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 D.Lgs. 6-2-2007 n. 30
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
(modificato e integrato dal Decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32)

(agg. 2.5.08)

Epigrafe
Premessa
1. Finalità.
2. Definizioni.
3. Aventi diritto.
4. Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea.
5. Diritto di ingresso.
6. Diritto di soggiorno fino a tre mesi.
7. Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.
8. Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno.
9. Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari.
10. Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
11. Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea.
12. Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio.
13. Mantenimento del diritto di soggiorno.
14. Diritto di soggiorno permanente.
15. Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari.
16. Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea.
17. Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.
18. Continuità del soggiorno.
19. Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente.
20. Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico.
21. Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.
22. Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento.
23. Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani.
24. Norma finanziaria.
25. Norme finali e abrogazioni.

D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 .

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri .

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;


Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Finalità.

1. Il presente decreto legislativo disciplina:

a) le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

 

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

b) «familiare»:

1) il coniuge;

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

 

3. Aventi diritto.

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonchè ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

 

4. Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea.

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione è esercitato secondo le modalità stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

 

5. Diritto di ingresso.

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.

3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.

4. Nei casi in cui è esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non è disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

 5 – bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell’Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficiale di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.

6. Diritto di soggiorno fino a tre mesi.

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.

 

7. Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.

1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sè stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

d) è familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purchè questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

3. Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

 

8. Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno.

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

 

9. Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari.

1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonchè la data della richiesta.

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:

a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);

b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonchè la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sè e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonchè il visto di ingresso quando richiesto;

b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.

 

10. Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione è rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione:

a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonchè del visto di ingresso, qualora richiesto;

b) di un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.

4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.

5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonchè di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità.

6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

 

11. Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea.

1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.

2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sè e per i familiari di risorse sufficienti, affinchè non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonchè di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.

 

12. Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio.

1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.

2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;

b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;

c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;

d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno è comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sè e per i familiari di risorse sufficienti, affinchè non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonchè di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

 

13. Mantenimento del diritto di soggiorno.

1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finchè hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finchè non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finchè soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.

3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;

a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;

b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.

 

14. Diritto di soggiorno permanente.

1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.

2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.

3. La continuità del soggiorno non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonchè da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

 

15. Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari.

1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:

a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;

b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.

3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.

6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;

b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

 

16. Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea.

1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15.

2. L'attestato di cui al comma 1 può essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.

 

17. Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».

2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente è presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed è rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

3. Il rilascio dell'attestazione è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.

4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

 

18. Continuità del soggiorno.

1. La continuità del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonchè i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa di
cancellazione..

 

19. Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente.

1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.

2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.

4. La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

 

20. Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico.

1. Salvo quando previsto dall’articolo 21, il diritto di
ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei
loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può
essere limitato con apposito provvedimento solo per:
motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di
pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza.

2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche
quando la persona da allontanare appartiene ad una
delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22
maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di
ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni
o attività terroristiche, anche internazionali.
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono
quando la persona da allontanare abbia tenuto
comportamenti che costituiscono una minaccia
concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della
persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo
urgente l'allontanamento perche' la sua ulteriore
permanenza sul territorio è incompatibile con la civile
e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del
provvedimento, si tiene conto anche di eventuali
condanne, pronunciate da un giudice italiano o
straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o
tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o
per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie
indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69,
di eventuali ipotesi di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per i medesimi delitti, ovvero
dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di
provvedimenti di allontanamento disposti da autorità
straniere.
4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel
rispetto del principio di proporzionalita' e non possono
essere motivati da ragioni di ordine economico, nè da
ragioni estranee ai comportamenti individuali
dell'interessato che rappresentino una minaccia
concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica
sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica
di per se' l'adozione di tali provvedimenti
5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento,
si tiene conto della durata del soggiorno in Italia
dell'interessato, della sua età, della sua situazione
familiare e economica, del suo stato di salute, della sua
integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale
e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di
origine.
6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui
all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio
nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per
motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri
gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza.
7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno
soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti
dieci anni o che siano minorenni possono essere
allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o
per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo
l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del
minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata con legge 27 maggio 1991,n.176.
8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare
limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio
nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico
individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità,
nonchè altre malattie infettive o parassitarie
contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di
protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le
malattie che insorgono successivamente all'ingresso
nel territorio nazionale non possono giustificare
l'allontanamento.
9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di
allontanamento per motivi imperativi di pubblica
sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i
provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i
provvedimenti di allontanamento sono adottati dal
prefetto del luogo di residenza o dimora del
destinatario.
10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati,
salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello
Stato. Se il destinatario non comprende la lingua
italiana, il provvedimento è accompagnato da una
traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi
formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una
lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per
indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del
provvedimento in tale lingua, comunque in una delle
lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la
preferenza indicata dall'interessato.
Il provvedimento e' notificato all'interessato e riporta
le modalita' di impugnazione e, salvo quanto previsto
al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il
territorio nazionale che non puo' essere inferiore ad
un mese dalla data della notifica e, nei casi di
comprovata urgenza, puo' essere ridotto a dieci giorni.
Il provvedimento indica anche la durata del divieto di
reingresso che non puo' essere superiore a dieci anni
nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza
dello Stato e a cinque anni negli altri casi.
11. Il provvedimento di allontanamento per motivi di
sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di
pubblica sicurezza è immediatamente eseguito dal
questore e si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25
luglio1998,n.286.
12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del
provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il
termine fissato, il questore dispone l'esecuzione
immediata del provvedimento di allontanamento
dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano,
per la convalida del provvedimento del questore, le
disposizioni del comma 11.
13. Il destinatario del provvedimento di
allontanamento può presentare domanda di revoca del
divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del
provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della
durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni.
Nella domanda devono essere addotti gli argomenti
intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento
delle circostanze che hanno motivato la decisione di
vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla
domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione,
decide con atto motivato l'autorita' che ha emanato il
provvedimento di allontanamento. Durante l'esame
della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso
nel territorio nazionale.
14. Il destinatario del provvedimento di
allontanamento che rientra nel territorio nazionale in
violazione del divieto di reingresso, è punito con la
reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato,
ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice
puo' sostituire la pena della reclusione con la misura
dell'allontanamento immediato con divieto di
reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da
cinque a dieci anni.

L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal
questore, anche se la sentenza non e' definitiva.
15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a
tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale
in violazione della misura dell'allontanamento
disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.
16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito
direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice
provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e'
sempre adottato un nuovo provvedimento di
allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si
applicano le norme del comma 11.
17. I provvedimenti di allontanamento di cui al
presente articolo sono adottati tenendo conto anche
delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di
residenza o di dimora del destinatario del
provvedimento.

Procedimento penale pendente a carico del
destinatario del provvedimento di allontanamento

Art. 20- bis
1. Qualora il destinatario del provvedimento di
allontanamento di cui all'articolo 20, commi 11 e 12,
sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter,
3-quater e quinquies, del decreto legislativo 25 luglio
1998,n.286.
2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende
concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda
entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della
richiesta.
3. Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articolo 13,
comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286
del 1998, qualora si proceda per i reati di cui
all'articolo 380 del codice di procedura penale.
4. Quando il procedimento penale pendente sia
relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di
procedura penale, si può procedere all'allontanamento
solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a
misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso,
il destinatario del provvedimento di allontanamento,
sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte
offesa nello stesso, puo' essere autorizzato a rientrare
nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del
provvedimento, per il tempo strettamente necessario
all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di
partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali e'
necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza
dell'interessato possa procurare gravi turbative o
grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal questore,
anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare, su documentata richiesta del
destinatario del provvedimento di allontanamento, o
del suo difensore.

Autorità giudiziaria competente per la convalida dei
provvedimenti del Questore

Art.20-ter
1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal
questore ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, e'
competente il tribunale ordinario in composizione
monocratica.

Allontanamento per cessazione delle condizioni
che determinano il diritto di soggiorno

Art. 21
1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro
familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo' altresi'
essere adottato quando vengono a mancare le condizioni
che determinano il diritto di soggiorno dell'
interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal
Prefetto, territorialmente competente secondo la
residenza o dimora del destinatario, con atto motivato
e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato
tenendo conto della durata del soggiorno dell' interessato,
della sua eta', della sua salute, della sua integrazione
sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di
origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalita' di
impugnazione, nonche' il termine per lasciare il
territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un
mese.

Allontanamento per cessazione delle condizioni che
determinano il diritto di soggiorno

Art. 21
1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro
familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo'
altresi' essere adottato quando vengono a mancare le
condizioni che determinano il diritto di soggiorno
dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo
quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal
prefetto, territorialmente competente secondo la
residenza o dimora del destinatario, anche su
segnalazione motivata del sindaco del luogo di
residenza o dimora, con atto motivato e notificato
all'interessato.
Il provvedimento e' adottato tenendo conto della
durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta',
della sua salute, della sua integrazione sociale e
culturale e dei suoi legami con il Paese di origine.

Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1
non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio
nazionale.
Il provvedimento riporta le modalita' di
impugnazione, nonche' il termine per lasciare il
territorio nazionale, che non può essere inferiore ad
un mese. Se il destinatario non comprende la lingua
italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
20, comma 10.
3. Unitamente al provvedimento di allontanamento e'
consegnata all'interessato una attestazione di obbligo
di adempimento dell'allontanamento, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da
presentare presso un consolato italiano. Il
provvedimento di allontanamento di cui al comma 1
non puo' prevedere un divieto di reingresso sul
territorio nazionale.
4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare
allontanato sia individuato sul territorio dello Stato
oltre il termine fissato nel provvedimento di
allontanamento, senza aver provveduto alla
presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, e'
punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con
l'ammenda da 200 a 2.000 euro.

Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento

Art. 22
1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20 e'
ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio, sede di Roma.
2. Il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana
nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso
la procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata
avanti all'autorita' consolare Presso le stesse autorita' sono
eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere accompagnato
da una istanza di sospensione dell’esecutorietà del
provvedimento di allontanamento. Fino all'esito
dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del
provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il
provvedimento di allontanamento si basi su una
precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su
motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la
sicurezza dello Stato.

Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento

Art. 22
1. Avverso il provvedimento di allontanamento per
motivi di sicurezza dello Stato di cui all'articolo 20,
commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico può
essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
2. Avverso il provvedimento di allontanamento per
motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di
pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21
può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla
notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale
ordinario in composizione monocratica in cui ha sede
l'autorità che lo ha adottato. La parte può stare in
giudizio personalmente.
3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti
personalmente dall'interessato, possono essere
presentati anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare italiana; in tale caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro
all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai
funzionari della rappresentanza.

4. Avverso il provvedimento di allontanamento di
cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso al
tribunale in composizione monocratica del luogo in cui
ha sede l'autorità che lo ha disposto. Il ricorso e'
presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni
dalla notifica del provvedimento di allontanamento e
deciso entro i successivi trenta giorni.
5. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente
dall'interessato e può essere presentato anche per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale
caso la sottoscrizione e' autenticata dai funzionari presso
le rappresentanze diplomatiche che ne certificano
l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria
italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le
comunicazioni relative al procedimento.
6. La parte può stare in giudizio personalmente.
7. Contestualmente al ricorso può essere presentata
istanza di sospensione dell'esecutorietà del
provvedimento di allontanamento.
Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia
del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che
provvedimento di allontanamento si basi su una
precedente decisione giudiziale.
8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque
sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione
del provvedimento di allontanamento e' consentito, a
domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio
nazionale per partecipare alle fasi essenziali del
procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa
procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla
sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare su documentata richiesta
dell'interessato.
9. Il Tribunale decide a norma degli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi
del procedimento dovessero superare il termine entro il
quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed
e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del
comma 7, il giudice decide con priorità sulla stessa prima
della scadenza fissata per l'allontanamento.
10. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato
presente sul territorio dello Stato deve lasciare
immediatamente il territorio nazionale.
La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata
avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite
le comunicazioni relative al procedimento.
4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere
accompagnati da una istanza di sospensione
dell'esecutorietà del provvedimento di
allontanamento.
Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma,
l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa,
salvo che il provvedimento di allontanamento si basi
su una precedente decisione giudiziale ovvero sia
fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi
imperativi di pubblica sicurezza.
5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a
norma degli articoli 737, e seguenti, del codice di
procedura civile. Qualora i tempi del procedimento
dovessero superare il termine entro il quale
l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e'
stata presentata istanza di sospensione ai sensi del
comma 4, il giudice decide con priorità sulla stessa
prima della scadenza del termine fissato per
l'allontanamento.
6. Al cittadino comunitario o al suo familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la
sospensione del provvedimento di allontanamento
sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno
nel territorio nazionale per partecipare al
procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza
possa procurare gravi turbative o grave pericolo
all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.
L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta dell'interessato.
7. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato
presente sul territorio dello Stato deve lasciare
immediatamente il territorio nazionale.







24. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

25. Norme finali e abrogazioni.

1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.

3. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.


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Atre norme del Decreto L.vo 28 febbraio 2008 n.  32

Art. 2.
Disposizione finanziaria
1. All'onere derivante dalla traduzione del provvedimento di allontanamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera c), valutato in euro 370.000 per l'anno 2008, in euro 333.000 per l'anno 2009 ed euro 296.000 a decorrere
dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 2008-2010 nell'Unita' previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del
programma «Fondi di riserva speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente
il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.