momento della domanda per il rilascio del permesso di soggiorno. Tuttavia, chi si trova in questa condizione dovrà fare domanda per il rilascio di un permesso provvisorio. Tale tipo di permesso viene rilasciato dalla Questura Centrale per motivi di urgenza o familiari. Mentre chi non ha fatto domanda per il rilascio di questo tipo di permesso non potrà rientrare nel territorio italiano. L'unica via di uscita è fare domanda all'Ambasciata d'Italia nel proprio paese d'origine per ottenere il visto di reingresso. Il problema però e temporale nel senso che le autorità consolari ci mettono da 1 a tre mesi prima di rilasciare il visto di reingresso. Segue la circolare del Ministero dell'Interno del 11 marzo 2009 : Gli stranieri in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno possono uscire dall'Italia e rientrarci se in possesso: della ricevuta rilasciata da Poste Italiane S.p.A. che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, del titolo di soggiorno scaduto, del passaporto o altro documento equipollente. La stessa facilitazione è consentita agli stranieri che hanno presentato domanda per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare a condizione che: l'uscita e il rientro avvengano attraverso una qualunque frontiera esterna italiana (circolare 11 marzo 2009); lo straniero esibisca il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, unitamente al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane S.p.A.; il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso. |
|