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Ministero dell'interno
Circolare  5-8-2009 n. 11001/118/5
Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
Emanata dal Ministero dell'interno, Gabinetto del Ministro.

Disposizioni in materia di immigrazione, cittadinanza, stato civile e iscrizione anagrafica

L'art. 1, ripartito in 32 commi, contiene larga parte delle disposizioni in materia di immigrazione, qui di seguito elencate sulla base del rilievo che rivestono nello spirito complessivo della legge.

Tra le previsioni più significative va subito segnalata quella di cui al comma 16 che prevede l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il reato, di natura contravvenzionale, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Per esso non è ammessa oblazione. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non è necessario il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria competente ad accertare lo stesso reato. Il giudice nel pronunciare sentenza di condanna, qualora non ricorrano cause ostative, può sostituire la pena con l'applicazione della misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Intervenendo poi sulla competenza penale del giudice di pace, viene introdotto un rito accelerato per i reati procedibili d'ufficio, ivi incluso il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (c. 17).

Il comma 1 contiene l'interpretazione autentica della circostanza aggravante della clandestinità, escludendone espressamente i cittadini comunitari; il comma 5 inserisce le fattispecie più gravi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina tra le finalità aggravanti dell'associazione per delinquere.

Quanto al riconoscimento dello status di rifugiato, si modificano le procedure per il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni relative alle domande di riconoscimento prevedendo la facoltà del Ministero dell'interno di costituirsi in giudizio (c. 13).

Ulteriori modifiche di rilievo al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono quelle che prevedono l'introduzione:

- di un contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e un fondo per il rimpatrio degli stranieri (c. 22, lett. b e n);

- del test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (c. 22, lett. i);

- del prolungamento del periodo di trattenimento fino a 180 giorni nei CIE (Centri di identificazione e espulsione) (c. 22, lett. l);

- dell'obbligo di esibire il permesso di soggiorno agli uffici pubblici ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, fatta eccezione per i provvedimenti inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, nonché alle attività sportive e ricreative a carattere temporaneo (c. 22, lett. g).

Vengono introdotti anche incentivi all'occupazione qualificata prevedendo, per gli stranieri che abbiano conseguito in Italia un dottorato o un master di secondo livello, la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di lavoro e semplificando le procedure di ingresso per lavoro per alcune categorie di lavoratori particolarmente qualificate. In tale ultimo caso, il nulla osta al lavoro viene sostituito da una comunicazione del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione che - ove nulla osti da parte del questore - la invia con modalità informatiche alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso (c. 22, lett. r).

Sono state, poi, introdotte norme che intervengono in senso restrittivo sulla disciplina dei ricongiungimenti familiari. Le disposizioni sono volte ad evitare, in particolare, il ricongiungimento dei coniugi poligami (c. 22, lett. s).

Viene altresì rimodulata la disciplina dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero già espulso che viola l'ordine di allontanamento disposto dal questore, di cui all'art. 14, commi 5-bis e seguenti, del TU sull'immigrazione. In tale contesto diventa delitto, punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, anche la predetta violazione commessa dallo straniero espulso perché non aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto da oltre sessanta giorni. La medesima sanzione si applica adesso anche allo straniero espulso perché la richiesta di rinnovo era stata rifiutata, ovvero perché si era trattenuto in violazione dell'obbligo di dichiarare la propria presenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. Qualora non sia possibile eseguire il nuovo provvedimento di espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, il questore ordina nuovamente allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni (c. 22, lettera m).

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, il comma 25 prevede l'obbligo per lo straniero di stipulare un "accordo di integrazione", articolato su crediti. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca de! titolo di soggiorno e l'espulsione amministrativa dello straniero. Lo stesso comma, peraltro, prevede specifici casi di esclusione.

Si segnala inoltre la disposizione del comma 29 che prevede l'estensione del rimpatrio assistito anche ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati che esercitano la prostituzione. Tale procedura deve essere applicata nell'interesse del minore e in ogni caso secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

La legge interviene anche sulla fattispecie del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del Testo Unico dell'immigrazione, ridefinendone le condotte, aumentando le pene e intervenendo sulle aggravanti (c. 26).

I commi 20 e 21 prevedono controlli più stringenti in materia di trasferimento di denaro secondo le modalità "money transfer". Per gli agenti in attività finanziaria che prestano detti servizi è stato introdotto l'obbligo di acquisire e di conservare per dieci anni copia del titolo di soggiorno del cittadino extracomunitario che ordina l'operazione nonché l'obbligo di segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza in caso di mancata presentazione del titolo di soggiorno, con trasmissione dei dati identificativi del soggetto.

La normativa incide significativamente anche sulla materia della cittadinanza, introducendo nella legge n. 91/1992 elementi di maggior rigore, e prevedendo la compartecipazione agli oneri sostenuti dallo Stato, dello straniero aspirante alla cittadinanza. Per una parte, le novità riguardano i soli procedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio e mirano a limitare il fenomeno del matrimoni cosiddetti «di comodo» diretti ad acquisire più celermente la cittadinanza italiana.

La durata minima del matrimonio necessaria all'acquisto dello status civitatis viene portata da sei mesi a due anni nei caso del coniuge straniero residente legalmente in Italia, mentre rimane ferma a tre anni nel caso del coniuge residente all'estero (i predetti termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi); viene prescritto, inoltre, che il regime matrimoniale debba persistere fino al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza (c. 11).

Le altre novità hanno un ambito di applicazione più ampio, riferendosi ai procedimenti di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.

Esse consistono, da un lato, nel pagamento da parte dello straniero interessato di un contributo di importo pari a 200 euro, dall'altro, nella necessità di allegare la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge, all'istanza o dichiarazione dell'interessato (c. 12).

Lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia deve esibire - oltre al nulla osta dell'autorità competente nel proprio paese - un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (c. 15).

Per l'iscrizione anagrafica e le relative richieste di variazione, è prevista la possibilità della verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza (c. 18); sono inoltre modificati i requisiti richiesti per l'alloggio (devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali) di cui deve dimostrare la disponibilità lo straniero che richieda il ricongiungimento familiare (c. 19).

Con il comma 28 si interviene inoltre sul Regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. n. 223 del 1989) relativamente alla cancellazione anagrafica dello straniero dopo sei mesi e non più dopo un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno.

Infine, un'altra disposizione collegata a quelle in materia di immigrazione è quella prevista dall'art. 3 della presente legge che, modificando l'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, introduce l'obbligo per le persone senza fissa dimora, che chiedono l'iscrizione nel comune ove hanno stabilito il proprio domicilio, di fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari per l'accertamento dell'effettiva sussistenza del domicilio prevedendo inoltre l'istituzione di un registro nazionale delle persone senza fissa dimora presso il Ministero dell'Interno (commi 38 e 39).